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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/06/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASSINO Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 14 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al numero 1785, vertente
TRA
avv. , nato a [...] il [...] (CF: Parte_1 CP_1
), ivi residente a[...], in giudizio di persona ed C.F._1
ivi elettivamente domiciliato,
RICORRENTE
CONTRO
, con sede di Roma alla via Controparte_2
IU AR n. 14 - P.IVA - in persona del legale rappresentante p.t, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Martignetti elettivamente domiciliata in
Benevento, via Salvator Rosa n. 18,
RESISTENTE
NONCHÉ
, con sede in Controparte_3
Roma alla via Ennio Quirino Visconti n. 8, C.F. , in persona del P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante p.t. avv. rappresentata e difesa dall'avv. CP_4
NN EL, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Liegi
n. 14,
RESISTENTE
oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento conclusioni: per le parti, quelle dei rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente, l'avv. Raffaele LL proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificatagli a mezzo PEC in data
6.7.2023. Esponeva di aver ricevuto, in data 7.6.2022, la notifica di sei atti di pignoramento presso terzi, opposti dinanzi il giudice dell'esecuzione dell'intestato
Tribunale (proc. n. 684/2022) con conseguente ordinanza di conferma della sospensione dell'esecuzione e concessione di termine per l'iscrizione a ruolo dell'opposizione dinanzi la competente cancelleria. Deduceva ancora di aver aderito, in data 28.06.2023, alla cosiddetta rottamazione delle cartelle n. 04720070004958227000,
04720080014903647000, 04720090026979474000, 04720120039211852000,
04720140030481239000, 04720160023093058000, 04720170035309706000,
04720190028995368000, per totali € 69.296,00, “rottamati” per €.43.782,48, giusta comunicazione (agli atti) contenente sia l'indicazione delle cartelle “rottamate” CP_5
sia la scadenza della rateizzazione concessa. Tanto premesso, chiedeva sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta, limitatamente ai carichi indicati;
nel merito, in via preliminare, dichiarare inesistente la notifica dell'intimazione; in subordine, dichiarare non legittima la pretesa relativa ai carichi di natura previdenziale in quanto oggetto di istanza di “rottamazione”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Pag. 2 di 9 Si costituivano l' e la contestando la domanda e CP_2 CP_2 CP_3 chiedendone il rigetto. Quest'ultima sollevava altresì domanda riconvenzionale di accertamento del credito della e conseguente condanna del CP_3
professionista avv. Raffaele LL al pagamento diretto alla
[...]
dei contributi sanzioni ed interessi iscritti nei ruoli Controparte_3
2018-2020 oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80, dalla data del dovuto al saldo, e precisamente: ruolo 2018 (per € 4.223,14) cartella n. 047 2019
0003126614 ruolo 2020 (per € 3.639,59) cartella 047 2021 0003393848 e così complessivamente un importo dovuto non oggetto di rottamazione pari ad € 7.862,73 oltre interessi sino all'effettivo pagamento.
All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 14 maggio 2025, il giudice decideva la causa come da dispositivo in calce.
Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto di seguito illustrati.
Il ricorrente preliminarmente eccepiva l'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto proveniente da indirizzo non presente nei pubblici elenchi;
nel merito, l'illegittimità per avvenuta rottamazione dei carichi previdenziali.
Quanto alla prima eccezione, si ritiene che essa non sia meritevole di accoglimento sulla scorta di quanto espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 26682 del 14.10.2024 nella quale la stessa, richiamando propri precedenti, riteneva valida la notifica effettuata a mezzo PEC proveniente da un indirizzo non risultante da pubblici registri richiedendo in ogni caso regole maggiormente stringenti circa l'individuazione dell'indirizzo del destinatario ma non del mittente (Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, hanno recentemente statuito che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art.
6-ter
Pag. 3 di 9 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (da ultimo, si v. anche Cass. 28 febbraio 2023, n.
