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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1370/2024 R.G. promossa da
PartitaIVA_1
), assistita e difesa dall'Avvocato domiciliatario MICHELE
[...]
BENETAZZO, con studio in PIAZZA MARCONI n. 8, SANDRIGO
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario DIEGO CASTELLI, con studio in VIA DEI
MILLE n. 80, VICENZA
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza
6.2.24, n. 315
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: in accoglimento per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello ed in totale riforma della sentenza n. 315/2024 emessa dal Tribunale di Vicenza, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2281/2023, depositata in cancelleria in data 06/02/2024, -Disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 315/2024 pubblicata il 06/02/2024 comunicata il
07/02/2024 89/2021 mai notificata;
Nel merito - In totale della riforma della sentenza impugnata anche in punto spese, accertarsi e dichiararsi, per quanto in fatto ed in diritto esposto in narrativa, l'inadempimento di all'obbligazione di cui all'art 1590 cc, e per l'effetto CP_1 condannarsi il medesimo al risarcimento, in favore di
[...]
, dei danni quantificati in premessa Parte_1 nella somma di € 10.215,00 oltre ad € 368,20 per utenze non pagate, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, da porsi in parziale compensazione e quindi da imputarsi, per il relativo importo, al deposito cauzionale di €
6.000,00, dichiarando il diritto dell'opponente a trattenere detti importi dal deposito cauzionale. - Revocarsi conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla è dovuto a ad CP_1 alcun titolo o ragione - Accertato e dichiarato, per quanto in fatto ed in diritto esposto in narrativa, l'inadempimento di CP_1 all'obbligazione di cui all'art 1590 cc, ed accertato altresì il risarcimento, in favore di , dei danni Parte_1 quantificati in premessa nella somma di € 10.215,00 oltre ad € 368,20 per utenze non pagate, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, previa imputazione degli stessi al deposito cauzionale di € 6.000,00 e dichiarato il diritto dell'opponente a trattenere detti importi dal deposito cauzionale, condannarsi l'appellato al pagamento, in favore dell'opponente, della somma residua di € 4.583,20 ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia. In via istruttoria, Si chiede, in ogni caso, prova per interpello e testi sui seguenti capitoli 7. Vero che in data 21/02/2020, al pag. 2/15 momento della verifica dei locali oggetto del contratto di affitto d'azienda “ ” da parte di , lo posato Parte_1 CP_1 Parte_2 sulle murature dei locali del sito in Piazza Monza 24 Parte_1
Dueville risultava in più punti coperto da vernice, rattoppato e fessurato
. Vero che , durante la conduzione del e fino CP_1 Parte_1 al febbraio 2020, ha affisso sulle murature dei locali quadri, targhe, elementi decorativi, forando il rivestimento in spatolato, ed ha altresì eseguito delle scritte sui muri come da doc 03.14 che si rammostra 9.
Vero che fino al febbraio 2020, sulle murature dei locali del Parte_3
erano installati elementi decorativi mediante chiodi, puntine
[...]
e graffette, e vi erano scritte sui muri stessi 10. Vero che al momento del sopralluogo del 21/02/2020 i locali del di Piazza Monza Parte_1
Dueville sono stati ritratti nelle fotografie che si rammostrano (doc
03.13) 11. Vero che al momento dell'avvio delle opere di tinteggiatura di parte dei locali del in Piazza Monza Dueville, lo spatolato Parte_1 risultava fessurato, forato, rattoppato e parzialmente ricoperto con pittura come da fotografie che si rammostrano doc 03.14 12. Vero che il teste ha redatto il preventivo che si rammostra sub doc. 03.15 A testi
Geom via Roi Cavazzale Geom c/o Testimone_1 Testimone_2 studio via Roi Cavazzale via Cima Marana Tes_1 Testimone_3
Dueville Berdin Emjl via Garibaldi Dueville Si chiede ammettersi CTU atta a valutare le opere necessarie all'integrale ripristino dello Parte_2 nei locali oggetto di causa, il tempo necessario al completamento, la congruità dei costi preventivati, e la congruità dei costi di sostituzione dei beni non riconsegnati. In ogni caso il tutto con rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo sui capi di condanna. Con vittoria di spese e compensi di lite di ambo i gradi di giudizio e rifusione delle some nel frattempo pagate pag. 3/15 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: nel merito rigettare integralmente le richieste domande tutte ex adverso formulate perché infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 315/2024 emessa dal Tribunale di Vicenza con integrale vittoria delle spese, forfettarie comprese, competenze ed oneri di legge anche di secondo grado. In via istruttoria per le motivazioni indicate in narrativa al punto 3) del presente atto ci si oppone ai capitoli di prova formulati da controparte nonché alla richiesta di CTU. Nella denegata ipotesi di accoglimento di una o più delle istanze istruttorie, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati da controparte e in caso di ammissione di CTU che il quesito venga integrato come indicato nel punto 3) del presente atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 6.2.2024 n. 315/2024 il Tribunale di Vicenza ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 416/23 e la domanda di risarcimento del danno dell'affittante Parte_1
Il contratto di affitto di azienda commerciale 13 Parte_1 dicembre 2012 aveva riguardato un bar – caffetteria. Il 21 febbraio
2020 l'affittuario aveva riconsegnato l'azienda e CP_1 successivamente agito in via monitoria per ottenere la restituzione del deposito cauzionale di euro 6.000,00. Con l'opposizione al decreto ingiuntivo l'affittante aveva sostenuto che erano stati danneggiati i muri del locale, con costi di ripristino stimabili in euro 7.088,00, di non aver ottenuto la restituzione di alcuni arredi del valore complessivo di euro
3.127,00 (16 sedie in ferro battuto, 3 tavolini da interni in ferro battuto,
2 sedie in legno, 2 tavoli in resina da esterno, 4 tavolini con piano in cristallo) e chiesto il rimborso di parte (euro 368,20) dell'importo di un'ingiunzione ricevuta per il mancato pagamento di bollette del servizio pag. 4/15 idrico. L'affittuario aveva richiamato due precedenti sentenze fra le stesse parti (sentenze 27.9.22 n. 1642/22 e 4.10.22 n. 1676/22) riguardanti una querela di falso e i rapporti dare-avere sempre inerenti allo stesso contratto di affitto. Aveva poi sostenuto che in uno dei precedenti giudizi era già stata rigettata la richiesta di ristoro delle spese di tinteggiatura. I locali erano stati oggetto d'infiltrazioni, denunciate alla società proprietaria. Una delle due socie della società,
, lo aveva inoltre espressamente autorizzato a non Persona_1 sostituire i “mobili vecchi”. Le sedie da giardino, le sedie in ferro battuto e i tavoli in marmo erano stati eliminati in accordo con
[...]
e fin dal 2012 tutte le utenze erano state volturate all'impresa Parte_1 individuale “Caffetteria Centrale” e le bollette regolarmente pagate.
