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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/05/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 477/2021
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GALLUZZO SALVATORE e dell'avv. CASSONE MARCO
appellante e
(C.F. ), in qualità di impresa designata dal Controparte_1 P.IVA_1
FGVS, con il patrocinio dell'avv. ATTINA' SALVATORE
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: In via principale - Accertare e dichiarare l'illegittimità del capo dell'impugnata sentenza laddove è stata dichiarata la responsabilità concorsuale dell'attrice (nella misura del 50%) nella causazione del sinistro oggetto di causa.
Conseguente accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo investitore nella determinazione dell'evento lesivo di cui l'attrice è rimasta vittima;
per l'effetto - condannare l'appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore,
a pagare in favore dell'attrice il risarcimento dei danni subiti nella Parte_1
misura integrale riconosciuta nella sentenza di primo grado (senza la decurtazione del
50%) oltre interessi legali, rivalutazione monetaria ed accessori come per legge sull'intero importo riconosciuto (e dedotto quanto già pagato dopo l'emissione della sentenza appellata);
- condannare la stessa, per le ragioni di cui in parte motiva, al rimborso integrale o parziale delle spese di lite del doppio grado o nella diversa misura che sarà ritenuta di
Giustizia;
In via subordinata - Ridurre in ogni caso la misura della responsabilità concorsuale riconosciuta a carico dell'attrice in misura inferiore al 50% prevista in sentenza che per le ragioni spiegate in parte motiva appare abnorme ed ingiusta;
- Anche in caso di riconoscimento di corresponsabilità dell'attrice nella determinazione dell'evento lesivo prevedere una compensazione delle spese di lite (compreso contributo unificato e diritti di segreteria) che non sia integrale ma pari al massimo alla misura percentuale della corresponsabilità riconosciuta;
per parte appellata: confermare integralmente la sentenza impugnata, dichiarando l'appello di controparte inammissibile ex art. 348 bis cpc ovvero infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettarlo con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di questo grado del giudizio, oltre cpa, rimb.forf. ed iva come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 15.9.2021, regolarmente notificato, Parte_1
impugnava la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Palmi n. 131/2021, che aveva accolto parzialmente la domanda risarcitoria avanzata dall'appellante avverso
[...]
, quale impresa designata dal FGVS, compensando le spese di lite. CP_1
L'appellante contestava la correttezza della decisione nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il concorso di colpa paritario tra la condotta della e l'investitore, Pt_1
rimasto ignoto, nonché la compensazione delle spese di causa, chiedendone la riforma.
pag. 2/7 Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello avversario. Controparte_1
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
2.1. Il primo motivo di appello è infondato.
Il giudice di primo grado ha correttamente verificato l'applicazione degli artt. 1227 e
2054 c.c. al sinistro, nei termini in cui è stato ricostruito, ed ha ritenuto che l'attraversamento del pedone al di fuori delle strisce pedonali e la mancata percezione della macchina in retromarcia perché proveniente da direzione diversa da quella in cui il pedone era rivolto costituisce una prova del concorso di colpa paritario tra veicolo investitore e la signora Pt_1
Il giudice di prime cure ha valorizzato sia la dichiarazione della stessa attrice, “appena scesa dal marciapiede è arrivata una macchina in retromarcia e mi ha buttato a terra.
Non ho visto arrivare la macchina perché ero girata”, sia il fatto che non avesse attraversato sulle apposite strisce pedonali, nonché la dinamica rappresentata dal teste
(“ho visto una vettura che mentre effettuava una manovra di retromarcia Testimone_1
per uscire dal posteggio, ha investito con la sua parte posteriore una signora che, scesa dal marciapiede, stava per attraversare la strada (…) nel punto in cui non ci sono le strisce pedonali”).