6015). Nel caso in esame, la notifica a mezzo PEC a cura dell' Controparte_2
, raggiungeva il proprio scopo considerato che il ricorrente, con la presente
[...] opposizione, predisponeva un'accurata e dettagliata difesa come osservato anche in sede di costituzione dall' resistente (il ricorrente non solo ha Controparte_2 dimostrato di avere ricevuto l'atto in notifica, ma anzi ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando correttamente in giudizio l' che lo ha emesso. pag. 12 comparsa di costituzione) Controparte_6 con richiamo, da parte di quest'ultima, a copiosa giurisprudenza della Suprema Corte
(In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte a Sezioni unite, con la sentenza n.
7665 del 2016, nonché con la sentenza n. 23620 del 2018 e da ultimo con la citata sentenza n. 15979 del 2022, affermando che “infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla Procura notificante.”).
Quanto invece, alla dedotta eccezione di illegittimità per avvenuta rottamazione dei carichi previdenziali, si osserva quanto segue.
L riteneva inammissibile l'eccezione di prescrizione formulata CP_2 CP_2
dal ricorrente per essere stata essa interrotta dalla notifica di atti interruttivi (la prescrizione è stata puntualmente interrotta mediante la notifica degli atti interruttivi – pag. 15 comparsa costituzione). Riteneva al riguardo operante il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 cc (“…Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni…). Analogamente, la
[...]
riteneva applicabile al caso di specie il termine di prescrizione decennale (l'art. CP_3
66 della L. n. 247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di
Pag. 4 di 9 cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Al riguardo, si rappresenta Controparte_3
che la Corte di cassazione, nella sentenza n. 6729/2013, ha sancito che il termine decennale previsto dalla nuova normativa si applica alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente alla data dell'entrata in vigore della L.
247/2012 (2.02.2013). – pag. 7 comparsa costituzione).
In primis, per quanto riguarda i termini di prescrizione dei contributi di previdenza e assistenza obbligatoria, si osserva che il ricorrente non formulava tale eccezione. In ogni caso si richiama quanto previsto all'art. 3 (commi 9 e 10) della Legge n. 335/1995, secondo il quale Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
…cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
La resistente dava atto dell'avvenuta adesione alla rottamazione, ad CP_3 eccezione dei ruoli 2018 e 2020 per complessivi € 7.862,73 oltre interessi (Entrando comunque nel merito della pretesa creditoria dell'odierna Cassa si precisa che l'Avv.
LL ha effettivamente aderito alla rottamazione con riferimento alle cartelle previdenziali inserite nell'intimazione ad eccezione di quelle relative ai ruoli 2018 e
2020 (pag.20-22-23 intimazione impugnata ) ossia: ruolo 2018 (per € 4.223,14) cartella n. 047 2019 0003126614 in cui sono inseriti i contributi minimi relativi all'anno 2014, maggiorati degli interessi e sanzioni per complessivi € 3.722,10; ruolo
2020 (per € 3.639,59) cartella 047 2021 0003393848 in cui sono inseriti i contributi soggettivi e integrativi eccedenti i minimi per l'anno 2007, dovuti a seguito di controlli incrociati con l'Anagrafe Tributaria, maggiorati di sanzioni e interessi, nonché il contributo integrativo eccedente il minimo per l'anno 2014, maggiorato di sanzioni e interessi, oltre alle sanzioni ex art. 9 L. 141/92 per l'omesso invio delle dichiarazioni reddituali 2015, 2016 e 2017, per l'importo di € 3.384,67; e così complessivamente un importo dovuto non oggetto di rottamazione pari ad € 7.862,73 oltre interessi. - pag. 2-
3 comparsa costituzione). In caso di accoglimento della domanda del ricorrente, spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 7.862,73 oltre
Pag. 5 di 9 interessi afferente contributi non oggetto di rottamazione, dovuti e non versati in relazione a tali cartelle.
Il ricorrente produceva in giudizio comunicazione di accoglimento della CP_5 domanda di “rottamazione” con indicazione di carichi (all. 2). Nel corso del giudizio dava atto di aver adempiuto al pagamento delle rate di cui alla suindicata rottamazione già scadute mediante deposito dei relativi documenti attestanti l'avvenuto pagamento sino alla data del 28.02.2025 (giusto allegato alle note di trattazione scritta ud.
14.05.2025 - pagamento rata VII del 28.02.2025).