1.1 Il Tribunale ha ritenuto che l'obbligazione di ritinteggiare i locali sia distinta da quella di risarcimento di eventuali danni alle pareti ma che anche la nuova richiesta dell'affittante non potesse essere accolta.
Dal verbale di riconsegna risultava: “l'originale pittura a spatolato è stata ritoccata a cura del conduttore … inoltre alcuni spigoli risultano danneggiati. La porta di ingresso in alluminio è stata ritinteggiata all'esterno. All'esterno è presente una chiazza di intonaco privo di colore ove era posta una targa. Il vano scala (retrocucina) è stato tinteggiato con tinta normale in luogo dello spatolato”. Dalle opposte allegazioni – spiega il giudice - si deduce che i “ritocchi” alle pareti fossero ricollegabili al deperimento per il normale l'utilizzo del bene. D'altronde,
a distanza di quattro anni dalla fine del rapporto, l'affittante si era limitato a ritinteggiare solo parte dei locali, sostenendo un costo modesto, che nulla aveva a che vedere con l'importo indicato nel preventivo depositato. Una missiva 20.8.2015 dell'affittuario per presunti danni da infiltrazioni rende verosimile che parte degli pag. 5/15 ammaloramenti fossero dovuti a vizi dell'immobile e non a un inadempimento dell'affittuario.
1.2 La mancata restituzione di alcuni beni (3 tavolini da interni in ferro battuto, 2 sedie in legno, 2 tavoli in resina da esterno) trovava giustificazione nell'accordo 28.7.2018, con cui , socia della Persona_1 società affittante, aveva dichiarato che “i mobili vecchi non necessitano di essere rimpiazzati”. La dichiarazione non era riferibile, come allegato dall'affittante, solo al cambio vetrina e sostituzione di mobili espositivi, perché il documento conteneva tre distinte dichiarazioni con tre separate sottoscrizioni della . Nel verbale di riconsegna le parti Per_1 aveva indicato di voler “espungere” alcuni beni dell'inventario iniziale, come 28 sedie in ferro battuto e i tavolini in ferro con pianale di marmo.
Non risultavano restituiti, senza apparente giustificazione, solo alcuni dei mobili di cui era stato lamentato l'MA (2 sedie in legno, 2 tavoli in resina da esterno e 4 tavolini con piano in cristallo). Anche qualora questi residui beni non dovessero considerarsi compresi tra quelli “vecchi”, che non era necessario sostituire, mancherebbe la possibilità di quantificare il danno, posto che non è fornita una descrizione dei beni e che le richieste risarcitorie sono alquanto generiche.
1.3 L'affittuario aveva sostenuto di aver volturato l'utenza relativa alla fornitura del servizio idrico ma il contratto depositato “pare” fare riferimento all'anno 2015. Il corrispettivo non pagato per euro 368,20 concerne un periodo compreso fra il 2010 e il 2017. Non si comprende a quale utenza il contratto si riferisca e quindi nemmeno tale spesa è rimborsabile.
pag. 6/15 2. L'appellante chiede Parte_1 che, in riforma della sentenza, le siano risarciti danni per euro
10.215,00 e riconosciuto il rimborso di euro 368,20 per bollette non pagate, da compensarsi parzialmente con il deposito cauzionale. Con un unico motivo (v. atto di appello, pag. 6 s.), deducendo la violazione del diritto alla prova e l'omessa motivazione, l'appellante lamenta:
2.1 che nemmeno nella precedente causa, invero, aveva sostenuto che l'affittuario fosse obbligato a ritinteggiare i locali. Nel presente giudizio, in ogni caso, si discute della violazione dell'obbligo di riconsegna dell'art. 1590 c.c.. Le prove orali erano state illegittimamente escluse perché ritenute dapprima valutative e generiche e poi irrilevanti. Con il verbale di riconsegna le parti avevano riconosciuto che la rifinitura in spatolato fosse stata alterata dall'affittuario. Era stata inutilmente chiesta una consulenza percipiente;
2.2 che il verbale di riconsegna attesta la mancata restituzione di alcuni beni mobili, per i quali erano stati forniti elementi di valutazione mediante offerte di vendita reperite sulla rete. Il Giudice aveva riconosciuto che non erano stati restituiti alcuni beni ma aveva considerato la domanda di risarcimento generica, senza spiegarne le ragioni. La dichiarazione sull'esonero dell'obbligo di restituzione dei
“vecchi mobili” si riferisce ai mobili per vetrina e ai mobili per brioche citati nella stessa dichiarazione. Anche ritenendo che la dichiarazione si riferisca a qualsiasi dotazione, avrebbe dovuto esservi un obbligo di rendicontazione. L'unico documento dirimente sugli obblighi restitutori era il verbale di riconsegna, “non coerente” con i presunti precedenti smaltimenti. L'MA riguarda 3 tavolini da interni in ferro (euro
189,00 cadauno), 2 sedie in legno (euro 67,00 cadauno), 2 tavoli in pag. 7/15 resina da esterno (euro 34,00 cadauno) e 4 tavolini con piano in cristallo (euro 94,00 cadauno);
2.3 che l'ingiunzione di pagamento riporta consumi dell'utenza del bar dal 2012 al 2017 e in tale periodo i consumi sono necessariamente riferiti all'affittuario. Solo i primi due avvisi si riferiscono al “vecchio conduttore”. Se dal 2017 non sono giunti altri avvisi, è probabile che l'utenza sia stata disdettata. L'ipotesi più verosimile che l'affittuario abbia attivato la nuova utenza nel 2015 e abbia disdettato la precedente solo nel 2017.
