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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1019 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa da avv. , difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c., oltre che Pt_1 Parte_2 dall'avv. Fabio Fullone, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Cosenza, via C. Gabriele – Pal. Parte_3 attore
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 convenute contumaci
avente ad oggetto: pignoramento esattoriale – restituzione indebito;
conclusioni dell'attore: come da verbale di udienza del 17 settembre 2024 (“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in accoglimento della domanda attrice: - in relazione ai fatti e per le causali di cui in narrativa, condannare i convenuti, in solido, alla restituzione, in favore dell'avv. , della somma di € 5.573,13, Parte_4 indebitamente incamerata, oltre interessi moratori dalla data del 23.5.2019, ovvero oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
- accertato e dichiarato che nei fatti sopra descritti sono configurabili l'abuso del procedimento, le violazioni di norme di rango costituzionale, degli artt. 1173 cod. civ., dell'art. 96 c.p.c., condannare, anche d'ufficio, i convenuti, in solido, al pagamento della somma di € 1.990,00 o di quell'altra maggiore o minore da liquidare in via equitativa, oltre interessi e svalutazione monetaria del dovuto fino al soddisfo;
- condannare, inoltre, i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e degli onorari di causa, con rimborso spese forf., CPA ed IVA, come per legge”).
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata ed iscritta a ruolo, l'avv. Parte_4 chiedeva condannarsi in solido l' (concessionario della Controparte_1 riscossione) e l' (ente impositore) alla restituzione della somma di € Controparte_1
1 5.573,13, oltre interessi e rivalutazione, incamerata – omettendone la comunicazione - mediante pignoramento esattoriale ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, e ritenuta non dovuta dalle sentenze allegate, dell'intestato Tribunale e della stigmatizzandone nondimeno Controparte_2 il comportamento vessatorio e contrario a buona fede e correttezza, per non aver tenuto conto, prima, dell'impugnazione stragiudiziale dei titoli, e poi, delle stesse decisioni che li avevano caducati, in violazione anche di diritti di rilevanza costituzionale, e concludendo come in epigrafe. Dichiarata la contumacia delle convenute, ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di istanze di prova costituenda, all'udienza del 17 settembre 2024 la causa, sulle conclusioni dell'attore, è stata trattenuta a sentenza, con termini per conclusionali e repliche.
Tanto premesso in fatto, la domanda attorea deve ritenersi fondata, in base alle argomentazioni che seguono, solo in relazione alla pretesa restitutoria, e non anche a quella risarcitoria, e va quindi accolta per quanto di ragione. Va preliminarmente ritenuta, nella odierna sede, l'inammissibilità di ogni deduzione relativa alla insussistenza della pretesa esattoriale soddisfatta con l'espropriazione ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, già oggetto delle impugnazioni conclusesi con l'annullamento del relativo titolo, e, quindi, escluse dalla cognizione dell'odierno giudice. Quel titolo, nondimeno, sussisteva pacificamente al momento della notifica del pignoramento esattoriale, ragion per cui l'espropriazione non può ritenersi illegittima solo in ragione della successiva caducazione, ovvero per le diffide inoltrate dal debitore, essendo anzi obbligato, l'agente della riscossione, a dar corso al recupero del ruolo trasmessogli. Semmai, era l'ente impositore a dover eventualmente valutare preventivamente le ragioni dell'avv. se del caso – ma di certo non obbligatoriamente – adottando Pt_1 annullamento in autotutela della pretesa impositiva.