In particolare, eccepiva l'illegittimità (della intimazione di pagamento opposta) per avvenuta rottamazione dei carichi previdenziali sostenendo non fosse possibile per l' intraprendere, né proseguire, azioni esecutive. CP_5
Tale assunto merita di essere condiviso.
Ai sensi dell'art. 1, co. 240, L. 197/2022 “A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;…”.
Quanto alla natura dell'intimazione di pagamento, secondo quanto prescritto dall'art. 50, co. 2, del DPR 602/1973 “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.”
Al riguardo, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 6436 dell'11.03.2025, riportandosi a propri precedenti, dopo aver delineato la funzione propria dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 602/1973 (Con riferimento all'intimazione di
Pag. 6 di 9 pagamento in generale -quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata - questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973
(cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.). … Da ultimo, le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito "sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente... è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che
l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del
D.Lgs. n. 546 del 1992" (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n. 26817 che richiama Cass. Sez. U.
19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.) affermava l'importante principio di diritto secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”.
Per quanto innanzi, sulla base della normativa e della giurisprudenza su riportata,
l' resistente, in presenza di definizione agevolata (rottamazione-quater) dei CP_5 carichi affidati all' non avrebbe potuto dare inizio né Controparte_7
proseguire esecuzione forzata mediante notifica di intimazione di pagamento.
Conseguentemente, la domanda merita di essere accolta.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dalla merita di essere CP_3
accolta solo in riferimento al ruolo 2018 (di cui alla cartella n. 047 2019 0003126614) sulla base dei motivi di seguito illustrati.
Pag. 7 di 9 Il ricorrente riteneva la domanda riconvenzionale inammissibile per essere il ruolo 2018
(per € 4.223,14) di cui alla cartella n. 047 2019 0003126614, già oggetto di altro giudizio e, segnatamente, n. RG 684/2022, mentre, in riferimento al ruolo 2020 (per €
3.639,59) di cui alla cartella n. 047 2021 0003393848, evidenziava l'assenza di prova della relativa notifica da parte dell' resistente. CP_5
Tale assunto merita di essere condiviso in parte.
Il ricorrente, in relazione alla cartella n. 047 2019 0003126614 (di cui al pignoramento n. 04784202200000329001), deduceva la presenza di altro giudizio rubricato al n. RG
684/2022 e produceva ordinanza del 14.02.2023 nella quale il GE dott. Rosanna
Gentile in relazione alla sollevata eccezione di Illegittimità parziale dei pignoramenti per PRESCRIZIONE E PER INTERVENUTO riteneva Controparte_8 disporsi l'accertamento nel merito (Detta eccezione merita l'accertamento nel merito) concedendo termine sino al 10-06-23 per l'iscrizione a ruolo della opposizione dinanzi alla competente cancelleria. In ogni caso, non forniva alcuna prova circa l'iscrizione a ruolo della suddetta opposizione.
Quanto all'eccezione formulata in relazione alla cartella n. 047 2021 0003393848 (ruolo
2020), merita di essere accolta stante la mancata prova dell'avvenuta notifica del relativo atto da parte dell' CP_5
Per quanto innanzi, la domanda riconvenzionale spiegata dalla merita di CP_3
essere accolta relativamente alla cartella n. 047 2019 0003126614 non avendo il ricorrente dimostrato di aver validamente dato corso al giudizio di opposizione come prescritto dal Giudice dell'Esecuzione nella suddetta ordinanza del 14.02.2023 mentre, in relazione alla cartella n. 047 2021 0003393848, va rigettata non essendovi prova dell'avvenuta notifica della stessa al ricorrente.
Quanto alle spese di lite, in ragione della complessità della materia trattata, dell'accoglimento della opposizione in riferimento alla illegittimità della intimazione per avvenuta rottamazione dei carichi previdenziali, del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla Cassa Forense, si ritiene debbano essere compensate tra le parti.
Pag. 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro avv. Giuditta Di Cristinzi,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta relativamente ai carichi di natura previdenziale per i motivi di cui sopra;
2. accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dalla cassa Forense in relazione alla cartella n. cartella n. 047 2019 0003126614 (per € 4.223,14);
3. compensa le spese di lite.
Cassino, 17 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Giuditta Di Cristinzi
Pag. 9 di 9
Il Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 14 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al numero 1785, vertente
TRA
avv. , nato a [...] il [...] (CF: Parte_1 CP_1
), ivi residente a[...], in giudizio di persona ed C.F._1
ivi elettivamente domiciliato,
RICORRENTE
CONTRO
, con sede di Roma alla via Controparte_2
IU AR n. 14 - P.IVA - in persona del legale rappresentante p.t, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Martignetti elettivamente domiciliata in
Benevento, via Salvator Rosa n. 18,
RESISTENTE
NONCHÉ
, con sede in Controparte_3
Roma alla via Ennio Quirino Visconti n. 8, C.F. , in persona del P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante p.t. avv. rappresentata e difesa dall'avv. CP_4
NN EL, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Liegi
n. 14,
RESISTENTE
oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento conclusioni: per le parti, quelle dei rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente, l'avv. Raffaele LL proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificatagli a mezzo PEC in data
6.7.2023. Esponeva di aver ricevuto, in data 7.6.2022, la notifica di sei atti di pignoramento presso terzi, opposti dinanzi il giudice dell'esecuzione dell'intestato
Tribunale (proc. n. 684/2022) con conseguente ordinanza di conferma della sospensione dell'esecuzione e concessione di termine per l'iscrizione a ruolo dell'opposizione dinanzi la competente cancelleria. Deduceva ancora di aver aderito, in data 28.06.2023, alla cosiddetta rottamazione delle cartelle n. 04720070004958227000,
04720080014903647000, 04720090026979474000, 04720120039211852000,
04720140030481239000, 04720160023093058000, 04720170035309706000,
04720190028995368000, per totali € 69.296,00, “rottamati” per €.43.782,48, giusta comunicazione (agli atti) contenente sia l'indicazione delle cartelle “rottamate” CP_5
sia la scadenza della rateizzazione concessa. Tanto premesso, chiedeva sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta, limitatamente ai carichi indicati;
nel merito, in via preliminare, dichiarare inesistente la notifica dell'intimazione; in subordine, dichiarare non legittima la pretesa relativa ai carichi di natura previdenziale in quanto oggetto di istanza di “rottamazione”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Pag. 2 di 9 Si costituivano l' e la contestando la domanda e CP_2 CP_2 CP_3 chiedendone il rigetto. Quest'ultima sollevava altresì domanda riconvenzionale di accertamento del credito della e conseguente condanna del CP_3
professionista avv. Raffaele LL al pagamento diretto alla
[...]
dei contributi sanzioni ed interessi iscritti nei ruoli Controparte_3
2018-2020 oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80, dalla data del dovuto al saldo, e precisamente: ruolo 2018 (per € 4.223,14) cartella n. 047 2019
0003126614 ruolo 2020 (per € 3.639,59) cartella 047 2021 0003393848 e così complessivamente un importo dovuto non oggetto di rottamazione pari ad € 7.862,73 oltre interessi sino all'effettivo pagamento.
All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 14 maggio 2025, il giudice decideva la causa come da dispositivo in calce.
Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto di seguito illustrati.
Il ricorrente preliminarmente eccepiva l'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto proveniente da indirizzo non presente nei pubblici elenchi;
nel merito, l'illegittimità per avvenuta rottamazione dei carichi previdenziali.
Quanto alla prima eccezione, si ritiene che essa non sia meritevole di accoglimento sulla scorta di quanto espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 26682 del 14.10.2024 nella quale la stessa, richiamando propri precedenti, riteneva valida la notifica effettuata a mezzo PEC proveniente da un indirizzo non risultante da pubblici registri richiedendo in ogni caso regole maggiormente stringenti circa l'individuazione dell'indirizzo del destinatario ma non del mittente (Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, hanno recentemente statuito che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art.
6-ter
Pag. 3 di 9 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (da ultimo, si v. anche Cass. 28 febbraio 2023, n.
