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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/05/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott. ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.r.g. 4860/2020,
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Messina, via Todaro n.5, presso lo studio dell'Avv. Mario
Mancuso, rappresenta e difesa dall'Avv. Giorgio SCISCA, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(CF: ), nato a [...], il [...], res.te Controparte_1 C.F._2 in Messina, Via Palermo, n. 339, rapp.to e difeso dall'Avv. Valentina Prudente presso il cui studio sito in Messina, Via Lenzi, n. 1, è elett.te dom.to, giusta procura in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esposizione dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 30/12/2020 la sig.ra adiva questo Tribunale per sentir Pt_1
condannare al pagamento delle differenze retributive pretese in forza del Controparte_1
rapporto di lavoro domestico asseritamente intercorso tra le parti tra aprile e giugno 2019.
Chiedeva, inoltre, la condanna al risarcimento del danno da stress lavorativo in ragione del mancato godimento del giorno di riposo settimanale.
Premetteva la ricorrente di essere stata assunta in nero il 4/4/2019 dallo Scarcella per assistere la moglie invalida e non autosufficiente. A dire della la stessa lavorava sette giorni su sette dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20; Pt_1
inoltre, si tratteneva per assistenza notturna almeno tre volte alla settimana e non fruiva di riposo settimanale o permessi.
Precisava la ricorrente che il rapporto veniva regolarizzato fittiziamente solo nel maggio del
2019 con contratto part-time a 25 ore settimanali per una retribuzione di € 850,00 mensili a fronte di un orario effettivamente osservato di 86 ore settimanali.
Le mansioni asseritamente disimpegnate consistevano, oltre all'assistenza della moglie del ricorrente, anche nell'assistenza dello stesso e nello svolgimento di tutte le faccende CP_1
domestiche.
Di conseguenza, la assumeva di aver svolto mansioni rientranti nel profilo C super Pt_1
piuttosto che quelle rientranti nel profilo B contrattualmente convenuto.
Nel mese di giugno del 2019, necessitando di alcuni giorni di permesso per assistere la figlia, la ricorrente chiese allo di potersi assentare. CP_1
Lo , tuttavia, sempre a detta della ricorrente, contestava la richiesta con disappunto CP_1
e il 28/6/2019 intimava licenziamento senza preavviso.
Cessato il rapporto di lavoro, con raccomandata del 12/8/2019, la intimava allo Pt_1
il pagamento della somma di € 3.000 circa al netto di quanto già percepito (€ 2.800). CP_1
Il datore riscontrava negativamente la richiesta dichiarandosi però disponibile ad un accordo esclusivamente a fini transattivi.
In data 20/11/2020 la ricorrente reiterava formalmente la diffida richiedendo, questa volta, la somma di € 6.500 circa.
Lo , preso atto della nuova e mutata richiesta la contestava e ritirava la proposta di CP_1
transazione precedentemente avanzata.
Stante quanto sopra alla non rimaneva che adire le vie legali a tutela dei propri diritti Pt_1
introducendo il presente ricorso.
Si costituiva lo contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
In particolare deduceva che il rapporto era iniziato e regolarizzato nel maggio 2019 mentre nel mese di aprile la aveva prestato lavoro solo occasionale per assistenza notturna Pt_1
regolarmente retribuita.
Contestava il livello C super rivendicato stante lo svolgimento di semplice colf addetta ai servizi domestici livello B. Contestava, inoltre, gli importi richiesti deducendo che la ricorrente era stata sempre regolarmente retribuita per il servizio effettivamente svolto come da contratto di lavoro.
Espletata la prova per testi richiesta e articolata dalle parti le stesse venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. Esame delle domande della ricorrente.
Con la domanda principale la chiede “Accertare e dichiarare l'esistenza di un Pt_1
rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la sig.ra e il sig. Parte_1 per tutto il periodo dal mese di aprile 2019 a giugno 2019.”. Controparte_1
Posto che non vi è contestazione tra le parti per il periodo maggio – giugno 2019 regolarmente contrattualizzato, la sostiene di aver cominciato a lavorare per il resistente sin dal Pt_1
6/4/2019.
Lo contesta tale assunto eccependo che il rapporto si è svolto nel mese di aprile solo CP_1
con prestazioni occasionali rese dalla ricorrente per fornire assistenza notturna nelle date riportate sulle schede paga depositate in atti.
