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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18873/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 18873/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FEDERICO GUERRA, in virtù di procura Parte_1 speciale in atti, e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Roma, al viale Castrense, n. 8, presso lo studio dell'avv. FEDERICO GUERRA
ATTORE IN PROSECUZIONE contro
rappresentato da , in persona del legale rappresentante p.t., con CP_1 Controparte_2 il patrocinio dell'avv. CLAUDIA PASQUALE, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Di Pallacorda, n. 7;
, in persona del legale rappr. pt., con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Controparte_2
MARASCA, in virtù di procura speciale, elettivamente domiciliata presso il proprio indirizzo di posta elettronica;
CONVV. IN PROSECUZIONE
Oggetto: merito possessorio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da processo verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con originario ricorsoex art. 1168 c.c.; 703 c.p.c. – depositato in data 14 marzo 2019 - il signor
[...]
, ha dedotto di avere la detenzione qualificata dell'immobile di proprietà dell' Parte_1 CP_1 sito in Roma, alla via Pisone Calpurnio, n. 83, scala D, Pi.PT, int. 1, ed ha allegato di essere stato spogliato del godimento dell'immobile da parte di personale della ha dunque Controparte_2 chiesto al Tribunale di ordinare all' ed a la propria, immediata reintegrazione CP_1 Controparte_2 nella detenzione qualificata dell'immobile in questione.
Si è costituito con memoria l' rappresentato dalla in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante p.t., che ha contestato la detenzione qualificata da parte del ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.
Del pari, si è costituita con memoria in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 che ha negato la propria legittimazione passiva, chiedendo comunque il rigetto della domanda possessoria.
Con l'ordinanza repert. n. 11841/2019, pubblicata in data 3 giugno 2019, il ricorso è stato respinto, in ragione del fatto che il ricorrente erroneamente ha dedotto di essere il detentore qualificato dell'immobile in questione, in realtà occupato senza titolo alcuno.
I due successivi reclami avverso tale provvedimento, iscritti ai nn. 39971/2019 e 40280/2019 r.g., proposti dal signor hanno visto la costituzione degli originari resistenti, che Parte_1 hanno chiesto la conferma dell'ordinanza censurata;
i due procedimenti sono stati riuniti e dunque definiti con l'ordinanza repert. n. 15769/2019, che ha confermato il rigetto della domanda di reintegrazione.
Con ricorso ex art. 703 co. 4 c.p.c., depositato in data 24 ottobre 2019, il signor Parte_1 ha dunque chiesto la prosecuzione del giudizio di merito.
Con decreto pubblicato in data 8 novembre 2019 è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 13 marzo 2020.
Si è costituito l' rappresentato da che ha chiesto il rigetto dell'avversa CP_1 Controparte_2 domanda.
Si è costituita con comparsa che ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda. Controparte_2
Celebratosi il processo nel pieno della situazione emergenziale dovuto alla pandemia da COVID 19, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 nn. 1-2-3 c.p.c.
Ritenuta matura per la definizione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 febbraio 2023.
Sulla base degli atti di causa la domanda risulta infondata sì da essere rigettata.
In via pregiudiziale, occorre rilevare come legittimati passivi nelle azioni possessorie sono tanto gli autori morali dello spoglio o della molestia, quanto gli autori materiali, che abbiano agito per conto e nell'interesse dei primi con consapevolezza dell'illiceità del fatto;
la legittimazione passiva, del resto, si fonda sulle semplici prospettazioni dell'attore.
Nel merito, occorre ribadire quanto già affermato nelle precedenti fasi del giudizio: ai fini della prova della detenzione qualificata, per giurisprudenza consolidata, è indispensabile la produzione del titolo di legittimazione, essendo necessaria quanto meno la prova dell'esistenza del titolo stesso (cfr. Cass. 3627/2014; Cass. 4210/2009; Cass. 9226/2005; Cass. 10816/2000).
Del resto, l'art. 1 co. 4 della l. 431/1998 per i contratti di locazione prevede la forma scritta ad
pagina 2 di 3 substantiam.
L'attore, riconoscendo di occupare senza titolo alcuno l'immobile in questione, si è limitato a dedurre di aver completato l'istruttoria per la sanatoria della sua posizione, circostanza che non risulta neanche provata dalla documentazione in atti.
Deducendo di aver chiesto la sanatoria della sua posizione all'Ente, in termini soggettivi d'altra parte il signor si pone in relazione con l'immobile in maniera non equiparabile all'esercizio del diritto Pt_1 dominicale o di altro diritto reale.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna il signor alla rifusione delle spese di lite in favore dei Parte_1 convenuti, che liquida in € 3.000,00 per onorari di avvocato più spese generali, c.p.a. ed i.v.a. per e parimenti in € 3.000,00 per onorari di avvocato più spese generali, c.p.a. ed i.v.a. per CP_1
Controparte_2
Così deciso in Roma, li 14 di gennaio 2025.
Il giudice
Lucio Fredella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 18873/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FEDERICO GUERRA, in virtù di procura Parte_1 speciale in atti, e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Roma, al viale Castrense, n. 8, presso lo studio dell'avv. FEDERICO GUERRA
ATTORE IN PROSECUZIONE contro
rappresentato da , in persona del legale rappresentante p.t., con CP_1 Controparte_2 il patrocinio dell'avv. CLAUDIA PASQUALE, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Di Pallacorda, n. 7;
, in persona del legale rappr. pt., con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Controparte_2
MARASCA, in virtù di procura speciale, elettivamente domiciliata presso il proprio indirizzo di posta elettronica;
CONVV. IN PROSECUZIONE
Oggetto: merito possessorio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da processo verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con originario ricorsoex art. 1168 c.c.; 703 c.p.c. – depositato in data 14 marzo 2019 - il signor
[...]
, ha dedotto di avere la detenzione qualificata dell'immobile di proprietà dell' Parte_1 CP_1 sito in Roma, alla via Pisone Calpurnio, n. 83, scala D, Pi.PT, int. 1, ed ha allegato di essere stato spogliato del godimento dell'immobile da parte di personale della ha dunque Controparte_2 chiesto al Tribunale di ordinare all' ed a la propria, immediata reintegrazione CP_1 Controparte_2 nella detenzione qualificata dell'immobile in questione.
Si è costituito con memoria l' rappresentato dalla in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante p.t., che ha contestato la detenzione qualificata da parte del ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.
Del pari, si è costituita con memoria in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 che ha negato la propria legittimazione passiva, chiedendo comunque il rigetto della domanda possessoria.
Con l'ordinanza repert. n. 11841/2019, pubblicata in data 3 giugno 2019, il ricorso è stato respinto, in ragione del fatto che il ricorrente erroneamente ha dedotto di essere il detentore qualificato dell'immobile in questione, in realtà occupato senza titolo alcuno.
I due successivi reclami avverso tale provvedimento, iscritti ai nn. 39971/2019 e 40280/2019 r.g., proposti dal signor hanno visto la costituzione degli originari resistenti, che Parte_1 hanno chiesto la conferma dell'ordinanza censurata;
i due procedimenti sono stati riuniti e dunque definiti con l'ordinanza repert. n. 15769/2019, che ha confermato il rigetto della domanda di reintegrazione.
Con ricorso ex art. 703 co. 4 c.p.c., depositato in data 24 ottobre 2019, il signor Parte_1 ha dunque chiesto la prosecuzione del giudizio di merito.
Con decreto pubblicato in data 8 novembre 2019 è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 13 marzo 2020.
Si è costituito l' rappresentato da che ha chiesto il rigetto dell'avversa CP_1 Controparte_2 domanda.
Si è costituita con comparsa che ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda. Controparte_2
Celebratosi il processo nel pieno della situazione emergenziale dovuto alla pandemia da COVID 19, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 nn. 1-2-3 c.p.c.
Ritenuta matura per la definizione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 febbraio 2023.
Sulla base degli atti di causa la domanda risulta infondata sì da essere rigettata.
In via pregiudiziale, occorre rilevare come legittimati passivi nelle azioni possessorie sono tanto gli autori morali dello spoglio o della molestia, quanto gli autori materiali, che abbiano agito per conto e nell'interesse dei primi con consapevolezza dell'illiceità del fatto;
la legittimazione passiva, del resto, si fonda sulle semplici prospettazioni dell'attore.
Nel merito, occorre ribadire quanto già affermato nelle precedenti fasi del giudizio: ai fini della prova della detenzione qualificata, per giurisprudenza consolidata, è indispensabile la produzione del titolo di legittimazione, essendo necessaria quanto meno la prova dell'esistenza del titolo stesso (cfr. Cass. 3627/2014; Cass. 4210/2009; Cass. 9226/2005; Cass. 10816/2000).
Del resto, l'art. 1 co. 4 della l. 431/1998 per i contratti di locazione prevede la forma scritta ad
pagina 2 di 3 substantiam.
L'attore, riconoscendo di occupare senza titolo alcuno l'immobile in questione, si è limitato a dedurre di aver completato l'istruttoria per la sanatoria della sua posizione, circostanza che non risulta neanche provata dalla documentazione in atti.
Deducendo di aver chiesto la sanatoria della sua posizione all'Ente, in termini soggettivi d'altra parte il signor si pone in relazione con l'immobile in maniera non equiparabile all'esercizio del diritto Pt_1 dominicale o di altro diritto reale.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna il signor alla rifusione delle spese di lite in favore dei Parte_1 convenuti, che liquida in € 3.000,00 per onorari di avvocato più spese generali, c.p.a. ed i.v.a. per e parimenti in € 3.000,00 per onorari di avvocato più spese generali, c.p.a. ed i.v.a. per CP_1
Controparte_2
Così deciso in Roma, li 14 di gennaio 2025.
Il giudice
Lucio Fredella
pagina 3 di 3