6015). Nel caso in esame, la notifica a mezzo PEC a cura dell' Controparte_2
, raggiungeva il proprio scopo considerato che il ricorrente, con la presente
[...] opposizione, predisponeva un'accurata e dettagliata difesa come osservato anche in sede di costituzione dall' resistente (il ricorrente non solo ha Controparte_2 dimostrato di avere ricevuto l'atto in notifica, ma anzi ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando correttamente in giudizio l' che lo ha emesso. pag. 12 comparsa di costituzione) Controparte_6 con richiamo, da parte di quest'ultima, a copiosa giurisprudenza della Suprema Corte
(In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte a Sezioni unite, con la sentenza n.
7665 del 2016, nonché con la sentenza n. 23620 del 2018 e da ultimo con la citata sentenza n. 15979 del 2022, affermando che “infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla Procura notificante.”).
Quanto invece, alla dedotta eccezione di illegittimità per avvenuta rottamazione dei carichi previdenziali, si osserva quanto segue.
L riteneva inammissibile l'eccezione di prescrizione formulata CP_2 CP_2
dal ricorrente per essere stata essa interrotta dalla notifica di atti interruttivi (la prescrizione è stata puntualmente interrotta mediante la notifica degli atti interruttivi – pag. 15 comparsa costituzione). Riteneva al riguardo operante il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 cc (“…Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni…). Analogamente, la
[...]
riteneva applicabile al caso di specie il termine di prescrizione decennale (l'art. CP_3
66 della L. n. 247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di
Pag. 4 di 9 cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Al riguardo, si rappresenta Controparte_3
che la Corte di cassazione, nella sentenza n. 6729/2013, ha sancito che il termine decennale previsto dalla nuova normativa si applica alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente alla data dell'entrata in vigore della L.
247/2012 (2.02.2013). – pag. 7 comparsa costituzione).
In primis, per quanto riguarda i termini di prescrizione dei contributi di previdenza e assistenza obbligatoria, si osserva che il ricorrente non formulava tale eccezione. In ogni caso si richiama quanto previsto all'art. 3 (commi 9 e 10) della Legge n. 335/1995, secondo il quale Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
…cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
La resistente dava atto dell'avvenuta adesione alla rottamazione, ad CP_3 eccezione dei ruoli 2018 e 2020 per complessivi € 7.862,73 oltre interessi (Entrando comunque nel merito della pretesa creditoria dell'odierna Cassa si precisa che l'Avv.
LL ha effettivamente aderito alla rottamazione con riferimento alle cartelle previdenziali inserite nell'intimazione ad eccezione di quelle relative ai ruoli 2018 e
2020 (pag.20-22-23 intimazione impugnata ) ossia: ruolo 2018 (per € 4.223,14) cartella n. 047 2019 0003126614 in cui sono inseriti i contributi minimi relativi all'anno 2014, maggiorati degli interessi e sanzioni per complessivi € 3.722,10; ruolo
2020 (per € 3.639,59) cartella 047 2021 0003393848 in cui sono inseriti i contributi soggettivi e integrativi eccedenti i minimi per l'anno 2007, dovuti a seguito di controlli incrociati con l'Anagrafe Tributaria, maggiorati di sanzioni e interessi, nonché il contributo integrativo eccedente il minimo per l'anno 2014, maggiorato di sanzioni e interessi, oltre alle sanzioni ex art. 9 L. 141/92 per l'omesso invio delle dichiarazioni reddituali 2015, 2016 e 2017, per l'importo di € 3.384,67; e così complessivamente un importo dovuto non oggetto di rottamazione pari ad € 7.862,73 oltre interessi. - pag. 2-
3 comparsa costituzione). In caso di accoglimento della domanda del ricorrente, spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 7.862,73 oltre
Pag. 5 di 9 interessi afferente contributi non oggetto di rottamazione, dovuti e non versati in relazione a tali cartelle.
Il ricorrente produceva in giudizio comunicazione di accoglimento della CP_5 domanda di “rottamazione” con indicazione di carichi (all. 2). Nel corso del giudizio dava atto di aver adempiuto al pagamento delle rate di cui alla suindicata rottamazione già scadute mediante deposito dei relativi documenti attestanti l'avvenuto pagamento sino alla data del 28.02.2025 (giusto allegato alle note di trattazione scritta ud.
14.05.2025 - pagamento rata VII del 28.02.2025).
