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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/06/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n.R.G. 4976/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice LL RO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 4976/2024 e introdotta con atto di citazione depositato da
DA di NA RI (C.F. Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore dott. rappresentato e P.IVA_1 Parte_2 difeso dall'avv. Corrado Serrani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di procura alle liti redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione
OPPONENTE-
CONVENUTO IN SENSO SOSTANZIALE contro
(P. IV ) in persona del legale rappresentante pro tempore ing. CP_1 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Simone Freddi ( ) ed CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di costituzione sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ai sensi dell'art. 83, terzo comma,
c.p.c.
OPPOSTO-
ATTORE IN SENSO SOSTANZIALE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di prestazione d'opera intellettuale;
1 Conclusioni: all'udienza del 16 maggio 2025 le parti hanno discusso oralmente e precisato le seguenti conclusioni come segue:
“L'avv. Serrani si riporta alle conclusioni così come rassegnate nell'atto di citazione;
chiedendo in via istruttoria l'emissione dell'ordine di esibizione richiesto nella seconda memoria istruttoria e l'ammissione della produzione documentale allegata alla seconda memoria istruttoria.
L'avv. Freddi insiste per l'ammissibilità del documento depositato con la terza memoria istruttoria;
contesta le deduzioni avversarie sulla ritenuta d'acconto non applicabile al caso di specie;
precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di risposta”.
Si trascrivono qui di seguito le rispettive conclusioni:
- per l'opponente: “In via principale a) revocare il decreto ingiuntivo opposto per eccessività della somma pretesa dalla società ricorrente;
b) dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuta estinzione del credito preteso dalla società opposta;
c) condannare l'opposta, ove resista all'accoglimento delle domande proposte dall'opponente sub. a) e b), al rimborso delle spese del procedimento di opposizione;
- per l'opposto:“in via pregiudiziale: concedere un termine per esperire il tentativo di negoziazione assistita;
- in via principale: accertare e dichiarare ex artt. 1454 e 1457 c.c. risolto di diritto l'accordo sul pagamento scontato e rateale e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, condannare il al pagamento della residua somma di € 6.710,36 o quella maggiore o minore benevisa o Parte_1
equitativamente sancita oltre interessi dal dovuto al saldo, con l'integrale rigetto dell'opposizione avversaria;
- in via alternativa: accertare ex art. 1453 c.c. il grave inadempimento del e dichiarare la Parte_1 risoluzione dell'accordo sul pagamento scontato e rateale e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, condannare il al pagamento della residua somma di € 6.710,36 o quella Parte_1 maggiore o minore benevisa o equitativamente sancita, oltre interessi dal dovuto al saldo, con l'integrale rigetto dell'opposizione avversaria. Con vittoria di spese e onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.1039/2024, emesso da questo tribunale il 2.09.2024, che l'ha condannato a pagare a favore della la somma di € 10.151,00, oltre agli interessi e alle spese del procedimento monitorio, CP_1
a titolo di compenso per le prestazioni rese, unitamente ad altro professionista (ing.
, per la redazione della progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione Per_1
2 straordinaria di cui al c.d. Superbonus 110% dell'interno condominio, indicato nel ricorso come composto da 20 unità immobiliari.
A parere del condominio, il credito si sarebbe estinto per intervenuto adempimento da parte del condominio dell'accordo successivamente raggiunto, con cui sia l'impresa sia l'ingegnere hanno concesso al condominio uno sconto sul corrispettivo inizialmente pattuito in occasione della delibera assembleare di conferimento dell'incarico: anziché pagare un compenso pari ad € 1.000,00 + oneri (da dividere al 50% con l'ingegnere) per ciascuna delle n. 16 unità immobiliari facenti parte del condominio ( e non 20 come erroneamente indicato nel ricorso),e cioè una somma a favore dell'impresa di € 8.000 oltre oneri, l'impresa avrebbe acconsentito di pagare il minor importo di € 4.800, oltre oneri, da corrispondersi in tre rate.
Nel proprio atto di opposizione, il ha precisato che i lavori erano stati Parte_1 preventivati per le 16 unità immobiliari ad uso abitativo che avrebbero potuto beneficiare dell'agevolazione fiscale e non per le 20 unità dichiarate da controparte e che, non essendo stato possibile accedere alle agevolazioni fiscali per cause esterne oggettive, è stata accordata la riduzione del corrispettivo.
La società opposta, costituendosi, ha ribadito che il numero di unità immobiliari a cui fare riferimento sarebbe 20 e non 16, e ha eccepito la risoluzione di diritto ex artt. 1454 e
1457 c.c. dell'accordo con cui è stato concesso lo sconto, in quanto il condominio ha pagato la I° rata oltre il termine assegnato, anche tenuto conto della proroga concessa, con conseguente reviviscenza dell'accordo inizialmente stabilito sul compenso.
2. Dall'esame dei documenti depositati e della corrispondenza intercorsa tra le parti, emerge che il corrispettivo originariamente concordato dalla società opposta e dall'ing. per lo studio di fattibilità e la progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione Per_1 straordinaria del fabbricato è stato stabilito con delibera assembleare del CP_3
Pa condominio del 26.01.2022 al punto 3° del verbale di assemblea Parte_1 ordinaria nella parte che qui trascrive: “L'importo richiesto per la progettazione esecutiva, nel caso non si dovessero eseguire i lavori, dovrà essere corrisposto allo studio e 4+ nella misura di euro 1.000 Per_1
Con
+ oneri ad . L'importo totale sarà suddiviso in base alla tabella millesimale”, restando inteso che l'importo sarebbe stato diviso tra i professionisti nella misura del 50%.
3 In effetti i lavori non sono stati poi eseguiti e l' amministratore del condominio, nella sua email del 15.01.2024 di riscontro a quella del 10.01.2024, con cui l'ing. Per_1 chiedeva il proprio compenso pari ad € 10.000,00 + cnpaia 4% + iva 22% (calcolo eseguito su 20 U.I. x € 1.000,00/2 = 20 U.I. x € 500,00), ha domandato uno sconto totale sulla progettazione e sullo studio di fattibilità.
Ne è seguito uno scambio di corrispondenza a mezzo email tra l'amministratore del condominio e l'ingegnere, che la società opposta ha letto sempre in copia, tanto che il
15.01.2024 si è associata nell'accordare al condominio lo sconto e la rateizzazione proposte da che aveva chiesto per sé un pagamento pari ad € 7.000,00 + cnpaia 4% + iva Per_1
22% a titolo di compenso, a condizione che l'attore opponente pagasse entro 20 gg. dal ricevimento della fattura (cfr. scambio di email allegato alla terza memoria istruttoria di parte opponente).
