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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/12/2024, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1411/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1411/2022 R.G., avente a oggetto “ricostruzione carriera e differenze stipendiali”,
PROMOSSA DA
, con gli avv.ti Sergio Picchi e Giorgio Leoncini;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 17 novembre 2022, Parte_1
premesso di essere docente assunta a tempo indeterminato in data 1 settembre 2014, di avere precedentemente prestato servizio d'insegnamento pre-ruolo alle dipendenze del convenuto in virtù di reiterati contratti a tempo determinato come da CP_1
prospetto riassuntivo riprodotto in ricorso, di non avere ottenuto – in sede di ricostruzione di carriera – la valutazione ai fini giuridici di un terzo dei servizi svolti oltre il quarto anno di precariato in applicazione dell'art. 485 co. 1 D.Lgs. 297/1994, ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento nei ruoli del personale docente dell'integrale pregresso servizio di preruolo, nella misura così come sopra quantificata di 747 giorni, pari ad anni 2, mesi
0 e giorni 17 e, per l'effetto, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera in atti prot. n. 37 del 28/01/2019 vistato dalla Controparte_3
in data 12/02/2020 al n. 339 e disapplicazione degli artt. 485 e 569 D.lgs 297/04 e
[...]
comunque di tutta la disciplina nazionale, anche di fonte contrattuale relativa alla ricostruzione di carriera del personale docente per le motivazioni in atti, condannare il
(c.f. ) in persona del pro-tempore, a Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
disporre ed effettuare una nuova ricostruzione di carriera della ricorrente, con il riconoscimento dell'integrale preruolo effettivo svolto, in atti descritto e così come sopra quantificato;
2) Per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare
l'Amministrazione convenuta al pagamento di ogni eventuale arretrata differenza stipendiale spettante in conseguenza del corretto inquadramento da quantificarsi in separato giudizio, per il quinquennio precedente alla diffida, nonché interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex L. 792/1994”.
Con memoria difensiva depositata in data 6 ottobre 2023, si è costituita in giudizio l'amministrazione scolastica convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'udienza del 24 ottobre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente, va osservato come non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c. formulata da parte convenuta, giacché l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e alla ricostruzione di carriera non è suscettibile di autonoma prescrizione, giacché questa, ai sensi dell'art. 2946 c.c., colpisce solo i singoli diritti che trovano presupposto nell'anzianità (cfr. Cass. 15 giugno 1987 n. 5271; Cass. 3 gennaio 1986 n. 26).
Ciò acclarato, dalla documentazione versata in atti e segnatamente dal decreto di ricostruzione della carriera del 28 gennaio 2019 prot. n. 37 si evince che la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dall'anno scolastico 2014/2015; che dalla data di conferma in ruolo al ricorrente è stata
2 riconosciuta ai fini giuridici ed economici una anzianità totale di anni 2, mesi 8 e giorni
0, di cui anni 1, mesi 0 e giorni 0 per “anzianità complessiva preruolo” e anni 1 e mesi
8 per “anzianità di ruolo”.
Tenuto conto del servizio prestato, la ricorrente è stato dunque inquadrata nella prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti.
Inoltre, dal decreto di ricostruzione della carriera risulta che il servizio reso per gli anni scolastici dal 2008/2009 al 2012/2013 non sono stato riconosciuti, avendo la docente prestato servizio in misura inferiore alla durata minima prevista dall'ordinamento vigente per il riconoscimento dell'anno scolastico.
Ebbene, da un punto di vista sistematico, va premesso quanto segue.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive, è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare la Corte di Giustizia ha affermato che:
la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di
3 richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”
(Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Ciò posto, sulla specifica questione della conformità dell'art. 485 del D. Lgs. n.
279/1994 al diritto comunitario, è recentemente intervenuta la CGUE (sentenza Per_2
– 20.9.2018).
Detta pronuncia ha ribadito al punto 33, che “il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire
l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo”. Sotto tale profilo, al punto
34, ha inoltre rilevato come “l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere
4 integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato”.
Nel contempo, però la ha evidenziato - al punto 47 e segg. - come alcuni CP_4
obiettivi invocati dal Governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine.
Ha rilevato la Corte, al punto 49, che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. È stato evidenziato dalla Corte che il Governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo è apparso conforme al principio del “pro rata temporis” cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro.
Proprio sulla scorta di tali argomentazioni addotte dal governo italiano, la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha concluso dichiarando che la clausola
4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo
5 determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente,
a concorrenza dei due terzi.
Così ritenuta in astratto la conformità della normativa italiana a quella comunitaria, si osserva che laddove il lavoratore adduca in concreto essersi verificata una discriminazione, sarà suo onere allegare e provare che, nel caso di specie, non ricorrono gli elementi addotti dal Governo Italiano per giustificare il diverso trattamento sulla scorta dei quali la corte ha ritenuto la conformità della normativa italiana.
Tenuto conto di tali apporti la Corte di Cassazione (n. 31149/2019) ha precisato che:
a) l'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994, anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11 comma 14 della legge 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice di merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni tra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 deve essere computata in base ai medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
Con specifico riferimento al personale docente va evidenziato che la chiarissima lettura dei giudici di legittimità (Corte di Cassazione n. 31149/2019, rel.
[...]
) depone nel senso della ipotetica fondatezza del diritto della ricorrente Persona_3 all'integrale riconoscimento del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, nonché a percepire i conseguenti incrementi stipendiali, con il solo limite e
6 con riferimento alle pretese differenze retributive della prescrizione quinquennale, ponendosi tuttavia fondatamente ed in concreto un problema di trattamento discriminatorio nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio in ragione dell'attività prestata in adempimento di contratti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex d. lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
Ed infatti, come evidenziato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n.
297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto
"ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Va, dunque, rimarcato, richiamandosi l'arresto in esame della Suprema Corte, che “Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi
l'assunto a tempo indeterminato comparabile”.
Ne deriva che, per valutare la compatibilità della normativa, è richiesto al giudicante di effettuare una comparazione tra il servizio effettivamente svolto dal
7 docente durante il preruolo (senza applicazione del criterio dell'anzianità fittizia e senza valorizzazione dei periodi non lavorati) e il conteggio effettuato applicando l'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 (dove invece vengono valorizzati i periodi non lavorati: 180 gg
- 1 anno intero).
Ciò posto e venendo al caso concreto va evidenziato quanto segue.
Sulla base degli atti allegati al ricorso e segnatamente del decreto di ricostruzione della carriera in atti il ricorso appare fondato nei seguenti termini.
Ed infatti, in applicazione del criterio indicato dalla Suprema Corte con la pronuncia 31149/2019, l'Amministrazione ha riconosciuto una anzianità complessiva pre-ruolo di anni 1, mesi 8 e giorni 0, che risulta discriminatoria tenendo conto in concreto del servizio pre-ruolo effettivo prestato dal ricorrente, pur esclusi, da un lato,
l'applicazione del criterio più favorevole dettato dall'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994 – e dunque nella specie il riconoscimento dell'intero anno scolastico per i primi quattro anni a fronte di prestazioni inferiori ai 12 mesi – e dall'altro, l'abbattimento di 1/3 per il periodo eccedente;
ciò in quanto la disapplicazione non può essere parziale, né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.
Invero, emerge dalla lettura del decreto di ricostruzione che il servizio effettivo prestato dalla ricorrente nel periodo pre-ruolo è pari a effettivi giorni 747, come affermato dalla stessa docente, corrispondente a un'attività di insegnamento pari a anni
2, mesi 0 e giorni 17 in luogo dell'inferiore “anzianità complessiva preruolo” di anni 1, mesi 8 e giorni 0, riconosciuta nel citato decreto di ricostruzione di carriera, tenuto conto dell'assunto a tempo indeterminato comparabile, esclusa in tal modo la c.d. discriminazione alla rovescia paventata dalla Suprema Corte.
Il ricorso va pertanto accolto nei precisati limiti, anche con riferimento alle differenze retributive reclamate.
Stante quanto sopra, disapplicati l'articolo 485 del D.Lgs. n. 297/1994 e, per l'effetto, il decreto di ricostruzione di carriera del 3 luglio 2017 prot. n. 280, va quindi affermato il diritto della ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato nei termini anzidetti (ivi compresa la rideterminazione al 31 agosto dei contratti stipulati negli anni scolastici suindicati), con collocamento nella
8 corrispondente posizione stipendiale di riferimento e pagamento dell'eventuali differenze retributive di conseguenza maturate, commisurate agli scatti di anzianità, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Avendo il , costituitosi tempestivamente, eccepito la prescrizione CP_5
quinquennale, la pronuncia deve avere effetto per i soli miglioramenti retributivi maturati a partire dal quinto anno antecedente il primo atto interruttivo costituito dall'atto di diffida ricevuto il 28 gennaio 2022 (sul punto, cfr. C. Cass. 3312/2015, secondo cui “Perché la prescrizione sia interrotta è necessario che il debitore abbia conoscenza dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore. Nel processo del lavoro tale conoscenza non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria né con la richiesta del tentativo (già) obbligatorio di conciliazione, bensì con la notificazione dell'atto al convenuto”). Peraltro, è la stessa docente ad aver limitato la domanda a decorrere da tale momento.
Sul punto, occorre infatti evidenziare che, in considerazione del titolo delle pretese economiche de quibus, di carattere retributivo, nella fattispecie in esame trova applicazione la prescrizione quinquennale.
Ed invero, si discute di componenti di un compenso da corrispondersi periodicamente sicché il regime prescrizionale è quello quinquennale di cui all'art. 2948
n. 4 c.c.
Quanto alla somma spettante a titolo di differenze retributive, reputa il Tribunale opportuno, per ragioni di economia processuale, pronunciare condanna generica al pagamento delle somme dovute che risulteranno automaticamente determinabili dal resistente alla luce dell'applicazione dei criteri contrattuali e retributivi CP_1
temporalmente vigenti, senza necessità di disporre CTU contabile, come richiesto dalla docente.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
9 dichiara, previa disapplicazione dell'art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 e del decreto di ricostruzione del 28 gennaio 2019 prot. n. 37, il diritto di parte ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio di insegnamento pre-ruolo svolto, nei termini di cui in motivazione, con conseguente collocamento nella corrispondente posizione stipendiale di riferimento;
condanna, per l'effetto, condanna l'amministrazione scolastica a redigere dei nuovi decreti di ricostruzione di carriera, conformi alle superiori statuizioni, che riconoscano alle suddette ricorrenti la conseguente e corrispondente progressione professionale, retributiva e contributiva;
condanna, per l'effetto, parte resistente a pagare a parte ricorrente all'eventuali differenze retributive, commisurate agli scatti di anzianità, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94, nei limiti dell'eccepita prescrizione;
condanna il resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, CP_1
delle spese processuali, già dimidiate, che si liquidano in € 2.109,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, oltre al rimborso di € 259,00 per spese vive, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
Gela, 3 dicembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1411/2022 R.G., avente a oggetto “ricostruzione carriera e differenze stipendiali”,
PROMOSSA DA
, con gli avv.ti Sergio Picchi e Giorgio Leoncini;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 17 novembre 2022, Parte_1
premesso di essere docente assunta a tempo indeterminato in data 1 settembre 2014, di avere precedentemente prestato servizio d'insegnamento pre-ruolo alle dipendenze del convenuto in virtù di reiterati contratti a tempo determinato come da CP_1
prospetto riassuntivo riprodotto in ricorso, di non avere ottenuto – in sede di ricostruzione di carriera – la valutazione ai fini giuridici di un terzo dei servizi svolti oltre il quarto anno di precariato in applicazione dell'art. 485 co. 1 D.Lgs. 297/1994, ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento nei ruoli del personale docente dell'integrale pregresso servizio di preruolo, nella misura così come sopra quantificata di 747 giorni, pari ad anni 2, mesi
0 e giorni 17 e, per l'effetto, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera in atti prot. n. 37 del 28/01/2019 vistato dalla Controparte_3
in data 12/02/2020 al n. 339 e disapplicazione degli artt. 485 e 569 D.lgs 297/04 e
[...]
comunque di tutta la disciplina nazionale, anche di fonte contrattuale relativa alla ricostruzione di carriera del personale docente per le motivazioni in atti, condannare il
(c.f. ) in persona del pro-tempore, a Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
disporre ed effettuare una nuova ricostruzione di carriera della ricorrente, con il riconoscimento dell'integrale preruolo effettivo svolto, in atti descritto e così come sopra quantificato;
2) Per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare
l'Amministrazione convenuta al pagamento di ogni eventuale arretrata differenza stipendiale spettante in conseguenza del corretto inquadramento da quantificarsi in separato giudizio, per il quinquennio precedente alla diffida, nonché interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex L. 792/1994”.
Con memoria difensiva depositata in data 6 ottobre 2023, si è costituita in giudizio l'amministrazione scolastica convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'udienza del 24 ottobre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente, va osservato come non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c. formulata da parte convenuta, giacché l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e alla ricostruzione di carriera non è suscettibile di autonoma prescrizione, giacché questa, ai sensi dell'art. 2946 c.c., colpisce solo i singoli diritti che trovano presupposto nell'anzianità (cfr. Cass. 15 giugno 1987 n. 5271; Cass. 3 gennaio 1986 n. 26).
