Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1087/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dott. Carmine Esposito - Giudice -
3) dott.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1087 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti avv. Gaetana Paesano, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore in Vallo della Lucania alla via G. Frate n. 20;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'avv. Voto Giancarlo ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore in Salerno alla via Pietro del Pezzo, 69;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente la SInora come da verbale di causa del Parte_1
13.11.2024 qui da intendersi integralmente richiamato. Per parte resistente il SI. come da verbale di causa del 13.11.2024 qui da Controparte_1 intendersi integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.10.2023, la odierna parte ricorrente, la SInora
, adiva l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Montecorice (SA) in data 3.01.2012 con l'odierno resistente, il SI. dalla cui unione nascevano due figli, Controparte_1
(Agropoli, 3.05.2014) ed (Agropoli, 29.12.2015), Persona_1 Persona_2 entrambi minori e residenti insieme alla madre nell'immobile adibito a casa coniugale;
che venuta meno l'affectio i coniugi si separavano consensualmente e legalmente, con decreto di omologa del Tribunale di Vallo della Lucania (cron. n.
11097/2022) del 20.10.2022; che in sede di accordi tra le varie statuizioni veniva stabilito che “Le parti concordano che, al fine di consentire la tacitazione di ogni reciproca pretesa e la definizione di ogni rapporto conseguente al matrimonio e alla separazione, la casa familiare sita in EL TO (Sa) alla via Fiei n°13, di proprietà della SI.ra , sarà venduta e che con il ricavato si provvederà Parte_1 innanzitutto ad estinguere il mutuo ipotecario gravante sulla stessa, con estinzione anche della garanzia personale prestata dal SI. Le parti Controparte_1 saranno libere di cercare autonomamente eventuali acquirenti della casa familiare, ma stabiliscono che il prezzo non potrà essere inferiore ad euro 220.000,00”; che i coniugi tentavano una definizione consensuale del divorzio che non sortiva effetto;
che in forza degli accordi raggiunti in separazione, la controparte notifica atto di precetto alla odierna ricorrente iscritto al nr. 283/2023 R.G.E. e il G.E. prima udienza fissata al 19.01.2024; che mutati i presupposti che avevano condotto alla determinazione delle condizioni recepite in sede di omologa, stante l'intervenuto trasferimento stabile del SI. all'estero, concludeva affinchèpronunciare la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi
e il 3.01.2012, con ogni effetto di legge e con invio Parte_1 Controparte_1 alle autorità competenti per le annotazioni di rito nei registri del Comune, già con sentenza non definitiva sullo status da pronunciarsi alla prima udienza di comparizione;
affidare i due figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento privilegiato con la madre presso l'abitazione familiare;
- assegnare la casa familiare sita in EL TO alla vie Fiei n. 13 alla SI.ra , che Parte_1 ne è legittima proprietaria, in quanto genitore convivente con i minori. Resta ferma, si ribadisce, la volontà della ricorrente di cedere eventualmente ai figli la nuda proprietà dell'immobile; - regolamentare i tempi di permanenza dei minori presso il padre tenendo conto della nuova residenza all'estero del e stabilendo che il CP_1 si rechi a EL TO almeno una volta al mese e almeno per un CP_1 week end lungo, dal venerdì al lunedì, e che trascorra una parte già definita delle sue ferie estive con i bambini;
- porre a carico del l'obbligo di corrispondere CP_1 un assegno mensile di euro 600,00 per i bambini, oltre al 50% della rata di mutuo e al 60% delle spese straordinarie, tenendo conto che la SI.ra è attualmente Parte_1 priva di occupazione e che ha con sé i bambini tutti i giorni dell'anno, senza che possa più attuarsi l'alternanza che era stata prevista;
- confermare la condizione n. 13 di cui all'accordo di separazione relativa alle detrazioni fiscali e all'assegno unico per i figli;
revocare ogni altra disposizione di separazione incompatibile con le istanze qui formulate;
- condannare parte resistente alla refusione delle spese di lite in caso di ingiustificata opposizione”. Fissata udienza di comparizione dinanzi al giudice delegato, si costituiva in data 30.1.2024, l'odierno resistente, il SI.
