Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 20/05/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1170/2025
RE PUBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1170/2025
avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
Parte 1 nata a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. MARSONI CHIARA
e nato ad [...] il [...] Controparte 1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GHIGLIONE LAURA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AS (CN) tra Parte 1 in data 02.09.2006, trascritto nei registri dello stato civile delControparte_1 e medesimo Comune al n. 18, Parte II, Serie A, Anno 2006.
2) Comandare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AS (CN) di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di
Legge.
3) Il figlio minore Persona 1 resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e continuerà ad essere collocato in modo prevalente presso la madre, attualmente con residenza anagrafica in
AS (CN), Via Fratelli Bogetti n. 25.
4) Il padre potrà tenere con sé il figlio minore Persona 1 due giorni infrasettimanali con pernottamento, indicativamente il lunedì ed il giovedì, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, e a fine settimana alterni dalle 18.30 del venerdì alle 19 della domenica;
nei fine settimana il padre provvederà a prendere e riportare il figlio nella casa materna. Per quanto concerne le festività il minore starà con il padre dal 25 al 30 dicembre, o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, Pasqua e Pasquetta, sempre ad anni alterni, e per almeno 15 giorni durante le vacanze estive, tendenzialmente le due settimane centrali di agosto. Le vacanze estive verranno comunicate da ciascun genitore entro il 30 aprile di ogni anno. I genitori si impegnano a facilitare e mantenere le comunicazioni quotidiane tra il figlio ed il genitore non collocatario. In ogni caso, previo accordo tra le parti e congruo preavviso, nonché compatibilmente con le esigenze e i desideri del minore, lo stesso potrà rimanere con il padre in giorni ed orari diversi e per periodi anche più lunghi rispetto a quelli sopra fissati che le parti riconoscono come contenuto minimo del diritto di visita.
5) Il padre verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, alla madre, a titolo di contributo per le spese ordinarie relative al mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica.
6) Il padre sosterrà integralmente le spese sportive, nonché tutte quelle accessorie all'esercizio di sport, del figlio minore, mentre le restanti spese straordinarie, come indicate e disciplinate nel
Protocollo di intesa del Tribunale di Asti del 7.7.2017 (doc. 9,) saranno sostenute per la metà da ciascun genitore, previamente concordate, come da suddetto protocollo, e successivamente documentate.
7) L'Assegno Unico per il figlio sarà percepito esclusivamente dalla madre per intero.
8) A titolo di sistemazione del patrimonio familiare e di parziale adempimento degli obblighi reciproci di mantenimento, con riferimento alla casa coniugale, sita in AS (CN), Via Fratelli
Bogetti n. 25, di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, il marito, sig. Controparte_1 , si impegna e si obbliga a cedere alla moglie, sig.ra Parte 1 la quale si impegna e si obbliga
,
ad accettarla, la quota pari al 50% di sua proprietà, in modo tale che la moglie stessa diventi unica proprietaria della casa coniugale medesima. Detto immobile è costituito da una unità immobiliare di civile abitazione composta da soggiorno, cucina, bagno e scala interna di collegamento ai piani, con annessi terrazzo e centrale termica sul lato nord e porticato e porzione di giardino pertinenziale sul lato sud, al piano terreno;
nonché tre camere, bagno, disimpegno, ripostiglio, balcone e scale di collegamento ai piani, al primo piano;
pertinenziale cantina e locale ad uso autorimessa al piano interrato;
correlate quote di comproprietà sulle parti comuni del suddetto complesso residenziale e precisamente una quota pari ad un ottavo (1/8) sull'area destinata a strada e parcheggio nonché sulla rampa e corsia di accesso alle autorimesse;
il tutto contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di AS (CN) al Foglio 94 n. 344 (attualmente al foglio 94 n. 344 sub. 1 e sub. 2), quanto all'alloggio e alle pertinenze, e al Foglio 94 n. 348, quanto alla quota delle parti comuni, e al Catasto dei Terreni del detto Comune al Foglio 94 numero 338; i detti immobili risultano meglio descritti nel relativo atto pubblico di compravendita del 04.12.2012 (doc. 7), rogito Notaio dott. Persona 2 di AS (CN), Rep. n. 67, Raccolta n. 44, registrato ad Alba il 05.12.2012 al n. 3974 serie 1T, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Parte_19) A fronte della predetta cessione, la moglie, sig.ra si impegna e si obbliga a cedere al marito, sig. Controparte_1 il quale si impegna e si obbliga ad accettarla, l'intera proprietà '
dell'immobile, sito in Andora (SV) Via Cristoforo Colombo n. 15, di proprietà esclusiva della sig.ra Parte 1 Detto immobile è costituito da un fabbricato di civile abitazione e precisamente
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alloggio sito in piano quarto, contraddistinto dal numero interno 18 della scala A composto da ingresso/disimpegno, tinello con angolo cottura, una camera, bagno e balcone;
pertinenziale cantina sita in piano interrato contraddistinta dal numero interno 18; pertinenziale autorimessa sita in piano interrato contraddistinta dal numero interno 83; il tutto contraddistinto al Catasto Fabbricati del
Comune di Andora (SV) al Foglio 48 n. 578 sub. 18 e al Foglio 48 n. 578 sub. 83, e meglio descritto nel relativo atto pubblico di compravendita del 05.11.2010 (doc. 8), rogito Notaio dott.ssa Per_3
[...] di Boves (CN), Rep. n. 20179, Raccolta n. 2878, registrato a Cuneo il 25.11.2010 al n. 7671 serie 1T, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
10) L'atto notarile da stipulare in esecuzione dei presenti accordi davanti al Notaio Persona 3 di Cuneo, scelto di comune accordo dai coniugi, dovrà essere stipulato entro il termine di 45 giorni dalla data di deposito e pubblicazione della sentenza di divorzio, salvo che ciò sia impossibile per causa non imputabile alla volontà delle parti. Tutte le spese relative ai suddetti trasferimenti verranno suddivise a metà tra le parti. Gli immobili verranno trasferiti, unitamente a tutti gli arredi ed oggetti presenti al loro interno, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, ben noto alle parti.
Le parti danno atto che nell'immobile di Andora sono presenti delle difformità catastali di lieve natura che non incidono sulla commerciabilità e sulla conformità catastale del bene. Il signor CP_1
[...] dichiara espressamente di essere a conoscenza delle suddette difformità ed esonera la signora Parte 1 da ogni responsabilità al riguardo e si accolla tutte le spese e le sanzioni di un'eventuale futura regolarizzazione. Le parti danno altresì atto che nell'immobile di AS sono presenti delle lievi difformità che non costituiscono violazioni edilizie e che non incidono sulla commerciabilità e sulla conformità catastale del bene. Il signor Controparte_1 in ogni caso si obbliga a tenere indenne la signora Parte 1 qualora, per restrizioni comunali e/o futuri interventi legislativi, si rendesse necessario sanare le suddette irregolarità e si accolla sin da ora le spese e le sanzioni di un'eventuale futura regolarizzazione.
11) Le parti, godendo entrambi di redditi propri, dichiarano di non svolgere alcuna domanda di mantenimento reciproco.
12) Le parti si danno la reciproca autorizzazione al rilascio in favore del figlio minore del passaporto per l'estero e/o di documento equipollente per l'espatrio";
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
Parte 1 , nata a [...] il [...] e da Controparte_1 nato '
ad LB (CN) il 10/12/1979, celebrato in CHERASCO in data 02/09/2006, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 18, Parte II, Serie A, Anno 2006, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 14/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
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