Dopo richiesta di ulteriore riduzione del corrispettivo avanzata dall'amministratore, il
19.02.2024 l'ing. ha rettificato il suo precedente conteggio, sul presupposto e Per_1 precisazione che le unità immobiliari da considerarsi erano 16 e non 20 e che quindi il corrispettivo scontato da corrispondergli sarebbe stato pari ad € 4.800,00 + cnpaia 4% + iva
22% da versarsi in tre rate:
I) € 2.000,00 + oneri in data 01/03/2024;
II) € 1.400,00 + oneri in data 01/08/2024;
III) € 1.400,00 + oneri in data 01/12/2024.
La società opposta ha acconsentito all'accordo di € 4.800,00 oltre oneri da corrispondersi in forma rateale, a condizione del rispetto dei termini.
Non avendo ricevuto il pagamento della fattura n. 012/2024 emessa il 19.02.2024 riferita alla I° rata con scadenza 1.03.2024, con pec del 6.03.2024 la società opposta ne ha tollerato il ritardo e ha prorogato il termine al 15.03.2024, avvertendo che in mancanza avrebbe ritenuto nullo il nuovo accordo e avrebbe provveduto ad emettere fattura sulla base dell'accordo originario (“Abbiamo concordato una scontistica ed una rateizzazione per venire incontro alle necessità espresse dal condominio ma non possiamo ulteriormente attendere: nulla ricevendo entro il 15.03
p.v. considereremo nullo l'accordo e provvederemo a fatturare il nostro corrispettivo come da conferimento di incarico del 26 Gennaio 2022.
4 Tale comunicazione dovrà ritenersi valida anche in caso di mancato rispetto delle successive rate che riepiloghiamo: entro il 01/03/2024 € 2.000,00 oltre cassa e IVA – SCADUTA;
entro il
01/08/2024 € 1.400,00 oltre cassa e IVA;
entro il 01/12/2024 € 1.400,00 oltre cassa e IVA”).
Il 18.03.2024 la società opposta non ricevendo il pagamento, a mezzo pec, ha dichiarato di ritenere nullo l'accordo di sconto intercorso e ha quindi emesso nuova fattura con l'importo integrale del credito, così come originariamente pattuito, di € 10.150,40
(calcolo eseguito su 16 U.I. x € 1.000,00/2 = 16 U.I. x € 500,00; la fattura 022/2024 riporta in descrizione “Onorario per redazione analisi di fattibilità e successiva progettazione degli interventi in regime di SuperEcobonus 110%, come da incarico formalizzato da delibera assembleare del 26.01.2022.
Quotaparte 4E+= 500,00 € u.i. x 16 u.i.”.
In pari data, a seguito del sollecito ricevuto, il condominio opponente ha effettuato, in ritardo, a mezzo bonifico bancario il pagamento di € 2.457,60 indicato nella fattura scontata (la n. 012/2024 del 19.02.2024 dell'importo di euro 2.000, oltre € 80 (Inarcassa 4%), oltre € 457,60 (IVA al 22%), per un totale di 2.537,60, con descrizione “I acconto- Onorario per redazione analisi di fattibilità e successiva progettazione degli interventi in regime di SuperEcobonus 110%, come da incarico formalizzato da delibera assembleare del 26.01.2022 e successivi accordi”), trattenendo €
80 a titolo di ritenuta d'acconto, e contestualmente ha richiesto l'annullamento della fattura
022/2024 emessa quel giorno stesso da controparte sul supposto mancato rispetto dell'accordo sullo sconto.
Il 22.03.2024 la società opposta, sempre a mezzo pec, ha quindi concesso un'ulteriore proroga del termine assegnato per adempiere, ribadendo la validità delle successive scadenze stabilite con l'accordo di riduzione e rateazione. Contestualmente, ha tuttavia diffidato il al rispetto delle scadenze previste dalle successive rate, espressamente Parte_1 avvertendolo che i termini erano da considerarsi essenziali.
Alla scadenza del 1°.08.2024, la II° rata non è stata pagata.
A questo punto, l'impresa ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione in base ai conteggi effettuati sull'accordo originario, ritenendo risolto il nuovo accordo.
Dalla ricostruzione delle comunicazioni a mezzo pec intercorse tra le parti emerge chiaramente che l'impresa ha diffidato il ad adempiere, da ultimo entro il Parte_1
5 1°.08.2024, e ha espressamente intimato al che in difetto non sarebbero stati più Parte_1 tollerati ritardi e che si sarebbe ritenuto risolto (“nullo”, cfr. pec del 6 marzo 2024, 18 marzo
2024) il patto con cui era stato concesso lo sconto: vi è stata manifestazione univoca della volontà dell'impresa intimante, non solo di fissare un termine entro cui il condominio avrebbe dovuto adempiere alla propria prestazione, avvertendolo che l'intimante non era disposto a tollerare un ulteriore ritardo, ma anche di ritenere risolto ope legis il contratto in caso di mancato adempimento entro tale termine.
I termini assegnati sono congrui.
Inoltre, colui che intima la diffida può rinunciare ad avvalersi dell'effetto risolutivo che alla diffida è riconnesso e procedere ad una nuova diffida, assegnando un nuovo termine, come nella specie avvenuto. Al riguardo si precisa che in tema di contratti a prestazioni corrispettive, la diffida ad adempiere ha lo scopo di realizzare, pur in mancanza di una clausola risolutiva espressa, gli effetti che a detta clausola si ricollegano e cioè la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissazione di un termine essenziale nell'interesse della parte adempiente, cui é rimessa la valutazione di farne valere la decorrenza e che può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già verificatasi;
tale diffida é stabilita nell'interesse della parte adempiente e costituisce non un obbligo ma una facoltà che si esprime "a priori" nella libertà di scegliere questo mezzo di risoluzione del contratto a preferenza di altri e "a posteriori" nella possibilità di rinunciare agli effetti risolutori già prodotti, il che rientra nell'ambito delle facoltà connesse all'esercizio dell'autonomia privata al pari della rinuncia al potere di ricorrere al congegno risolutorio di cui all'art. 1454 c.c. (cfr. Cass. n. 9317 del 2016;
Cass. n. 23315 del 2007; Cass. n. 6891 del 2005).