Sul punto, preliminarmente, occorre rilevare che la nel primo atto successivo alla Pt_1
costituzione dello non contesta le risultanze di cui alle citate schede paga in ordine CP_1
agli importi ivi riportati.
Detto ciò, gli esiti della prova per testi non hanno fornito riscontri certi rispetto a quanto dedotto dalla ricorrente.
I testimoni interpellati sul punto hanno reso deposizioni contrastanti impedendo a questo giudice di trarre elementi di prova sufficienti per suffragare la tesi della Pt_1
La teste conoscente della ricorrente, riguardo la tempistica del rapporto, risulta Tes_1
estremamente generica non fornendo date certe sul presunto periodo in nero.
I restanti testimoni (figlia) e (genero) confermano la circostanza ma Tes_2 Tes_3
considerato che si è trattato di fatti riferiti o non appresi direttamente e con la precisione dovuta in merito alla sussistenza di un vincolo di orario o di giorni precisi, tali da consentire l'espletamento di c.t.u. contabile.
Per contro, , (figli) e (nuora del resistente) Parte_2 Persona_1 Per_2 dichiarano che il rapporto è iniziato con continuità contestualmente all'assunzione.
Dai superiori riscontri non si possono trarre elementi certi di prova che dimostrino l'assunto di parte resistente in ordine alla data di inizio del rapporto. Con la seconda e la terza domanda la chiede la condanna del resistente al pagamento Pt_1
delle differenze retributive rapportate al livello C super del CCNL di categoria e per le ore dedotte in ricorso.
Sul punto la giurisprudenza è costante nel ritenere che "... In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui, nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento, ovvero
l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore/lavoratore è sufficiente dimostrare
l'esistenza dell'obbligazione e, dunque, il titolo su cui si basa la sua pretesa, gravando invece sul datore di lavoro, in applicazione del principio di vicinanza o di riferibilità della prova,
l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto azionato, ovvero l'avvenuto esatto adempimento, ovvero ancora l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (Cass., S.U., 30.10.2001, n. 13533, vds. Cass. civ., sez. lavoro, 8.2.2013, n.
3046: “Nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi”).
Correlativamente, non può che spettare al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per il lavoro supplementare e/o straordinario assertivamente prestato, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa retributiva azionata." (cfr. Tribunale di Lecce,
Sentenza n. 1418/2025 del 17-05-2025).
Poste le superiori premesse incombeva sulla ricorrente l'onere rigoroso di dimostrare i fatti costitutivi delle sue pretese.
Partendo dal livello C super rivendicato dalla le deposizioni dei testi delle due parti Pt_1
sono diametralmente opposte.
Tuttavia, non volendo valorizzare quelle dei congiunti, i testi di parte resistente e CP_2
(indifferenti) hanno concordemente affermato che i coniugi erano del tutto Per_3 CP_1 autonomi e la si limitava allo svolgimento di servizi domestici senza alcuna Pt_1
assistenza alla persona.
La medesima considerazione vale per lo svolgimento di lavoro straordinario.
Anche in questo caso incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare in maniera rigorosa lo svolgimento della prestazione oltre l'orario contrattualmente convenuto.
I testi di parte ricorrente sul punto hanno confermato le circostanze dedotte nei capitoli di prova articolati dalla Pt_1
Altrettanto hanno fatto i testi di parte resistente che hanno asseverato la versione dei fatti fornita dallo smentendo quanto affermato dalla ricorrente con la prevalenza delle CP_1 deposizioni dei testi “indifferenti” (so che andava la mattina e il sabato CP_2
pomeriggio) e (vedevo scendere le scale la verso le 12 – 12,30; non la Per_3 Pt_1
vedevo la domenica)
Tale incerto quadro probatorio non permette a questo giudice di trarre solidi elementi di prova a sostegno delle domande della che, pertanto, risultano sfornite di prova. Pt_1
I compensi percepiti (€ 2.800) corrispondono a quanto riportato sulle buste paga e sulle schede paga versate in atti sulle quali non vi è contestazione.
Pertanto, non essendo stata raggiunta la prova sulle mansioni superiori e sulle differenze retributive il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 e 147/22 come da dispositivo.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da uditi i Parte_1
procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
quantificate in € 5.388,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
[...]
Messina, 21.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Rando