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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/12/2024, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7615/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7615/2023 promossa da:
(C.F. , nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Dario Catona che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Cristina Ernestina Caiani che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, con atti depositati rispettivamente in data 4.9.2024 e
6.9.2024, di seguito integralmente trascritte.
Per il ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così disporre:
In via principale:
pagina 1 di 8 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di
NO UG – loc. DE (Mi) in data 22/09/1990, registrato nel registro degli atti civili di detto comune al N. 131 parte 2 serie A - anno 1990, alle seguenti condizioni:
1) Con riguardo ai figli e , oggi maggiorenni anche se non ancora del tutto Per_1 Persona_2 economicamente indipendenti, gli stessi continueranno a coabitare con la madre essendo liberi di determinare se trascorrere le proprie giornate con uno o l'altro dei genitori;
2) La casa coniugale resta assegnata alla IG.ra , che vi abiterà assieme ai figli fino alla loro CP_1 definitiva indipendenza economica;
3) Il IG. verserà l'assegno di € 400,00 mensili il 5 di ogni mese in favore della Parte_1
IG.ra per il mantenimento dei figli, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
viene Controparte_1 posto inoltre a carico del IG. il pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo i Pt_1 protocolli del Tribunale di Monza.
4) Posto il verificarsi delle prime esperienze lavorative per entrambi i figli e , si Per_1 Per_2 determina sin da ora e in accordo fra i coniugi che al verificarsi dell'assunzione di un figlio con contratto anche a tempo indeterminato e/o determinato ma della durata di almeno un anno e con uno stipendio superiore a € 1.000,00, il GN potrà interrompere definitivamente il pagamento Pt_1 del mantenimento per il suddetto figlio, senza che ci sia bisogno di un intervento del Tribunale, con un semplice scambio di comunicazioni a mezzo raccomandata rr o pec fra i genitori con i quali stessi concordino e prendo atto del verificarsi delle predette condizioni.
5) A seguito della raggiunta indipendenza economica di entrambi i figli secondo i termini indicati al paragrafo 4) verrà meno l'eIGenza dell'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra . CP_1
6) Ove le condizioni di cui al punto 4 non si verifichino (vale a dire che i figli non raggiungano una completa autonomia ed indipendenza economica), l'obbligo al mantenimento e la cessazione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla IG.ra stabiliti ai punti 4 e 5) si CP_1 intenderanno comunque efficaci a far data dal 31/12/2026.
In via istruttoria si chiede ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze capitolate in premessa.
Con vittoria di spese e compenso professionale di causa”.
Per la resistente:
“Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
ed in data 22.09.1990 a NO UG e iscritto nel Registro di Stato
[...] Controparte_1
Civile del medesimo Comune al 131 parte 2 serie A anno 1990, con disposizione che l'emananda sentenza sia annotata nel predetto registro di Stato Civile alle seguenti conclusioni:
1) assegnare la casa coniugale alla IG.ra dove rimarrà ad abitare con i figli Controparte_1
e maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
Per_1 Per_2
2) disporre che il padre continui a versare alla IG.ra , entro il 5 di ogni mese, e per dodici CP_1 mensilità, un assegno di mantenimento per i figli e , maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente indipendenti, dell'importo di Euro 961,66 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e ciò sino a quando i figli non saranno economicamente indipendenti;
pagina 2 di 8 3) disporre a carico del padre il pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Monza, che qui si intende interamente richiamato;
4) respingere la richiesta del IG. di poter interrompere il versamento dell'assegno di Pt_1 mantenimento quando i figli avranno un contratto di assunzione a tempo indeterminato e/o determinato ma della durata di almeno un anno e con uno stipendio di almeno Euro 1000,00 mediante accordo tra le parti;
5) respingere la richiesta del IG. che l'assegno di mantenimento per i figli e la assegnazione Pt_1 della casa coniugale cessino di avere efficacia dal 31.12.2026
6) condannare il IG. a versare le somme dovute come rivalutazione monetaria Parte_1 dell'assegno di mantenimento per i figli pari a Euro Euro 3999,33,
Con vittoria di spese e compensi professionale.
In via istruttoria:
-disporre prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui alla narrativa del presente atto;
Cont
-ordinare ex art. 210 c.p.c. al IG. di produrre gli interi estratti conto annuali Parte_1 relativi agli anni 2020-2021-2022 oltre alla intera annualità 2023 e del conto deposito e anche gli estratti conto corrente relativi alle intere annualità 2021-2022-2023 cointestati con terze persone in particolare con la IG. Controparte_3
- ordinare ex art. 210 c.p.c. al ricorrente di produrre gli estratti conto correnti annuali 2021-2022-
2023 relativi al conto corrente CC0010469919 presso Ing Direct via Arbe 49 Milano 20125;
-ordinare ex art. 210 cpc al ricorrente di produrre il 730/2023 e CUD 2021- 2022 e 2023 della Ditta per cui lavorava (green Solution Spa) e il nuovo contratto di lavoro o in alternativa ordini alla società
Green Solution Spa di produrre i Cud e la nuova società di produrre il contratto di lavoro.
Con riserva di altro dedurre, produrre e indicare testi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e può essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Premesso che:
- ed hanno contratto matrimonio in NO UG (MI) il Parte_1 Controparte_1
22.9.1990;
- dalla loro unione sono nati (19.8.2000) e (19.11.2002); Per_1 Per_2
- con ricorso depositato in data 25.10.2023, chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti;
evidenziava che, a seguito della separazione consensuale formalizzata nell'anno 2012, ciascun coniuge aveva instaurato nuove relazioni personali ma precisava che la resistente non aveva in alcun modo agevolato i rapporti tra i propri figli ed il suo attuale compagno a discapito della loro serenità, peraltro in un periodo in cui erano minorenni;
rilevava di avere adempiuto alle condizioni concordate in sede di separazione anche sotto il profilo economico, di avere constatato un disinteresse materno nella cura dei figli nonostante il versamento mensile di euro pagina 3 di 8 ottocento per il loro mantenimento, di avere ricevuto - in qualità di comproprietario della casa coniugale - diversi solleciti di pagamento per le spese ordinarie e straordinarie non versate dalla resistente;
ricostruiva, infine, la capacità economica delle parti e rassegnava le proprie conclusioni;
- con atto depositato in data 7.2.2024, si costituiva;
evidenziava che la crisi Controparte_1 del rapporto matrimoniale era da attribuirsi al coniuge il quale, nel corso dell'anno 2011, aveva mostrato un crescente disinteresse verso la propria famiglia a causa di una relazione con altra donna;
nello stesso anno, si allontanava dalla casa coniugale ed incurante delle necessità familiari si trasferiva in altro Comune insieme alla nuova compagna;
esponeva, inoltre, che il ricorrente aveva “prosciugato” un conto comune prelevando un importo rilevante e versando una somma eIGua per il mantenimento dei minori;
ricostruiva, infine le condizioni economiche di entrambi i coniugi e rassegnava le proprie conclusioni;
- all'udienza del 28.2.2024, le parti chiedevano un rinvio al fine di valutare la proposta formulata dal G.D. (“conferma del contributo economico attuale ad oggi rivalutato per ulteriori due anni, necessari ai figli per reperire un'attività lavorativa”);
- con ordinanza emessa in data 27.5.2024, il G.D. constatava la mancata adesione alla suddetta proposta, confermava le condizioni della separazione ed aggiornava l'udienza avanti a sé per la rimessione della causa al Collegio non essendovi alcuna necessità di espletare attività istruttoria;
ritenuto che:
- relativamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto emesso in data 16.2.2012 (R.G. 11037/2011). Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia;
- Ritenuto di assegnare la casa coniugale alla madre, come richiesto concordemente dalle parti, in quanto il figlio maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, abita con lei, Per_1 unitamente al fratello . Per_2
- relativamente al mantenimento dei figli, questo deve essere determinato (ove sussistente il relativo diritto) ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., tenuto conto delle eIGenze attuali, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
Nel caso di specie entrambi i genitori sono tenuti a concorrere al mantenimento di in Per_1 ragione delle proprie capacità economiche ed alla luce della recente documentazione reddituale.
pagina 4 di 8 è studente universitario e non ha alcun reddito da lavoro mentre è stato assunto Per_1 Per_2 con contratto a tempo determinato - senza previsione di rinnovo - presso una società con sede in
Milano relativamente al periodo luglio 2024 - luglio 2025.
Parte_1
Ha depositato con la comparsa conclusionale contratto di lavoro in data 24.7.2024 (per cui la produzione documentale è ammessa) a tempo determinato del figlio con decorrenza dal Per_2 29.7.2024 al 28.7.2025 e con una retribuzione mensile lorda di € 1.728,04; busta paga relativa al mese di agosto 2024 da cui risulta una retribuzione netta di € 1.344,00.
La madre, oltre a contestare la ritualità della produzione documentale con la comparsa conclusionale allega che il figlio ha voluto fare un'esperienza lavorativa di un anno ma Per_2 intende iscriversi all'Università a settembre 2025. Allo stato, deve prendersi atto dell'autosufficienza economica del figlio . Per_2
Il ricorrente ha altresì depositato un “rendiconto finanziario anno 2023” (relativo agli investimenti effettuati in tale periodo) da cui risulta alla data del 31.12.2023 una liquidità di €
17.497,12; conto corrente c/o ING, cointestato con la IG.ra da cui Controparte_3 risulta un saldo attivo di € 3.045,02 alla data del 31.12.2023; contratto di lavoro a tempo determinato del figlio riferito all'anno 2023 presso McDonald's. Per_1
Ha dichiarato nell'anno 2022 un reddito mensile netto di € 2.632,43 ricavato suddividendo su dodici mensilità il reddito annuo detratti gli oneri fiscali.