L'inadempimento del all'obbligo di pagare il corrispettivo già Parte_1 ampiamente scontato e rateizzato entro le scadenze previste, e già per due volte prorogate, risulta chiaramente colposo e di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c., tenuto conto dell'interesse che aveva la parte creditrice al pagamento tempestivo: lo sconto è stato concesso esclusivamente a fronte della garanzia di un pagamento tempestivo.
Pertanto, a fronte del protratto inadempimento del entro i termini Parte_1 previsti, l'accordo che prevedeva il pagamento scontato si è risolto di diritto ex art. 1457 c.c.; per l'effetto, il corrispettivo dovuto è quello stabilito originariamente in sede di assemblea di
6 condominio.
Tuttavia, la società opposta non ha correttamente quantificato l'importo dovuto, calcolando un numero maggiore di unità immobiliari, 20 anziché 16.
Alla luce dell'analisi della successione temporale delle proposte e delle diffide intercorse tra le parti, risulta chiarito il contrasto in merito al numero delle unità immobiliari da considerarsi, essendo evidente che la stessa opposta abbia riconosciuto che la prestazione effettuata ha avuto ad oggetto n. 16 unità immobiliari e non n. 20, così come invece ha sostenuto nel ricorso monitorio e nel giudizio di opposizione.
Al riguardo significative del fatto che le parti abbiano raggiunto l'accordo sul numero di unità immobiliari su cui calcolare il corrispettivo sono le seguenti comunicazioni:
l'adesione espressa con email del 19.02.2024 alla proposta di riduzione del prezzo e rateizzazione formulata dall'ing. e specificamente calcolata sul numero di 16 Per_1 immobili (proposta contenuta nella email dell'ingegnere inviata in pari data al condominio, e per conoscenza all'impresa, in cui l'ingegnere dichiara che: “Mi scuso Dott. non ho Pt_2 considerato che le unità immobiliari sono 16, ho considerato l'importo errato, alla luce di questa considerazione ritengo accettabile, per quanto mi riguarda, lo sconto ulteriore proposto e propongo le seguenti scadenze per l'emissione delle fatture e pronto pagamento: […]”); la pec del 6.03.2024 in cui l'impresa ha dichiarato di aver “concordato una scontistica ed una rateizzazione per venire incontro alle necessità espresse dal condominio” alle condizioni del nuovo accordo;
la descrizione contenuta sulla stessa fattura n. 022/2024 del 18.03.2024 emessa dall'opposta (“quotaparte 4E+= 500€ u.i. x 16
u.i.”).
Pertanto, il corrispettivo dovuto dal condominio alla società opposta deve essere calcolato come di seguito: € 500,00 x 16 U.I. = € 8.000, oltre contributo Inarcassa pari al 4%
e IVA 22%,a cui deve essere sottratto l'importo pagato dal condominio opponente a titolo di
I° rata, pari ad € 2.000, oltre 4% Inarcassa e 22 % di IVA, da cui è stata detratta la ritenuta a titolo d'acconto del 4% (€ 80) (doc. n. 2 allegato all'atto di citazione).
Talché il credito residuo spettante alla società opposta al momento di proposizione del decreto ingiuntivo corrispondeva ad € 6.000, oltre 4% Inarcassa, 22%IVA, al netto della ritenuta d'acconto pari al 4%.
Il 18.09.2024, successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo del 2.09.2024, ma
7 prima della sua notificazione avvenuta il 30.09.2024, il condominio opponente ha effettuato il secondo pagamento della somma complessiva di € 3.440,64 a mezzo bonifico bancario, pari alla sorte di € 2.4000, oltre 4% Inarcassa e 22% di IVA, al netto della somma di € 112 a titolo di ritenuta d'acconto.
Conseguentemente, la somma attualmente dovuta dal condominio alla società opposta è pari ad € 3.600, oltre 4% Inarcassa, 22% di IVA (€ 4.567,68), a cui deve essere applicata la ritenuta d'acconto, come si precisa al punto successivo.
La sussistenza di un debito residuo in capo all' opponente non fa venire meno il suo diritto alla revoca del decreto ingiuntivo anche se tale pagamento è avvenuto successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Infatti il versamento parziale del debito comporta, in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto nel giudizio di cognizione generato dall'opposizione non ci si limita, come nella fase sommaria, a verificare le condizioni di ammissibilità e di validità del decreto ingiuntivo ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione. Conseguentemente ritenuta provata l'eccezione di estinzione per avvenuto pagamento, sebbene solo parziale, deve essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. In merito alle ritenute di acconto versate all'erario e relative ai corrispettivi pagati alla società opposta, la quale si è affermata implicitamente essere stata costituita quale società di ingegneria (cfr. seconda memoria istruttoria a cui è stato allegata la risoluzione dell'agenzia delle entrate del 4 maggio 2006, n.. 56/E), si rileva che sul punto la disciplina tributaria è carente di una specifica norma che stabilisca se sia o meno considerato reddito di impresa soggetto all'art. 81 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986) il reddito prodotto dalle società tra professionisti di cui alla legge n. 183 del 2011 (società che hanno ad oggetto l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, come quelle degli ingegneri) e dalle società di ingegneria costituite secondo la normativa propria dei contratti pubblici
(dapprima la l. n. 109 del 1994, art. 17; successivamente, i vari codici dei contratti pubblici che si sono succeduti nel tempo: d.lgs. n. 163 del 2006, art. 90, comma secondo;
d.lgs. n. 50 del 2016, art. 46; d.lgs. n. 36 del 2023; per una ricostruzione della disciplina normativa applicabile a tali tipo di società cfr. Cass. n. 22534 del 2022).
Come recentemente rilevato dalla Cassazione, in assenza di una specifica previsione
8 nella disciplina speciale tributaria (e nella irrilevanza degli orientamenti della prassi amministrativa, cfr. per un richiamo Cass. n. 22534 cit.), torna ad avere applicazione diretta la disciplina civilistica, di carattere generale e, più nello specifico, la norma di cui all'art. 2238
c.c. La norma citata, se in linea generale nega - ancorché in modo indiretto - la natura commerciale delle attività dei professionisti intellettuali e degli artisti, stabilisce, nel contempo, che a tali attività intellettuali e artistiche si applichino le disposizioni dettate in relazione all'impresa commerciale, allorché le prestazioni professionali costituiscono elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa.
In sostanza, quando l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, e cioè quando prevalga il carattere dell'organizzazione del lavoro altrui e del capitale sulla prestazione di lavoro intellettuale, il professionista acquista la qualità di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c., con conseguente applicabilità della relativa disciplina.
In altri termini, perché in una società tra professionisti possa aversi attività imprenditoriale, occorre anche un'attività diversa e ulteriore rispetto a quella professionale, per cui il conferimento dell'apporto intellettuale si configura solo come una delle componenti dell'organizzazione, e ciò in quanto l'attività autonomamente organizzata non potrebbe identificarsi in quella tipica svolta dal professionista intellettuale, connotata dal carattere della personalità (art. 2232 c.c.), presupponendo quel profilo di autonoma organizzazione di cui agli artt. 2082 e 2238 c.c.
Applicando detti principi, la Cassazione ha concluso che ai fini dell'applicazione della ritenuta di acconto alle società tra professionisti, la qualificazione come reddito di impresa, del reddito dalle stesse prodotte, presuppone che le prestazioni di lavoro autonomo costituiscano elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, risultando, così, inserite in strutture che sono frutto dell'impiego del capitale, ovvero che il lavoro del professionista e il capitale concorrano entrambi nella produzione del reddito, sicché quest'ultimo non potrà ritenersi derivante dal solo lavoro, ma dall'intera struttura imprenditoriale (cfr. Cass. n. 7407 del 2021).
Nella specie, l'impresa opponente nulla ha allegato né provato circa la sussistenza degli elementi per poter qualificare il reddito della società di ingegneria come di impresa, e
9 cioè che l'esercizio dell'attività professionale costituisca o meno elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, con prevalenza del carattere dell'organizzazione del lavoro altrui e del capitale sulla prestazione di lavoro intellettuale: non sono stati prodotti né visura camerale, né bilancio da cui si possa avere evidenza del capitale investito e dell'attività in concreto esercitata in forma societaria e il suo estrinsecarsi diversamente rispetto all'attività esercitata da un'associazione tra professionisti.
Pertanto, nella specie, legittima deve ritenersi l'applicazione della ritenuta d'acconto da parte del opponente. Parte_1
Oltretutto la ritenuta applicata dal condominio, pari al 4%, è quella disposta dall'art. 25ter del d.P.R. n. 600 del 1973 (ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore) e non quella pari al 20% invece prevista dall'art. 25 del medesimo d.P.R., applicabile alla fattispecie oggetto di analisi, e cioè sui redditi di lavoro autonomo (norme ora abrogate in quanto confluite nel d.lgs. n. 33 del 24 marzo 2025, T.U. in materia di versamenti e di riscossione, artt. 38 e 40).
Vi è prova che il ha corrisposto all'erario € 80,00 a titolo di ritenuta sul Parte_1 corrispettivo netto di € 2.000 versato il 18.03.2024 (I° rata) ed € 112,00 quale ritenuta sul corrispettivo netto di € 2.800 versato il 18.09.2024 (a saldo II° e III° rata;
cfr. certificazione unica 2025, allegata alla seconda memoria istruttoria di parte opponente).
Sull'importo ancora dovuto dal condominio alla società opposta, pari a € 3.600, oltre
4% , 22% di IVA (€ 4.567,68), dovrà essere del pari operata la relativa ritenuta CP_5
d'acconto, prevista per i redditi di lavoro autonomo.
Pertanto il decreto ingiuntivo deve essere revocato e il condominio opposto deve essere condannato a pagare alla società opposta la somma di € 3.600, oltre 4% , CP_5
22% di IVA (€ 4.567,68), da cui dovrà essere detratta la ritenuta a titolo d'acconto, oltre interessi corrispettivi al tasso legale dalla data di emissione della fattura n. 22 del 18.02.2024; dalla data della domanda sono dovuti gli interessi di mora, nella misura ex art. 1284, quarto comma, c.c. sino al soddisfo (saggio che la Cassazione ha precisato applicarsi a prescindere dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in termini identici per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre derivanti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, Cass. n. 61 del 2023; Cass. n. 7677 del 2025).
10 4. In applicazione dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., tenuto conto della parziale e reciproca soccombenza, le spese rispettivamente anticipate dalle parti devono essere compensate per la metà e parte opponente deve essere condannata a rimborsare a parte opposta la restante metà delle spese processuali, che vengono liquidate, in assenza di nota spese, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri minimi (tenuto conto della non complessità delle questioni;
del mancato deposito di scritti conclusionale e del mancato svolgimento di attività istruttoria ulteriore rispetto al deposito delle memorie) previsti per le cause di valore pari al decisum per le quattro fasi del giudizio.
Per quanto riguarda invece le spese della procedura monitoria, la Suprema Corte ha stabilito che la suddetta, che inizia col deposito del ricorso e termina con la notifica del decreto ingiuntivo, non può essere considerata autonomamente rispetto all'ulteriore fase di opposizione. L'unicità del giudizio, non consente infatti di procedere autonomamente per ottenere il rimborso delle spese legali della fase monitoria, perché fanno parte di un unico processo. Pertanto, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé deve pronunciarsi sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento, tenendo in considerazione l'esito finale della lite e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. e multis Cass. n. 24482 del 2022 ; Cass. n. 17854 del
2020; Cass. n. 18125 del 2017).
Nel caso di specie, alla luce dell'esito della controversia, le spese della fase monitoria devono essere compensate tra le parti per la metà in applicazione dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., e parte opponente deve essere condannata a rimborsare a parte opposta la restante metà.
P.Q.M.
1) accertata l'avvenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. dell'accordo sul pagamento scontato e rateale intercorso tra le parti, accoglie parzialmente l'opposizione proposta dal di NA RI e, per l'effetto, revoca, il Parte_4 decreto ingiuntivo n.1039 del 2 settembre 2024, emesso da questo tribunale;
2) condanna il di NA RI a pagare alla Parte_4 la somma di € 3.600, oltre 4% , 22% di IVA (€ 4.567,68), da cui dovrà CP_1 CP_5 essere detratta la ritenuta a titolo d'acconto, oltre interessi corrispettivi al tasso legale dalla
11 data di emissione della fattura n. 22 del 18.02.2024; dalla data della domanda sono dovuti gli interessi di mora, nella misura ex art. 1284, quarto comma, c.c. sino al soddisfo;
3) previa compensazione tra le parti del 50 % delle spese processuali rispettivamente anticipate, condanna il di via Flaminia n.ri 597/599 di NA RI a Parte_1 rimborsare alla la restante parte delle spese processuali, che si liquidano in tale CP_1 minor misura (pari al 50%) in € 1.276, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e
CPA, per compenso professionale per la fase di opposizione ed € 283, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA, oltre € 72,75 per la fase monitoria;
Ordina al cancelliere di comunicare della sentenza alle parti.