[...]
il quale deduceva: in primo luogo, il mancato rispetto dei termini a CP_1 comparire, stante la resistente dello stesso all'estero e in spregio ai termini minimi previsti dall'art. 473-bis 14 c.p.c.; in ogni caso, pur aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deduceva l'infondatezza nel merito della richiesta di revoca delle statuizioni assunte in sede di separazione, in merito alla vendita della casa coniugale, il cui unico intento era di frodare i creditori, in particolare il resistente, incidendo negativamente sul negozio lecitamente concluso in sede di separazione. Tanto premesso, concludeva affinchè il Tribunale affidasse la prole a entrambi i coniugi senza assegnazione della casa coniugale per le ragioni meglio specificate in atti;
regolamentazione del calendario di visita del genitore non collocatario tenendo in debito conto la distanza geografica con la residenza paterna;
quanto alle statuizioni di carattere economico chiedeva ridursi il contributo dovuto per il mantenimento dei figli, stante il peggioramento delle condizioni economiche dello stesso, rispetto all'epoca della separazione e la capacità reddituale della ricorrente ben più florida rispetto a quanto dichiarato dalla stessa nel limite massimo di €. 400,00 mensili per entrambi, con rigetto di tutte le ulteriori istanze e vittoria di spese.
Alla prima udienza del 15.02.2024 su richiesta concorde delle parti, stante l'assenza di entrambe le parti personalmente, il giudice rilevata l'eccezione del mancato rispetto dei termini a comparire rinviava all'udienza del 23.05.2024. Nella suddetta occasione, fallito il tentativo di conciliazione e preso atto dell'impossibilità di definizione consensuale della presente controversia, il Giudice delegato si riservava sui provvedimento urgenti e indifferibili. All'esito in via provvisoria e urgente 1. affidava i figli minori (3.5.2014) ed (29.12.2015) Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
2. autorizzava i genitori a chiedere insieme il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per la prole minorenne;
3. disponeva che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
4. disponeva che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo;
▪ dispone che i genitori debbano reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni SInificative relative alla prole;
5. Regolamentava il calendario di visita del padre;
6. assegnava la casa familiare sita in EL TO alla via
Fiei nr. 13, alla SI.ra quale genitore collocatario della prole Parte_1 minorenne;
7. dispone che siano a carico dell'assegnatario gli oneri di conduzione della casa familiare;
8. Quanto alle statuizioni di carattere economico disponeva che il SI. versi alla SInora entro il 5 di ogni mese per Controparte_1 Parte_1 il mantenimento dei figli l'importo di euro 500,00 (250,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT nonché disponeva che il SI.
[...]
provveda al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse CP_1 dei figli nella misura del 50% ove previamente concordate o documentate ed urgenti. Ritenute infine ininfluenti ai fini del decidere le richieste istruttorie articolate da entrambe le parti, fissava per la discussione l'udienza del 13-11-2024, dove all'esito della discussione, il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio.
MOTIVAZIONE
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Vallo della Lucania con decreto del
13.10.2022 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 11.10.2022.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
2. Sull'affido e collocamento dei figli minori
Dall'unione tra la SInora e il SInor sono nati due figli al Parte_1 CP_1 momento ancora minorenni, (Agropoli 3.5.2014), e Persona_1 Per_2
(29.12.2015) e allo stato conviventi con madre presso l'abitazione
[...] familiare.
Con riguardo all'affido e collocamento non risulta contrasto fra i genitori, i quali entrambi chiedono essere congiunto, quanto all'affido, mentre con riguardo al collocamento concordano sul collocamento presso la madre, tenuto conto altresì che attualmente il SI. risiede all'estero. Deve, quindi, confermarsi quanto CP_1 statuito in sede di provvedimenti urgenti.
Non sono, poi, emerse particolari carenze genitoriali in capo alle parti ed elementi di pregiudizio per i figli, che possono essere, dunque, congiuntamente affidati ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre. Ogni profilo pure prospettato dalle parti, anche nei propri scritti difensivi conclusivi, frutto della conflittualità ancora esistente fra gli stessi per aspetti di carattere prettamente economico, esula dal presente terreno di indagine, non essendo emersi elementi di tale gravità idonei a derogare alla regola primaria circa l'affido condiviso.
3. Sul calendario di visita del genitore non collocatario il SI. Parte_2
[...]
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre esso, come è noto, deve essere disciplinato nell'ottica di garantire pienamente il diritto dei minori alla bigenitorialità e considerato che il sopravvenuto trasferimento del padre dei minori all'estero non rende più attuale quanto concordato in sede di separazione.
Si ritiene di poter recepire quanto statuito in sede di adozione di provvedimenti temporanei e urgenti, non avendo le parti, anche nei propri scritti conclusivi, mosso contestazioni su tale punto.
Deve, pertanto, regolamentarsi il calendario di visita tenuto conto dell'attuale residenza del padre all'estero e preso atto dell'intervenuto accordo fra le parti, sopravvenuto rispetto all'instaurazione del giudizio. In particolare le parti concordano che attesa l'attuale residenza estera del padre, che lo stesso possa tenere con sé, ogni anno in alternanza con la madre, i figli per le festività di maggior interesse, comunicando esattamente il periodo entro il 01 dicembre di ogni anno, i sette giorni consecutivi compresivi dei giorni del 24 dicembre e del 25 dicembre per un anno, e, per l'anno successivo, tenendo con sé i figli per sette giorni consecutivi in una settimana che comprenda il 31 dicembre ed il 01 gennaio. Per l'anno 2024, il padre potrà tenere con sé i figli nei giorni del 24 dicembre e del 25 dicembre, inclusi in sette giorni consecutivi, da comunicare sempre entro il primo dicembre.