Ciò acclarato, dalla documentazione versata in atti e segnatamente dal decreto di ricostruzione della carriera del 28 gennaio 2019 prot. n. 37 si evince che la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dall'anno scolastico 2014/2015; che dalla data di conferma in ruolo al ricorrente è stata
2 riconosciuta ai fini giuridici ed economici una anzianità totale di anni 2, mesi 8 e giorni
0, di cui anni 1, mesi 0 e giorni 0 per “anzianità complessiva preruolo” e anni 1 e mesi
8 per “anzianità di ruolo”.
Tenuto conto del servizio prestato, la ricorrente è stato dunque inquadrata nella prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti.
Inoltre, dal decreto di ricostruzione della carriera risulta che il servizio reso per gli anni scolastici dal 2008/2009 al 2012/2013 non sono stato riconosciuti, avendo la docente prestato servizio in misura inferiore alla durata minima prevista dall'ordinamento vigente per il riconoscimento dell'anno scolastico.
Ebbene, da un punto di vista sistematico, va premesso quanto segue.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive, è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare la Corte di Giustizia ha affermato che:
la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di
3 richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”
(Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Ciò posto, sulla specifica questione della conformità dell'art. 485 del D. Lgs. n.
279/1994 al diritto comunitario, è recentemente intervenuta la CGUE (sentenza Per_2
– 20.9.2018).
Detta pronuncia ha ribadito al punto 33, che “il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire
l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo”. Sotto tale profilo, al punto
34, ha inoltre rilevato come “l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere
4 integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato”.
Nel contempo, però la ha evidenziato - al punto 47 e segg. - come alcuni CP_4
obiettivi invocati dal Governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine.
Ha rilevato la Corte, al punto 49, che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. È stato evidenziato dalla Corte che il Governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo è apparso conforme al principio del “pro rata temporis” cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro.
Proprio sulla scorta di tali argomentazioni addotte dal governo italiano, la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha concluso dichiarando che la clausola
4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo
5 determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente,
a concorrenza dei due terzi.
Così ritenuta in astratto la conformità della normativa italiana a quella comunitaria, si osserva che laddove il lavoratore adduca in concreto essersi verificata una discriminazione, sarà suo onere allegare e provare che, nel caso di specie, non ricorrono gli elementi addotti dal Governo Italiano per giustificare il diverso trattamento sulla scorta dei quali la corte ha ritenuto la conformità della normativa italiana.
Tenuto conto di tali apporti la Corte di Cassazione (n. 31149/2019) ha precisato che:
a) l'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994, anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11 comma 14 della legge 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice di merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni tra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 deve essere computata in base ai medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
Con specifico riferimento al personale docente va evidenziato che la chiarissima lettura dei giudici di legittimità (Corte di Cassazione n. 31149/2019, rel.
[...]
) depone nel senso della ipotetica fondatezza del diritto della ricorrente Persona_3 all'integrale riconoscimento del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, nonché a percepire i conseguenti incrementi stipendiali, con il solo limite e
6 con riferimento alle pretese differenze retributive della prescrizione quinquennale, ponendosi tuttavia fondatamente ed in concreto un problema di trattamento discriminatorio nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio in ragione dell'attività prestata in adempimento di contratti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex d. lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
Ed infatti, come evidenziato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n.
297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto
"ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Va, dunque, rimarcato, richiamandosi l'arresto in esame della Suprema Corte, che “Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi
l'assunto a tempo indeterminato comparabile”.
Ne deriva che, per valutare la compatibilità della normativa, è richiesto al giudicante di effettuare una comparazione tra il servizio effettivamente svolto dal
7 docente durante il preruolo (senza applicazione del criterio dell'anzianità fittizia e senza valorizzazione dei periodi non lavorati) e il conteggio effettuato applicando l'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 (dove invece vengono valorizzati i periodi non lavorati: 180 gg
- 1 anno intero).
Ciò posto e venendo al caso concreto va evidenziato quanto segue.
Sulla base degli atti allegati al ricorso e segnatamente del decreto di ricostruzione della carriera in atti il ricorso appare fondato nei seguenti termini.
Ed infatti, in applicazione del criterio indicato dalla Suprema Corte con la pronuncia 31149/2019, l'Amministrazione ha riconosciuto una anzianità complessiva pre-ruolo di anni 1, mesi 8 e giorni 0, che risulta discriminatoria tenendo conto in concreto del servizio pre-ruolo effettivo prestato dal ricorrente, pur esclusi, da un lato,
l'applicazione del criterio più favorevole dettato dall'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994 – e dunque nella specie il riconoscimento dell'intero anno scolastico per i primi quattro anni a fronte di prestazioni inferiori ai 12 mesi – e dall'altro, l'abbattimento di 1/3 per il periodo eccedente;
ciò in quanto la disapplicazione non può essere parziale, né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.
Invero, emerge dalla lettura del decreto di ricostruzione che il servizio effettivo prestato dalla ricorrente nel periodo pre-ruolo è pari a effettivi giorni 747, come affermato dalla stessa docente, corrispondente a un'attività di insegnamento pari a anni
2, mesi 0 e giorni 17 in luogo dell'inferiore “anzianità complessiva preruolo” di anni 1, mesi 8 e giorni 0, riconosciuta nel citato decreto di ricostruzione di carriera, tenuto conto dell'assunto a tempo indeterminato comparabile, esclusa in tal modo la c.d. discriminazione alla rovescia paventata dalla Suprema Corte.
Il ricorso va pertanto accolto nei precisati limiti, anche con riferimento alle differenze retributive reclamate.
Stante quanto sopra, disapplicati l'articolo 485 del D.Lgs. n. 297/1994 e, per l'effetto, il decreto di ricostruzione di carriera del 3 luglio 2017 prot. n. 280, va quindi affermato il diritto della ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato nei termini anzidetti (ivi compresa la rideterminazione al 31 agosto dei contratti stipulati negli anni scolastici suindicati), con collocamento nella
8 corrispondente posizione stipendiale di riferimento e pagamento dell'eventuali differenze retributive di conseguenza maturate, commisurate agli scatti di anzianità, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Avendo il , costituitosi tempestivamente, eccepito la prescrizione CP_5
quinquennale, la pronuncia deve avere effetto per i soli miglioramenti retributivi maturati a partire dal quinto anno antecedente il primo atto interruttivo costituito dall'atto di diffida ricevuto il 28 gennaio 2022 (sul punto, cfr. C. Cass. 3312/2015, secondo cui “Perché la prescrizione sia interrotta è necessario che il debitore abbia conoscenza dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore. Nel processo del lavoro tale conoscenza non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria né con la richiesta del tentativo (già) obbligatorio di conciliazione, bensì con la notificazione dell'atto al convenuto”). Peraltro, è la stessa docente ad aver limitato la domanda a decorrere da tale momento.
Sul punto, occorre infatti evidenziare che, in considerazione del titolo delle pretese economiche de quibus, di carattere retributivo, nella fattispecie in esame trova applicazione la prescrizione quinquennale.
Ed invero, si discute di componenti di un compenso da corrispondersi periodicamente sicché il regime prescrizionale è quello quinquennale di cui all'art. 2948
n. 4 c.c.
Quanto alla somma spettante a titolo di differenze retributive, reputa il Tribunale opportuno, per ragioni di economia processuale, pronunciare condanna generica al pagamento delle somme dovute che risulteranno automaticamente determinabili dal resistente alla luce dell'applicazione dei criteri contrattuali e retributivi CP_1
temporalmente vigenti, senza necessità di disporre CTU contabile, come richiesto dalla docente.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
9 dichiara, previa disapplicazione dell'art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 e del decreto di ricostruzione del 28 gennaio 2019 prot. n. 37, il diritto di parte ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio di insegnamento pre-ruolo svolto, nei termini di cui in motivazione, con conseguente collocamento nella corrispondente posizione stipendiale di riferimento;
condanna, per l'effetto, condanna l'amministrazione scolastica a redigere dei nuovi decreti di ricostruzione di carriera, conformi alle superiori statuizioni, che riconoscano alle suddette ricorrenti la conseguente e corrispondente progressione professionale, retributiva e contributiva;
condanna, per l'effetto, parte resistente a pagare a parte ricorrente all'eventuali differenze retributive, commisurate agli scatti di anzianità, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94, nei limiti dell'eccepita prescrizione;
condanna il resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, CP_1
delle spese processuali, già dimidiate, che si liquidano in € 2.109,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, oltre al rimborso di € 259,00 per spese vive, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
Gela, 3 dicembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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