TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/12/2025, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
nella persona del giudice dott.ssa MA RI TO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2340/2019 R.G., in materia di proprietà e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_3 C.F._3 nella qualità di eredi di deceduta il 02.10.2024, rappresentati e difesi, Persona_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Sicignano presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Santa MA La IT (NA) alla Via Polveriera n. 22/A
ATTORI
E
- già denominata " – società con unico Controparte_1 Controparte_2 socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di con sede in Roma alla Via CP_2
Ombrone n.2 (C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Prof. P.IVA_1
RO BO, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Raffaele Acanfora sito in Scafati (SA) alla Via Lepanto n. 169
CONVENUTA
CONCLUSIONI
1 con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 07.07.2025 le parti costituite insistevano nelle proprie richieste. In particolare:
- parte attrice si riportava alla comparsa di costituzione in prosecuzione depositata in atti ed alle relative difese in essa azionate. Dava atto che nella fattispecie non era stato formalizzato l'accordo transattivo nelle more raggiunto e, pertanto, gli istanti dichiaravano, essendo decorso inutilmente un rilevante lasso di tempo senza che controparte si fosse attivata per la formalizzazione, di non avervi più interesse. Pertanto, concludeva affinché il Tribunale: accertasse e dichiarasse la violazione di domicilio in cui è incorsa parte convenuta, introducendosi abusivamente all'interno della proprietà degli istanti;
accertasse e dichiarasse che la società convenuta ha abusivamente installato cavi elettrici sull'immobile degli istanti e lungo il suo fondo;
condannasse essa convenuta a rimuovere detti cavi illegittimamente installati;
condannasse essa convenuta a pagare in favore degli istanti la somma di euro
10.000,00 e/o quella ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni per l'effetto subiti a seguito della violazione del proprio domicilio, con l'aggiunta degli interessi di mora e della rivalutazione monetaria, maturati dal dì dell'evento e sino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione al procuratore antistatario.
- Parte convenuta si riportava a tutte le domande ed alle difese svolte e a tutti i propri atti difensivi e chiedeva la concessione di un rinvio nello stato essendo pendenti trattative in stato avanzato.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 04.04.2019, Persona_1 conveniva giudizio in persona del legale rappresentante p.t., al fine di Controparte_1 sentirla condannare al risarcimento dei danni causati alla sua proprietà dall'illegittimo posizionamento di cavi elettrici. A sostegno della domanda l'istante deduceva: di essere proprietaria di un fondo, con annessa abitazione, sito in Sant'Antonio Abate (NA) alla Via Stabia Traversa
Sansone n. 173; che, a fine giugno 2017, constatava l'abbattimento della recinzione delimitante la sua proprietà e l'installazione di cavi elettrici su tutto il fondo ad opera del personale di
[...]
che tali interventi non erano stati comunicati né autorizzati;
che nessun esito Controparte_3 aveva sortito la diffida e la messa in mora del 18.07.2017.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: di accertare e dichiarare la violazione Persona_1 di domicilio in cui era incorsa la convenuta introducendosi abusivamente all'interno della proprietà dell'attrice; di accertare e dichiarare che la società convenuta, a mezzo di suo personale, aveva abusivamente apposto cavi elettrici ad alta tensione lungo tutto il fondo dell'istante; di condannare
2 la convenuta a rimuovere i cavi elettrici abusivamente installati e/o a spostarli altrove con spese a suo carico;
di condannare altresì la convenuta a pagare in favore della parte attrice la somma di euro
10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali causati alla proprietà dell'istante.
Si costitutiva in giudizio, in data 18.07.2019, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per genericità del petitum e della causa petendi ed il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo stato allegato e dimostrato alcun comportamento illecito da parte di soggetti riconducibili alla sua sfera di responsabilità.
Nel merito la convenuta deduceva l'infondatezza della domanda e dei fatti posti a fondamento della stessa: sul punto precisava che il cavo di alimentazione era stato danneggiato proprio a seguito dei lavori al fabbricato della e che dunque era intervenuta per riparare tale Per_1 Controparte_1 guasto in ragione di segnalazioni pervenute da utenti rimasti privi di energia e che, al tempo, la proprietà era disabitata e non vi era alcun muro di recinzione. Tanto dedotto, la Per_1 convenuta concludeva chiedendo il rigetto delle domande proposte in quanto non provate ed infondate in fatto ed in diritto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nel corso dell'istruttoria venivano escussi i testi di parte attrice e . Controparte_4 Parte_3
Si costituivano ritualmente in giudizio, in data 01.07.2025, Parte_2 Parte_1
e nella qualità di eredi di deceduta in data 02.10.2024. Parte_3 Persona_1
Dunque, a seguito di molteplici vani rinvii per la composizione bonaria della lite, venivano precisate le conclusioni con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 07.07.2025 ed all'esito, con ordinanza dell'08.07.2025, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Questioni Preliminari.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione proposta da relativamente Controparte_1 alla nullità dell'atto di citazione in quanto carente degli elementi di cui all'163, comma 3, n. 3 e 4
c.p.c. ossia della determinazione della cosa oggetto della domanda e dell'esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, di contro facilmente ravvisabili nell'atto introduttivo – finalizzato, in sostanza, a censurare l'illegittimo intervento posto in essere dagli operatori della convenuta società al fine di ottenerne la condanna alla rimozione dei cavi elettrici nell'assunto abusivamente installati all'interno della proprietà attorea ed al risarcimento dei danno - sì da porre la parte convenuta nella condizione di formulare le proprie difese.