Ha dichiarato nell'anno 2023 un reddito di € 15.532,15 (CU 2024 GRID SOLUTIONS S.p.A. per un periodo lavorativo di 99 giorni) ed un ulteriore reddito di € 26.745,92 (CU 2024 CEDASPE S.R.L. per un periodo lavorativo di 265 giorni) al netto degli oneri tributari.
All'udienza del 28.2.2024 ha riferito di percepire una retribuzione mensile di € 2800/2900.
In sede di comparsa conclusionale chiede revocarsi il contributo per il mantenimento di Per_2 in quanto economicamente autosufficiente e ridursi il contributo per il figlio “anche in Per_1 vista della prossima riduzione del proprio reddito a seguito del pensionamento”.
Controparte_1
Ha dichiarato nell'anno 2023 un reddito mensile netto di € 1.780,82 e nell'anno 2022 € 1.612,88 ricavati suddividendo su dodici mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari
(rispettivamente CU 2024 e CU 2023). Cont Ha depositato un estratto del proprio conto corrente bancario presso da cui risulta un saldo attivo di € 9.493,56 alla data del 30.9.2023; contratto di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura (importo complessivo di € 43.230,94) con una rata mensile di € 440,50 ed una rata finale residua di € 26.483,85 alla data del 23.6.2025; contratto di locazione finanziaria con facoltà di acquisto di un motociclo con una rata mensile di € 196,33 con scadenza al 28.4.2025.
All'udienza del 28.2.2024 ha riferito di percepire una retribuzione mensile di € 1.500 circa.
Chiede porsi a carico del padre l'obbligo di versare € 961,66 mensili per entrambi i figli oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 5 di 8 Il Tribunale, alla luce della ricostruita capacità economica delle parti, presso atto della documentazione prodotta in merito al rapporto di lavoro (a tempo determinato) del figlio Per_2 con scadenza 28.7.2025 ed una retribuzione mensile netta di € 1.344 (rif. unica busta paga agosto 2024 depositata agli atti), rilevato che il figlio ha avuto una pregressa esperienza Per_1 lavorativa in regime di part-time ma allo stato non può ritenersi economicamente autosufficiente in quanto studente universitario, revoca allo stato l'assegno di mantenimento per il figlio con decorrenza dal mese di agosto 2024 e pone a carico del padre l'obbligo di Per_2 versare € 492,40 mensili (pari al contributo ad oggi rivalutato) oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio sino alla sua autosufficienza economica. Per_1
Il contributo in favore del figlio va revocato con decorrenza dal mese di agosto 2024, Per_2 mese in cui ha iniziato a lavorare con reddito tale da renderlo economicamente autosufficiente.
- devono essere dichiarate inammissibili le ulteriori domande di natura patrimoniale formulate dalle parti trovando applicazione la normativa ordinaria e trattandosi di domande non connesse
(Cassazione civile, sez. I, 08/02/2017, n. 3316);
- per quel che concerne le istanze istruttorie formulate dalle parti, deve essere integralmente richiamato il provvedimento emesso dal G.D. in data 27.5.2024 e confermato il rigetto di quelle non ammesse per le motivazioni ivi indicate;
- le spese di lite, in considerazione della natura e dell'esito del giudizio, possono essere integralmente compensate tra le parti, essendovi reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
ed in NO UG (MI) il 22.9.1990 (trascritto
[...] Controparte_1 al n. 131 Parte II Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 1990); II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di NO UG (MI) per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898; III. assegna la casa coniugale, sita a NO UG (MI) - Via Cappellini n. 10, ad CP_1
;
[...] IV. revoca il contributo a carico del padre in favore del figlio con decorrenza dal mese Per_3 di agosto 2024;
V. pone a carico di , l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 del figlio l'importo mensile di € 492,40 - ad oggi rivalutato ed annualmente Per_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT - da corrispondersi ad in via Controparte_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di novembre 2024 per dodici mensilità all'anno. Sono comprese le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno; eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre- scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo dal mese di novembre 2025 e con pagina 6 di 8 riferimento al mese di novembre 2024. Pone, inoltre, a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive, da concordarsi previamente tra i genitori
(salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le pagina 7 di 8 spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
VI. dichiara integralmente compensate le spese e le competenze di giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio del 28 novembre 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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