Ancona, 4 giugno 2025
La giudice
LL RO
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice LL RO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 4976/2024 e introdotta con atto di citazione depositato da
DA di NA RI (C.F. Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore dott. rappresentato e P.IVA_1 Parte_2 difeso dall'avv. Corrado Serrani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di procura alle liti redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione
OPPONENTE-
CONVENUTO IN SENSO SOSTANZIALE contro
(P. IV ) in persona del legale rappresentante pro tempore ing. CP_1 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Simone Freddi ( ) ed CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di costituzione sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ai sensi dell'art. 83, terzo comma,
c.p.c.
OPPOSTO-
ATTORE IN SENSO SOSTANZIALE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di prestazione d'opera intellettuale;
1 Conclusioni: all'udienza del 16 maggio 2025 le parti hanno discusso oralmente e precisato le seguenti conclusioni come segue:
“L'avv. Serrani si riporta alle conclusioni così come rassegnate nell'atto di citazione;
chiedendo in via istruttoria l'emissione dell'ordine di esibizione richiesto nella seconda memoria istruttoria e l'ammissione della produzione documentale allegata alla seconda memoria istruttoria.
L'avv. Freddi insiste per l'ammissibilità del documento depositato con la terza memoria istruttoria;
contesta le deduzioni avversarie sulla ritenuta d'acconto non applicabile al caso di specie;
precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di risposta”.
Si trascrivono qui di seguito le rispettive conclusioni:
- per l'opponente: “In via principale a) revocare il decreto ingiuntivo opposto per eccessività della somma pretesa dalla società ricorrente;
b) dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuta estinzione del credito preteso dalla società opposta;
c) condannare l'opposta, ove resista all'accoglimento delle domande proposte dall'opponente sub. a) e b), al rimborso delle spese del procedimento di opposizione;
- per l'opposto:“in via pregiudiziale: concedere un termine per esperire il tentativo di negoziazione assistita;
- in via principale: accertare e dichiarare ex artt. 1454 e 1457 c.c. risolto di diritto l'accordo sul pagamento scontato e rateale e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, condannare il al pagamento della residua somma di € 6.710,36 o quella maggiore o minore benevisa o Parte_1
equitativamente sancita oltre interessi dal dovuto al saldo, con l'integrale rigetto dell'opposizione avversaria;
- in via alternativa: accertare ex art. 1453 c.c. il grave inadempimento del e dichiarare la Parte_1 risoluzione dell'accordo sul pagamento scontato e rateale e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, condannare il al pagamento della residua somma di € 6.710,36 o quella Parte_1 maggiore o minore benevisa o equitativamente sancita, oltre interessi dal dovuto al saldo, con l'integrale rigetto dell'opposizione avversaria. Con vittoria di spese e onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.1039/2024, emesso da questo tribunale il 2.09.2024, che l'ha condannato a pagare a favore della la somma di € 10.151,00, oltre agli interessi e alle spese del procedimento monitorio, CP_1
a titolo di compenso per le prestazioni rese, unitamente ad altro professionista (ing.
, per la redazione della progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione Per_1
2 straordinaria di cui al c.d. Superbonus 110% dell'interno condominio, indicato nel ricorso come composto da 20 unità immobiliari.
A parere del condominio, il credito si sarebbe estinto per intervenuto adempimento da parte del condominio dell'accordo successivamente raggiunto, con cui sia l'impresa sia l'ingegnere hanno concesso al condominio uno sconto sul corrispettivo inizialmente pattuito in occasione della delibera assembleare di conferimento dell'incarico: anziché pagare un compenso pari ad € 1.000,00 + oneri (da dividere al 50% con l'ingegnere) per ciascuna delle n. 16 unità immobiliari facenti parte del condominio ( e non 20 come erroneamente indicato nel ricorso),e cioè una somma a favore dell'impresa di € 8.000 oltre oneri, l'impresa avrebbe acconsentito di pagare il minor importo di € 4.800, oltre oneri, da corrispondersi in tre rate.
Nel proprio atto di opposizione, il ha precisato che i lavori erano stati Parte_1 preventivati per le 16 unità immobiliari ad uso abitativo che avrebbero potuto beneficiare dell'agevolazione fiscale e non per le 20 unità dichiarate da controparte e che, non essendo stato possibile accedere alle agevolazioni fiscali per cause esterne oggettive, è stata accordata la riduzione del corrispettivo.
La società opposta, costituendosi, ha ribadito che il numero di unità immobiliari a cui fare riferimento sarebbe 20 e non 16, e ha eccepito la risoluzione di diritto ex artt. 1454 e
1457 c.c. dell'accordo con cui è stato concesso lo sconto, in quanto il condominio ha pagato la I° rata oltre il termine assegnato, anche tenuto conto della proroga concessa, con conseguente reviviscenza dell'accordo inizialmente stabilito sul compenso.
2. Dall'esame dei documenti depositati e della corrispondenza intercorsa tra le parti, emerge che il corrispettivo originariamente concordato dalla società opposta e dall'ing. per lo studio di fattibilità e la progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione Per_1 straordinaria del fabbricato è stato stabilito con delibera assembleare del CP_3
Pa condominio del 26.01.2022 al punto 3° del verbale di assemblea Parte_1 ordinaria nella parte che qui trascrive: “L'importo richiesto per la progettazione esecutiva, nel caso non si dovessero eseguire i lavori, dovrà essere corrisposto allo studio e 4+ nella misura di euro 1.000 Per_1
Con
+ oneri ad . L'importo totale sarà suddiviso in base alla tabella millesimale”, restando inteso che l'importo sarebbe stato diviso tra i professionisti nella misura del 50%.
3 In effetti i lavori non sono stati poi eseguiti e l' amministratore del condominio, nella sua email del 15.01.2024 di riscontro a quella del 10.01.2024, con cui l'ing. Per_1 chiedeva il proprio compenso pari ad € 10.000,00 + cnpaia 4% + iva 22% (calcolo eseguito su 20 U.I. x € 1.000,00/2 = 20 U.I. x € 500,00), ha domandato uno sconto totale sulla progettazione e sullo studio di fattibilità.
Ne è seguito uno scambio di corrispondenza a mezzo email tra l'amministratore del condominio e l'ingegnere, che la società opposta ha letto sempre in copia, tanto che il
15.01.2024 si è associata nell'accordare al condominio lo sconto e la rateizzazione proposte da che aveva chiesto per sé un pagamento pari ad € 7.000,00 + cnpaia 4% + iva Per_1
22% a titolo di compenso, a condizione che l'attore opponente pagasse entro 20 gg. dal ricevimento della fattura (cfr. scambio di email allegato alla terza memoria istruttoria di parte opponente).
