TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3991 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Maria Pia Mazzocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nella causa iscritta al n. R.G. 13439/2024
TRA
il sig nato a [...] il [...] CF: ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...] elett.te dom.to in Napoli alla via R. Bracco n.15 presso lo studio dell'Avv. Francesco Naty che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce al presente atto. CF: . L'avv. Francesco Naty ai sensi e per gli effetti C.F._2 dell'art. 125 c.p.c. 1^ comma e art. 16comma 1bis D.Lgl n.546/92 dichiara che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata è: ed il Email_1 numero di fax è 081404326 RICORRENTE
E
l' , (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale Rappresentante pro tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dagli Avvocati
Emanuela Capannolo (c.f. ; p.e.c. C.F._3 t) e dall'avv. Erminio Capasso giusta procura Email_2 generale alle liti giusta procura generale alle liti atto del dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino, rep. n. 37875 del 22 marzo 2024 – racc. 7313, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura della Sede Provinciale di Napoli in via CP_1
Alcide De Gasperi n. 55 RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente esponeva che
1) che il ricorrente è titolare di pensione cat AS N. 04512836;
2) con comunicazione del 31.01.2024 l' informava il ricorrente che la pensione era stata CP_1 ricalcolata a decorrere dall'01.01.2023 al 31.12.2023 e che gli erano stati corrisposti € 9.102,86 in più sulla sua pensione chiedendo quindi la restituzione della somma (doc.1);
La motivazione era la seguente:
“sono state riscosse rate di assegno non spettanti. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore si limiti di legge”. SI depositano al doc n. 2 mod RED/T relativi ai redditi degli anni precedenti pari a € ZERO, anche relativi al coniuge. Contestava il l comportamento dell' è illegittimo sulla sorta dei seguenti brevi motivi: CP_1 In via generale l'art. n. 2033 del codice civile stabilisce che chi esegue un pagamento non dovuto ha diritto di ottenere indietro quanto corrisposto. A tale disposizione la normativa previdenziale ha opportunamente introdotto alcune deroghe.
1 Fino al 27/03/1989 la materia era regolarmente dall'art. 80, R.d. n. 1422/1924: degli indebiti di pensione non poteva essere richiesta la restituzione, salvo il caso di dolo da parte dell'interessato. L'art. 52, L. n. 88/1989 ha totalmente innovato la materia, con una formulazione chiara ed estesa, stabilendo che, quando manca il dolo dell'interessato, l'ente erogatore non può mai pretendere la restituzione, nemmeno se notifica il debito entro l'anno. La correzione sui trattamenti, tuttavia, in caso di errore di qualsiasi natura, può avvenire in ogni momento. La disciplina definita dall'art. 52 intendeva tutelare allo stesso modo tutti i pensionati, indipendentemente dall'ente erogatore. L'art. 13, L. n. 412/1991, ha poi stabilito che la sanatoria ex art. 52, L. n. 88/1989 opera solo in relazione alle somme indebite corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato. E inoltre l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione fruita, che non siano già conosciuti dall'ente consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Affermava che l' ente non poteva dire di non conoscere elementi che erano nel pieno dominio cognitivo dell' sicché dovevano considerarsi irripetibili i crediti CP_1 previdenziali vantati dall' in quanto la P.A. non può provvedere retroattivamente CP_1 un suo provvedimento facendo ricadere sull'ignaro ed incolpevole cittadino gli effetti della inefficienza amministrativa
Concludeva chiedendo :
1. IN VIA PRELIMINARE dichiarare illegittimo in provvedimento dell' di cui alla CP_1 comunicazione del 31.01.2024 e per l'effetto dichiarare non ripetibili le somme richieste
2. Condannare l' in persona dei legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti CP_1 ed onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario
Si costituiva l' deducendo che l''indebito de quo è derivato da una “ CP_1 RICORSTITUZIONE” d'ufficio per la prestazione AS 078510504512836, avvenuta in data 31.01.2024 a seguito della quale sono stati riscontrati redditi da compravendita di fabbricati non dichiarati per la prestazione in godimento sia da parte del coniuge (cf:
), che da parte del ricorrente nel corso del 2022. C.F._4 A tal fine produceva l' accertamento effettuato tramite punto fisco e modello TE08 ricostruzione Precisava che l''indebito, cioè, è derivato da motivi reddituali. In ordine alla dedotta decadenza richiamava il comma 2 dell'art. 13 della l. 412/1991 che dispone che l' "procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".
Affermava che in base a tale principio a prescindere dal dolo dell'accipiens, allorchè l'indebito sia dipeso da motivi reddituali, come nel caso di specie, nessun errore è imputabile all' e, perciò, l'indebito è perfettamente ripetibile, essendo soggetto unicamente al CP_1 termine decadenziale di cui all'art. 13, comma 2, l. 412. Concludeva perché l'Onorevole GL adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, Voglia dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità e, in ogni caso, infondatezza del presente ricorso. Con condanna di parte ricorrente alle spese e compensi di lite;
All'udienza del 24/4/2025 –al' esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza . Il ricorso non è fondato.