Per l'anno 2024 potrà tenere con sé i figli nel giorno di Lunedì dell'Angelo e per i sette giorni consecutivi. Per l'anno 2025 il giorno di Pasqua, e così alternandosi con la SI.ra di anno in anno. In tali occasioni il padre preleverà la prole la Parte_1 mattina alle ore 9.00, ovvero direttamente all'uscita di scuola, e la riconsegnerà alla madre l'ultimo giorno entro le ore 21.00 di sera. Avendo la SInora Parte_1 prestato adesione a tali modalità, si ritiene di poter disporre in conformità, trattandosi di un accordo non in contrasto all'interesse della prole.
Anche in merito alle vacanze estive, il Tribunale recepisce l'accordo raggiunto in udienza circa la divisione in due periodi di 20 giorni da individuarsi nel mese di giugno dopo la scuola e nel mese di agosto, periodi in cui i minori potranno recarsi presso il padre. Salvo diverso accordo, in tutti i casi di spostamento dei minori, opererà l'alternanza per cui il padre andrà a prendere i minori in EL
TO per condurli presso la sua residenza in Olanda o questi verranno condotti dalla madre, oppure con l'accordo delle parti questi potranno viaggiare da soli con l'assistenza prevista per i minori (in aereo o treno) o con la compagnia di un familiare.
4. Sulla assegnazione della casa coniugale
Il punto su cui vi è più contrasto è, come è noto, l'assegnazione della casa coniugale, sita in EL TO alla vie Fiei nr. 13 e intestata alla SInora
ma acquistata, per come prospettato da entrambe le parti, con denaro di Parte_1 entrambi i coniugi.
Parte resistente insiste affinchè il Tribunale non si pronunci sull'assegnazione, e quindi per la revoca/modifica di quanto statuito in sede di ordinanza provvisoria, tenuto conto degli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale per cui le parti concordavano che, “al fine di consentire la tacitazione di ogni reciproca pretesa
e la definizione di ogni rapporto conseguente al matrimonio e alla separazione, la casa familiare sita i EL TO si proprietà della SInora , Parte_1 sarà venduta e che con il ricavato si provvederà ad estinguere il mutuo (…). Parte ricorrente insiste, invece, sulla non vincolatività della predetta clausola da interpretarsi necessariamente unitamente al contesto dell'intero accordo e, quindi, rebus sic stantibus.
Orbene, come è noto, la ratio della regola posta dall'art. 337-sexies c.c. è quella di garantire la conservazione dell'«habitat» domestico dei figli minori (o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti: cfr. Cass. civ., sez. I, 18/09/2013, n.
21334), pure a fronte di una situazione di conflittualità tra i genitori (cfr. Cass. civ., sez. VI, 02/12/2015, n. 24473).
Se così è, l'unico aspetto alla cognizione del Tribunale in questa sede è quello della conformità all'interesse della prole. In linea di principio, quindi, qualora i figli minori vengano collocati in via preferenziale presso uno dei genitori, ovvero qualora uno dei genitori conviva con un figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la casa familiare sarà assegnata a costui, indipendentemente dal titolo di proprietà.
Nel caso di specie la casa familiare, sita in EL TO- tenuto conto che l'unico aspetto al vaglio del Tribunale è la tutela dell'interesse della prole alla preservazione del proprio habitat familiare secondo le coordinate tracciate– va assegnata alla ricorrente per viverci con i figli. Ogni aspetto inerente alla procedura esecutiva allo stato pendente fra le parti esula dall'alveo del presente giudizio.
Ad ogni buon conto, a parere del Collegio, non può seriamente mettersi in dubbio che statuizioni che incidono sul regime della casa coniugale, alla presenza di minori ivi pacificamente residenti, non siano riconducibili a quel contenuto “essenziale” pacificamente modificabile dal giudice del divorzio nella regolamentazione dell'attuale assetto dei rapporti.
In un'ottica di bilanciamento fra le contrapposte eSIenze, ogni ragione creditoria, dal contenuto quindi prettamente economico, vantata dal SI. nei confronti CP_1 della moglie è destinata inevitabilmente a retrocedere rispetto al primario interesse della prole alla preservazione dell'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Ne consegue che, anche in questa sede, deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla SInora , tra l'altro conformemente al titolo di proprietà Parte_1 esclusiva della stessa, per vivervi unitamente alla prole minorenne.