Merito
3 Venendo dunque al merito, la domanda è fondata e può essere accolta nei limiti e per i motivi che di seguito si espongono.
La domanda attorea va, qualificata in termini di actio negatoria servitutis ex art. 949 cod. civ.
Orbene, come già affermato dalla Suprema Corte, le azioni reali a difesa della proprietà, rientranti nel paradigma delle azioni negatorie previsto dall'art. 949 cod. civ., non hanno il significato ristretto di azioni tendenti solo ad evitare l'esercizio di una vera e propria servitù sul fondo dell'attore, bensì quello più ampio di azioni tendenti a far dichiarare l'inesistenza di un qualsiasi diritto che altri vantino sul fondo, oltreché a conseguire la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo e a far cessare una turbativa o molestia altrui sul fondo medesimo (Cass., Sez. 2, 5/9/1970, n. 1218), in quanto tendono alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore (Cass., Sez. 2, 27/12/2004, n.
24028; Cass., Sez. 2, 22/03/2001, n. 4120; Cass., Sez. 2, 17/2/1965, n. 262), sempre che vi sia l'essenziale presupposto della sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo l'azione essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (Cass., Sez. 2, 22/6/2011, n. 13710).
Ciò comporta che l'actio negatoria servitutis, in quanto finalizzata a rimuovere una situazione che comporti una manomissione del godimento del fondo stesso, possa essere esercitata anche contro colui che vanti un preteso diritto configurabile come ius in re aliena o contro chi si affermi proprietario della porzione immobiliare oggetto dell'azione pur non avendone il possesso (Cass.,
Sez. 2, 23/1/2009, n. 1778).
La legittimazione processuale attiva compete, invece, non soltanto al proprietario, ma anche al titolare di un diritto reale di godimento sul fondo servente diverso da quello di proprietà, mentre ai titolari di altri diritti personali può riconoscersi soltanto un interesse di fatto che consente loro d'intervenire volontariamente in giudizio per sostenere le ragioni di una delle parti ex art. 105, comma secondo cod. proc. civ. (vedi Cass., Sez. 2, 15/5/2018, n. 11823; Cass., Sez. 2, 12/8/2002, n.
12169 con riguardo all'enfiteusi; Cass., Sez. 2, 23/10/1991, n. 11222).
Nella fattispecie l'originaria attrice ha agito nella veste di proprietaria del fondo Persona_1 con annessa abitazione nel Comune di S. A. Abate (NA) alla via Stabia, trav. Sansone n. 173, identificata al catasto al foglio 8, particella 994, e tale qualità oltre a non essere contestata dalla convenuta, risulta per tabulas avendo l'istante allegato all'atto di citazione il titolo di acquisto della predetta proprietà.
Sussiste poi senz'altro la legittimazione ad agire degli eredi della signora che si sono Per_1 volontariamente costituiti in giudizio dopo il decesso della prima, allegando alla comparsa di
4 costituzione del 01.07.2025, oltre che il certificato di morte della sig.ra , anche Persona_1 stato integrale di famiglia dal quale risulta la loro qualità di figli della de cuius.
Sussiste anche la legittimazione passiva della convenuta essendo ente Controparte_3 preposto alla gestione della rete elettrica, avendo essa stessa dedotto di aver effettuato degli interventi sul fondo dell'attrice, anche se, nell'assunto difensivo, solo ed esclusivamente per riparare e si-stemare un cavo evidentemente danneggiato a seguito di lavori effettuati sull'immobile a seguito di segnalazioni di utenti rimasti privi di energia, e dunque senza alcuna nuova apposizione di impianti ma con una semplice sostituzione di cavo esistente che tra l'latro non necessitava di alcun nuovo atto autorizzativo.
Ancora si osserva in diritto che la servitù di elettrodotto è disciplinata dall'art. 1056 c.c. ai sensi del quale “Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità alle leggi in materia” e dal T.U. delle leggi sulle acque e gli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, ove è sancito all'art. 119 l'obbligo di ogni proprietario di concedere il passaggio per i propri fondi alle condutture elettriche, aeree o sotterranee, a chi esegua tali opere o a chi ne abbia ottenuto l'autorizzazione dall'autorità competente.
Con la costituzione di servitù possono essere realizzate una serie di opere (previste dall'art. 121 T.U.
11 dicembre 1933, n. 1775), ed in particolare: a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, impiantare cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture;
b) infiggere supporti ed ancoraggi per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie o piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l'incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti. Di tali servitù sono esenti le case, salvo le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie delle case attinenti;
c) tagliare i rami degli alberi che si trovano in prossimità dei conduttori aerei e che quindi possano, con caduta, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture;
d) far accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e a compiere i lavori necessari.
Ai sensi dell'art. 1032 c.c., la costituzione di una servitù necessita: o di un contratto sottoscritto dal proprietario del fondo e dal il gestore della rete attraverso cui la servitù viene costituita volontariamente: o di un provvedimento autoritativo della Pubblica Amministrazione;
o, in ultima ipotesi, di una sentenza dell'autorità giudiziaria.
La Suprema Corte ha inoltre affermato che la servitù coattiva di elettrodotto può essere acquistata anche per usucapione, facendone conseguire l'applicabilità della disciplina speciale, con la
5 conseguenza che, nel caso di spostamento della linea elettrica, essa è soggetta alla disciplina fissata dal T.U. all'art. 122, che pone a carico dell' le spese relative allo spostamento e non ricade nella CP_2 previsione dell'art. 1068 c.c. (Cass. n. 5077/1983; Cass. n. 2579/1981). Sul punto è stato altresì chiarito che la servitù si qualifica come coattiva non in forza del titolo di costituzione bensì in relazione alla funzione svolta, potendo essa essere costituita sia volontariamente che per usucapione, con la conseguente applicazione dell'art. 122 del r.d. n. 1755 del 1933, che pone a carico del titolare del diritto di servitù le spese relative allo spostamento (Cass. n. 10920 del 26 aprile 2023).
Più specificamente, nella materia che ci occupa la Suprema Corte ha affermato da tempo il principio per cui l'apprensione "sine titulo" di un suolo di proprietà privata, occorrente per l'impianto di un elettrodotto nuovo o per la variante di altro preesistente, sia che la realizzazione dell'opera non sia stata autorizzata alla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non vi sia stato un valido asservimento per via di provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo ai diritti reali "in re aliena", ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga rimosso l'impianto, o cessi il suo Esercizio, o sia costituita regolare servitù mediante sentenza del giudice ordinario (sempre che, in quest'ultimo caso, l'impianto ed il suo Esercizio siano stati autorizzati dall'autorità competente).
A fronte di tale illecito, e per il caso che manchino la autorizzazione e la dichiarazione sopra indicate, il privato può chiedere, oltre al risarcimento dei danni, anche la rimozione dell'opera e la
"restitutio in integrurn", posto che l'attività materiale dello autore e del gestore dell'impianto non è qualificabile come pubblica;
invece, per il caso in cui siano intervenute l'autorizzazione e la dichiarazione medesime, ma manchi il provvedimento amministrativo di imposizione dell'asservimento, al privato spetta solo il risarcimento per equivalente, non anche in Forma specifica, stante il divieto di condanna dell'amministrazione ad un “facere", di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E (fermi restando i poteri d'intervento riconosciuti al giudice ordinario dall'art. 122 quarto comma del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775) (v. Sez. U, Sentenza n.
3963 del 03/10/1989; Cass. Sez. U, Sentenza n. 5428 del 13/05/1993; Cassazione civile sez. I,
12/01/2023, n.701).
Tanto premesso in diritto, nella fattispecie oggetto di causa è evidente che l'installazione dei cavi elettrici sul fabbricato degli istanti sia stata effettuata dagli addetti di senza il Controparte_1 preventivo espletamento delle procedure previste dalla legge per l'imposizione di una servitù oltre che senza il consenso e finanche il preavviso alla proprietaria.
6 Invero il teste di parte attrice, , escusso all'udienza del 05.10.2022, ha Controparte_4 confermato i fatti posti dalla a fondamento della domanda rendendo dichiarazioni precise Per_1
e non contraddittorie.
Il testimone ha infatti dichiarato di essere stato incaricato dei lavori di ristrutturazione del fabbricato di proprietà di dalla medesima, di essere arrivato sul cantiere nel Persona_1
2008, che all'epoca del suo accesso il filo della corrente passava dinanzi al fabbricato della e, dunque, non era sullo stesso installato (Cfr. “dal primo traliccio il filo si collegava ad Per_1 un altro traliccio poco distante (circa 50 metri) che alimentava altri fabbricati …preciso che il filo passava dinanzi al fabbricato della signora ma non era installato sullo stesso Persona_1 all'epoca”). Il teste riferiva di essere tornato sul posto nel 2017 allorquando il figlio della
, , gli chiedeva di effettuare un sopralluogo poiché aveva riscontrato Per_1 Parte_3 un abusivo accesso alla sua proprietà e l'installazione di un cavo lungo la facciata e sottostante al tetto di copertura in variazione rispetto alla sua precedente collocazione;
in tale occasione CP_4 effettivamente riscontrava il posizionamento del cavo elettrico sulla proprietà .
[...] Per_1
Alcun elemento di segno contrario è rinvenibile nel corredo fotografico in atti raffigurante proprio il cavo della corrente posto lungo la facciata esterna del fabbricato i parte attrice.
Dunque, ritenuta illegittima la collocazione dei cavi dell'energia elettrica nella proprietà degli istanti in quanto disposta in assenza di preavviso e di valida costituzione di servitù di elettrodotto, la convenuta deve essere condannata alla rimozione di detti cavi installati all'interno Controparte_1 della proprietà attorea - nel Comune di S. A. Abate (NA) alla via Stabia, trav. Sansone n. 173, identificata al catasto al foglio 8, particella 994, sul muro dell'abitazione, oltre a quello installato all'interno del fondo, e posto al di sopra di un palo appositamente installato (cfr documentazione fotografica allegata alle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte attrice n. I e II depositate in data 24.05.2021 e 22.06.2021) ed al ripristino dello status quo ante a proprie spese.
Del resto, oggetto delle trattative per il componimento bonario della controversia era proprio la costituzione di regolare servitù di elettrodotto a conferma dell'assenza di legittimazione all'installazione di cavi elettrici nella proprietà . Per_1
L'ulteriore domanda di risarcimento dei danni riportati dall'immobile avanzata da Per_1 deve essere invece disattesa poiché sfornita di qualsivoglia prova.
[...]
È consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere.” (Cass. Civ. n. 16917 del 4 ottobre
20129).
7 A ciò consegue, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., che il Giudice debba porre a fondamento della propria decisione le prove fornite dalle parti le quali devono poi essere valutate secondo il suo prudente apprezzamento. Sul punto, si rammenta che: “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni testimoniali, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatti riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti o rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. n. 3628 del 28 dicembre 2023).
Nel caso de quo, parte arte attrice non ha dedotto e specificato i presunti danni riportati dalla sua proprietà a seguito dell'abusivo intervento da parte degli operatori di né ha dato Controparte_1 prova dei medesimi. Sul punto, nulla è stato riferito dai testi escussi e i rilievi fotografici in atti non raffigurano alcun danno al fabbricato. Invero, sulla base degli elementi istruttori a disposizione, non sembra che il passaggio dei cavi abbia deturpato ed alterato il decoro architettonico dell'immobile o compromesso la stabilità e la sicurezza del fabbricato o limitato il normale utilizzo della proprietà attorea. Occorre infatti ricordare che è onere del danneggiato, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dare prova del danno patito e del nesso causale che lega il danno alla condotta illegittima altrui (Cass. Civ. Sez.
III, ordinanza n. 24744 del 5 novembre 2013).
In particolare, l'invocato danno alla recinzione delimitante la proprietà attrice non risulta sorretto da concordanti elementi istruttori. Invero tale struttura è stata variamente identificata come cancello e lamiera, non vi sono fotografie raffiguranti la recinzione prima e dopo il presunto danno né
, il quale ha dichiarato di aver provveduto alla riparazione a proprie spese, ha Parte_3 dato prova dell'effettivo esborso sostenuto.
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento di una sola delle domande proposte, si compensano tra le parti nella misura del 50% mentre il restante 50% segue la soccombenza di Controparte_1
e si liquidano, come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi di cui al D.M.
[...]
147/2022 per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa (da euro 26.000,00 ad euro
52.000,00).
PQM
8 Il Tribunale di Torre Annunzia, I sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa MA
RI TO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Persona_1 confronti di ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede: Controparte_3
a. Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna a Controparte_1 rimuovere, a proprie spese, i cavi elettrici installati all'interno della proprietà attorea - nel Comune di S. A. Abate (NA) alla via Stabia, trav. Sansone n. 173, identificata al catasto al foglio 8, particella 994, ed al ripristino dello status quo ante;
b. rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
c. compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e condanna la Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
e del restante 50% che si liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro
[...] Parte_3
3.808,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % ed IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Pasquale Sicignano dichiaratosi antistatario
Così deciso in Torre Annunziata 01.12.2025 Il giudice unico
Dott.ssa MA RI TO
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
nella persona del giudice dott.ssa MA RI TO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2340/2019 R.G., in materia di proprietà e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_3 C.F._3 nella qualità di eredi di deceduta il 02.10.2024, rappresentati e difesi, Persona_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Sicignano presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Santa MA La IT (NA) alla Via Polveriera n. 22/A
ATTORI
E
- già denominata " – società con unico Controparte_1 Controparte_2 socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di con sede in Roma alla Via CP_2
Ombrone n.2 (C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Prof. P.IVA_1
RO BO, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Raffaele Acanfora sito in Scafati (SA) alla Via Lepanto n. 169
CONVENUTA
CONCLUSIONI
1 con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 07.07.2025 le parti costituite insistevano nelle proprie richieste. In particolare:
- parte attrice si riportava alla comparsa di costituzione in prosecuzione depositata in atti ed alle relative difese in essa azionate. Dava atto che nella fattispecie non era stato formalizzato l'accordo transattivo nelle more raggiunto e, pertanto, gli istanti dichiaravano, essendo decorso inutilmente un rilevante lasso di tempo senza che controparte si fosse attivata per la formalizzazione, di non avervi più interesse. Pertanto, concludeva affinché il Tribunale: accertasse e dichiarasse la violazione di domicilio in cui è incorsa parte convenuta, introducendosi abusivamente all'interno della proprietà degli istanti;
accertasse e dichiarasse che la società convenuta ha abusivamente installato cavi elettrici sull'immobile degli istanti e lungo il suo fondo;
condannasse essa convenuta a rimuovere detti cavi illegittimamente installati;
condannasse essa convenuta a pagare in favore degli istanti la somma di euro
10.000,00 e/o quella ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni per l'effetto subiti a seguito della violazione del proprio domicilio, con l'aggiunta degli interessi di mora e della rivalutazione monetaria, maturati dal dì dell'evento e sino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione al procuratore antistatario.
- Parte convenuta si riportava a tutte le domande ed alle difese svolte e a tutti i propri atti difensivi e chiedeva la concessione di un rinvio nello stato essendo pendenti trattative in stato avanzato.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 04.04.2019, Persona_1 conveniva giudizio in persona del legale rappresentante p.t., al fine di Controparte_1 sentirla condannare al risarcimento dei danni causati alla sua proprietà dall'illegittimo posizionamento di cavi elettrici. A sostegno della domanda l'istante deduceva: di essere proprietaria di un fondo, con annessa abitazione, sito in Sant'Antonio Abate (NA) alla Via Stabia Traversa
Sansone n. 173; che, a fine giugno 2017, constatava l'abbattimento della recinzione delimitante la sua proprietà e l'installazione di cavi elettrici su tutto il fondo ad opera del personale di
[...]
che tali interventi non erano stati comunicati né autorizzati;
che nessun esito Controparte_3 aveva sortito la diffida e la messa in mora del 18.07.2017.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: di accertare e dichiarare la violazione Persona_1 di domicilio in cui era incorsa la convenuta introducendosi abusivamente all'interno della proprietà dell'attrice; di accertare e dichiarare che la società convenuta, a mezzo di suo personale, aveva abusivamente apposto cavi elettrici ad alta tensione lungo tutto il fondo dell'istante; di condannare
2 la convenuta a rimuovere i cavi elettrici abusivamente installati e/o a spostarli altrove con spese a suo carico;
di condannare altresì la convenuta a pagare in favore della parte attrice la somma di euro
10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali causati alla proprietà dell'istante.
Si costitutiva in giudizio, in data 18.07.2019, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per genericità del petitum e della causa petendi ed il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo stato allegato e dimostrato alcun comportamento illecito da parte di soggetti riconducibili alla sua sfera di responsabilità.
Nel merito la convenuta deduceva l'infondatezza della domanda e dei fatti posti a fondamento della stessa: sul punto precisava che il cavo di alimentazione era stato danneggiato proprio a seguito dei lavori al fabbricato della e che dunque era intervenuta per riparare tale Per_1 Controparte_1 guasto in ragione di segnalazioni pervenute da utenti rimasti privi di energia e che, al tempo, la proprietà era disabitata e non vi era alcun muro di recinzione. Tanto dedotto, la Per_1 convenuta concludeva chiedendo il rigetto delle domande proposte in quanto non provate ed infondate in fatto ed in diritto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nel corso dell'istruttoria venivano escussi i testi di parte attrice e . Controparte_4 Parte_3
Si costituivano ritualmente in giudizio, in data 01.07.2025, Parte_2 Parte_1
e nella qualità di eredi di deceduta in data 02.10.2024. Parte_3 Persona_1
Dunque, a seguito di molteplici vani rinvii per la composizione bonaria della lite, venivano precisate le conclusioni con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 07.07.2025 ed all'esito, con ordinanza dell'08.07.2025, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Questioni Preliminari.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione proposta da relativamente Controparte_1 alla nullità dell'atto di citazione in quanto carente degli elementi di cui all'163, comma 3, n. 3 e 4
c.p.c. ossia della determinazione della cosa oggetto della domanda e dell'esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, di contro facilmente ravvisabili nell'atto introduttivo – finalizzato, in sostanza, a censurare l'illegittimo intervento posto in essere dagli operatori della convenuta società al fine di ottenerne la condanna alla rimozione dei cavi elettrici nell'assunto abusivamente installati all'interno della proprietà attorea ed al risarcimento dei danno - sì da porre la parte convenuta nella condizione di formulare le proprie difese.