Sebbene il comportamento del pedone non fosse anomalo, l'attraversamento fuori dalle strisce pedonale comporta che l'attenzione del pedone debba essere superiore a quella che normalmente deve prestare nell'attraversare sulle strisce. Difatti, l'automobilista è consapevole della possibilità dell'attraversamento del pedone sulle strisce e dell'obbligo di dare la precedenza ed agevolare il passaggio, prestando una maggiore attenzione alle manovre che lo portano a superare le strisce. Nei tratti in cui non vi sono strisce pedonali, l'attraversamento è consentito, ma il pedone deve prestare una maggiore attenzione a non intralciare il passaggio delle automobili e deve essere visibile dalle autovetture in arrivo (mancando la segnalazione del tipico attraversamento) in modo da consentire la frenata e l'arresto della marcia.
pag. 3/7 Nel caso in esame, la signora è scesa dal marciapiede accingendosi ad Pt_1
attraversare in un punto in cui non erano poste strisce pedonali, e guadava dal lato opposto a quello in cui sopraggiungeva l'auto, posteggiata e in uscita in retromarcia.
Giova premettere che, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame. Stante la presunzione di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. (Cass. Sez. 3,
13/07/2023, n. 20137, Rv. 668149 - 01). Il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. (Cass. Sez. 3, 28/03/2022, n. 9856, Rv. 664262 - 01).
L'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
(Cass. Sez. 3, 18/11/2014, n. 24472, Rv. 633520 - 01).
In sostanza, la colpa dell'autovettura è presunta ex art. 2054 c.c., ma il conducente (o il responsabile civile) può dimostrare che il comportamento colposo della vittima abbia concorso sia stata l'unica causa determinante il sinistro.
pag. 4/7 L'esclusione della responsabilità del veicolo investitore richiede che il comportamento del pedone sia anomalo ed imprevedibile, e questo implica che il conducente non abbia potuto fare alcuna manovra per evitare il danno. Questo è quanto affermato dagli arresti giurisprudenziali invocati dall'appellante, che evidentemente non si riferiscono al caso in esame, in cui il comportamento della signora è concorrente con quello Pt_1 dell'ignoto automobilista. La sentenza oggetto di gravame, infatti, non ha escluso la responsabilità del conducente, reputando la condotta dell'appellante imprevedibile e causa unica del sinistro, bensì ha ravvisato un difetto di diligenza da parte della signora tale da contribuire causalmente alla verificazione del sinistro. Pt_1
L'appellante si accingeva ad attraversare in una zona dove non erano presenti strisce pedonali, e l'aver verificato solo un lato della strada costituisce un comportamento imprudente, che ha contribuito causalmente alla verificazione del sinistro. La percentuale di concorso, paritario, appare coerente con la ricostruzione del sinistro come emersa dalla deposizione del teste e dalle affermazioni della danneggiata, non potendosi accertare l'effettiva incidenza di ciascuna azione con esattezza e non essendo la disattenzione della marginale nella causazione del sinistro. Pt_1
2.2. Il secondo motivo di appello è invece fondato e può essere accolto.
La compensazione delle spese di lite in toto non trova adeguata giustificazione nell'accoglimento parziale della domanda, visto il riconoscimento del concorso di colpa ed il sostanziale accoglimento del diritto della attrice per una somma inferiore a quella richiesta.
L'accoglimento parziale della domanda avrebbe giustificato una compensazione parziale delle spese, o una liquidazione modulata sul valore della domanda nei termini in cui è stata accolta. In tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata pag. 5/7 contenuta nel giusto. (Cass. Sez. 3, 15/01/2020, n. 516, Rv. 656810 - 03). Nel caso di specie, è evidente che le difese dell'appellata in primo grado erano concentrate sulla negazione del diritto dell'attrice, sia in punto di sussistenza della responsabilità dell'investitore sia con riferimento al danno subito, e non si limitavano ad una mera contestazione del quantum. Si deve pertanto escludere che il riconoscimento del concorso di colpa e la proporzionale riduzione del danno risarcibile costituiscano il riscontro della non ripetibilità delle spese di lite. Inoltre, la liquidazione del risarcimento in misura inferiore a quella richiesta dalla parte non integra necessariamente un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma la liquidazione, sulla base di criteri che possono solo in parte essere previsti dalla parte, la quale, nel precisare l'ammontare della somma domandata a titolo di danno non patrimoniale, non completa il "petitum" della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita l'esercizio del potere di liquidazione. Quando la differenza fra il
"quantum" richiesto e quello ottenuto sia particolarmente rilevante, può giustificarsi la compensazione totale o parziale delle spese di lite.
Nel caso in esame, il tenore delle difese della e l'importo liquidato non Controparte_1
giustificavano la compensazione delle spese di lite a fronte dell'accoglimento parziale della domanda. In conclusione, l'appello deve essere accolto limitatamente alla compensazione delle spese di lite, con riforma della sentenza impugnata e condanna della al pagamento delle spese di lite del primo grado, liquidate nei Controparte_1
termini che seguono.
3. Le competenze di causa per il primo grado vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, sulla scorta del valore del decisum. Il valore del giudizio è superiore ad € 52.000,01 ed inferiore a € 260.000,000 (dovendosi tenere conto della somma liquidata comprensiva di accessori dovuti sino alla liquidazione) e viene in liquidato nel minimo, per tenere conto della semplicità dell'istruttoria, della prossimità del valore al limite inferiore dello scaglione e dell'accoglimento solo parziale della pag. 6/7 domanda, in € 7.052,00 (€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale). Le spese del presente grado possono essere e per 1/3 poste a carico dell'appellata, visto che l'appello è stato accolto solo per il secondo motivo, ossia limitatamente alle spese di lite, mentre è stato rigettato per il merito. Le spese del presente grado vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del
2022, secondo lo scaglione di valore già indicato e nel minimo, in € 7.160,00 (€
1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 131/2021 così Parte_1
provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 793,70 per spese, € Controparte_1
7.052,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
2. compensa le spese di lite del presente grado per due terzi e condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, di un terzo delle spese del presente grado del giudizio, pari ad € 2.386,67 per compensi ed € 388,50 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 13/05/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 477/2021
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GALLUZZO SALVATORE e dell'avv. CASSONE MARCO
appellante e
(C.F. ), in qualità di impresa designata dal Controparte_1 P.IVA_1
FGVS, con il patrocinio dell'avv. ATTINA' SALVATORE
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: In via principale - Accertare e dichiarare l'illegittimità del capo dell'impugnata sentenza laddove è stata dichiarata la responsabilità concorsuale dell'attrice (nella misura del 50%) nella causazione del sinistro oggetto di causa.
Conseguente accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo investitore nella determinazione dell'evento lesivo di cui l'attrice è rimasta vittima;
per l'effetto - condannare l'appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore,
a pagare in favore dell'attrice il risarcimento dei danni subiti nella Parte_1
misura integrale riconosciuta nella sentenza di primo grado (senza la decurtazione del
50%) oltre interessi legali, rivalutazione monetaria ed accessori come per legge sull'intero importo riconosciuto (e dedotto quanto già pagato dopo l'emissione della sentenza appellata);
- condannare la stessa, per le ragioni di cui in parte motiva, al rimborso integrale o parziale delle spese di lite del doppio grado o nella diversa misura che sarà ritenuta di
Giustizia;
In via subordinata - Ridurre in ogni caso la misura della responsabilità concorsuale riconosciuta a carico dell'attrice in misura inferiore al 50% prevista in sentenza che per le ragioni spiegate in parte motiva appare abnorme ed ingiusta;
- Anche in caso di riconoscimento di corresponsabilità dell'attrice nella determinazione dell'evento lesivo prevedere una compensazione delle spese di lite (compreso contributo unificato e diritti di segreteria) che non sia integrale ma pari al massimo alla misura percentuale della corresponsabilità riconosciuta;
per parte appellata: confermare integralmente la sentenza impugnata, dichiarando l'appello di controparte inammissibile ex art. 348 bis cpc ovvero infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettarlo con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di questo grado del giudizio, oltre cpa, rimb.forf. ed iva come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 15.9.2021, regolarmente notificato, Parte_1
impugnava la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Palmi n. 131/2021, che aveva accolto parzialmente la domanda risarcitoria avanzata dall'appellante avverso
[...]
, quale impresa designata dal FGVS, compensando le spese di lite. CP_1
L'appellante contestava la correttezza della decisione nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il concorso di colpa paritario tra la condotta della e l'investitore, Pt_1
rimasto ignoto, nonché la compensazione delle spese di causa, chiedendone la riforma.
pag. 2/7 Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello avversario. Controparte_1
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
2.1. Il primo motivo di appello è infondato.
Il giudice di primo grado ha correttamente verificato l'applicazione degli artt. 1227 e
2054 c.c. al sinistro, nei termini in cui è stato ricostruito, ed ha ritenuto che l'attraversamento del pedone al di fuori delle strisce pedonali e la mancata percezione della macchina in retromarcia perché proveniente da direzione diversa da quella in cui il pedone era rivolto costituisce una prova del concorso di colpa paritario tra veicolo investitore e la signora Pt_1
Il giudice di prime cure ha valorizzato sia la dichiarazione della stessa attrice, “appena scesa dal marciapiede è arrivata una macchina in retromarcia e mi ha buttato a terra.
Non ho visto arrivare la macchina perché ero girata”, sia il fatto che non avesse attraversato sulle apposite strisce pedonali, nonché la dinamica rappresentata dal teste
(“ho visto una vettura che mentre effettuava una manovra di retromarcia Testimone_1
per uscire dal posteggio, ha investito con la sua parte posteriore una signora che, scesa dal marciapiede, stava per attraversare la strada (…) nel punto in cui non ci sono le strisce pedonali”).
Sebbene il comportamento del pedone non fosse anomalo, l'attraversamento fuori dalle strisce pedonale comporta che l'attenzione del pedone debba essere superiore a quella che normalmente deve prestare nell'attraversare sulle strisce. Difatti, l'automobilista è consapevole della possibilità dell'attraversamento del pedone sulle strisce e dell'obbligo di dare la precedenza ed agevolare il passaggio, prestando una maggiore attenzione alle manovre che lo portano a superare le strisce. Nei tratti in cui non vi sono strisce pedonali, l'attraversamento è consentito, ma il pedone deve prestare una maggiore attenzione a non intralciare il passaggio delle automobili e deve essere visibile dalle autovetture in arrivo (mancando la segnalazione del tipico attraversamento) in modo da consentire la frenata e l'arresto della marcia.
pag. 3/7 Nel caso in esame, la signora è scesa dal marciapiede accingendosi ad Pt_1
attraversare in un punto in cui non erano poste strisce pedonali, e guadava dal lato opposto a quello in cui sopraggiungeva l'auto, posteggiata e in uscita in retromarcia.
Giova premettere che, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame. Stante la presunzione di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. (Cass. Sez. 3,
13/07/2023, n. 20137, Rv. 668149 - 01). Il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. (Cass. Sez. 3, 28/03/2022, n. 9856, Rv. 664262 - 01).
L'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
(Cass. Sez. 3, 18/11/2014, n. 24472, Rv. 633520 - 01).
In sostanza, la colpa dell'autovettura è presunta ex art. 2054 c.c., ma il conducente (o il responsabile civile) può dimostrare che il comportamento colposo della vittima abbia concorso sia stata l'unica causa determinante il sinistro.
pag. 4/7 L'esclusione della responsabilità del veicolo investitore richiede che il comportamento del pedone sia anomalo ed imprevedibile, e questo implica che il conducente non abbia potuto fare alcuna manovra per evitare il danno. Questo è quanto affermato dagli arresti giurisprudenziali invocati dall'appellante, che evidentemente non si riferiscono al caso in esame, in cui il comportamento della signora è concorrente con quello Pt_1 dell'ignoto automobilista. La sentenza oggetto di gravame, infatti, non ha escluso la responsabilità del conducente, reputando la condotta dell'appellante imprevedibile e causa unica del sinistro, bensì ha ravvisato un difetto di diligenza da parte della signora tale da contribuire causalmente alla verificazione del sinistro. Pt_1
L'appellante si accingeva ad attraversare in una zona dove non erano presenti strisce pedonali, e l'aver verificato solo un lato della strada costituisce un comportamento imprudente, che ha contribuito causalmente alla verificazione del sinistro. La percentuale di concorso, paritario, appare coerente con la ricostruzione del sinistro come emersa dalla deposizione del teste e dalle affermazioni della danneggiata, non potendosi accertare l'effettiva incidenza di ciascuna azione con esattezza e non essendo la disattenzione della marginale nella causazione del sinistro. Pt_1
2.2. Il secondo motivo di appello è invece fondato e può essere accolto.
La compensazione delle spese di lite in toto non trova adeguata giustificazione nell'accoglimento parziale della domanda, visto il riconoscimento del concorso di colpa ed il sostanziale accoglimento del diritto della attrice per una somma inferiore a quella richiesta.
L'accoglimento parziale della domanda avrebbe giustificato una compensazione parziale delle spese, o una liquidazione modulata sul valore della domanda nei termini in cui è stata accolta. In tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata pag. 5/7 contenuta nel giusto. (Cass. Sez. 3, 15/01/2020, n. 516, Rv. 656810 - 03). Nel caso di specie, è evidente che le difese dell'appellata in primo grado erano concentrate sulla negazione del diritto dell'attrice, sia in punto di sussistenza della responsabilità dell'investitore sia con riferimento al danno subito, e non si limitavano ad una mera contestazione del quantum. Si deve pertanto escludere che il riconoscimento del concorso di colpa e la proporzionale riduzione del danno risarcibile costituiscano il riscontro della non ripetibilità delle spese di lite. Inoltre, la liquidazione del risarcimento in misura inferiore a quella richiesta dalla parte non integra necessariamente un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma la liquidazione, sulla base di criteri che possono solo in parte essere previsti dalla parte, la quale, nel precisare l'ammontare della somma domandata a titolo di danno non patrimoniale, non completa il "petitum" della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita l'esercizio del potere di liquidazione. Quando la differenza fra il
"quantum" richiesto e quello ottenuto sia particolarmente rilevante, può giustificarsi la compensazione totale o parziale delle spese di lite.
Nel caso in esame, il tenore delle difese della e l'importo liquidato non Controparte_1
giustificavano la compensazione delle spese di lite a fronte dell'accoglimento parziale della domanda. In conclusione, l'appello deve essere accolto limitatamente alla compensazione delle spese di lite, con riforma della sentenza impugnata e condanna della al pagamento delle spese di lite del primo grado, liquidate nei Controparte_1
termini che seguono.
3. Le competenze di causa per il primo grado vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, sulla scorta del valore del decisum. Il valore del giudizio è superiore ad € 52.000,01 ed inferiore a € 260.000,000 (dovendosi tenere conto della somma liquidata comprensiva di accessori dovuti sino alla liquidazione) e viene in liquidato nel minimo, per tenere conto della semplicità dell'istruttoria, della prossimità del valore al limite inferiore dello scaglione e dell'accoglimento solo parziale della pag. 6/7 domanda, in € 7.052,00 (€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale). Le spese del presente grado possono essere e per 1/3 poste a carico dell'appellata, visto che l'appello è stato accolto solo per il secondo motivo, ossia limitatamente alle spese di lite, mentre è stato rigettato per il merito. Le spese del presente grado vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del
2022, secondo lo scaglione di valore già indicato e nel minimo, in € 7.160,00 (€
1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 131/2021 così Parte_1
provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 793,70 per spese, € Controparte_1
7.052,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
2. compensa le spese di lite del presente grado per due terzi e condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, di un terzo delle spese del presente grado del giudizio, pari ad € 2.386,67 per compensi ed € 388,50 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 13/05/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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