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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1321/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1321/2023 con OGGETTO: Mutuo promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PETRALLI ANDREA.
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MU- Controparte_1 P.IVA_1
LE' GIUSEPPE
APPELLATO
1
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 3543/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il 21/12/2022
CONCLUSIONI
In data 16 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per la parte appellante : Parte_1
"Piaccia l'Ill.ma Corte D'Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione reietta:
- riformare la Sentenza del Tribunale di Firenze, n ° 3543/2022 pubblicata il
21/12/2022 pronunciata nel procedimento RG n. 9652/2020 Rep. n. 7349/2022 del
21/12/2022 e comunque meglio descritta in epigrafe, con conseguente accoglimento delle conclusioni di parte attrice-appellante di cui in primo grado e revoca del decreto ingiuntivo n. 1232/2020 del 17/03/2020, e conseguente rigetto della domanda di parte convenuta-appellata in primo grado. Con ogni consequenziale provvedimento.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata Controparte_1
“Voglia, Ill.ma Corte d'Appello adita, contraris reiectiis così giudicare:
In via principale, nel merito,
- rigettare l'appello proposto dal SI. e, per l'effetto, confermare Parte_1 integralmente la sentenza impugnata.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. proponeva opposizione al decreto n. 1232/2020 Parte_1 del Tribunale di Firenze con il quale gli era ingiunto il pagamento a CP_1 di € 5.548,71, oltre interessi e spese, quale residuo dovuto per il contratto di fi-
[...] nanziamento n. 5075118200 sottoscritto in data 13/11/2012, rilevando ed eccependo:
2 - che si era reso garante e fideiussore della coniuge per altro Persona_1 analogo finanziamento, contratto sempre con (contratto n. CP_1
00005020232200 erogato in data 20/09/2012);
- che per tale ultimo contratto di finanziamento, essendovi un ritardo nel pagamen- to delle rate da aprile ad agosto 2014, erano stati trasmessi ad una agenzia di recupero crediti che operava per due assegni “a garanzia”, che erano stati poi posti CP_1 all'incasso nonostante nelle more le stesse rate fossero state pagate mediante addebito sul c/c di domiciliazione postale acceso presso BancoPosta;
- che gli assegni erano stati protestati posto che la provvista sul conto era stata esaurita con gli addebiti ed erano state effettuate le segnalazioni alla centrale rischi;
- che per tale vicenda aveva citato in giudizio Persona_1 CP_1 ed il Tribunale di Firenze con sentenza n. 3395/2019 pubbl. il 13/11/2019 aveva condan- nata la convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in € 20.000,00 ed al pagamen- to delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, chiedendo la conferma del decreto ed in particolare osservando:
- che aveva dato esecuzione alla sentenza n. 3395/2019, corrispon- CP_1 dendo i relativi importi anche a titolo di spese legali;
- che la risoluzione del contratto per inadempimento era stata intimata per il man- cato pagamento delle rate successive.
Istruita la causa con documenti il Tribunale di Firenze con sentenza n. 3543/2022 pubblicata il 21 dicembre 2022 rigettava l'opposizione, confermava il decreto opposto con condanna della parte attrice in opposizione al rimborso delle spese di lite.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“In questo giudizio viene in evidenza invece l'inadempimento dell'opponente alle proprie obbligazioni cosicché l'istituto di credito ha risolto (doc. 4 comparsa di rispo- sta) il contratto di finanziamento e richiesto il pagamento dell'intero importo residuo.
Oggetto del presente giudizio risulta essere quindi l'opposizione del SI. Pt_2
a restituire quanto da lui incassato a titolo di contratto di finanziamento. La pre-
[...] tesa è immotivata in quanto il SI. , nel presente giudizio di opposizione, si Parte_1
3 è limitato ad aderire alle difese rassegnate dalla moglie circa il comportamento scor- retto della banca tenuto nell'esecuzione del contratto di finanziamento. Ma se per quel rapporto contrattuale, in effetti, come anche statuito dalla Corte d'Appello di Firenze, la condotta illecita della poteva dirsi integrata, non si vede quale rilevanza tale CP_2 atto possa avere sul differente rapporto contrattuale che lega il SI. Parte_1 all'istituto di credito. Non è stato infatti provato che un analogo comportamento la
abbia tenuto anche nei confronti del sig. , nonostante le asserzioni CP_2 Parte_1 contenute nelle difese del medesimo. Anzi dall'esame degli estratti conto prodotti da parte opponente appare esservi un costante ritardo nel pagamento delle rate, compor- tamento legittimante la risoluzione del contratto operata dalla Banca.