Del resto, se ente impositore e concessionario della riscossione fossero ritenuti ex ante responsabili della esazione di crediti successivamente ritenuti giudizialmente insussistenti, ogni espropriazione annullata rimarrebbe ex post temeraria ed illegittima, automaticamente foriera delle violazioni normative assunte dalla difesa attorea, e, quindi, del richiesto risarcimento ex art. 96 c.p.c., norma peraltro non pertinente, poiché relativa all'ipotesi di azione giudiziale, mentre invece, del pignoramento esattoriale è pacifica, nella giurisprudenza, la natura totalmente stragiudiziale. L'assunto attoreo di temerarietà tout court della riscossione, non può quindi essere condiviso, siccome obiettivamente incidente sulla necessità di celere riscossione delle entrate tributarie e non, in ragione della loro destinazione alla cura del bene pubblico, ed altresì poiché giuridicamente non esigibile, soprattutto dal concessionario della riscossione, lo scrutinio preventivo ed approfondito della pretesa sotto ogni profilo – anche in relazione alla prescrizione eccepita dall'avv. –, prima di portarla ad esecuzione, con automatica connotazione di Pt_1 temerarietà per l'ipotesi, come quella alla odierna attenzione, in cui del credito sia successivamente accertata e dichiarata giudizialmente l'estinzione prescrittiva. Non v'è quindi luogo a ritenere la sussistenza di alcuna delle plurime violazioni di norme (anche) di rango costituzionale, prospettata dalla difesa attorea, neanche in relazione alla dedotta omessa rendicontazione ed informazione sull'esito presso il terzo del pignoramento esattoriale, che costituisce un precetto senza sanzione, rimanendo di conseguenza ingiustificata (anche normativamente, in ragione della destinazione dell'art. 96 c.p.c. al ristoro delle sole iniziative giudiziali frutto di responsabilità aggravata) la pretesa di risarcimento di somma equitativamente determinata, avanzata dall'avv. Pt_1
Quanto invece alla pretesa restitutoria, l'intervenuto annullamento del pignoramento esattoriale in base al quale riscosso il carico esattoriale determina la configurazione di una
2 ipotesi di indebito, assimilabile a quello da caducazione dell'ordinanza di assegnazione somme conclusiva dell'espropriazione presso terzi, di cui invero la procedura ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 rappresenta una peculiare ipotesi, sia pur stragiudiziale. Ergo, all'avv. va riconosciuto il diritto di vedersi restituita la somma di € Pt_1
5.573,13, sulla quale, in applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza in materia di indebito da riforma di provvedimento giudiziale, sono dovuti non certo gli interessi moratori, bensì quelli legali, dal giorno del pagamento all'effettivo soddisfo. In assenza di prova del maggior danno, non è neppure accoglibile la richiesta di rivalutazione monetaria di quella somma.
Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e tuttavia tra l'attore e l'ente impositore, in ragione della prefata obbligatorietà della riscossione dei ruoli, rimanendo altresì compensate per 1/3 in ragione del rigetto di parte della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda di e, per l'effetto, Parte_4 condanna le convenute, in solido, alla restituzione, in suo favore, della somma di € 5.573,13, oltre interessi al saggio legale dal pagamento eseguito dal terzo pignorato al saldo;
- condanna la convenuta alla refusione, in favore dell'attore, delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi documentati, ed in complessivi € 1.694,00 per competenze professionali calcolate al minimo tariffario, per la semplicità della questione, ed altresì già compensate per 1/3, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 7 gennaio 2025
Il giudice
Gino Bloise
3
Tribunale ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1019 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa da avv. , difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c., oltre che Pt_1 Parte_2 dall'avv. Fabio Fullone, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Cosenza, via C. Gabriele – Pal. Parte_3 attore
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 convenute contumaci
avente ad oggetto: pignoramento esattoriale – restituzione indebito;
conclusioni dell'attore: come da verbale di udienza del 17 settembre 2024 (“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in accoglimento della domanda attrice: - in relazione ai fatti e per le causali di cui in narrativa, condannare i convenuti, in solido, alla restituzione, in favore dell'avv. , della somma di € 5.573,13, Parte_4 indebitamente incamerata, oltre interessi moratori dalla data del 23.5.2019, ovvero oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
- accertato e dichiarato che nei fatti sopra descritti sono configurabili l'abuso del procedimento, le violazioni di norme di rango costituzionale, degli artt. 1173 cod. civ., dell'art. 96 c.p.c., condannare, anche d'ufficio, i convenuti, in solido, al pagamento della somma di € 1.990,00 o di quell'altra maggiore o minore da liquidare in via equitativa, oltre interessi e svalutazione monetaria del dovuto fino al soddisfo;
- condannare, inoltre, i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e degli onorari di causa, con rimborso spese forf., CPA ed IVA, come per legge”).
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata ed iscritta a ruolo, l'avv. Parte_4 chiedeva condannarsi in solido l' (concessionario della Controparte_1 riscossione) e l' (ente impositore) alla restituzione della somma di € Controparte_1
1 5.573,13, oltre interessi e rivalutazione, incamerata – omettendone la comunicazione - mediante pignoramento esattoriale ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, e ritenuta non dovuta dalle sentenze allegate, dell'intestato Tribunale e della stigmatizzandone nondimeno Controparte_2 il comportamento vessatorio e contrario a buona fede e correttezza, per non aver tenuto conto, prima, dell'impugnazione stragiudiziale dei titoli, e poi, delle stesse decisioni che li avevano caducati, in violazione anche di diritti di rilevanza costituzionale, e concludendo come in epigrafe. Dichiarata la contumacia delle convenute, ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di istanze di prova costituenda, all'udienza del 17 settembre 2024 la causa, sulle conclusioni dell'attore, è stata trattenuta a sentenza, con termini per conclusionali e repliche.