Dopo richiesta di ulteriore riduzione del corrispettivo avanzata dall'amministratore, il
19.02.2024 l'ing. ha rettificato il suo precedente conteggio, sul presupposto e Per_1 precisazione che le unità immobiliari da considerarsi erano 16 e non 20 e che quindi il corrispettivo scontato da corrispondergli sarebbe stato pari ad € 4.800,00 + cnpaia 4% + iva
22% da versarsi in tre rate:
I) € 2.000,00 + oneri in data 01/03/2024;
II) € 1.400,00 + oneri in data 01/08/2024;
III) € 1.400,00 + oneri in data 01/12/2024.
La società opposta ha acconsentito all'accordo di € 4.800,00 oltre oneri da corrispondersi in forma rateale, a condizione del rispetto dei termini.
Non avendo ricevuto il pagamento della fattura n. 012/2024 emessa il 19.02.2024 riferita alla I° rata con scadenza 1.03.2024, con pec del 6.03.2024 la società opposta ne ha tollerato il ritardo e ha prorogato il termine al 15.03.2024, avvertendo che in mancanza avrebbe ritenuto nullo il nuovo accordo e avrebbe provveduto ad emettere fattura sulla base dell'accordo originario (“Abbiamo concordato una scontistica ed una rateizzazione per venire incontro alle necessità espresse dal condominio ma non possiamo ulteriormente attendere: nulla ricevendo entro il 15.03
p.v. considereremo nullo l'accordo e provvederemo a fatturare il nostro corrispettivo come da conferimento di incarico del 26 Gennaio 2022.
4 Tale comunicazione dovrà ritenersi valida anche in caso di mancato rispetto delle successive rate che riepiloghiamo: entro il 01/03/2024 € 2.000,00 oltre cassa e IVA – SCADUTA;
entro il
01/08/2024 € 1.400,00 oltre cassa e IVA;
entro il 01/12/2024 € 1.400,00 oltre cassa e IVA”).
Il 18.03.2024 la società opposta non ricevendo il pagamento, a mezzo pec, ha dichiarato di ritenere nullo l'accordo di sconto intercorso e ha quindi emesso nuova fattura con l'importo integrale del credito, così come originariamente pattuito, di € 10.150,40
(calcolo eseguito su 16 U.I. x € 1.000,00/2 = 16 U.I. x € 500,00; la fattura 022/2024 riporta in descrizione “Onorario per redazione analisi di fattibilità e successiva progettazione degli interventi in regime di SuperEcobonus 110%, come da incarico formalizzato da delibera assembleare del 26.01.2022.
Quotaparte 4E+= 500,00 € u.i. x 16 u.i.”.
In pari data, a seguito del sollecito ricevuto, il condominio opponente ha effettuato, in ritardo, a mezzo bonifico bancario il pagamento di € 2.457,60 indicato nella fattura scontata (la n. 012/2024 del 19.02.2024 dell'importo di euro 2.000, oltre € 80 (Inarcassa 4%), oltre € 457,60 (IVA al 22%), per un totale di 2.537,60, con descrizione “I acconto- Onorario per redazione analisi di fattibilità e successiva progettazione degli interventi in regime di SuperEcobonus 110%, come da incarico formalizzato da delibera assembleare del 26.01.2022 e successivi accordi”), trattenendo €
80 a titolo di ritenuta d'acconto, e contestualmente ha richiesto l'annullamento della fattura
022/2024 emessa quel giorno stesso da controparte sul supposto mancato rispetto dell'accordo sullo sconto.
Il 22.03.2024 la società opposta, sempre a mezzo pec, ha quindi concesso un'ulteriore proroga del termine assegnato per adempiere, ribadendo la validità delle successive scadenze stabilite con l'accordo di riduzione e rateazione. Contestualmente, ha tuttavia diffidato il al rispetto delle scadenze previste dalle successive rate, espressamente Parte_1 avvertendolo che i termini erano da considerarsi essenziali.
Alla scadenza del 1°.08.2024, la II° rata non è stata pagata.
A questo punto, l'impresa ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione in base ai conteggi effettuati sull'accordo originario, ritenendo risolto il nuovo accordo.
Dalla ricostruzione delle comunicazioni a mezzo pec intercorse tra le parti emerge chiaramente che l'impresa ha diffidato il ad adempiere, da ultimo entro il Parte_1
5 1°.08.2024, e ha espressamente intimato al che in difetto non sarebbero stati più Parte_1 tollerati ritardi e che si sarebbe ritenuto risolto (“nullo”, cfr. pec del 6 marzo 2024, 18 marzo
2024) il patto con cui era stato concesso lo sconto: vi è stata manifestazione univoca della volontà dell'impresa intimante, non solo di fissare un termine entro cui il condominio avrebbe dovuto adempiere alla propria prestazione, avvertendolo che l'intimante non era disposto a tollerare un ulteriore ritardo, ma anche di ritenere risolto ope legis il contratto in caso di mancato adempimento entro tale termine.
I termini assegnati sono congrui.
Inoltre, colui che intima la diffida può rinunciare ad avvalersi dell'effetto risolutivo che alla diffida è riconnesso e procedere ad una nuova diffida, assegnando un nuovo termine, come nella specie avvenuto. Al riguardo si precisa che in tema di contratti a prestazioni corrispettive, la diffida ad adempiere ha lo scopo di realizzare, pur in mancanza di una clausola risolutiva espressa, gli effetti che a detta clausola si ricollegano e cioè la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissazione di un termine essenziale nell'interesse della parte adempiente, cui é rimessa la valutazione di farne valere la decorrenza e che può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già verificatasi;
tale diffida é stabilita nell'interesse della parte adempiente e costituisce non un obbligo ma una facoltà che si esprime "a priori" nella libertà di scegliere questo mezzo di risoluzione del contratto a preferenza di altri e "a posteriori" nella possibilità di rinunciare agli effetti risolutori già prodotti, il che rientra nell'ambito delle facoltà connesse all'esercizio dell'autonomia privata al pari della rinuncia al potere di ricorrere al congegno risolutorio di cui all'art. 1454 c.c. (cfr. Cass. n. 9317 del 2016;
Cass. n. 23315 del 2007; Cass. n. 6891 del 2005).
L'inadempimento del all'obbligo di pagare il corrispettivo già Parte_1 ampiamente scontato e rateizzato entro le scadenze previste, e già per due volte prorogate, risulta chiaramente colposo e di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c., tenuto conto dell'interesse che aveva la parte creditrice al pagamento tempestivo: lo sconto è stato concesso esclusivamente a fronte della garanzia di un pagamento tempestivo.
Pertanto, a fronte del protratto inadempimento del entro i termini Parte_1 previsti, l'accordo che prevedeva il pagamento scontato si è risolto di diritto ex art. 1457 c.c.; per l'effetto, il corrispettivo dovuto è quello stabilito originariamente in sede di assemblea di
6 condominio.
Tuttavia, la società opposta non ha correttamente quantificato l'importo dovuto, calcolando un numero maggiore di unità immobiliari, 20 anziché 16.
Alla luce dell'analisi della successione temporale delle proposte e delle diffide intercorse tra le parti, risulta chiarito il contrasto in merito al numero delle unità immobiliari da considerarsi, essendo evidente che la stessa opposta abbia riconosciuto che la prestazione effettuata ha avuto ad oggetto n. 16 unità immobiliari e non n. 20, così come invece ha sostenuto nel ricorso monitorio e nel giudizio di opposizione.
Al riguardo significative del fatto che le parti abbiano raggiunto l'accordo sul numero di unità immobiliari su cui calcolare il corrispettivo sono le seguenti comunicazioni:
l'adesione espressa con email del 19.02.2024 alla proposta di riduzione del prezzo e rateizzazione formulata dall'ing. e specificamente calcolata sul numero di 16 Per_1 immobili (proposta contenuta nella email dell'ingegnere inviata in pari data al condominio, e per conoscenza all'impresa, in cui l'ingegnere dichiara che: “Mi scuso Dott. non ho Pt_2 considerato che le unità immobiliari sono 16, ho considerato l'importo errato, alla luce di questa considerazione ritengo accettabile, per quanto mi riguarda, lo sconto ulteriore proposto e propongo le seguenti scadenze per l'emissione delle fatture e pronto pagamento: […]”); la pec del 6.03.2024 in cui l'impresa ha dichiarato di aver “concordato una scontistica ed una rateizzazione per venire incontro alle necessità espresse dal condominio” alle condizioni del nuovo accordo;
la descrizione contenuta sulla stessa fattura n. 022/2024 del 18.03.2024 emessa dall'opposta (“quotaparte 4E+= 500€ u.i. x 16
u.i.”).
Pertanto, il corrispettivo dovuto dal condominio alla società opposta deve essere calcolato come di seguito: € 500,00 x 16 U.I. = € 8.000, oltre contributo Inarcassa pari al 4%
e IVA 22%,a cui deve essere sottratto l'importo pagato dal condominio opponente a titolo di
I° rata, pari ad € 2.000, oltre 4% Inarcassa e 22 % di IVA, da cui è stata detratta la ritenuta a titolo d'acconto del 4% (€ 80) (doc. n. 2 allegato all'atto di citazione).
Talché il credito residuo spettante alla società opposta al momento di proposizione del decreto ingiuntivo corrispondeva ad € 6.000, oltre 4% Inarcassa, 22%IVA, al netto della ritenuta d'acconto pari al 4%.
Il 18.09.2024, successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo del 2.09.2024, ma
7 prima della sua notificazione avvenuta il 30.09.2024, il condominio opponente ha effettuato il secondo pagamento della somma complessiva di € 3.440,64 a mezzo bonifico bancario, pari alla sorte di € 2.4000, oltre 4% Inarcassa e 22% di IVA, al netto della somma di € 112 a titolo di ritenuta d'acconto.
Conseguentemente, la somma attualmente dovuta dal condominio alla società opposta è pari ad € 3.600, oltre 4% Inarcassa, 22% di IVA (€ 4.567,68), a cui deve essere applicata la ritenuta d'acconto, come si precisa al punto successivo.
La sussistenza di un debito residuo in capo all' opponente non fa venire meno il suo diritto alla revoca del decreto ingiuntivo anche se tale pagamento è avvenuto successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Infatti il versamento parziale del debito comporta, in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto nel giudizio di cognizione generato dall'opposizione non ci si limita, come nella fase sommaria, a verificare le condizioni di ammissibilità e di validità del decreto ingiuntivo ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione. Conseguentemente ritenuta provata l'eccezione di estinzione per avvenuto pagamento, sebbene solo parziale, deve essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. In merito alle ritenute di acconto versate all'erario e relative ai corrispettivi pagati alla società opposta, la quale si è affermata implicitamente essere stata costituita quale società di ingegneria (cfr. seconda memoria istruttoria a cui è stato allegata la risoluzione dell'agenzia delle entrate del 4 maggio 2006, n.. 56/E), si rileva che sul punto la disciplina tributaria è carente di una specifica norma che stabilisca se sia o meno considerato reddito di impresa soggetto all'art. 81 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986) il reddito prodotto dalle società tra professionisti di cui alla legge n. 183 del 2011 (società che hanno ad oggetto l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, come quelle degli ingegneri) e dalle società di ingegneria costituite secondo la normativa propria dei contratti pubblici
(dapprima la l. n. 109 del 1994, art. 17; successivamente, i vari codici dei contratti pubblici che si sono succeduti nel tempo: d.lgs. n. 163 del 2006, art. 90, comma secondo;
d.lgs. n. 50 del 2016, art. 46; d.lgs. n. 36 del 2023; per una ricostruzione della disciplina normativa applicabile a tali tipo di società cfr. Cass. n. 22534 del 2022).
Come recentemente rilevato dalla Cassazione, in assenza di una specifica previsione
8 nella disciplina speciale tributaria (e nella irrilevanza degli orientamenti della prassi amministrativa, cfr. per un richiamo Cass. n. 22534 cit.), torna ad avere applicazione diretta la disciplina civilistica, di carattere generale e, più nello specifico, la norma di cui all'art. 2238
c.c. La norma citata, se in linea generale nega - ancorché in modo indiretto - la natura commerciale delle attività dei professionisti intellettuali e degli artisti, stabilisce, nel contempo, che a tali attività intellettuali e artistiche si applichino le disposizioni dettate in relazione all'impresa commerciale, allorché le prestazioni professionali costituiscono elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa.
In sostanza, quando l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, e cioè quando prevalga il carattere dell'organizzazione del lavoro altrui e del capitale sulla prestazione di lavoro intellettuale, il professionista acquista la qualità di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c., con conseguente applicabilità della relativa disciplina.
In altri termini, perché in una società tra professionisti possa aversi attività imprenditoriale, occorre anche un'attività diversa e ulteriore rispetto a quella professionale, per cui il conferimento dell'apporto intellettuale si configura solo come una delle componenti dell'organizzazione, e ciò in quanto l'attività autonomamente organizzata non potrebbe identificarsi in quella tipica svolta dal professionista intellettuale, connotata dal carattere della personalità (art. 2232 c.c.), presupponendo quel profilo di autonoma organizzazione di cui agli artt. 2082 e 2238 c.c.
Applicando detti principi, la Cassazione ha concluso che ai fini dell'applicazione della ritenuta di acconto alle società tra professionisti, la qualificazione come reddito di impresa, del reddito dalle stesse prodotte, presuppone che le prestazioni di lavoro autonomo costituiscano elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, risultando, così, inserite in strutture che sono frutto dell'impiego del capitale, ovvero che il lavoro del professionista e il capitale concorrano entrambi nella produzione del reddito, sicché quest'ultimo non potrà ritenersi derivante dal solo lavoro, ma dall'intera struttura imprenditoriale (cfr. Cass. n. 7407 del 2021).
Nella specie, l'impresa opponente nulla ha allegato né provato circa la sussistenza degli elementi per poter qualificare il reddito della società di ingegneria come di impresa, e
9 cioè che l'esercizio dell'attività professionale costituisca o meno elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, con prevalenza del carattere dell'organizzazione del lavoro altrui e del capitale sulla prestazione di lavoro intellettuale: non sono stati prodotti né visura camerale, né bilancio da cui si possa avere evidenza del capitale investito e dell'attività in concreto esercitata in forma societaria e il suo estrinsecarsi diversamente rispetto all'attività esercitata da un'associazione tra professionisti.
Pertanto, nella specie, legittima deve ritenersi l'applicazione della ritenuta d'acconto da parte del opponente. Parte_1
Oltretutto la ritenuta applicata dal condominio, pari al 4%, è quella disposta dall'art. 25ter del d.P.R. n. 600 del 1973 (ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore) e non quella pari al 20% invece prevista dall'art. 25 del medesimo d.P.R., applicabile alla fattispecie oggetto di analisi, e cioè sui redditi di lavoro autonomo (norme ora abrogate in quanto confluite nel d.lgs. n. 33 del 24 marzo 2025, T.U. in materia di versamenti e di riscossione, artt. 38 e 40).
Vi è prova che il ha corrisposto all'erario € 80,00 a titolo di ritenuta sul Parte_1 corrispettivo netto di € 2.000 versato il 18.03.2024 (I° rata) ed € 112,00 quale ritenuta sul corrispettivo netto di € 2.800 versato il 18.09.2024 (a saldo II° e III° rata;
cfr. certificazione unica 2025, allegata alla seconda memoria istruttoria di parte opponente).
Sull'importo ancora dovuto dal condominio alla società opposta, pari a € 3.600, oltre
4% , 22% di IVA (€ 4.567,68), dovrà essere del pari operata la relativa ritenuta CP_5
d'acconto, prevista per i redditi di lavoro autonomo.
Pertanto il decreto ingiuntivo deve essere revocato e il condominio opposto deve essere condannato a pagare alla società opposta la somma di € 3.600, oltre 4% , CP_5
22% di IVA (€ 4.567,68), da cui dovrà essere detratta la ritenuta a titolo d'acconto, oltre interessi corrispettivi al tasso legale dalla data di emissione della fattura n. 22 del 18.02.2024; dalla data della domanda sono dovuti gli interessi di mora, nella misura ex art. 1284, quarto comma, c.c. sino al soddisfo (saggio che la Cassazione ha precisato applicarsi a prescindere dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in termini identici per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre derivanti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, Cass. n. 61 del 2023; Cass. n. 7677 del 2025).
10 4. In applicazione dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., tenuto conto della parziale e reciproca soccombenza, le spese rispettivamente anticipate dalle parti devono essere compensate per la metà e parte opponente deve essere condannata a rimborsare a parte opposta la restante metà delle spese processuali, che vengono liquidate, in assenza di nota spese, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri minimi (tenuto conto della non complessità delle questioni;
del mancato deposito di scritti conclusionale e del mancato svolgimento di attività istruttoria ulteriore rispetto al deposito delle memorie) previsti per le cause di valore pari al decisum per le quattro fasi del giudizio.
Per quanto riguarda invece le spese della procedura monitoria, la Suprema Corte ha stabilito che la suddetta, che inizia col deposito del ricorso e termina con la notifica del decreto ingiuntivo, non può essere considerata autonomamente rispetto all'ulteriore fase di opposizione. L'unicità del giudizio, non consente infatti di procedere autonomamente per ottenere il rimborso delle spese legali della fase monitoria, perché fanno parte di un unico processo. Pertanto, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé deve pronunciarsi sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento, tenendo in considerazione l'esito finale della lite e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. e multis Cass. n. 24482 del 2022 ; Cass. n. 17854 del
2020; Cass. n. 18125 del 2017).
Nel caso di specie, alla luce dell'esito della controversia, le spese della fase monitoria devono essere compensate tra le parti per la metà in applicazione dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., e parte opponente deve essere condannata a rimborsare a parte opposta la restante metà.
P.Q.M.
1) accertata l'avvenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. dell'accordo sul pagamento scontato e rateale intercorso tra le parti, accoglie parzialmente l'opposizione proposta dal di NA RI e, per l'effetto, revoca, il Parte_4 decreto ingiuntivo n.1039 del 2 settembre 2024, emesso da questo tribunale;
2) condanna il di NA RI a pagare alla Parte_4 la somma di € 3.600, oltre 4% , 22% di IVA (€ 4.567,68), da cui dovrà CP_1 CP_5 essere detratta la ritenuta a titolo d'acconto, oltre interessi corrispettivi al tasso legale dalla
11 data di emissione della fattura n. 22 del 18.02.2024; dalla data della domanda sono dovuti gli interessi di mora, nella misura ex art. 1284, quarto comma, c.c. sino al soddisfo;
3) previa compensazione tra le parti del 50 % delle spese processuali rispettivamente anticipate, condanna il di via Flaminia n.ri 597/599 di NA RI a Parte_1 rimborsare alla la restante parte delle spese processuali, che si liquidano in tale CP_1 minor misura (pari al 50%) in € 1.276, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e
CPA, per compenso professionale per la fase di opposizione ed € 283, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA, oltre € 72,75 per la fase monitoria;
Ordina al cancelliere di comunicare della sentenza alle parti.
Ancona, 4 giugno 2025
La giudice
LL RO
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