5. Sul mantenimento dei figli
Permane, altresì, un certo contrasto in merito al quantum dell'assegno di mantenimento che la SInora chiede di aumentare ad €. 600,00, Parte_1 difformemente a quanto stabilito in sede di provvedimenti urgenti.
Dal suo canto, l'odierno resistente deduce un peggioramento delle sue condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione sul proprio stipendio, oltre ai maggiori costi da affrontare per esercitare il suo diritto di visita tenuto conto del suo intervenuto trasferimento all'estero e contesta quanto dichiarato dalla controparte circa le sue effettive potenzialità economiche.
Ebbene, l'obbligo di mantenimento dei minori da parte dei genitori ha carattere inderogabile indipendentemente dalla situazione economica degli stessi ed anche laddove vi sia uno stato di disoccupazione dei soggetti obbligati, vigendo un obbligo normativamente previsto ex art 147, 148 e 155 c.c. ragion per cui la determinazione giudiziale deve avvenire comunque, addirittura anche in assenza di specifica domanda.
Ciò chiarito la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario, non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le eSIenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da Cass. civ., sez. VI, 16/09/2020, n. 19299).
Nel caso di specie dalle allegazioni delle parti è emerso che la ricorrente, di anni
43, laureata in Farmacia, al momento della proposizione del ricorso era in cerca di occupazione, e rappresentava all'udienza del 13.11.2024 dinanzi al giudice delegato di essere in prova presso una Farmacia con un contratto a tempo determinato sino al dicembre 2024 per un totale di 40 ore settimanali. Il resistente, di anni 44, lavora quale lavoratore dipendente e, allo stato, per come dallo stesso prospettato, percepisce un reddito pari a circa 2.200-2.500 mensili netti documentato da cedolini in atti. E' appena il caso di precisare che la sensibile riduzione dello stipendio percepito rispetto a quello percepito all'epoca della separazione (quale marittimo) è controbilanciato dalla circostanza che tali introiti più elevati erano limitati solo a determinati periodi dell'anno, in cui egli era imbarcato, per come prospettato dallo stesso resistente.
Orbene ritiene il Tribunale di poter confermare quanto stabilito con provvedimenti urgenti e provvisori, conformemente a quanto concordato in sede di separazione nella misura di €. 500,00 (250,00 per ciascuno figlio) tenuto conto dei tempi di permanenza del padre con i figli, notevolmente ridotti rispetto all'epoca della separazione per cui tutte le spese ordinarie e per la gestione della prole gravano inevitabilmente sulla ricorrente. La circostanza che sia sopravvenuta una proposta lavorativa e un periodo di prova della SInora nulla incide su tale Parte_1 valutazione, tenuto conto che l'importo di €. 500,00 è stato determinato tenendo conto dei ridottissimi tempi di permanenza del padre con i figli per cui ogni contribuzione diretta dello stesso è, di fatto, da escludersi.
Non si ritiene di poter dar luogo all' aumento nella misura di €. 600,00 come richiesto dalla ricorrente, in considerazione del reddito percepito dal SI. CP_1 invero, non contestato circa il quantum e delle notevoli spese che questi deve affrontare mensilmente per esercitare il proprio diritto di visita oltre alla potenzialità economica della SInora . Parte_1
In definitiva, considerata la capacità lavorativa specifica del resistente e le eSIenze dei minori (ivi comprese quelle abitative) va quantificato in euro 250,00 per figlio l'assegno di mantenimento a carico del padre che dovrà anche contribuire, al 50% delle spese straordinarie.
All'uopo, al fine di evitare conflitti, appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare eSIenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N. – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in
De Jure).
6. Sulle spese di lite
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della particolare natura del giudizio, e della parziale reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa in Montecorice il 3.1.2012 (atto n. 1, P II, S. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2012);
2. i figli minori (3.5.2014) ed (29.12.2015) congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
3. assegna la casa coniugale sita in EL TO alla via Fiei nr. 13, alla SI.ra quale genitore collocatario della prole minorenne;
Parte_1
4. i tempi di permanenza dei minori presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo, in mancanza di accordo, vengono regolamentati come in parte motiva;
5. dispone che il SI. versi alla SInora entro Controparte_1 Parte_1 il 5 di ogni mese per il mantenimento dei figli l'importo di euro 500,00
(250,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT;
6. dispone che il SI. provveda al pagamento delle spese Controparte_1 straordinarie contratte nell'interesse dei figli nella misura del 50% ove previamente concordate o documentate ed urgenti;
7. Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
8. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Montecorice per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Vallo della Lucania, nella Camera di ConSIlio del 8.01.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni