Articolo 3 della Legge 21 giugno 1964, n. 467
Articolo 2Articolo 4
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21 luglio 1964
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30 giugno 1967
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4 luglio 1970
Art. 3.
Fino al 31 dicembre 1968 puo' essere concesso, per la demolizione e la costruzione di navi di cui all'articolo 2, un contributo pari a lire 35.000 per tonnellata di peso del naviglio di nuova costruzione, scarico ed asciutto, con esclusione della zavorra fissa.
((Qualora la stazza lorda del naviglio di nuova costruzione sia superiore alla stazza lorda di quello da demolire, il contributo sara' riferito al tonnellaggio di stazza lorda da demolire, al quale sara' attribuito un peso proporzionale a quello del naviglio effettivamente costruito. A tale peso proporzionale in nessun caso sara' attribuito un valore inferiore alla meta' del tonnellaggio di stazza lorda da demolire)) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 24 maggio 1967, n. 389 , come modificata dalla L. 25 maggio 1970, n. 362 , ha disposto (con l'art. 3) che il termine del 31 dicembre 1968 previsto dall'art. 3 della legge medesima e' prorogato al 31 dicembre 1971.
Entrata in vigore il 4 luglio 1970