In particolare, eccepiva l'illegittimità (della intimazione di pagamento opposta) per avvenuta rottamazione dei carichi previdenziali sostenendo non fosse possibile per l' intraprendere, né proseguire, azioni esecutive. CP_5
Tale assunto merita di essere condiviso.
Ai sensi dell'art. 1, co. 240, L. 197/2022 “A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;…”.
Quanto alla natura dell'intimazione di pagamento, secondo quanto prescritto dall'art. 50, co. 2, del DPR 602/1973 “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.”
Al riguardo, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 6436 dell'11.03.2025, riportandosi a propri precedenti, dopo aver delineato la funzione propria dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 602/1973 (Con riferimento all'intimazione di
Pag. 6 di 9 pagamento in generale -quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata - questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973
(cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.). … Da ultimo, le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito "sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente... è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che
l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del
D.Lgs. n. 546 del 1992" (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n. 26817 che richiama Cass. Sez. U.
19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.) affermava l'importante principio di diritto secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”.
Per quanto innanzi, sulla base della normativa e della giurisprudenza su riportata,
l' resistente, in presenza di definizione agevolata (rottamazione-quater) dei CP_5 carichi affidati all' non avrebbe potuto dare inizio né Controparte_7
proseguire esecuzione forzata mediante notifica di intimazione di pagamento.
Conseguentemente, la domanda merita di essere accolta.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dalla merita di essere CP_3
accolta solo in riferimento al ruolo 2018 (di cui alla cartella n. 047 2019 0003126614) sulla base dei motivi di seguito illustrati.
Pag. 7 di 9 Il ricorrente riteneva la domanda riconvenzionale inammissibile per essere il ruolo 2018
(per € 4.223,14) di cui alla cartella n. 047 2019 0003126614, già oggetto di altro giudizio e, segnatamente, n. RG 684/2022, mentre, in riferimento al ruolo 2020 (per €
3.639,59) di cui alla cartella n. 047 2021 0003393848, evidenziava l'assenza di prova della relativa notifica da parte dell' resistente. CP_5
Tale assunto merita di essere condiviso in parte.
Il ricorrente, in relazione alla cartella n. 047 2019 0003126614 (di cui al pignoramento n. 04784202200000329001), deduceva la presenza di altro giudizio rubricato al n. RG
684/2022 e produceva ordinanza del 14.02.2023 nella quale il GE dott. Rosanna
Gentile in relazione alla sollevata eccezione di Illegittimità parziale dei pignoramenti per PRESCRIZIONE E PER INTERVENUTO riteneva Controparte_8 disporsi l'accertamento nel merito (Detta eccezione merita l'accertamento nel merito) concedendo termine sino al 10-06-23 per l'iscrizione a ruolo della opposizione dinanzi alla competente cancelleria. In ogni caso, non forniva alcuna prova circa l'iscrizione a ruolo della suddetta opposizione.
Quanto all'eccezione formulata in relazione alla cartella n. 047 2021 0003393848 (ruolo
2020), merita di essere accolta stante la mancata prova dell'avvenuta notifica del relativo atto da parte dell' CP_5
Per quanto innanzi, la domanda riconvenzionale spiegata dalla merita di CP_3
essere accolta relativamente alla cartella n. 047 2019 0003126614 non avendo il ricorrente dimostrato di aver validamente dato corso al giudizio di opposizione come prescritto dal Giudice dell'Esecuzione nella suddetta ordinanza del 14.02.2023 mentre, in relazione alla cartella n. 047 2021 0003393848, va rigettata non essendovi prova dell'avvenuta notifica della stessa al ricorrente.
Quanto alle spese di lite, in ragione della complessità della materia trattata, dell'accoglimento della opposizione in riferimento alla illegittimità della intimazione per avvenuta rottamazione dei carichi previdenziali, del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla Cassa Forense, si ritiene debbano essere compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro avv. Giuditta Di Cristinzi,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta relativamente ai carichi di natura previdenziale per i motivi di cui sopra;
2. accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dalla cassa Forense in relazione alla cartella n. cartella n. 047 2019 0003126614 (per € 4.223,14);
3. compensa le spese di lite.
Cassino, 17 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Giuditta Di Cristinzi
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