3. ha chiesto la conferma della sentenza di primo CP_1 grado. Ha ribadito che per tre anni dopo la riconsegna, sino alla notifica del decreto ingiuntivo, l'affittuario non aveva mai ricevuto doglianze per le condizioni delle pareti del locale e tanto meno richiesto un accertamento tecnico preventivo. Il preventivo depositato dalla controparte è addirittura successivo alla notifica del decreto ingiuntivo e riguarda una nuova posa integrale dello “ ”. Crepe, Parte_2 scrostamenti e macchie visibili nelle immagini fotografiche sono causate dalla vetustà e da infiltrazioni ripetutamente denunciate inutilmente alla società proprietaria. I capitoli di prova erano generici (non precisavano quali pareti fossero state danneggiate), di contenuto valutativo o inutili.
La richiesta di CTU costituisce un tentativo di superare il mancato assolvimento dell'onere della prova. È pacifico che nel 2023 la società proprietaria dei locali avesse incaricato un imbianchino di coprire lo spatolato “ammalorato” con della pittura. Tutti i beni mobili menzionati nella sentenza rientrano tra quelli “vecchi” rispetto ai quali, secondo gli accordi, non era necessaria la sostituzione. L'utenza per la fornitura di acqua intestata a è sempre stata diversa da quella Parte_1
pag. 8/15 dell'impresa individuale dell'appellato. Il “codice contratto” di CP_1
indica come anno il 2015 solo perché la società fornitrice del
[...] servizio nel corso di “varie modifiche sociali … ha operato … un riassetto degli elementi identificativi dei clienti finali con modifica dei dati di questi ultimi”.
4. Si premette che l'atto di appello non è strutturato attraverso l'individuazione di specifici distinti motivi, affronta gli stessi argomenti in più punti diversi, rendendo non agevole individuare l'esatto contenuto delle doglianze, e presenta numerose ripetizioni. L'appellante giustifica con controcrediti poco documentati la decisione di non restituire il deposito cauzionale, a distanza di tempo dalla risoluzione di un rapporto contrattuale che ha già determinato un precedente contenzioso. Nella comparsa di costituzione e risposta la parte appellata ha insistito nel sostenere che la domanda di risarcimento del danno per la condizione delle pareti del locale costituisce una violazione del principio del ne bis in idem ma non ha proposto, come avrebbe dovuto, dato che la domanda attorea è stata rigettata e non dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado, un appello incidentale condizionato.
5. Il motivo di appello nella parte relativa al mancato ripristino delle pareti non è accoglibile.
Non è in discussione che il contratto non prevedesse l'obbligo per l'affittuario di tinteggiare le pareti al termine del rapporto contrattuale e che l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui era stata ricevuta trovasse un limite nel deterioramento per l'uso dei locali in conformità del contratto (v. atto di appello, pag. 7, 16, 32 e 33). Il rapporto aveva avuto una durata di circa otto anni, fra il 15 febbraio
2012 (data di decorrenza del contratto di affitto) e il 21 febbraio 2020
pag. 9/15 (data della riconsegna). Di conseguenza l'affittante non poteva pretendere al termine del rapporto che le pareti di “spatolato” si presentassero come nuove. Deve anche considerarsi che le pareti si trovano all'interno di un esercizio pubblico e non di una casa privata e cioè di ambienti frequentati in continuazione da molte persone e per tale ragione destinati a particolare usura.
I sei capitoli di prova riportati a pag. 14-15 dell'atto di appello correttamente non sono stati ammessi dal giudice perché o generici e valutativi oppure irrilevanti. La parte che lamentava l'esistenza di danni doveva dimostrare la sostanziale differenza fra le condizioni delle pareti del locale all'inizio e al termine del rapporto contrattuale e che il deterioramento dopo otto anni di utilizzo non fosse dipeso né dal normale uso del locale né dalla mancata manutenzione straordinaria a fronte delle infiltrazioni dal soffitto che l'affittuario aveva denunciato con raccomandata 21-21 agosto 2015 senza ricevere risposta. Per
l'accertamento dei danni del genere di quelli di cui si discute è usuale ricorrere a una consulenza preventiva o un accertamento tecnico preventivo a breve distanza di tempo dalla restituzione dell'immobile senza che nel frattempo sia modificato lo stato dei luoghi. La ragione è evidente: la tempestività dell'accertamento consente una verosimile ricostruzione della situazione al momento della restituzione e la verifica delle eventuali responsabilità. La società affittante non ha invece ritenuto di attivarsi a breve distanza di tempo dalla restituzione dei locali per svolgere una consulenza tecnica, ha espressamente ammesso di essere intervenuta modificando lo stato dei luoghi (v. atto di appello, pag. 30), per poi richiedere a distanza di tempo il risarcimento dei danni, depositando con un unico allegato delle fotografie non professionali spesso poco chiare (doc. 13 opponente), indicando dei capitoli che richiamano genericamente la documentazione fotografica e pag. 10/15 insistendo per l'ammissione di una CTU. Si condivide che anche un teste possa, entro certi limiti, descrivere lo stato dei luoghi. Un teste non può però, senza incorrere in inammissibili valutazioni, permettere di comprendere se “fori”, “rattoppi” e “fessurazioni” genericamente richiamati (cap. 1 opponente) relativi a un intero immobile siano riconducibili a un uso dei locali conforme o difforme da quello consentito o eventualmente a infiltrazioni. Un teste può riferire se un vetro sia stato infranto (v. atto di appello, pag. 15) ma il presente giudizio non riguarda vetri infranti. L'affittuario avrebbe potuto appendere quadri o decori alle pareti, sicché i capitoli formulati sul punto erano effettivamente irrilevanti (cap. 2 e 3 opponente). L'affittuario non aveva compiuto una “manomissione … volontaria” delle pareti (v. atto di appello, pag. 28) e l'appellante non richiama specifiche fotografie in grado di distinguere grossolani danni rispetto al deterioramento derivante dall'uso. La CTU è esplorativa perché il consulente verrebbe nominato a distanza di anni (tredici anni dall'inizio del rapporto contrattuale e cinque dalla restituzione dei locali), in un momento in cui l'affittante ha anche modificato i luoghi oggetto dell'eventuale indagine, eseguendo degli “interventi in economia” non meglio descritti. Ad un consulente può essere ragionevolmente attribuito il compito di accertare dei danni alle pareti di un immobile al termine di un rapporto contrattuale se l'incarico sia affidato in modo tempestivo. Avendo deciso di restituire il deposito cauzionale, la parte che lamentava un inadempimento contrattuale avrebbe dovuto attivarsi per far accertare i danni in contraddittorio.
Il verbale di riconsegna non contiene alcuna dichiarazione confessoria dell'affittuario se si tiene conto che l'affittuario non doveva porre rimedio al deterioramento dovuto al normale uso del locale e che aveva denunciato nel corso del rapporto l'esistenza d'infiltrazioni senza pag. 11/15 ricevere risposta. L'appellante asserisce che si discute di “presunte infiltrazioni” ma non documenta nemmeno di aver risposto alla denuncia dell'affittuario né di aver eseguito a suo tempo un sopralluogo, come di regola accade se siano denunciate infiltrazioni causa di ammaloramenti.
L'appellante sostiene che il ragionamento del giudice costituisce un
“lampante esempio” di illogicità e contraddittorietà della motivazione (v. atto di appello, pag. 31). Può replicarsi che l'affittante ha deciso di trattenere il deposito cauzionale senza curarsi di far accertare i danni, salvo dolersi a distanza di tempo della mancata ammissione di una consulenza tecnica. Il rigetto della richiesta istruttoria si giustifica perché il consulente non avrebbe potuto disporre di elementi sufficienti per ricostruire lo stato dei luoghi al momento della riconsegna (non sono sufficienti le fotografie poco chiare depositate) e il deterioramento anomalo della muratura effettivamente attribuibile all'affittuario.
6. Neanche il motivo di appello nella parte relativa alla mancata restituzione dei beni mobili è accoglibile.
Premesso che nel corso dell'atto di appello la difesa dell'appellante riepiloga diversamente i beni mancanti (v. atto di appello, pag. 16 e
34), si muove dal presupposto che le sedie in ferro e i tavoli da interno siano stati smaltiti come riportato nella dichiarazione 23 febbraio 2022
(doc.
5.12 appellante), anche se con riferimento ai tavoli nell'inventario si fa riferimento a “tavoli in ferro” e nella dichiarazione di smaltimento a
“tavoli in marmo”. Nell'inventario non è presente una voce “tavoli in marmo” distinta rispetto a quella di “tavoli inferro”.
Rimangono alcuni residui beni (2 sedie in legno, 2 tavoli in resina da esterno e 4 tavolini con piano in cristallo) che, anche qualora fossero stati nuovi avrebbero avuto per lo stesso appellante un valore commerciale modesto. Le argomentazioni del Tribunale, ritenute non pag. 12/15 convincenti dall'appellante, sono condivisibili. La dichiarazione con una data parzialmente illeggibile rilasciata da (doc. 5.11 Persona_1 appellante: “I mobili vecchi non necessitano di essere rimpiazzati”) è indicativa del fatto che l'affittante aveva riconosciuto, prima dell'inizio della lite, che parte del mobilio fosse vetusto. Ritenere che l'affittuario dovesse conservare, anche se nel tempo divenuti inservibili, dei tavolini e delle sedie del prezzo di mercato compreso tra euro 34,00 ed euro
189,00 (prezzo a nuovo indicato dall'appellante), solo per dimostrare che fossero diventati “vecchi”, appare eccessivo e contrario a buona fede. Si discute di mobilio di scarso valore che un esercizio pubblico cambia con frequenza per far sì che il locale continui a rimanere appetibile per la clientela. Rimane, in ogni caso, decisiva la seconda argomentazione del giudice. Manca una descrizione dei beni sufficiente per stimarne il valore. L'appellante si è limitato a produrre immagini di beni, a suo dire simili, posti in vendita in una piattaforma commerciale.
Non si è in grado di stabilire se le poche sedie e tavolini mancanti potessero conservare al termine dell'affitto un residuo valore commerciale e quindi se sussista un apprezzabile danno risarcibile. La liquidazione non può avvenire in via equitativa perché è verosimile che quei beni, anche qualora non fossero stati smaltiti dall'affittuario (poco si comprende quale interesse avrebbe avuto l'affittuario a impossessarsene al termine del rapporto), sarebbero stati comunque sostituiti dalla nuova gestione.
7. Non è dovuto nemmeno il rimborso del costo per il servizio idrico.
L'affittante aveva depositato una diffida di pagamento di CP_2 nei confronti di per la somma di euro 480,74, per Parte_1 mancato saldo di obbligazioni riferite agli anni 2010-18 e sostenuto che dal 2012 aveva usufruito del servizio idrico senza rifonderne i CP_1
pag. 13/15 costi. È incontestabile che l'utenza sia intestata all'affittante e non all'affittuario e che il debito abbia iniziato a formarsi due anni prima della conclusione del contratto di affitto. L'appellante avrebbe allora dovuto provare che l'obbligazione è riferibile a un'utenza effettivamente utilizzata dall'affittuario e a suoi consumi. L'argomentazione secondo cui nel periodo 2012-17 i consumi non possono che riferirsi all'appellato è tautologica perché il documento depositato non consente di comprendere se il soggetto che abbia usufruito della fornitura sia diverso da e se si tratti di consumi di acqua Parte_1 effettivamente attribuibili a . CP_1
8. L'appello deve pertanto essere respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di Parte_1
Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 3.966,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 1.134,00
+ euro 921,00 + euro 1.911,00) dello scaglione applicabile (euro
5.201,00 – euro 26.000,00).
9. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Tribunale di CP_1
Vicenza 6.2.24, n. 315, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
pag. 14/15 2) condanna la parte appellante Parte_1 al pagamento, in favore della parte appellata
[...]
, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate CP_1 nella somma di euro 3.777,00 per compensi, oltre spese generali
(15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) è obbligata a Parte_1 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30.5.02, n. 115.
Venezia, 16/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1370/2024 R.G. promossa da
PartitaIVA_1
), assistita e difesa dall'Avvocato domiciliatario MICHELE
[...]
BENETAZZO, con studio in PIAZZA MARCONI n. 8, SANDRIGO
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario DIEGO CASTELLI, con studio in VIA DEI
MILLE n. 80, VICENZA
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza
6.2.24, n. 315
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: in accoglimento per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello ed in totale riforma della sentenza n. 315/2024 emessa dal Tribunale di Vicenza, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2281/2023, depositata in cancelleria in data 06/02/2024, -Disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 315/2024 pubblicata il 06/02/2024 comunicata il
07/02/2024 89/2021 mai notificata;
Nel merito - In totale della riforma della sentenza impugnata anche in punto spese, accertarsi e dichiararsi, per quanto in fatto ed in diritto esposto in narrativa, l'inadempimento di all'obbligazione di cui all'art 1590 cc, e per l'effetto CP_1 condannarsi il medesimo al risarcimento, in favore di
[...]
, dei danni quantificati in premessa Parte_1 nella somma di € 10.215,00 oltre ad € 368,20 per utenze non pagate, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, da porsi in parziale compensazione e quindi da imputarsi, per il relativo importo, al deposito cauzionale di €
6.000,00, dichiarando il diritto dell'opponente a trattenere detti importi dal deposito cauzionale. - Revocarsi conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla è dovuto a ad CP_1 alcun titolo o ragione - Accertato e dichiarato, per quanto in fatto ed in diritto esposto in narrativa, l'inadempimento di CP_1 all'obbligazione di cui all'art 1590 cc, ed accertato altresì il risarcimento, in favore di , dei danni Parte_1 quantificati in premessa nella somma di € 10.215,00 oltre ad € 368,20 per utenze non pagate, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, previa imputazione degli stessi al deposito cauzionale di € 6.000,00 e dichiarato il diritto dell'opponente a trattenere detti importi dal deposito cauzionale, condannarsi l'appellato al pagamento, in favore dell'opponente, della somma residua di € 4.583,20 ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia. In via istruttoria, Si chiede, in ogni caso, prova per interpello e testi sui seguenti capitoli 7. Vero che in data 21/02/2020, al pag. 2/15 momento della verifica dei locali oggetto del contratto di affitto d'azienda “ ” da parte di , lo posato Parte_1 CP_1 Parte_2 sulle murature dei locali del sito in Piazza Monza 24 Parte_1
Dueville risultava in più punti coperto da vernice, rattoppato e fessurato
. Vero che , durante la conduzione del e fino CP_1 Parte_1 al febbraio 2020, ha affisso sulle murature dei locali quadri, targhe, elementi decorativi, forando il rivestimento in spatolato, ed ha altresì eseguito delle scritte sui muri come da doc 03.14 che si rammostra 9.
Vero che fino al febbraio 2020, sulle murature dei locali del Parte_3
erano installati elementi decorativi mediante chiodi, puntine
[...]
e graffette, e vi erano scritte sui muri stessi 10. Vero che al momento del sopralluogo del 21/02/2020 i locali del di Piazza Monza Parte_1
Dueville sono stati ritratti nelle fotografie che si rammostrano (doc
03.13) 11. Vero che al momento dell'avvio delle opere di tinteggiatura di parte dei locali del in Piazza Monza Dueville, lo spatolato Parte_1 risultava fessurato, forato, rattoppato e parzialmente ricoperto con pittura come da fotografie che si rammostrano doc 03.14 12. Vero che il teste ha redatto il preventivo che si rammostra sub doc. 03.15 A testi
Geom via Roi Cavazzale Geom c/o Testimone_1 Testimone_2 studio via Roi Cavazzale via Cima Marana Tes_1 Testimone_3
Dueville Berdin Emjl via Garibaldi Dueville Si chiede ammettersi CTU atta a valutare le opere necessarie all'integrale ripristino dello Parte_2 nei locali oggetto di causa, il tempo necessario al completamento, la congruità dei costi preventivati, e la congruità dei costi di sostituzione dei beni non riconsegnati. In ogni caso il tutto con rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo sui capi di condanna. Con vittoria di spese e compensi di lite di ambo i gradi di giudizio e rifusione delle some nel frattempo pagate pag. 3/15 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: nel merito rigettare integralmente le richieste domande tutte ex adverso formulate perché infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 315/2024 emessa dal Tribunale di Vicenza con integrale vittoria delle spese, forfettarie comprese, competenze ed oneri di legge anche di secondo grado. In via istruttoria per le motivazioni indicate in narrativa al punto 3) del presente atto ci si oppone ai capitoli di prova formulati da controparte nonché alla richiesta di CTU. Nella denegata ipotesi di accoglimento di una o più delle istanze istruttorie, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati da controparte e in caso di ammissione di CTU che il quesito venga integrato come indicato nel punto 3) del presente atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 6.2.2024 n. 315/2024 il Tribunale di Vicenza ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 416/23 e la domanda di risarcimento del danno dell'affittante Parte_1
Il contratto di affitto di azienda commerciale 13 Parte_1 dicembre 2012 aveva riguardato un bar – caffetteria. Il 21 febbraio
2020 l'affittuario aveva riconsegnato l'azienda e CP_1 successivamente agito in via monitoria per ottenere la restituzione del deposito cauzionale di euro 6.000,00. Con l'opposizione al decreto ingiuntivo l'affittante aveva sostenuto che erano stati danneggiati i muri del locale, con costi di ripristino stimabili in euro 7.088,00, di non aver ottenuto la restituzione di alcuni arredi del valore complessivo di euro
3.127,00 (16 sedie in ferro battuto, 3 tavolini da interni in ferro battuto,
2 sedie in legno, 2 tavoli in resina da esterno, 4 tavolini con piano in cristallo) e chiesto il rimborso di parte (euro 368,20) dell'importo di un'ingiunzione ricevuta per il mancato pagamento di bollette del servizio pag. 4/15 idrico. L'affittuario aveva richiamato due precedenti sentenze fra le stesse parti (sentenze 27.9.22 n. 1642/22 e 4.10.22 n. 1676/22) riguardanti una querela di falso e i rapporti dare-avere sempre inerenti allo stesso contratto di affitto. Aveva poi sostenuto che in uno dei precedenti giudizi era già stata rigettata la richiesta di ristoro delle spese di tinteggiatura. I locali erano stati oggetto d'infiltrazioni, denunciate alla società proprietaria. Una delle due socie della società,
, lo aveva inoltre espressamente autorizzato a non Persona_1 sostituire i “mobili vecchi”. Le sedie da giardino, le sedie in ferro battuto e i tavoli in marmo erano stati eliminati in accordo con
[...]
e fin dal 2012 tutte le utenze erano state volturate all'impresa Parte_1 individuale “Caffetteria Centrale” e le bollette regolarmente pagate.
1.1 Il Tribunale ha ritenuto che l'obbligazione di ritinteggiare i locali sia distinta da quella di risarcimento di eventuali danni alle pareti ma che anche la nuova richiesta dell'affittante non potesse essere accolta.
Dal verbale di riconsegna risultava: “l'originale pittura a spatolato è stata ritoccata a cura del conduttore … inoltre alcuni spigoli risultano danneggiati. La porta di ingresso in alluminio è stata ritinteggiata all'esterno. All'esterno è presente una chiazza di intonaco privo di colore ove era posta una targa. Il vano scala (retrocucina) è stato tinteggiato con tinta normale in luogo dello spatolato”. Dalle opposte allegazioni – spiega il giudice - si deduce che i “ritocchi” alle pareti fossero ricollegabili al deperimento per il normale l'utilizzo del bene. D'altronde,
a distanza di quattro anni dalla fine del rapporto, l'affittante si era limitato a ritinteggiare solo parte dei locali, sostenendo un costo modesto, che nulla aveva a che vedere con l'importo indicato nel preventivo depositato. Una missiva 20.8.2015 dell'affittuario per presunti danni da infiltrazioni rende verosimile che parte degli pag. 5/15 ammaloramenti fossero dovuti a vizi dell'immobile e non a un inadempimento dell'affittuario.
1.2 La mancata restituzione di alcuni beni (3 tavolini da interni in ferro battuto, 2 sedie in legno, 2 tavoli in resina da esterno) trovava giustificazione nell'accordo 28.7.2018, con cui , socia della Persona_1 società affittante, aveva dichiarato che “i mobili vecchi non necessitano di essere rimpiazzati”. La dichiarazione non era riferibile, come allegato dall'affittante, solo al cambio vetrina e sostituzione di mobili espositivi, perché il documento conteneva tre distinte dichiarazioni con tre separate sottoscrizioni della . Nel verbale di riconsegna le parti Per_1 aveva indicato di voler “espungere” alcuni beni dell'inventario iniziale, come 28 sedie in ferro battuto e i tavolini in ferro con pianale di marmo.
Non risultavano restituiti, senza apparente giustificazione, solo alcuni dei mobili di cui era stato lamentato l'MA (2 sedie in legno, 2 tavoli in resina da esterno e 4 tavolini con piano in cristallo). Anche qualora questi residui beni non dovessero considerarsi compresi tra quelli “vecchi”, che non era necessario sostituire, mancherebbe la possibilità di quantificare il danno, posto che non è fornita una descrizione dei beni e che le richieste risarcitorie sono alquanto generiche.
1.3 L'affittuario aveva sostenuto di aver volturato l'utenza relativa alla fornitura del servizio idrico ma il contratto depositato “pare” fare riferimento all'anno 2015. Il corrispettivo non pagato per euro 368,20 concerne un periodo compreso fra il 2010 e il 2017. Non si comprende a quale utenza il contratto si riferisca e quindi nemmeno tale spesa è rimborsabile.
pag. 6/15 2. L'appellante chiede Parte_1 che, in riforma della sentenza, le siano risarciti danni per euro
10.215,00 e riconosciuto il rimborso di euro 368,20 per bollette non pagate, da compensarsi parzialmente con il deposito cauzionale. Con un unico motivo (v. atto di appello, pag. 6 s.), deducendo la violazione del diritto alla prova e l'omessa motivazione, l'appellante lamenta:
2.1 che nemmeno nella precedente causa, invero, aveva sostenuto che l'affittuario fosse obbligato a ritinteggiare i locali. Nel presente giudizio, in ogni caso, si discute della violazione dell'obbligo di riconsegna dell'art. 1590 c.c.. Le prove orali erano state illegittimamente escluse perché ritenute dapprima valutative e generiche e poi irrilevanti. Con il verbale di riconsegna le parti avevano riconosciuto che la rifinitura in spatolato fosse stata alterata dall'affittuario. Era stata inutilmente chiesta una consulenza percipiente;
2.2 che il verbale di riconsegna attesta la mancata restituzione di alcuni beni mobili, per i quali erano stati forniti elementi di valutazione mediante offerte di vendita reperite sulla rete. Il Giudice aveva riconosciuto che non erano stati restituiti alcuni beni ma aveva considerato la domanda di risarcimento generica, senza spiegarne le ragioni. La dichiarazione sull'esonero dell'obbligo di restituzione dei
“vecchi mobili” si riferisce ai mobili per vetrina e ai mobili per brioche citati nella stessa dichiarazione. Anche ritenendo che la dichiarazione si riferisca a qualsiasi dotazione, avrebbe dovuto esservi un obbligo di rendicontazione. L'unico documento dirimente sugli obblighi restitutori era il verbale di riconsegna, “non coerente” con i presunti precedenti smaltimenti. L'MA riguarda 3 tavolini da interni in ferro (euro
189,00 cadauno), 2 sedie in legno (euro 67,00 cadauno), 2 tavoli in pag. 7/15 resina da esterno (euro 34,00 cadauno) e 4 tavolini con piano in cristallo (euro 94,00 cadauno);
2.3 che l'ingiunzione di pagamento riporta consumi dell'utenza del bar dal 2012 al 2017 e in tale periodo i consumi sono necessariamente riferiti all'affittuario. Solo i primi due avvisi si riferiscono al “vecchio conduttore”. Se dal 2017 non sono giunti altri avvisi, è probabile che l'utenza sia stata disdettata. L'ipotesi più verosimile che l'affittuario abbia attivato la nuova utenza nel 2015 e abbia disdettato la precedente solo nel 2017.
3. ha chiesto la conferma della sentenza di primo CP_1 grado. Ha ribadito che per tre anni dopo la riconsegna, sino alla notifica del decreto ingiuntivo, l'affittuario non aveva mai ricevuto doglianze per le condizioni delle pareti del locale e tanto meno richiesto un accertamento tecnico preventivo. Il preventivo depositato dalla controparte è addirittura successivo alla notifica del decreto ingiuntivo e riguarda una nuova posa integrale dello “ ”. Crepe, Parte_2 scrostamenti e macchie visibili nelle immagini fotografiche sono causate dalla vetustà e da infiltrazioni ripetutamente denunciate inutilmente alla società proprietaria. I capitoli di prova erano generici (non precisavano quali pareti fossero state danneggiate), di contenuto valutativo o inutili.
La richiesta di CTU costituisce un tentativo di superare il mancato assolvimento dell'onere della prova. È pacifico che nel 2023 la società proprietaria dei locali avesse incaricato un imbianchino di coprire lo spatolato “ammalorato” con della pittura. Tutti i beni mobili menzionati nella sentenza rientrano tra quelli “vecchi” rispetto ai quali, secondo gli accordi, non era necessaria la sostituzione. L'utenza per la fornitura di acqua intestata a è sempre stata diversa da quella Parte_1
pag. 8/15 dell'impresa individuale dell'appellato. Il “codice contratto” di CP_1
indica come anno il 2015 solo perché la società fornitrice del
[...] servizio nel corso di “varie modifiche sociali … ha operato … un riassetto degli elementi identificativi dei clienti finali con modifica dei dati di questi ultimi”.
4. Si premette che l'atto di appello non è strutturato attraverso l'individuazione di specifici distinti motivi, affronta gli stessi argomenti in più punti diversi, rendendo non agevole individuare l'esatto contenuto delle doglianze, e presenta numerose ripetizioni. L'appellante giustifica con controcrediti poco documentati la decisione di non restituire il deposito cauzionale, a distanza di tempo dalla risoluzione di un rapporto contrattuale che ha già determinato un precedente contenzioso. Nella comparsa di costituzione e risposta la parte appellata ha insistito nel sostenere che la domanda di risarcimento del danno per la condizione delle pareti del locale costituisce una violazione del principio del ne bis in idem ma non ha proposto, come avrebbe dovuto, dato che la domanda attorea è stata rigettata e non dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado, un appello incidentale condizionato.
5. Il motivo di appello nella parte relativa al mancato ripristino delle pareti non è accoglibile.
Non è in discussione che il contratto non prevedesse l'obbligo per l'affittuario di tinteggiare le pareti al termine del rapporto contrattuale e che l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui era stata ricevuta trovasse un limite nel deterioramento per l'uso dei locali in conformità del contratto (v. atto di appello, pag. 7, 16, 32 e 33). Il rapporto aveva avuto una durata di circa otto anni, fra il 15 febbraio
2012 (data di decorrenza del contratto di affitto) e il 21 febbraio 2020
pag. 9/15 (data della riconsegna). Di conseguenza l'affittante non poteva pretendere al termine del rapporto che le pareti di “spatolato” si presentassero come nuove. Deve anche considerarsi che le pareti si trovano all'interno di un esercizio pubblico e non di una casa privata e cioè di ambienti frequentati in continuazione da molte persone e per tale ragione destinati a particolare usura.
I sei capitoli di prova riportati a pag. 14-15 dell'atto di appello correttamente non sono stati ammessi dal giudice perché o generici e valutativi oppure irrilevanti. La parte che lamentava l'esistenza di danni doveva dimostrare la sostanziale differenza fra le condizioni delle pareti del locale all'inizio e al termine del rapporto contrattuale e che il deterioramento dopo otto anni di utilizzo non fosse dipeso né dal normale uso del locale né dalla mancata manutenzione straordinaria a fronte delle infiltrazioni dal soffitto che l'affittuario aveva denunciato con raccomandata 21-21 agosto 2015 senza ricevere risposta. Per
l'accertamento dei danni del genere di quelli di cui si discute è usuale ricorrere a una consulenza preventiva o un accertamento tecnico preventivo a breve distanza di tempo dalla restituzione dell'immobile senza che nel frattempo sia modificato lo stato dei luoghi. La ragione è evidente: la tempestività dell'accertamento consente una verosimile ricostruzione della situazione al momento della restituzione e la verifica delle eventuali responsabilità. La società affittante non ha invece ritenuto di attivarsi a breve distanza di tempo dalla restituzione dei locali per svolgere una consulenza tecnica, ha espressamente ammesso di essere intervenuta modificando lo stato dei luoghi (v. atto di appello, pag. 30), per poi richiedere a distanza di tempo il risarcimento dei danni, depositando con un unico allegato delle fotografie non professionali spesso poco chiare (doc. 13 opponente), indicando dei capitoli che richiamano genericamente la documentazione fotografica e pag. 10/15 insistendo per l'ammissione di una CTU. Si condivide che anche un teste possa, entro certi limiti, descrivere lo stato dei luoghi. Un teste non può però, senza incorrere in inammissibili valutazioni, permettere di comprendere se “fori”, “rattoppi” e “fessurazioni” genericamente richiamati (cap. 1 opponente) relativi a un intero immobile siano riconducibili a un uso dei locali conforme o difforme da quello consentito o eventualmente a infiltrazioni. Un teste può riferire se un vetro sia stato infranto (v. atto di appello, pag. 15) ma il presente giudizio non riguarda vetri infranti. L'affittuario avrebbe potuto appendere quadri o decori alle pareti, sicché i capitoli formulati sul punto erano effettivamente irrilevanti (cap. 2 e 3 opponente). L'affittuario non aveva compiuto una “manomissione … volontaria” delle pareti (v. atto di appello, pag. 28) e l'appellante non richiama specifiche fotografie in grado di distinguere grossolani danni rispetto al deterioramento derivante dall'uso. La CTU è esplorativa perché il consulente verrebbe nominato a distanza di anni (tredici anni dall'inizio del rapporto contrattuale e cinque dalla restituzione dei locali), in un momento in cui l'affittante ha anche modificato i luoghi oggetto dell'eventuale indagine, eseguendo degli “interventi in economia” non meglio descritti. Ad un consulente può essere ragionevolmente attribuito il compito di accertare dei danni alle pareti di un immobile al termine di un rapporto contrattuale se l'incarico sia affidato in modo tempestivo. Avendo deciso di restituire il deposito cauzionale, la parte che lamentava un inadempimento contrattuale avrebbe dovuto attivarsi per far accertare i danni in contraddittorio.
Il verbale di riconsegna non contiene alcuna dichiarazione confessoria dell'affittuario se si tiene conto che l'affittuario non doveva porre rimedio al deterioramento dovuto al normale uso del locale e che aveva denunciato nel corso del rapporto l'esistenza d'infiltrazioni senza pag. 11/15 ricevere risposta. L'appellante asserisce che si discute di “presunte infiltrazioni” ma non documenta nemmeno di aver risposto alla denuncia dell'affittuario né di aver eseguito a suo tempo un sopralluogo, come di regola accade se siano denunciate infiltrazioni causa di ammaloramenti.
L'appellante sostiene che il ragionamento del giudice costituisce un
“lampante esempio” di illogicità e contraddittorietà della motivazione (v. atto di appello, pag. 31). Può replicarsi che l'affittante ha deciso di trattenere il deposito cauzionale senza curarsi di far accertare i danni, salvo dolersi a distanza di tempo della mancata ammissione di una consulenza tecnica. Il rigetto della richiesta istruttoria si giustifica perché il consulente non avrebbe potuto disporre di elementi sufficienti per ricostruire lo stato dei luoghi al momento della riconsegna (non sono sufficienti le fotografie poco chiare depositate) e il deterioramento anomalo della muratura effettivamente attribuibile all'affittuario.
6. Neanche il motivo di appello nella parte relativa alla mancata restituzione dei beni mobili è accoglibile.
Premesso che nel corso dell'atto di appello la difesa dell'appellante riepiloga diversamente i beni mancanti (v. atto di appello, pag. 16 e
34), si muove dal presupposto che le sedie in ferro e i tavoli da interno siano stati smaltiti come riportato nella dichiarazione 23 febbraio 2022
(doc.
5.12 appellante), anche se con riferimento ai tavoli nell'inventario si fa riferimento a “tavoli in ferro” e nella dichiarazione di smaltimento a
“tavoli in marmo”. Nell'inventario non è presente una voce “tavoli in marmo” distinta rispetto a quella di “tavoli inferro”.
Rimangono alcuni residui beni (2 sedie in legno, 2 tavoli in resina da esterno e 4 tavolini con piano in cristallo) che, anche qualora fossero stati nuovi avrebbero avuto per lo stesso appellante un valore commerciale modesto. Le argomentazioni del Tribunale, ritenute non pag. 12/15 convincenti dall'appellante, sono condivisibili. La dichiarazione con una data parzialmente illeggibile rilasciata da (doc. 5.11 Persona_1 appellante: “I mobili vecchi non necessitano di essere rimpiazzati”) è indicativa del fatto che l'affittante aveva riconosciuto, prima dell'inizio della lite, che parte del mobilio fosse vetusto. Ritenere che l'affittuario dovesse conservare, anche se nel tempo divenuti inservibili, dei tavolini e delle sedie del prezzo di mercato compreso tra euro 34,00 ed euro
189,00 (prezzo a nuovo indicato dall'appellante), solo per dimostrare che fossero diventati “vecchi”, appare eccessivo e contrario a buona fede. Si discute di mobilio di scarso valore che un esercizio pubblico cambia con frequenza per far sì che il locale continui a rimanere appetibile per la clientela. Rimane, in ogni caso, decisiva la seconda argomentazione del giudice. Manca una descrizione dei beni sufficiente per stimarne il valore. L'appellante si è limitato a produrre immagini di beni, a suo dire simili, posti in vendita in una piattaforma commerciale.
Non si è in grado di stabilire se le poche sedie e tavolini mancanti potessero conservare al termine dell'affitto un residuo valore commerciale e quindi se sussista un apprezzabile danno risarcibile. La liquidazione non può avvenire in via equitativa perché è verosimile che quei beni, anche qualora non fossero stati smaltiti dall'affittuario (poco si comprende quale interesse avrebbe avuto l'affittuario a impossessarsene al termine del rapporto), sarebbero stati comunque sostituiti dalla nuova gestione.
7. Non è dovuto nemmeno il rimborso del costo per il servizio idrico.
L'affittante aveva depositato una diffida di pagamento di CP_2 nei confronti di per la somma di euro 480,74, per Parte_1 mancato saldo di obbligazioni riferite agli anni 2010-18 e sostenuto che dal 2012 aveva usufruito del servizio idrico senza rifonderne i CP_1
pag. 13/15 costi. È incontestabile che l'utenza sia intestata all'affittante e non all'affittuario e che il debito abbia iniziato a formarsi due anni prima della conclusione del contratto di affitto. L'appellante avrebbe allora dovuto provare che l'obbligazione è riferibile a un'utenza effettivamente utilizzata dall'affittuario e a suoi consumi. L'argomentazione secondo cui nel periodo 2012-17 i consumi non possono che riferirsi all'appellato è tautologica perché il documento depositato non consente di comprendere se il soggetto che abbia usufruito della fornitura sia diverso da e se si tratti di consumi di acqua Parte_1 effettivamente attribuibili a . CP_1
8. L'appello deve pertanto essere respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di Parte_1
Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 3.966,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 1.134,00
+ euro 921,00 + euro 1.911,00) dello scaglione applicabile (euro
5.201,00 – euro 26.000,00).
9. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Tribunale di CP_1
Vicenza 6.2.24, n. 315, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
pag. 14/15 2) condanna la parte appellante Parte_1 al pagamento, in favore della parte appellata
[...]
, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate CP_1 nella somma di euro 3.777,00 per compensi, oltre spese generali
(15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) è obbligata a Parte_1 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30.5.02, n. 115.
Venezia, 16/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
pag. 15/15