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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ZA
Il Tribunale Ordinario di ZA , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.6200/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 15.12.2023 da:
Parte_1
(C.F.: ) C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. NERI ELENA (C.F.: ) e C.F._2 dall'avv. NERI ALBERTO ) con domicilio eletto presso lo C.F._3 studio dello stesso in in Valdagno (VI), Via Mastini n. 6/a attore
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ) P.IVA_1
(già ) Controparte_2 con sede in Milano, via Angelo Scarsellini n.14 rappresentata e difesa dall'avv.SOAVE GIANCARLO (C.F.: con domicilio eletto C.F._4 presso lo studio dello stesso in dom. presso Avv. LUCIA VENDRAMIN, Corso Palladio n. 114 VICENZA
convenuta conclusioni delle parti:
C O N C L U S I O N I per l'attore In via principale:
- Rigettarsi tutte le domande formulate da parte convenuta perché infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, per essere la convenuta decaduta dalla possibilità di formularle.
1 - Accertarsi che è tenuta al pagamento in favore del signor Controparte_1 Parte_1 in forza della polizza stipulata a suo tempo con Unicredit BA alla quale ha aderito l'attore con decorrenza della copertura assicurativa in data 31.10.2008, in particolare per la garanzia invalidità totale permanente da infortunio e malattia, avendo contratto nell'anno 2008 un mutuo con la BA e avendo l'attore riportato un'invalidità totale permanente riconosciuta ed accertata di grado pari al 60% delle capacità lavorative nel corso del periodo di vigore della copertura assicurativa e prima del compimento del settantacinquesimo anno di età.
- Condannarsi, conseguentemente, al pagamento a favore del signor Controparte_1 Parte_1
della somma di €.140.340,60 corrispondente alla prestazione assicurata, o quella
[...] diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal fatto al soddisfo.
- Spese e competenze di causa interamente rifuse.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA Piaccia all'Ill.mo Tribunale di ZA, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte del caso, ove ritenuto anche incidenter tantum, previa revoca della dichiarazione di contumacia nei confronti di
Controparte_1
In via principale:
- accertata l'inoperatività della polizza attivata e comunque l'inesistenza di un diritto indennitario in capo a parte attrice, per violazione di norme di legge e contrattuali che comportano prescrizione e, comunque decadenza da qualsivoglia diritto indennitario derivante dal contratto assicurativo / polizza collettiva n.210610 di cui in atti come esposte in narrativa, respingere le domande di parte attrice in quanto improcedibili / inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
Con ogni conseguente provvedimento.
Con vittoria di spese di lite.
In via subordinata:
- nel denegato caso in cui venisse ravvisata l'esistenza di un qualsivoglia obbligo indennitario in capo ad e, contestualmente la fondatezza anche parziale delle domande attoree nei Controparte_1 confronti di dichiarare tenuta quest'ultima a corrispondere quanto strettamente di Controparte_1 giustizia, sulla base delle rigorose risultanze istruttorie e unicamente, nei limiti di polizza, da intendersi qui integralmente richiamata e ribadita.
Con vittoria o quantomeno compensazione integrale delle spese di lite e tecniche.
In denegato caso di remissione della causa in istruttoria -In via istruttoria:
- Ove assolto l'onere probatorio in punto an et quantum debeatur licenziarsi c.t.u. medico legale e c.t.u. tecnico contabile per le ragioni esposte in narrativa, con riserva di formulare, specifici quesiti nelle opportune sedi, anche in relazione all'ulteriore attività difensiva di parte attrice.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato l'attore Parte_1 esponeva:
-di avere contratto nell'anno 2008 un mutuo con UN BA ed ha aderito alla polizza collettiva n. 210610 di e Polizze collettive n. 5118530 – CP_2
5299877 di con decorrenza della copertura assicurativa Controparte_2
31.10.2008 ;
- che l'assicurazione Invalidità totale Permanente da infortunio o malattia prevede all'art. 27, che, in caso di infortunio o malattia dell'assicurato che comportino un'invalidità totale e permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica, nel corso del periodo in vigore della
2 Copertura Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell'assicurato, avvenga il pagamento in un'unica soluzione della prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste al successivo art. 30 rubricato “esclusioni”;
-l'art. 30 della polizza in questione precisa che la prestazione assicurata è pari al debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del sinistro, al netto di eventuali rate insolute (con indennizzo non superiore ad €.520.000,00 per sinistro)
-l'art. 28 della polizza prevede che il grado di Invalidità Permanente venga accertato facendo riferimento ai valori elencati nelle tabelle;
CP_3
- l'Inps di ZA comunicava, in data 9.11.2018, l'esito della visita in data 7.11.2018 con la quale la Commissione Medica riconosceva all'attore l'invalidità di riduzione permanente della capacità lavorativa con la percentuale del 60% e decorrenza dal 26.06.2018 ;
- per conto di , con lettera in data 25.03.2020, in CP_4 CP_2 relazione al sinistro invalidità permanente n. 202003250800075 del 7.11.2018 Polizza Creditor Protection Mutui in essere n. 5911746 del 31.10.20088 – Unicredit BA, chiedeva la copia del modulo e copia della documentazione medica/cartelle cliniche relative all'invalidità e, con lettera in data 27.04.2020, chiedeva altresì allo stesso una ulteriore integrazione della documentazione medica, indicando dieci patologie, oltre alla copia completa delle cartelle cliniche del ricovero del 2013, certificato specialistico ortopedico completo aggiornato ad aprile 2020 e documentazione ortopedica dal 2013 al 2019 ;
- per conto di , con mail in data 10.09.2020, incaricava CP_4 CP_2 il dott. di “definire la percentuale di invalidità permanente Persona_1 secondo le tabelle previste dalla polizza, escludendo qualunque patologia che fosse già presente prima della stipula della polizza 2008” ;
- il dott. con perizia consegnata il 6.12.2020, riconosceva un'invalidità Per_1 permanente con riduzione della capacità lavorativa con percentuale del 60% ;
-in data 7.01.2021 chiedeva al dott. di rivalutare il caso, CP_4 Per_1 escludendo dalla valutazione gli esiti dell'infortunio antecedente al 14.03.2018 e con modifica della valutazione medico legale:
- il dott. accedeva alla richiesta dell'Assicurazione e concludeva per un Per_1 danno permanente del 30%, modificando la sua precedente valutazione;
- tramite pec del proprio legale l'attore proponeva formale reclamo ad CP_2
e affinchè la Compagnia di
[...] Controparte_5 Controparte_6
Assicurazione provvedesse al pagamento della prestazione assicurativa pari al debito residuo del finanziamento in linea capitale, oltre ad accessori (doc. n. 11).
-in data 10.11.2021 con lettera raccomandata a mezzo pec, Controparte_2 confermava il contenuto della reiezione datata 4.03.2021 inviata al signor Parte_1
da per conto di dichiarando che: “la
[...] CP_4 Controparte_2 percentuale di invalidità totale permanente relativa alla parte malattia è risultata essere assorbita dalla franchigia prevista in polizza a seguito delle risultanze della visita medico legale espletata sull'assicurato. Dal conteggio sono stati esclusi gli esiti traumatici a carico dell'arto inferiore sinistro (di natura infortunistica), in
3 quanto prescritti (denuncia pervenuta il 4.03.2020) poiché le condizioni di polizza prevedono, nel caso di postumi da infortunio, di considerarsi quale “momento del sinistro” la data di accadimento dell'infortunio (ovvero il 3.06.2013)” (doc. n. 12).
