Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 19/06/2025, n. 4624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4624 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 04624/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01698/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1698 del 2022, proposto da AD AL S.p.A. a Socio Unico in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa, dall’Avv. Domenico Ielo, dall’Avv. Paola Iatì e dall’Avv. Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di OL, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Andreottola e dall’Avv. Gabriele Romano dell’Avvocatura comunale presso la cui sede in OL, Piazza Municipio, P.zzo San Giacomo, domicilia;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. 0029121 del 14 gennaio 2022 con il quale il Comune di OL ha diffidato AD AL a proseguire l’installazione ai sensi dell’art. 87 bis del d. lgs. 259/2003 e dell’art. 40 comma 5 del d.l. 77/2021, di un impianto di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare (Cod. impianto “NA80123_001”), su struttura esistente di proprietà di LN AL Spa, situata in Via Petrarca n. 115, Foglio n. 218, Mappale n. 272;
- del provvedimento prot. 0056576 del 25 gennaio 2022 con il quale il Comune di OL ha comunicato i motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto radioelettrico in condivisione su sito esistente in Via Petrarca n. 115;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di OL;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 maggio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.- Con ricorso notificato il 15 marzo 2022 e depositato il 29 maggio successivo, la società ricorrente, attiva dal 2018 nel settore dei servizi di telefonia mobile, deduceva, allegando documentazione a sostegno (cfr., 1) -7) al ricorso) che:
- il 20 dicembre 2021, aveva presentato al Comune resistente la comunicazione di avvio dei lavori ai sensi dell’art. 87- bis d.lgs. 259/2003 e dell’art. 40, comma 5, del d.l. 77/2021, per l’installazione attraverso carpenteria metallica di supporto, di una uova antenna su struttura esistente di proprietà della LN AL Spa, situata in OL, in Via Petrarca n. 115, Foglio n. 218, Mappale n. 272;
- con provvedimento prot. 0029121 del 14 gennaio 2022, inviato a lavori ultimati, il Comune di OL le aveva richiesto la trasmissione di una serie di documenti (in particolare: “1. lettera di affidamento dell’incarico al progettista, ai sensi dell’art. 2 delle L.R. 59/2018; 2. lettera di affidamento dell’incarico al responsabile dei lavori, ai sensi dell’art. 2 delle L.R. 59/2018; 3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 3 delle L.R. 59/2018, relativa al responsabile dei lavori; 4. asseverazioni, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 481 del c.p., oltre che ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 5. atti e/o asseverazioni, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 481 del c.p. e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 45 del D. Lgs. 207 del 8/11/2021 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche), relativamente al rispetto della normativa sismica”, specificando “che le asseverazioni dovranno contenere le seguenti informazioni riguardo: 6. al titolo abilitativo e all’autorizzazione paesaggistica acquisiti in ordine alla realizzazione dell’impianto esistente; 7. la conformità dello stato dei luoghi ai titoli autorizzativi acquisiti, avendo cura di indicare l’ultima autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 259/2003 e l’ultima autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 42/2004”;
- con la medesima nota, il Comune aveva chiesto inoltre di comunicare “8. la titolarità ed eventualmente i relativi titoli abilitativi, dell’impianto denominato da codesta società “altra srb” riportata nelle planimetrie relative all’edificio identificato con il n. 1”, contestualmente diffidando AD AL e la proprietaria del sito esistente “al prosieguo dei lavori fino all’acquisizione delle integrazioni richieste”;
- il 24 gennaio 2022, aveva quindi trasmesso al Comune di OL la documentazione richiesta;
- tuttavia, con successivo provvedimento prot. 0056576 del 25 gennaio 2022, il Comune di OL:
- a) aveva osservato che “la documentazione integrativa acquisita risulta[va] incompleta e non conforme alle norme, in quanto: - in merito al punto 5, è stato asseverato di aver effettuato il deposito sismico presso il Genio Civile nel 2004, mentre l’asseverazione ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 45 del d. lgs. 207/2021 deve essere riferita all’istanza in oggetto; - non è stato comunicato quanto richiesto al punto 8 in merito alla titolarità, ed eventualmente ai titoli abilitativi, dell’“altra srb” riportata sull’edificio identificato con il n. 1”;
- b) per l’effetto, e ritenendo non completamente riscontrata la richiesta di integrazione di cui al prot. n. 29121 del 14 gennaio 2022, le aveva comunicato, ai sensi dell’art. 10- bis della legge 241/1990, “l’esistenza di motivi ostativi alla assentibilità della comunicazione di avvio dei lavori ex art. 87- bis del d. lgs 259/2003 nonché ex articolo 40 comma 5 d.l. 77/2021”, assegnandole il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni e documenti;
- il 1 febbraio 2022, aveva quindi replicato ribadendo che: - con riguardo al punto 5: “La palina e le strutture di ripartizione esistenti risultano strutturalmente idonee a sopportare i carichi indotti dalla realizzazione dell’impianto AD AL S.p.A. e che l’intervento non rende necessario alcun deposito presso il genio civile di OL in quanto le strutture non subiranno modifiche che ne alterino il comportamento statico”; - con riguardo al punto 8: “L’intervento di AD AL è eseguito su una struttura esistente che è l’unica di proprietà LN AL Spa presente sull’immobile in oggetto e pertanto non è possibile fornire ulteriore documentazione che non riguarda la SRB oggetto d’intervento di cui l’istanza presentata”;
- nulla era stato successivamente riscontrato dal Comune.
2. – Tanto premesso in fatto, la società ricorrente impugnava – unitamente al sotteso preavviso di diniego di cui alla nota prot. 0056576 del 25 gennaio 2022 – la diffida ci cui alla nota prot. 0029121 del 14 gennaio 2022, articolando, a sostegno, due distinte censure.
2.1. – Con un primo motivo (“Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; degli artt. 1, 3 e 6 della legge 241/1990; dell’art. 87- bis del d.lgs. 259/2003; dell’art. 40 del d.l. 77/2021 conv. con legge 108/2021; dell’art. 45 del d. lgs 259/2003 (come modificato dal d.lgs 207/2021); dell’art. 27 del d.P.R. 380/2001; degli artt. 2 e 3 della legge regionale 59/2018”), la ricorrente lamentava l’intervenuta modificazione del modello procedimentale (semplificato) di cui all’art. 40 comma 5, d.l. 77/2021, in ragione della richiesta di documentazione ulteriore ivi non prevista, pena l’inibizione dell’impianto (“il Comune ha sostituito al modulo procedimentale indubbiamente acceleratorio e semplificato introdotto dal legislatore con un modello diverso, caratterizzato da adempimenti non previsti che realizzano l’effetto opposto a quello perseguito”); ancora, la ricorrente deduceva l’ “incoerenza” della documentazione richiesta con l’iniziativa perseguita; infine, denunciava l’illegittimità della nota prot. 0056576 del 25 gennaio 2022, per aver “insistito su richieste documentali illegittime (punto 5 e punto 8 dellanota del 14 gennaio 2022) perché estranee al modulo previsto dall’art. 40, comma 5, del d.l. 77/2021 e all’accertamento dei presupposti applicativi dello stesso e perché incompatibili con la competenza attribuita al Comune in materia di accertamento della legittimità di opere diverse da quelle oggetto di intervento.”
2.2. – Con un secondo motivo (“Violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. 259/2003. Violazione del par. 2 dell’art. 4 TUE. Violazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 novembre 2016”), la ricorrente lamentava invece la violazione della normativa di settore (nazionale ed eurounitaria), quanto alla lesione, in suo pregiudizio, del principio della concorrenza (“Nel caso concreto, infatti, il Comune ha inibito la realizzazione della stazione radio base di interesse di AD AL, così introducendo barriere artificiali e illegittime al mercato dell’installazione delle reti e vanificando gli obiettivi previsti dalle norme, dal provvedimento della Commissione europea e dagli atti che ne danno esecuzione. Si tratta di barriere idonee a pregiudicare sensibilmente l’assetto concorrenziale e, comunque, in violazione dei criteri di obiettività, non discriminazione, proporzionalità e semplificazione nell’accesso al mercato dei servizi di comunicazione elettronica”).
3. - Si costituiva in giudizio il Comune di OL (1 aprile 2022) con atto di mero stile, successivamente depositando documenti (31 marzo 2022). Il 4 aprile 2022 il Comune di OL depositava nota prot. 225307 del 22 marzo 2022, con cui, successivamente all’adozione degli atti impugnati, “Vista la nota dell’ARPAC n. 16026 pervenuta con p.e.c. del 17/03/2022 ed acquisita al protocollo in pari data con il n. 210310, con la quale la suddetta Agenzia comunica il parere non favorevole in ordine all'impianto in oggetto [e] prendendo atto di quanto trasmesso da codesta società”, diffidava la ricorrente dall’attivazione della stazione radio base”. Il 13 aprile 2025 il Comune di OL depositava quindi memoria con cui eccepiva: 1) l’inammissibilità del ricorso quanto all’impugnazione della nota prot. 0056576 del 25 gennaio 2022, trattandosi di preavviso di diniego ex art. 10 bis l. 241/1990; 2) l’improcedibilità del gravame, per omessa impugnazione della nota prot. 225307 del 22 marzo 2022 contenente ulteriore diffida alla prosecuzione dei lavori); 3) l’infondatezza, comunque, del ricorso.
4.- La ricorrente depositava replica il 23 aprile 2025, insistendo per l’accoglimento del gravame.
5. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 maggio 2025, tenutasi mediante collegamento via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
6. – Vengono all’esame del collegio le due note, in epigrafe meglio specificate, con cui il Comune di OL, quanto all’istanza presentata dalla ricorrente (20 dicembre 2021) ai sensi degli artt. 87- bis d.lgs. 259/2003 e 40, comma 5, del d.l. 77/2021, per l’installazione attraverso carpenteria metallica di supporto di una nuova antenna su struttura esistente di proprietà della LN AL Spa, situata in OL, in Via Petrarca n. 115, Foglio n. 218, Mappale n. 272 (all. 5 al ricorso), ha:
-) dapprima richiesto la trasmissione di una serie di documenti (ivi elencati ai nn. 1-8) ulteriori rispetto all’allegata autocertificazione diffidando, fino alla loro acquisizione, “al prosieguo dei lavori” (provvedimento prot. 0029121 del 14 gennaio 2022, all. 1 al ricorso),
-) successivamente al riscontro della ricorrente del 24 gennaio 2022, contestato l’incompletezza/non esaustività di quanto trasmesso e per l’effetto, comunicato “l’esistenza di motivi ostativi alla assentibilità della comunicazione di avvio dei lavori ex art. 87- bis del d. lgs 259/2003 nonché ex articolo 40 comma 5 d.l. 77/2021”, assegnato alla società il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni e documenti (nota prot. 0056576 del 25 gennaio 2022, all. 2 al ricorso).
6.1. - In tali termini definito il perimetro della decisione, ritiene il Collegio doversi anzitutto dichiarare l’inammissibilità del ricorso quanto alla nota da ultimo citata (prot. 0056576 del 25 gennaio 2022), trattandosi, all’evidenza, di atto avente chiara ed espressa natura endoprocedimentale finalizzato al contraddittorio (art. 10 bis l. 241/1990), privo di autonoma portata lesiva.
6.2. – Va respinta, invece, l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune resistente nella memoria del 13 aprile 2025, fondata sull’omessa impugnazione dell’ultima diffida (in atti) adottata dal Comune il 22 marzo 2022: quest’ultima nota (peraltro di fatto superata dall’intervenuto parere favorevole dell’ARPAC) riguarda, infatti, il l’ “accensione” dell’impianto e non anche la sua “installazione”, invece oggetto dell’odierno contendere. Ne consegue la persistenza dell’interesse alla contestazione della nota del 14 gennaio 2022.
6.3. – Passando al merito del gravame, questo è fondato, in ragione delle assorbenti considerazioni di seguito spiegate.
6.3.1. - L’art. 40 comma 5 del d.l. 77 del 2021 dispone che: “Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui agli articoli 87 bis e 87 ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e gli interventi di modifica previsti dal punto A.24 dell’allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale, corredata da un’autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti e non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purché non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati. Gli impianti sono attivabili qualora, entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione all’organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento negativo”. La norma in esame introduce, per quanto qui rileva e rispetto alla già semplificata procedura di cui all’art. 87 bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, un’ulteriore semplificazione, sostituendo – in via eccezionale e per un periodo limitato (sino al 31 dicembre 2026) - la produzione documentale a corredo dell’istanza di autorizzazione ivi prevista (la segnalazione certificata di inizio attività nonché quanto elencato al modello B di cui all’allegato n. 13 del medesimo decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259) con la sola “autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti”, fatte soltanto salve, per gli impianti con aumenti delle “altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati”, le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Orbene, applicando tali coordinate al caso di specie - ove è pacifico ed incontestato che l’intervento della ricorrente (supporto di una nuova antenna su struttura esistente) ricade, vigente il regime transitorio dell’art. 40, comma 5 d.l. 77/2021, nelle “procedure semplificate per determinate tipologie di impianti” di cui all’art. 87 bis , richiamato dalla disposizione ora menzionata e, per di più, non importa una modifica dimensionale superiore ai limiti normativi, è evidente che, a corredo dell’istanza, dovesse essere presentata soltanto, come in effetti avvenuto, “un’autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti”. Non solo: attese le finalità chiaramente acceleratorie e semplificatorie del procedimento e l’esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale, l’Amministrazione non avrebbe potuto esigere documenti diversi da quelli indicati dalla normativa; in proposito, valgano i principi già spesi dalla giurisprudenza amministrativa in relazione all’altrettanto semplificata procedura di cui all’art. 87 bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (evidentemente mutuabili nel caso di specie) e tali per cui: “L’Amministrazione non può esigere documenti diversi [da quelli normativamente previsti] attese le finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento di cui agli artt. 87 e 87- bis del D. Lgs. n. 259 del 2003; tale modello corrisponde all'esigenza di far confluire in un procedimento unitario le valutazioni sia radioprotezionistiche che di compatibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento, anche al fine di riduzione dei tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi; tale istanza non può dunque essere oggetto di aggravamento procedimentale da parte del Comune, tramite richiesta di ulteriore documentazione che non sia prevista dalla normativa” vd. T.A.R. Valle d’Aosta Aosta, Sez. Unica, 29/09/2020; in senso conforme T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater , 08/07/2020, n. 7858, T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, Sent., (data ud. 06/04/2022) 19/04/2022, n.
608).
6.3.2. – Ciò posto ed assorbiti gli ulteriori profili di censura, va quindi dichiarata l’illegittimità della nota prot. 0029121 del 14 gennaio 2022, che va annullata; fatte salve, ovviamente, le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione in ordine alla conclusione del procedimento, di fatto rimasto sospeso dopo il riscontro al preavviso di rigetto.
6.4. – L’estrema specificità della vicenda esaminata e della normativa di settore giustificano l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando:
- in parte dichiara inammissibile il ricorso, in parte lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione;
- compensa le spese di lite;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO