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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, esaminati gli atti di parte e le conclusioni così come precisate, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 4.02.2025, pronunzia, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., la seguente
ORDINANZA nel giudizio iscritto al numero 3642/2022 R.G, avente ad oggetto “ricorso in opposizione a decreto di liquidazione di compenso di difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio ex artt. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.L. 150/2011, vertente
TRA
AVV. (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso da sé stesso - indirizzo pec: ed Email_1
elett.te domiciliato presso il suo studio, in Cervinara (AV), alla via Aldo Moro n. 7.
RICORRENTE
E
, in persona del p.t, con sede in Roma, Controparte_1 CP_2 alla via Arenula n. 70, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli, alla via A. Diaz n.11 - indirizzo pec: Email_2
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato al Controparte_1
presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, l'avv.
[...] Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto emesso in data 14.06.2022 dal
[...]
Tribunale Monocratico di Avellino nel procedimento penale n. 274/2019 R.G.T. (9576/2017 RG.N.R. e 6/2020 R.G.P.), conclusosi con la sentenza n. 288/22 dell'11.02.2022, con la quale si dichiarava estinto il reato per intervenuta remissione della querela.
Con tale decreto, comunicato a mezzo PEC in data 9.08.22, il compenso del professionista per l'attività svolta, nell'ambito del suindicato procedimento penale, in favore di , ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con Parte_2
decreto n. 6/2020 del 13.01.2020, era stato liquidato in misura di euro 200,00, oltre accessori di legge;
l'istanza di liquidazione del 4.04.2022 quantificava l'onorario in euro 1.140,00, oltre accessori di legge.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente deduceva l'erroneità del provvedimento impugnato, per avere, il Tribunale, violato i minimi tabellari e comunque, per non aver riconosciuto alcun compenso per la fase istruttoria e decisionale.
Pertanto, previa rinuncia al compenso a lui spettante per la fase introduttiva, chiedeva la riforma del suindicato provvedimento e la consequenziale liquidazione, in suo favore, della complessiva somma di Euro 960,00.
Chiedeva, inoltre, la condanna del resistente al pagamento delle spese CP_1
processuali.
Instauratosi il contraddittorio, il , benché ritualmente Controparte_1
evocato in giudizio, non si costituiva.
L'opposizione è meritevole di accoglimento per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, verificata la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, va dichiarata la contumacia del Controparte_1
.
[...]
Va, poi, rilevato che l'opposizione, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, è stata tempestivamente proposta in data 30.9.22, cioè nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione impugnato, avvenuta, a mezzo PEC, in data 9.08.2022.
Passando al merito, va indicata la disciplina applicabile.
pag. 2/5 L'art. 12 del D.M 55/2014 (applicabile alla fattispecie ratione temporis, in quanto vigente all'epoca dell'espletamento dell'attività professionale per cui si chiede la liquidazione), nel prevedere i parametri generali per la determinazione dei compensi nei giudizi penali, al I comma, stabilisce, fra l'altro, che, ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale, si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ecc. Si tiene conto, altresì, del numero delle udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime.
L'art. 12 cit. al II comma prevede che, per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
Il III comma dell'art. 12 cit., poi, stabilisce che il compenso si liquida per fasi: a) fase di studio;
-b) fase introduttiva;
-c) fase istruttoria o dibattimentale;
-d) fase decisionale.
Nella fase istruttoria o dibattimentale, sono ricompre, ai sensi di tale norma, «le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato». Nella fase decisionale, invece, sono ricomprese “le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
Ebbene, in applicazione della suindicata normativa, ritiene il Tribunale che il compenso liquidato con il decreto impugnato non sia congruo in relazione all'attività professionale concretamente svolta dall'opponente.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'opponente relativa al processo penale, emerge che il ricorrente ha partecipato a n. 4 udienze: n. 1 udienza di mero rinvio;
-
l'udienza del 13.11.2020 di ammissione della prova;
-l'udienza del 26.03.2021, di assunzione della prova;
-l'udienza dell'11.02.2022 all'esito della quale la causa è stata pag. 3/5 decisa. Non si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso dell'udienza dell'8.10.2021, essendo stata un'udienza di mero rinvio, in cui l'opponente è comparso a mezzo di un sostituto processuale.
All'opponente spetta, dunque, il compenso, oltre che per la fase studio, anche per ulteriori due fasi: istruttoria/dibattimentale e decisionale.
Passando alla liquidazione del compenso, ritiene il Tribunale che all'opponente sarebbe spettata, a tale titolo, una somma complessiva di Euro 960,00.
Va premesso che la tabella n. 15 allegata al D.M. 55/2014 prevede: per la fase di studio, un compenso medio di Euro 450,00; - per la istruttoria/dibattimentale, un compenso medio di € 1.080,00; - per la fase decisionale, un compenso medio di Euro 1.350,00.
Ebbene, tenendo conto di tale tabella, in considerazione della bassa complessità dell'attività difensiva espletata e della scarsa incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Infatti, il giudizio è stato definito con sentenza di non doversi procedere per remissione della querela. Pertanto, il Tribunale ritiene di dover applicare valori minimi (con riduzione del 50% dei valori medi tabellari).
La somma ottenuta, pari ad Euro 1.440,00, va, poi, ridotta di un terzo, come previsto dall'art. 106 bis D.P.R. 115/2002.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il valore minimo inderogabile che il giudice non può valicare è solo quello previsto dalla tariffa professionale di cui al
D.M. 5572014 e non quello risultante dall'applicazione della decurtazione ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R 115/2002.
In definitiva, l'opposizione va accolta ed il decreto di liquidazione opposto va riformato, con il riconoscimento all'opponente della somma complessiva di Euro
960,00 (in luogo di quella di Euro 200,00 riconosciuta nel decreto impugnato).
Quindi il decreto opposto va parzialmente riformato, con riconoscimento dell'ulteriore somma di euro 760,00 ( € 960,00 - € 200,00 già riconosciuti).
Le spese seguono la soccombenza, per cui vanno poste a carico del
[...]
nella misura che si liquida in dispositivo tenendo conto delle tariffe di Controparte_1
cui al D.M. 147/22 e dello scaglione di riferimento (fino ad Euro 1.100,00), valori minimi, attesa la bassa complessità delle questioni trattate e dell'entità dell'attività svolta.
pag. 4/5
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione spiegata dall'avv. , Parte_1
così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma parziale dell'opposto decreto, condanna il , in persona del Ministro p.t., a Controparte_1 corrispondere all'avv. a titolo di compenso Parte_1
professionale, la somma ulteriore di Euro 760,00, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali come per legge;
2. condanna il , in persona del Ministro p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore dell'avv. delle spese di lite, che liquida in Parte_1
Euro 332,00, oltre Euro 43,00, per esborsi, IVA, C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in data 18.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 5/5