- essendo risultati vani gli ulteriori reclami, in data 27.12.2022 l'attore aveva presentato domanda di mediazione ma la convenuta con pec in data 26.01.2023 comunicava quanto segue: “in relazione alla istanza di Mediazione pervenuta Vi comunichiamo che la nostra Impresa non intende partecipare alla procedura per i motivi che di seguito si espongono: dall'istruttoria svolta il grado di invalidità permanente (ad esclusione dei postumi da Infortunio del 2013 risultati prescritti) è inferiore alla franchigia contrattuale” (doc. n. 21) e non si presentava in data 23.02.2023 al primo incontro di mediazione. Tutto ciò premesso l'attore , avendo sempre corrisposto con regolarità i ratei del mutuo e del premio a suo carico gravante, riteneva di avere diritto all'indennizzo per l'evento assicurato, ovvero dell'invalidità permanente accertata pari al 60% della capacità lavorativa generica e pertanto agiva contro la convenuta per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“- Accertarsi che è tenuta al pagamento in favore del signor Controparte_1
in forza della polizza stipulata a suo tempo con Unicredit BA Parte_1 alla quale ha aderito l'attore con decorrenza della copertura assicurativa in data 31.10.2008, in particolare per la garanzia invalidità totale permanente da infortunio e malattia, avendo contratto nell'anno 2008 un mutuo con la BA e avendo l'attore riportato un'invalidità totale permanente riconosciuta ed accertata di grado pari al 60% delle capacità lavorative nel corso del periodo di vigore della copertura assicurativa e prima del compimento del settantacinquesimo anno di età.
- Condannarsi, conseguentemente, al pagamento a favore del Controparte_1 signor della somma di €.140.340,60 corrispondente alla Parte_1 prestazione assicurata, o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal fatto al soddisfo.
- Spese e competenze di causa interamente rifuse.”
Parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace col decreto ex art. 171 bis cpc in data 12.2.2024, conseguentemente veniva fissata udienza cartolare ex art. 127 ter cpc, non essendo ipotizzabile il tentativo di conciliazione con una sola parte costituita. Infatti la fissazione di udienza in presenza , che comporta impiego di maggior tempo rispetto all'udienza figurativa , sarebbe stata contraria al principio di economia processuale e ragionevole durata dei processi. La convenuta si costituiva solo in data 14.3.2024, con comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art.171 ter n.1 c.p.c enunciando che “la comparente Compagnia, a seguito della denuncia di sinistro, effettuati gli opportuni e necessari accertamenti, ha negato il diritto all'indennizzo in quanto, tra l'altro, ferme le violazioni contrattuali che si andranno ad esporre, l'accertamento dell'invalidità è
4 inferiore al 60%, limite minimo previsto dalla polizza di cui si discute, affinchè possa essere ritenuto liquidabile l'indennizzo con le modalità contrattualmente previste.” La convenuta affermava che “Parte attrice non fornisce alcuna prova inerente al contratto di finanziamento stipulato, all'esistenza dello stesso al momento della denuncia di sinistro, alla regolarità del pagamento sia delle rate di mutuo che delle rate del premio della polizza assicurativa attivata” . Osservava che la percentuale del 60% di invalidità accertata dall'INPS era dovuta a
“ patologie che sono insorte in tempi diversi ed alcune di esse sono, invero, piuttosto risalenti, anche di anni. Quanto sopra emerge dalla stessa documentazione del 15.4.2020 prodotta da controparte alla Compagnia in sede di istruttoria (doc. n.3 parte attrice) dal quale si evince, tra l'altro quanto segue: 1) Patologie preesistenti: esiti di frattura piatto tibiale e testa perone da incidente stradale - 3.6.2013 3) In base ai dati anamnestici ed ai sintomi osservati a quale data potrebbe presumibilmente ricondursi l'esordio dell'ultima malattia: cervicobrachialgia destra persistente e periartrite scapolo omerale – aprile 2018; 5) Coesistevano altre precedenti ed importanti condizioni patologiche: sindrome del tunnel carpale destro (maggio 2016); gonoartrosi. “ Atteso che la denuncia di sinistro era avvenuta nel 2020, secondo la convenuta vi era stata violazione da parte dell'attore di plurime norme contrattuali, violazioni che comportano la decadenza dal diritto all'indennizzo , come la mancata denuncia dell'infortunio del 2013, cui sarebbero state ricollegabili le conseguenze di cui all'art.1915 c.c.. , per cui “ove mai dovesse ritenersi dovuto un qualsivoglia indennizzo, nella verifia dei presupposti per l'applicazione della polizza attivata, non dovrà tenersi conto di quanto oggetto e derivante dall'evento del giugno 2016” Richiamava la perizia medico legale del 12.1.2021 ad atti del Dott. Per_1
e ricordava che l'art.23 della polizza di cui si discute prevede che
[...]
l'indennizzo sia liquidato soltanto nei casi in cui l'invalidità permanente accertata sia pari o superiore al 60%, mentre nel caso di specie, essendo stata accertata un'invalidità permanente potenzialmente indennizzabile ai sensi di polizza, pari al 30%, il sig. non aveva diritto ad alcuna liquidazione. Pt_1
Dopo la costituzione , revocata la contumacia veniva fissato all'udienza del 23.7.2024 il tentativo di conciliazione, e le parti chiedevano rinvio per trattative. In assenza di conciliazione la causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28.1.2025.
Non appaiono necessarie ulteriori prove sull'esistenza del contratto e la sua regolare esecuzione da parte dell'assicurato, che in allegato all'atto di citazione aveva prodotto la polizza collettiva di Unicredit e collegata al mutuo e il piano di CP_2 ammortamento- docc. n. 1 , 24. Infatti la convenuta non ha specificatamente contestato tali aspetti, limitandosi a scrivere: “Sostiene altresì, l'attore, ma non
5 prova, di aver sempre corrisposto con regolarità i ratei del mutuo e del premio a suo carico gravante…” Quindi la convenuta non afferma che l'attore non ha corrisposto con regolarità i premi, ma si limita ad affermare che l'attore non ne ha fornito prova. Ma tale prova non risulta necessaria perché, se l'attore non avesse adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni, la convenuta avrebbe immediatamente rifiutato il risarcimento per tale semplice motivo, e non avrebbe fatto sottoporre l'assicurato a visita dal proprio medico legale fiduciario dott. E, d'altra Per_1 parte, se l'attore non avesse regolarmente pagato i ratei del mutuo cui la polizza assicurativa era collegata, la banca Unicredit non avrebbe compilato in data 27.2.2020 il quadro a sua cura del modulo di denuncia del sinistro (doc. 23). Infatti la convenuta non aveva mai il precedenza contestato il mancato pagamento dei premi o dei ratei, e, nel caso di mancato pagamento, non avrebbe richiesto la documentazione integrativa, non avrebbe richiesto la visita medico legale del fiduciario, né, successivamente alla prima valutazione, avrebbe sollecitato il medico a rivedere la propria consulenza, dopo che il dottor aveva accertato Per_1 nell'attore una invalidità al 60% secondo le tabelle contrattuali (doc. 7) CP_3
(conformemente a quanto già accertato anche dalla commissione medica INPS- doc.2) . La cagione del rifiuto viene infatti così enunciata dalla convenuta: “Come correttamente indicato dallo stesso attore, invero, la comparente Compagnia, a seguito della denuncia di sinistro, effettuati gli opportuni e necessari accertamenti, ha negato il diritto all'indennizzo in quanto, tra l'altro, ferme le violazioni contrattuali che si andranno ad esporre, l'accertamento dell'invalidità è inferiore al 60%, limite minimo previsto dalla polizza di cui si discute, affinchè possa essere ritenuto liquidabile l'indennizzo con le modalità contrattualmente previste.” Dopo la prima relazione, in data 6.12.2020 con cui il medico legale aveva accertato la invalidità del 60%, la convenuta gli aveva chiesto, come si evince dal “quesito” riportato nella seconda valutazione , (doc.7) di “riconsiderare la valutazione alla luce delle condizioni di polizza che nel caso di postumi da infortunio considera la data dell'infortunio come data del sinistro: in questo caso si applicano i criteri di prescrizione del sinistro che nel caso specifico fanno escludere dalla valutazione gli esiti di un infortunio accaduto prima del 14.3.2018. Andrebbe quindi modificata la valutazione medico-legale escludendo dalla valutazione gli esiti di infortunio e mantenendo invece solo gli esiti di malattia”. Tale richiesta, a seguito della quale il fiduciario ha ridotto la precedente valutazione dal 60% al 30% così fornendo giustificazione al rifiuto di indennizzo, è in realtà contraria alle stesse clausole contrattuali, atteso che l'art. 27 di polizza prevede che è coperta l' invalidità permanente “da infortunio o malattia” prevedendo entrambe le cause, sia disgiuntamente che congiuntamente. Infatti il medico legale fiduciario della convenuta, dott. nella sua prima, genuina valutazione, dopo avere premesso Per_1 che non risultavano infortuni o malattie anteriori al 2008 (data di inizio del rapporto assicurativo) aveva accertato nell'attore : “
6 L'indicazione successivamente data dalla convenuta compagnia assicurativa al medico fiduciario, sopra riportata, contiene peraltro un errore concettuale: affermare che la polizza “nel caso di postumi da infortunio considera la data dell'infortunio come data del sinistro” è contrario al concetto medico legale di postumi, che non possono coincidere con l'infortunio, essendone la conseguenza stabilizzata e tendenzialmente permanente. Infatti il dott. nella prima valutazione Per_1 scriveva: risultava dalla documentazione clinica e storia anamnestica una condizione patologica dal giugno 2013, a seguito di traumatismo di ginocchio sx che nel tempo si complicava con pseudoartrosi e focolaio osteomielitico. L'indicazione data dalla convenuta al medico risulta altresì contraria alle previsioni contrattuali perché sempre nell'art. 27 della polizza si legge:
previsione che distingue correttamente infortunio e invalidità permanente come somma dei possibili postumi. Non si ravvisa né dolo né colpa nella mancata denuncia, da parte dell'assicurato, dell'infortunio del 2013, atteso che evidentemente solo le successive complicazioni (focolaio osteomielitico e pseudoartrosi) avevano reso di gravità tale da determinare invalidità, rendendo così necessario attivare l'assicurazione. Infine, l' indicazione sopra riportata della convenuta al medico fiduciario, e la sua attuale impostazione processuale, che fanno leva sull'eccezione di prescrizione, non sono accoglibili in quanto la convenuta, essendosi costituita tardivamente, è decaduta, ex artt. 163 co.III n.7 , 166 e 167 c.II cpc, dalla facoltà di opporre eccezioni non rilevabili d'ufficio, quale è la prescrizione. Tutto ciò premesso, e ritenuta corretta la prima valutazione del medico legale della compagnia assicurativa, valutazione redatta secondo scienza e coscienza da un professionista di sicura esperienza, ritenuto quindi accertato il grado di invalidità permanente del 60% previsto dalla polizza contrattuale, ne consegue che la convenuta deve pagare all'attore l'indennizzo previsto, parametrato al debito residuo del finanziamento in linea capitale al momento del sinistro. Tale momento va fatto coincidere con la data risultante dal modulo di denuncia sinistro (27.2.2020 -doc.23) che secondo quanto allegato dalla convenuta, era pervenuto il 4.3.2020, e a tale periodo corrisponde, come da piano di ammortamento, l'importo di €.130.481,58 (docc. 24). La domanda attorea, così come ridotta secondo la conclusione n.2, merita pertanto accoglimento. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, in base alle attività espletate e alla complessità della lite. Segue per legge la condanna della convenuta ex art. 12 bis DL 28/2010 nella formulazione ratione temporis applicabile, vista la mancata partecipazione senza
7 giustificato motivo all'incontro di mediazione (v. verbale del 23.2.2023): non può infatti ritenersi giustificato motivo la semplice comunicazione, precedente all'incontro, del rifiuto di indennizzo, atteso che il procedimento di mediazione è appositamente previsto dal legislatore a scopo di deflazione del contenzioso giudiziario e non può essere eluso dal preconcetto rifiuto di parteciparvi sottraendosi così ad una sede di confronto dialettico.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) condanna la convenuta a pagare all'attore €.130.481,58, oltre agli interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in euro 835,80 per anticipazioni ed euro 9441,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta;
3) visto l'art 12 bis D.l.28/2010 condanna la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in ZA il 13.2.2025 Il giudice
Dr. Eloisa Pesenti
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