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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4898/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4898/2024 promosso da:
) nata il [...] ad [...]; Parte_1 C.F._1
e
( ) nato il [...] ad Controparte_1 C.F._2
Ancona; entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Michele Zuccaro, per delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in data 23.05.1999 trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
C tto n. 74 parte 2 serie A - anno 1999, disponendo le annotazioni previste della legge, alle seguenti condizioni:
- 1 - 1) i rapporti tra le parti rimarranno improntati al reciproco rispetto.
2) essendo economicamente autosufficienti ed entrambi titolari di adeguati redditi, i coniugi rinunciano vicendevolmente al reciproco mantenimento;
3) la casa coniugale, sita ad Ancona, via dell'Industria n. 17, di proprietà della famiglia
viene assegnata alla sig.ra Parte_1 Parte_1
4) nulla si dispone circa la più grande delle figlie in quanto pur essendo residente Per_1 nel medesimo stabile della famiglia materna, è ormai da tempo indipendente sul versante economico e dunque non più risultante nello stato di famiglia della sig.ra Parte_1 mentre è intenzione disciplinare i rapporti economici in relazione alla figlia Per_2 maggiorenne ma non ancora indipendente, attualmente studentessa universitar risiede anagraficamente a casa della madre, nei termini che seguono: il signor CP_1 oltre a rinunciare alla sua parte di assegno unico in favore della sig.ra a far Parte_1 data dal deposito del presente ricorso, contribuirà al mantenimento Per_2 mediante mantenimento diretto quando la stessa si recherà presso la sua abitazione alle condizioni disciplinate al punto che segue.
5) Quanto al diritto di visita, essendo entrambe le figlie maggiorenni e del tutto autonome nelle scelte di vita e considerati gli ottimi rapporti che le stesse hanno con i rispettivi genitori, mantenuti tali anche in costanza di separazione, compatibilmente con le esigenze delle stesse ragazze e dei genitori, gli orari ed i giorni in cui le stesse trascorreranno le occasioni con i genitori sono rimesse alle loro valutazioni, nella piena consapevolezza e volontà di una equilibrata alternanza e comunque, quanto a [verosimilmente le parti hanno inteso riferirsi a , CP_2 Per_2 considerate anche le implicazio omiche derivanti dal mantenimento diretto, l trascorrerà con il padre non meno di 3 giorni la settimana.
6) Le spese di straordinaria amministrazione relative alla figlia maggiorenne ma Per_2 non ancora economicamente autosufficiente, saranno divise al 50% tra la sig.ra ed il sig. Si intendono tali le spese come previste dal protocollo Parte_1 CP_1 per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto in data 10 luglio 2024 dai componenti della Conferenza Distrettuale delle Marche (Sulla riforma “Cartabia” in materia di famiglia).
7) I genitori provvederanno così al mantenimento diretto della figlia intanto che la Per_2 stessa non sarà economicamente autosufficiente.
8) Con la sottoscrizione del presente accordo e l'adempimento dello stesso, le parti concordemente dichiarano di aver definito ogni loro rapporto che trae origine dalla convivenza matrimoniale e di aver risolto direttamente, con reciproca soddisfazione, ogni questione di carattere patrimoniale, dichiarando di non avere null'altro a che pretendere, l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo e/o ragione.”
* * * *
- 2 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...] hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1 contratto ad Ancona il 23/05/1999.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c, al Pubblico Ministero che, in data 09/01/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto n. 5138 dell'1/07/20215, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 21/05/2015. Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della L. n. 898/70; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 23/05/1999 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 74, parte 2, serie A dell'anno 1999.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri e di rinunciare, reciprocamente, all'assegno divorzile, e corrispondenti agli interessi della figlia Per_2 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, in favore della quale le parti hanno previsto il mantenimento diretto (la convivenza materna con iustifica la Per_2 rinuncia del padre alla quota di assegno unico per il figlio).
Le parti hanno specificato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto a riguardo dal Protocollo del Tribunale di Ancona.