Merito
3 Venendo dunque al merito, la domanda è fondata e può essere accolta nei limiti e per i motivi che di seguito si espongono.
La domanda attorea va, qualificata in termini di actio negatoria servitutis ex art. 949 cod. civ.
Orbene, come già affermato dalla Suprema Corte, le azioni reali a difesa della proprietà, rientranti nel paradigma delle azioni negatorie previsto dall'art. 949 cod. civ., non hanno il significato ristretto di azioni tendenti solo ad evitare l'esercizio di una vera e propria servitù sul fondo dell'attore, bensì quello più ampio di azioni tendenti a far dichiarare l'inesistenza di un qualsiasi diritto che altri vantino sul fondo, oltreché a conseguire la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo e a far cessare una turbativa o molestia altrui sul fondo medesimo (Cass., Sez. 2, 5/9/1970, n. 1218), in quanto tendono alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore (Cass., Sez. 2, 27/12/2004, n.
24028; Cass., Sez. 2, 22/03/2001, n. 4120; Cass., Sez. 2, 17/2/1965, n. 262), sempre che vi sia l'essenziale presupposto della sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo l'azione essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (Cass., Sez. 2, 22/6/2011, n. 13710).
Ciò comporta che l'actio negatoria servitutis, in quanto finalizzata a rimuovere una situazione che comporti una manomissione del godimento del fondo stesso, possa essere esercitata anche contro colui che vanti un preteso diritto configurabile come ius in re aliena o contro chi si affermi proprietario della porzione immobiliare oggetto dell'azione pur non avendone il possesso (Cass.,
Sez. 2, 23/1/2009, n. 1778).
La legittimazione processuale attiva compete, invece, non soltanto al proprietario, ma anche al titolare di un diritto reale di godimento sul fondo servente diverso da quello di proprietà, mentre ai titolari di altri diritti personali può riconoscersi soltanto un interesse di fatto che consente loro d'intervenire volontariamente in giudizio per sostenere le ragioni di una delle parti ex art. 105, comma secondo cod. proc. civ. (vedi Cass., Sez. 2, 15/5/2018, n. 11823; Cass., Sez. 2, 12/8/2002, n.
12169 con riguardo all'enfiteusi; Cass., Sez. 2, 23/10/1991, n. 11222).
Nella fattispecie l'originaria attrice ha agito nella veste di proprietaria del fondo Persona_1 con annessa abitazione nel Comune di S. A. Abate (NA) alla via Stabia, trav. Sansone n. 173, identificata al catasto al foglio 8, particella 994, e tale qualità oltre a non essere contestata dalla convenuta, risulta per tabulas avendo l'istante allegato all'atto di citazione il titolo di acquisto della predetta proprietà.
Sussiste poi senz'altro la legittimazione ad agire degli eredi della signora che si sono Per_1 volontariamente costituiti in giudizio dopo il decesso della prima, allegando alla comparsa di
4 costituzione del 01.07.2025, oltre che il certificato di morte della sig.ra , anche Persona_1 stato integrale di famiglia dal quale risulta la loro qualità di figli della de cuius.
Sussiste anche la legittimazione passiva della convenuta essendo ente Controparte_3 preposto alla gestione della rete elettrica, avendo essa stessa dedotto di aver effettuato degli interventi sul fondo dell'attrice, anche se, nell'assunto difensivo, solo ed esclusivamente per riparare e si-stemare un cavo evidentemente danneggiato a seguito di lavori effettuati sull'immobile a seguito di segnalazioni di utenti rimasti privi di energia, e dunque senza alcuna nuova apposizione di impianti ma con una semplice sostituzione di cavo esistente che tra l'latro non necessitava di alcun nuovo atto autorizzativo.