Va sottolineato che la legittimità del recesso dal contratto di finanziamento eser- citata dall'istituto di credito non è stata mai contestata dal SI. . Il contrat- Parte_1 to è stato infatti risolto in data 5 aprile 2016 e, da tale momento, è sorto l'obbligo resti- tutorio, mai ottemperato, del mutuatario. Ma quand'anche fosse contestata la risolu- zione del contratto il mutuatario avrebbe dovuto riprendere il pagamento delle rate, cosa che non risulta abbia mai fatto”.
L'appello.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata Parte_1 errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) erronea/incompleta ricostruzione dei fatti;
difetto di motivazione su fatti deter- minanti del giudizio;
2) difetto di motivazione per omessa pronuncia sul mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla convenuta-opposta circa l'assunto grave inadempi- mento della mutuataria, tale da determinare/giustificare la risoluzione del contratto di finanziamento e la restituzione in unica soluzione dell'importo finanziato;
3) difetto di motivazione su un fatto determinante del giudizio;
erronea interpreta- zione delle risultanze probatorie in atti;
4) omissione di pronuncia sulla domanda risarcitoria di parte opponente relativa all'accertamento della violazione da parte di dei principi di corret- Controparte_1 tezza e di buona fede in senso oggettivo di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all'e-
4 secuzione dei contratti di finanziamento “Prestito Personale Banco-Posta” di cui in nar- rativa, stipulati con i SI.ri , nonché la temerarietà della condotta Persona_1 extra-processuale e processuale di controparte, concretatasi nella richiesta di un provve- dimento monitorio, ottenuto grazie ad una ricostruzione della vicenda del tutto difforme dalla realtà.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio che contestava le censure mosse Controparte_1 da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la con- ferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 16 gennaio 2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impu- gnata.
3. I quattro motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
Parte appellante anche in questa sede ripercorre la vicenda conclusasi in primo grado con la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3395/2019, che è stata, nella sostanza,
l'unico motivo posto a fondamento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, evidenziando che, pur trattandosi di vicenda relativa al finanziamento contratto dalla coniuge SI.ra in realtà assumerebbe rilievo anche per il finanziamento autonomamente Persona_1 contratto dal SI. , posto che quest'ultimo si era reso garante per il finan- Parte_1 ziamento della moglie, che per entrambi i finanziamenti era stato indicato il medesimo conto corrente di appoggio, cointestato tra i coniugi (“il doppio illecito incasso ha de- terminato il protesto degli assegni senza provvista consegnati a garanzia sia della rata della sig.ra sia della rata del sig. , con abusiva segnalazione Persona_1 Parte_1
5 al CRIF di entrambi;
la seconda conseguenza è stata che il protesto degli assegni ha de- terminato la chiusura del c/c Banco-Posta cointestato sia alla moglie Parte_3
sia dell'odierno appellante rendendo impossibile il versa-
[...] Parte_1 mento delle altre rate di finanziamento in scadenza […] La vicenda rivendicata giudi- zialmente dalla moglie del sig. riguarda eccome il presente rapporto con- Parte_1 trattuale, poiché la condotta scorretta della banca in entrambi i rapporti di finanzia- mento (il fatto che il sig. non abbia fatto espressamente direttamente Parte_1 causa, non toglie il disvalore comunque accertato della condotta della CP_1
per entrambi i rapporti) ed il fatto che le modalità vincolate di adempimento resti-
[...] tutorio fossero per entrambi i rapporti concentrate sul medesimo c/c, sono sicuramen- te e pacificamente conferenti con il presente giudizio […] non è mai stata chiesta né di- chiarata alcuna risoluzione del contratto;
né controparte ne ha chiesto, in sede di op- posizione, il previo accertamento […] Diversamente da quanto afferma controparte, la comparente non ha mai negato di voler riprendere il pagamento delle rate secondo gli accordi contrattuali non risolti (quantomeno non per sua colpa) ma è stata messa an- che nella impossibilità di farlo”).
Si tratta di considerazioni irrilevanti.
In fatto è opportuno precisare:
a) che il giudizio conclusosi in primo grado con la sentenza del Tribunale di Firenze
n. 3395/2019 ha avuto ad oggetto unicamente il distinto contratto di finanziamento con- tratto da e non vi è stato alcun “doppio incasso” delle rate relative Persona_1
a tale finanziamento, posto che gli assegni consegnati “in garanzia” (aventi come traente unicamente , pur essendo stati illegittimamente posti all'incasso Persona_1 dopo l'addebito dei medesimi importi sul c/c sono rimasti impagati per mancanza di provvista e protestati;
non è mai stata dedotta nel precedente giudizio la “chiusura” del rapporto di conto corrente (vedi atto di citazione introduttivo del giudizio, prodotto co- me doc. 12 da parte attrice in opposizione in primo grado), né è stata fornita la prova di tale “chiusura” nel presente giudizio;
b) che la risoluzione è stata intimata con missiva dell'aprile 2016 per il mancato pa- gamento di numerose rate (vedi doc. 4 di parte convenuta opposta);
6 c) che il decreto ingiuntivo, indipendentemente dalla risoluzione, è stato comunque emesso nel marzo 2020, molto dopo l'integrale scadenza delle 84 rate mensili previste nel contratto del novembre 2012; nel ricorso monitorio era dato atto del precedente con- tenzioso conclusosi in primo grado con la sentenza del Tribunale di Firenze n.
3395/2019 (alla quale non è contestato che abbia dato esecuzione, Controparte_1 con pagamento delle relative somme sia a titolo risarcitorio che di rimborso spese);
d) ha documentato il proprio credito sulla base del contratto di fi- CP_1 nanziamento ed allegando l'inadempimento (vedi tra le altre Cass. Sez. Un., 30/10/2001,
n.13533: “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad alle- gare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”) mentre parte attrice in opposizione attuale appellante non ha allegato né tanto meno provato pagamenti diversi ed ulteriori rispetto quelli già computati dal creditore.
Le valutazioni del Tribunale circa l'irrilevanza della vicenda relativa al distinto fi- nanziamento contratto dalla coniuge SI.ra (che era stata già oggetto di se- Persona_1 parato giudizio) ed il persistente ed ingiustificato inadempimento sono quindi fondate.
4. L'appello va respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in € 3.000,00 (fase di studio €
800,00; fase introduttiva € 700,00; fase decisionale € 1.500,00), oltre 15% spese gene- rali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
3543/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il 21 dicembre 2022, così provvede:
7 RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, lo condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1321/2023 con OGGETTO: Mutuo promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PETRALLI ANDREA.
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MU- Controparte_1 P.IVA_1
LE' GIUSEPPE
APPELLATO
1
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 3543/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il 21/12/2022
CONCLUSIONI
In data 16 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per la parte appellante : Parte_1
"Piaccia l'Ill.ma Corte D'Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione reietta:
- riformare la Sentenza del Tribunale di Firenze, n ° 3543/2022 pubblicata il
21/12/2022 pronunciata nel procedimento RG n. 9652/2020 Rep. n. 7349/2022 del
21/12/2022 e comunque meglio descritta in epigrafe, con conseguente accoglimento delle conclusioni di parte attrice-appellante di cui in primo grado e revoca del decreto ingiuntivo n. 1232/2020 del 17/03/2020, e conseguente rigetto della domanda di parte convenuta-appellata in primo grado. Con ogni consequenziale provvedimento.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata Controparte_1
“Voglia, Ill.ma Corte d'Appello adita, contraris reiectiis così giudicare:
In via principale, nel merito,
- rigettare l'appello proposto dal SI. e, per l'effetto, confermare Parte_1 integralmente la sentenza impugnata.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. proponeva opposizione al decreto n. 1232/2020 Parte_1 del Tribunale di Firenze con il quale gli era ingiunto il pagamento a CP_1 di € 5.548,71, oltre interessi e spese, quale residuo dovuto per il contratto di fi-
[...] nanziamento n. 5075118200 sottoscritto in data 13/11/2012, rilevando ed eccependo:
2 - che si era reso garante e fideiussore della coniuge per altro Persona_1 analogo finanziamento, contratto sempre con (contratto n. CP_1
00005020232200 erogato in data 20/09/2012);
- che per tale ultimo contratto di finanziamento, essendovi un ritardo nel pagamen- to delle rate da aprile ad agosto 2014, erano stati trasmessi ad una agenzia di recupero crediti che operava per due assegni “a garanzia”, che erano stati poi posti CP_1 all'incasso nonostante nelle more le stesse rate fossero state pagate mediante addebito sul c/c di domiciliazione postale acceso presso BancoPosta;
- che gli assegni erano stati protestati posto che la provvista sul conto era stata esaurita con gli addebiti ed erano state effettuate le segnalazioni alla centrale rischi;
- che per tale vicenda aveva citato in giudizio Persona_1 CP_1 ed il Tribunale di Firenze con sentenza n. 3395/2019 pubbl. il 13/11/2019 aveva condan- nata la convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in € 20.000,00 ed al pagamen- to delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, chiedendo la conferma del decreto ed in particolare osservando:
- che aveva dato esecuzione alla sentenza n. 3395/2019, corrispon- CP_1 dendo i relativi importi anche a titolo di spese legali;
- che la risoluzione del contratto per inadempimento era stata intimata per il man- cato pagamento delle rate successive.
Istruita la causa con documenti il Tribunale di Firenze con sentenza n. 3543/2022 pubblicata il 21 dicembre 2022 rigettava l'opposizione, confermava il decreto opposto con condanna della parte attrice in opposizione al rimborso delle spese di lite.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“In questo giudizio viene in evidenza invece l'inadempimento dell'opponente alle proprie obbligazioni cosicché l'istituto di credito ha risolto (doc. 4 comparsa di rispo- sta) il contratto di finanziamento e richiesto il pagamento dell'intero importo residuo.
Oggetto del presente giudizio risulta essere quindi l'opposizione del SI. Pt_2
a restituire quanto da lui incassato a titolo di contratto di finanziamento. La pre-
[...] tesa è immotivata in quanto il SI. , nel presente giudizio di opposizione, si Parte_1
3 è limitato ad aderire alle difese rassegnate dalla moglie circa il comportamento scor- retto della banca tenuto nell'esecuzione del contratto di finanziamento. Ma se per quel rapporto contrattuale, in effetti, come anche statuito dalla Corte d'Appello di Firenze, la condotta illecita della poteva dirsi integrata, non si vede quale rilevanza tale CP_2 atto possa avere sul differente rapporto contrattuale che lega il SI. Parte_1 all'istituto di credito. Non è stato infatti provato che un analogo comportamento la
abbia tenuto anche nei confronti del sig. , nonostante le asserzioni CP_2 Parte_1 contenute nelle difese del medesimo. Anzi dall'esame degli estratti conto prodotti da parte opponente appare esservi un costante ritardo nel pagamento delle rate, compor- tamento legittimante la risoluzione del contratto operata dalla Banca.
Va sottolineato che la legittimità del recesso dal contratto di finanziamento eser- citata dall'istituto di credito non è stata mai contestata dal SI. . Il contrat- Parte_1 to è stato infatti risolto in data 5 aprile 2016 e, da tale momento, è sorto l'obbligo resti- tutorio, mai ottemperato, del mutuatario. Ma quand'anche fosse contestata la risolu- zione del contratto il mutuatario avrebbe dovuto riprendere il pagamento delle rate, cosa che non risulta abbia mai fatto”.
L'appello.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata Parte_1 errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) erronea/incompleta ricostruzione dei fatti;
difetto di motivazione su fatti deter- minanti del giudizio;
2) difetto di motivazione per omessa pronuncia sul mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla convenuta-opposta circa l'assunto grave inadempi- mento della mutuataria, tale da determinare/giustificare la risoluzione del contratto di finanziamento e la restituzione in unica soluzione dell'importo finanziato;
3) difetto di motivazione su un fatto determinante del giudizio;
erronea interpreta- zione delle risultanze probatorie in atti;
4) omissione di pronuncia sulla domanda risarcitoria di parte opponente relativa all'accertamento della violazione da parte di dei principi di corret- Controparte_1 tezza e di buona fede in senso oggettivo di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all'e-
4 secuzione dei contratti di finanziamento “Prestito Personale Banco-Posta” di cui in nar- rativa, stipulati con i SI.ri , nonché la temerarietà della condotta Persona_1 extra-processuale e processuale di controparte, concretatasi nella richiesta di un provve- dimento monitorio, ottenuto grazie ad una ricostruzione della vicenda del tutto difforme dalla realtà.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio che contestava le censure mosse Controparte_1 da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la con- ferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 16 gennaio 2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impu- gnata.
3. I quattro motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
Parte appellante anche in questa sede ripercorre la vicenda conclusasi in primo grado con la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3395/2019, che è stata, nella sostanza,
l'unico motivo posto a fondamento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, evidenziando che, pur trattandosi di vicenda relativa al finanziamento contratto dalla coniuge SI.ra in realtà assumerebbe rilievo anche per il finanziamento autonomamente Persona_1 contratto dal SI. , posto che quest'ultimo si era reso garante per il finan- Parte_1 ziamento della moglie, che per entrambi i finanziamenti era stato indicato il medesimo conto corrente di appoggio, cointestato tra i coniugi (“il doppio illecito incasso ha de- terminato il protesto degli assegni senza provvista consegnati a garanzia sia della rata della sig.ra sia della rata del sig. , con abusiva segnalazione Persona_1 Parte_1
5 al CRIF di entrambi;
la seconda conseguenza è stata che il protesto degli assegni ha de- terminato la chiusura del c/c Banco-Posta cointestato sia alla moglie Parte_3
sia dell'odierno appellante rendendo impossibile il versa-
[...] Parte_1 mento delle altre rate di finanziamento in scadenza […] La vicenda rivendicata giudi- zialmente dalla moglie del sig. riguarda eccome il presente rapporto con- Parte_1 trattuale, poiché la condotta scorretta della banca in entrambi i rapporti di finanzia- mento (il fatto che il sig. non abbia fatto espressamente direttamente Parte_1 causa, non toglie il disvalore comunque accertato della condotta della CP_1
per entrambi i rapporti) ed il fatto che le modalità vincolate di adempimento resti-
[...] tutorio fossero per entrambi i rapporti concentrate sul medesimo c/c, sono sicuramen- te e pacificamente conferenti con il presente giudizio […] non è mai stata chiesta né di- chiarata alcuna risoluzione del contratto;
né controparte ne ha chiesto, in sede di op- posizione, il previo accertamento […] Diversamente da quanto afferma controparte, la comparente non ha mai negato di voler riprendere il pagamento delle rate secondo gli accordi contrattuali non risolti (quantomeno non per sua colpa) ma è stata messa an- che nella impossibilità di farlo”).
Si tratta di considerazioni irrilevanti.
In fatto è opportuno precisare:
a) che il giudizio conclusosi in primo grado con la sentenza del Tribunale di Firenze
n. 3395/2019 ha avuto ad oggetto unicamente il distinto contratto di finanziamento con- tratto da e non vi è stato alcun “doppio incasso” delle rate relative Persona_1
a tale finanziamento, posto che gli assegni consegnati “in garanzia” (aventi come traente unicamente , pur essendo stati illegittimamente posti all'incasso Persona_1 dopo l'addebito dei medesimi importi sul c/c sono rimasti impagati per mancanza di provvista e protestati;
non è mai stata dedotta nel precedente giudizio la “chiusura” del rapporto di conto corrente (vedi atto di citazione introduttivo del giudizio, prodotto co- me doc. 12 da parte attrice in opposizione in primo grado), né è stata fornita la prova di tale “chiusura” nel presente giudizio;
b) che la risoluzione è stata intimata con missiva dell'aprile 2016 per il mancato pa- gamento di numerose rate (vedi doc. 4 di parte convenuta opposta);
6 c) che il decreto ingiuntivo, indipendentemente dalla risoluzione, è stato comunque emesso nel marzo 2020, molto dopo l'integrale scadenza delle 84 rate mensili previste nel contratto del novembre 2012; nel ricorso monitorio era dato atto del precedente con- tenzioso conclusosi in primo grado con la sentenza del Tribunale di Firenze n.
3395/2019 (alla quale non è contestato che abbia dato esecuzione, Controparte_1 con pagamento delle relative somme sia a titolo risarcitorio che di rimborso spese);
d) ha documentato il proprio credito sulla base del contratto di fi- CP_1 nanziamento ed allegando l'inadempimento (vedi tra le altre Cass. Sez. Un., 30/10/2001,
n.13533: “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad alle- gare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”) mentre parte attrice in opposizione attuale appellante non ha allegato né tanto meno provato pagamenti diversi ed ulteriori rispetto quelli già computati dal creditore.
Le valutazioni del Tribunale circa l'irrilevanza della vicenda relativa al distinto fi- nanziamento contratto dalla coniuge SI.ra (che era stata già oggetto di se- Persona_1 parato giudizio) ed il persistente ed ingiustificato inadempimento sono quindi fondate.
4. L'appello va respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in € 3.000,00 (fase di studio €
800,00; fase introduttiva € 700,00; fase decisionale € 1.500,00), oltre 15% spese gene- rali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
3543/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il 21 dicembre 2022, così provvede:
7 RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, lo condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
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30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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