Articolo 98 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
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13 novembre 1960
Art. 98. Servizio temporaneo presso altre Amministrazioni

Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con le Amministrazioni competenti, l'impiegato in disponibilita' puo' essere destinato a prestare servizio temporaneo presso altra Amministrazione con funzioni, adeguate alla sua qualifica.
In questo caso esso percepisce gli assegni di attivita' inerenti alla sua qualifica.
Ove, per il servizio temporaneo, l'impiegato sia destinato a sede diversa da quella cui era assegnato, gli compete il trattamento di missione secondo le leggi vigenti.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960