Ancora si osserva in diritto che la servitù di elettrodotto è disciplinata dall'art. 1056 c.c. ai sensi del quale “Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità alle leggi in materia” e dal T.U. delle leggi sulle acque e gli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, ove è sancito all'art. 119 l'obbligo di ogni proprietario di concedere il passaggio per i propri fondi alle condutture elettriche, aeree o sotterranee, a chi esegua tali opere o a chi ne abbia ottenuto l'autorizzazione dall'autorità competente.
Con la costituzione di servitù possono essere realizzate una serie di opere (previste dall'art. 121 T.U.
11 dicembre 1933, n. 1775), ed in particolare: a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, impiantare cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture;
b) infiggere supporti ed ancoraggi per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie o piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l'incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti. Di tali servitù sono esenti le case, salvo le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie delle case attinenti;
c) tagliare i rami degli alberi che si trovano in prossimità dei conduttori aerei e che quindi possano, con caduta, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture;
d) far accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e a compiere i lavori necessari.
Ai sensi dell'art. 1032 c.c., la costituzione di una servitù necessita: o di un contratto sottoscritto dal proprietario del fondo e dal il gestore della rete attraverso cui la servitù viene costituita volontariamente: o di un provvedimento autoritativo della Pubblica Amministrazione;
o, in ultima ipotesi, di una sentenza dell'autorità giudiziaria.
La Suprema Corte ha inoltre affermato che la servitù coattiva di elettrodotto può essere acquistata anche per usucapione, facendone conseguire l'applicabilità della disciplina speciale, con la
5 conseguenza che, nel caso di spostamento della linea elettrica, essa è soggetta alla disciplina fissata dal T.U. all'art. 122, che pone a carico dell' le spese relative allo spostamento e non ricade nella CP_2 previsione dell'art. 1068 c.c. (Cass. n. 5077/1983; Cass. n. 2579/1981). Sul punto è stato altresì chiarito che la servitù si qualifica come coattiva non in forza del titolo di costituzione bensì in relazione alla funzione svolta, potendo essa essere costituita sia volontariamente che per usucapione, con la conseguente applicazione dell'art. 122 del r.d. n. 1755 del 1933, che pone a carico del titolare del diritto di servitù le spese relative allo spostamento (Cass. n. 10920 del 26 aprile 2023).
Più specificamente, nella materia che ci occupa la Suprema Corte ha affermato da tempo il principio per cui l'apprensione "sine titulo" di un suolo di proprietà privata, occorrente per l'impianto di un elettrodotto nuovo o per la variante di altro preesistente, sia che la realizzazione dell'opera non sia stata autorizzata alla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non vi sia stato un valido asservimento per via di provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo ai diritti reali "in re aliena", ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga rimosso l'impianto, o cessi il suo Esercizio, o sia costituita regolare servitù mediante sentenza del giudice ordinario (sempre che, in quest'ultimo caso, l'impianto ed il suo Esercizio siano stati autorizzati dall'autorità competente).
A fronte di tale illecito, e per il caso che manchino la autorizzazione e la dichiarazione sopra indicate, il privato può chiedere, oltre al risarcimento dei danni, anche la rimozione dell'opera e la
"restitutio in integrurn", posto che l'attività materiale dello autore e del gestore dell'impianto non è qualificabile come pubblica;
invece, per il caso in cui siano intervenute l'autorizzazione e la dichiarazione medesime, ma manchi il provvedimento amministrativo di imposizione dell'asservimento, al privato spetta solo il risarcimento per equivalente, non anche in Forma specifica, stante il divieto di condanna dell'amministrazione ad un “facere", di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E (fermi restando i poteri d'intervento riconosciuti al giudice ordinario dall'art. 122 quarto comma del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775) (v. Sez. U, Sentenza n.
3963 del 03/10/1989; Cass. Sez. U, Sentenza n. 5428 del 13/05/1993; Cassazione civile sez. I,
12/01/2023, n.701).
Tanto premesso in diritto, nella fattispecie oggetto di causa è evidente che l'installazione dei cavi elettrici sul fabbricato degli istanti sia stata effettuata dagli addetti di senza il Controparte_1 preventivo espletamento delle procedure previste dalla legge per l'imposizione di una servitù oltre che senza il consenso e finanche il preavviso alla proprietaria.
6 Invero il teste di parte attrice, , escusso all'udienza del 05.10.2022, ha Controparte_4 confermato i fatti posti dalla a fondamento della domanda rendendo dichiarazioni precise Per_1
e non contraddittorie.