Nulla deve disporsi con riferimento alla figlia maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
- 3 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
d Ancona il 23/05/1999 e trascritto Parte_1 Controparte_1 nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 74, parte 2, serie A dell'anno 1999; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4898/2024 promosso da:
) nata il [...] ad [...]; Parte_1 C.F._1
e
( ) nato il [...] ad Controparte_1 C.F._2
Ancona; entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Michele Zuccaro, per delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in data 23.05.1999 trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
C tto n. 74 parte 2 serie A - anno 1999, disponendo le annotazioni previste della legge, alle seguenti condizioni:
- 1 - 1) i rapporti tra le parti rimarranno improntati al reciproco rispetto.
2) essendo economicamente autosufficienti ed entrambi titolari di adeguati redditi, i coniugi rinunciano vicendevolmente al reciproco mantenimento;
3) la casa coniugale, sita ad Ancona, via dell'Industria n. 17, di proprietà della famiglia
viene assegnata alla sig.ra Parte_1 Parte_1
4) nulla si dispone circa la più grande delle figlie in quanto pur essendo residente Per_1 nel medesimo stabile della famiglia materna, è ormai da tempo indipendente sul versante economico e dunque non più risultante nello stato di famiglia della sig.ra Parte_1 mentre è intenzione disciplinare i rapporti economici in relazione alla figlia Per_2 maggiorenne ma non ancora indipendente, attualmente studentessa universitar risiede anagraficamente a casa della madre, nei termini che seguono: il signor CP_1 oltre a rinunciare alla sua parte di assegno unico in favore della sig.ra a far Parte_1 data dal deposito del presente ricorso, contribuirà al mantenimento Per_2 mediante mantenimento diretto quando la stessa si recherà presso la sua abitazione alle condizioni disciplinate al punto che segue.
5) Quanto al diritto di visita, essendo entrambe le figlie maggiorenni e del tutto autonome nelle scelte di vita e considerati gli ottimi rapporti che le stesse hanno con i rispettivi genitori, mantenuti tali anche in costanza di separazione, compatibilmente con le esigenze delle stesse ragazze e dei genitori, gli orari ed i giorni in cui le stesse trascorreranno le occasioni con i genitori sono rimesse alle loro valutazioni, nella piena consapevolezza e volontà di una equilibrata alternanza e comunque, quanto a [verosimilmente le parti hanno inteso riferirsi a , CP_2 Per_2 considerate anche le implicazio omiche derivanti dal mantenimento diretto, l trascorrerà con il padre non meno di 3 giorni la settimana.
6) Le spese di straordinaria amministrazione relative alla figlia maggiorenne ma Per_2 non ancora economicamente autosufficiente, saranno divise al 50% tra la sig.ra ed il sig. Si intendono tali le spese come previste dal protocollo Parte_1 CP_1 per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto in data 10 luglio 2024 dai componenti della Conferenza Distrettuale delle Marche (Sulla riforma “Cartabia” in materia di famiglia).
7) I genitori provvederanno così al mantenimento diretto della figlia intanto che la Per_2 stessa non sarà economicamente autosufficiente.
8) Con la sottoscrizione del presente accordo e l'adempimento dello stesso, le parti concordemente dichiarano di aver definito ogni loro rapporto che trae origine dalla convivenza matrimoniale e di aver risolto direttamente, con reciproca soddisfazione, ogni questione di carattere patrimoniale, dichiarando di non avere null'altro a che pretendere, l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo e/o ragione.”
* * * *
- 2 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...] hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1 contratto ad Ancona il 23/05/1999.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c, al Pubblico Ministero che, in data 09/01/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto n. 5138 dell'1/07/20215, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 21/05/2015. Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della L. n. 898/70; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 23/05/1999 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 74, parte 2, serie A dell'anno 1999.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri e di rinunciare, reciprocamente, all'assegno divorzile, e corrispondenti agli interessi della figlia Per_2 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, in favore della quale le parti hanno previsto il mantenimento diretto (la convivenza materna con iustifica la Per_2 rinuncia del padre alla quota di assegno unico per il figlio).
Le parti hanno specificato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto a riguardo dal Protocollo del Tribunale di Ancona.
Nulla deve disporsi con riferimento alla figlia maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
- 3 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
d Ancona il 23/05/1999 e trascritto Parte_1 Controparte_1 nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 74, parte 2, serie A dell'anno 1999; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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