Tanto premesso in fatto, la domanda attorea deve ritenersi fondata, in base alle argomentazioni che seguono, solo in relazione alla pretesa restitutoria, e non anche a quella risarcitoria, e va quindi accolta per quanto di ragione. Va preliminarmente ritenuta, nella odierna sede, l'inammissibilità di ogni deduzione relativa alla insussistenza della pretesa esattoriale soddisfatta con l'espropriazione ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, già oggetto delle impugnazioni conclusesi con l'annullamento del relativo titolo, e, quindi, escluse dalla cognizione dell'odierno giudice. Quel titolo, nondimeno, sussisteva pacificamente al momento della notifica del pignoramento esattoriale, ragion per cui l'espropriazione non può ritenersi illegittima solo in ragione della successiva caducazione, ovvero per le diffide inoltrate dal debitore, essendo anzi obbligato, l'agente della riscossione, a dar corso al recupero del ruolo trasmessogli. Semmai, era l'ente impositore a dover eventualmente valutare preventivamente le ragioni dell'avv. se del caso – ma di certo non obbligatoriamente – adottando Pt_1 annullamento in autotutela della pretesa impositiva.
Del resto, se ente impositore e concessionario della riscossione fossero ritenuti ex ante responsabili della esazione di crediti successivamente ritenuti giudizialmente insussistenti, ogni espropriazione annullata rimarrebbe ex post temeraria ed illegittima, automaticamente foriera delle violazioni normative assunte dalla difesa attorea, e, quindi, del richiesto risarcimento ex art. 96 c.p.c., norma peraltro non pertinente, poiché relativa all'ipotesi di azione giudiziale, mentre invece, del pignoramento esattoriale è pacifica, nella giurisprudenza, la natura totalmente stragiudiziale. L'assunto attoreo di temerarietà tout court della riscossione, non può quindi essere condiviso, siccome obiettivamente incidente sulla necessità di celere riscossione delle entrate tributarie e non, in ragione della loro destinazione alla cura del bene pubblico, ed altresì poiché giuridicamente non esigibile, soprattutto dal concessionario della riscossione, lo scrutinio preventivo ed approfondito della pretesa sotto ogni profilo – anche in relazione alla prescrizione eccepita dall'avv. –, prima di portarla ad esecuzione, con automatica connotazione di Pt_1 temerarietà per l'ipotesi, come quella alla odierna attenzione, in cui del credito sia successivamente accertata e dichiarata giudizialmente l'estinzione prescrittiva. Non v'è quindi luogo a ritenere la sussistenza di alcuna delle plurime violazioni di norme (anche) di rango costituzionale, prospettata dalla difesa attorea, neanche in relazione alla dedotta omessa rendicontazione ed informazione sull'esito presso il terzo del pignoramento esattoriale, che costituisce un precetto senza sanzione, rimanendo di conseguenza ingiustificata (anche normativamente, in ragione della destinazione dell'art. 96 c.p.c. al ristoro delle sole iniziative giudiziali frutto di responsabilità aggravata) la pretesa di risarcimento di somma equitativamente determinata, avanzata dall'avv. Pt_1
Quanto invece alla pretesa restitutoria, l'intervenuto annullamento del pignoramento esattoriale in base al quale riscosso il carico esattoriale determina la configurazione di una
2 ipotesi di indebito, assimilabile a quello da caducazione dell'ordinanza di assegnazione somme conclusiva dell'espropriazione presso terzi, di cui invero la procedura ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 rappresenta una peculiare ipotesi, sia pur stragiudiziale. Ergo, all'avv. va riconosciuto il diritto di vedersi restituita la somma di € Pt_1
5.573,13, sulla quale, in applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza in materia di indebito da riforma di provvedimento giudiziale, sono dovuti non certo gli interessi moratori, bensì quelli legali, dal giorno del pagamento all'effettivo soddisfo. In assenza di prova del maggior danno, non è neppure accoglibile la richiesta di rivalutazione monetaria di quella somma.
Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e tuttavia tra l'attore e l'ente impositore, in ragione della prefata obbligatorietà della riscossione dei ruoli, rimanendo altresì compensate per 1/3 in ragione del rigetto di parte della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda di e, per l'effetto, Parte_4 condanna le convenute, in solido, alla restituzione, in suo favore, della somma di € 5.573,13, oltre interessi al saggio legale dal pagamento eseguito dal terzo pignorato al saldo;
- condanna la convenuta alla refusione, in favore dell'attore, delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi documentati, ed in complessivi € 1.694,00 per competenze professionali calcolate al minimo tariffario, per la semplicità della questione, ed altresì già compensate per 1/3, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 7 gennaio 2025
Il giudice
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