Il testimone ha infatti dichiarato di essere stato incaricato dei lavori di ristrutturazione del fabbricato di proprietà di dalla medesima, di essere arrivato sul cantiere nel Persona_1
2008, che all'epoca del suo accesso il filo della corrente passava dinanzi al fabbricato della e, dunque, non era sullo stesso installato (Cfr. “dal primo traliccio il filo si collegava ad Per_1 un altro traliccio poco distante (circa 50 metri) che alimentava altri fabbricati …preciso che il filo passava dinanzi al fabbricato della signora ma non era installato sullo stesso Persona_1 all'epoca”). Il teste riferiva di essere tornato sul posto nel 2017 allorquando il figlio della
, , gli chiedeva di effettuare un sopralluogo poiché aveva riscontrato Per_1 Parte_3 un abusivo accesso alla sua proprietà e l'installazione di un cavo lungo la facciata e sottostante al tetto di copertura in variazione rispetto alla sua precedente collocazione;
in tale occasione CP_4 effettivamente riscontrava il posizionamento del cavo elettrico sulla proprietà .
[...] Per_1
Alcun elemento di segno contrario è rinvenibile nel corredo fotografico in atti raffigurante proprio il cavo della corrente posto lungo la facciata esterna del fabbricato i parte attrice.
Dunque, ritenuta illegittima la collocazione dei cavi dell'energia elettrica nella proprietà degli istanti in quanto disposta in assenza di preavviso e di valida costituzione di servitù di elettrodotto, la convenuta deve essere condannata alla rimozione di detti cavi installati all'interno Controparte_1 della proprietà attorea - nel Comune di S. A. Abate (NA) alla via Stabia, trav. Sansone n. 173, identificata al catasto al foglio 8, particella 994, sul muro dell'abitazione, oltre a quello installato all'interno del fondo, e posto al di sopra di un palo appositamente installato (cfr documentazione fotografica allegata alle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte attrice n. I e II depositate in data 24.05.2021 e 22.06.2021) ed al ripristino dello status quo ante a proprie spese.
Del resto, oggetto delle trattative per il componimento bonario della controversia era proprio la costituzione di regolare servitù di elettrodotto a conferma dell'assenza di legittimazione all'installazione di cavi elettrici nella proprietà . Per_1
L'ulteriore domanda di risarcimento dei danni riportati dall'immobile avanzata da Per_1 deve essere invece disattesa poiché sfornita di qualsivoglia prova.
[...]
È consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere.” (Cass. Civ. n. 16917 del 4 ottobre
20129).
7 A ciò consegue, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., che il Giudice debba porre a fondamento della propria decisione le prove fornite dalle parti le quali devono poi essere valutate secondo il suo prudente apprezzamento. Sul punto, si rammenta che: “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni testimoniali, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatti riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti o rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. n. 3628 del 28 dicembre 2023).
Nel caso de quo, parte arte attrice non ha dedotto e specificato i presunti danni riportati dalla sua proprietà a seguito dell'abusivo intervento da parte degli operatori di né ha dato Controparte_1 prova dei medesimi. Sul punto, nulla è stato riferito dai testi escussi e i rilievi fotografici in atti non raffigurano alcun danno al fabbricato. Invero, sulla base degli elementi istruttori a disposizione, non sembra che il passaggio dei cavi abbia deturpato ed alterato il decoro architettonico dell'immobile o compromesso la stabilità e la sicurezza del fabbricato o limitato il normale utilizzo della proprietà attorea. Occorre infatti ricordare che è onere del danneggiato, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dare prova del danno patito e del nesso causale che lega il danno alla condotta illegittima altrui (Cass. Civ. Sez.
III, ordinanza n. 24744 del 5 novembre 2013).
In particolare, l'invocato danno alla recinzione delimitante la proprietà attrice non risulta sorretto da concordanti elementi istruttori. Invero tale struttura è stata variamente identificata come cancello e lamiera, non vi sono fotografie raffiguranti la recinzione prima e dopo il presunto danno né
, il quale ha dichiarato di aver provveduto alla riparazione a proprie spese, ha Parte_3 dato prova dell'effettivo esborso sostenuto.
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento di una sola delle domande proposte, si compensano tra le parti nella misura del 50% mentre il restante 50% segue la soccombenza di Controparte_1
e si liquidano, come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi di cui al D.M.
[...]
147/2022 per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa (da euro 26.000,00 ad euro
52.000,00).
PQM
8 Il Tribunale di Torre Annunzia, I sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa MA
RI TO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Persona_1 confronti di ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede: Controparte_3
a. Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna a Controparte_1 rimuovere, a proprie spese, i cavi elettrici installati all'interno della proprietà attorea - nel Comune di S. A. Abate (NA) alla via Stabia, trav. Sansone n. 173, identificata al catasto al foglio 8, particella 994, ed al ripristino dello status quo ante;
b. rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
c. compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e condanna la Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
e del restante 50% che si liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro
[...] Parte_3
3.808,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % ed IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Pasquale Sicignano dichiaratosi antistatario
Così deciso in Torre Annunziata 01.12.2025 Il giudice unico
Dott.ssa MA RI TO
9