2 E' circostanza pacifica tra le parti che l' con comunicazione del 31.1.2024 informava il CP_1 ricorrente che a seguito di verifiche era emerso che nel periodo dall' 1.1.2023 al 31.12.2023 aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla sua pensione cat Asn. 04512836 per un importo complessivo di euro 9.102,86 per riscossione di rate di assegno non dovute, in quanto era stata corrisposta la maggiorazione sociale o l' aumento sociale della pensione a causa del possesso di redditi superiori ai limiti di legge Parte ricorrente invoca la mancanza di dolo del de cuius e la violazione dell'art. 13 cit. La prospettazione non può essere condivisa.
Invero la Corte di Cassazione con sentenza resa nel 2010 a sezioni unite ( del 04/08/2010, N.1804) ha chiarito che “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto. (tra tante altre successive v.Cassazione civile sez. lav. 07/06/2012, n.9207) Già in precedenza la S.C. Cassazione civile ( vedi per tutte sez. lav. 25/01/2007, n.1665 Pres. rel. aveva avuto modo di sottolineare che “Si Per_2 Per_3 tratta, del resto, dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali (e assistenziali) di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca in giudizio per la ripetizione di un pagamento non dovuto, grava, ovviamente, su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa (vedi, tra le numerose, Cass. 17146/2003); quando ad agire sia, invece, l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare.” Nel provvedimento di recupero è dato ricavare, il periodo dell'indebito pagamento, il tipo di prestazione sulla quale vi è stata un'erogazione non dovuta, l'importo quantificato e le motivazioni dell'indebito legati al superamento del limite reddituale a rigore di legge, in riferimento a periodo dal1.1.2023 al 31.12.2023 .
Pertanto sussistono tutti gli elementi richiesti dalla Suprema Corte e consistenti nella precisazione degli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa.
Atteso che la parte ricorrente è stato posto nelle condizioni di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa dell' , era suo onere dare la prova del diritto a percepire la CP_1 prestazione nell'importo superiore. Ma d'altro canto il ricorrente si limita a richiamare il principio dell'affidamento e della buona fede, senza nulla dedurre in ordine all'eventuale mancato superamento dei limiti reddituali. Peraltro deposita solo copia di dichiarazione di atto notorio del 5/6/2024
Ma tale prospettazione come detto non può essere condivisa laddove la Suprema Corte ha appunto recentemente chiarito (sebbene in relazione alla percezione dell'assegno sociale) che
“con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato ex art. 3, comma 6,
I.n. 335 del 1995, (coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass.
n.26036 del 15/10/2019; Cass. n.28771 del 2018; Cass. n. 1446 del 2008) va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente,
l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens".
3 La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento.” (vedi Cass. n.13916/2021) Ebbene nel caso che occupa nessun legittimo affidamento poteva vantare il ricorrente laddove la rideterminazione della pensione era intervenuta in forza della percezione di redditi da immobili , prontamente contestati dall' , all'esito degli accertamenti effettuati come da CP_1 modello TE08, non avendo il ricorrente fornito alcuna prova della comunicazione tempestiva all' ente delle variazioni di reddito intervenute. Infine l'eccezione relativa alla decadenza annuale dalla potestà di verifica reddituale è del tutto infondata, atteso che l' ha provveduto tempestivamente all' esito degli CP_1 accertamenti fatti i ad inviare la comunicazione di ricalcolo dell' assegno e conseguente recupero di somme indebitamente corrisposte t recupero
La materia relativa all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, è stata più volte di recente modificata da legislatore (si tratta delle disposizioni di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 8, convertito in L. n. 14 del 2009, i cui commi 11, 12 e 13 sono stati poi abrogati dal primo gennaio 2010 dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito in L. n. 102 del 2009; la materia è stata ancora parzialmente modificata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, comma 6, convertito in
L. n. 122 del 2010).
E' però sempre rimasto in vigore, nonostante i mutamenti delle modalità di comunicazioni CP_ reddituali, l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica e di provvedere al recupero, entro l'anno successivo di quanto pagato in eccedenza. A fronte della comunicazione fatta dal pensionato si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell' , per accertare se effettivamente l'eccedenza si sia verificata ed in quale misura, CP_1 perchè solo all'esito di queste operazioni il recupero è consentito e reso possibile. La Corte di Cassazione ha chiarito infatti che “la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione delia propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori , e quindi alla sfera della non ripetibilità indicata dall'art. 52, CP_1 comma 2, I. n. 88/1989 (come modificato dal comma 1 dell'art. 13 I. n. 412 del 1991), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2. Ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'ari o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano "immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.). Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario con le difficoltà insite nella complessità organizzativa del sistema pensionistico. Dunque, come già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 3802 del
2019), la norma non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.” ( Cass.n.13981/2021) La domanda deve essere quindi rigettata.
Le spese di lite seguono al soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1. rigetta il ricorso;
4 2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €1850,00 oltre iva cpa e spese generali se dovute
Napoli, 22/04/2024
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Pia Mazzocca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Maria Pia Mazzocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nella causa iscritta al n. R.G. 13439/2024
TRA
il sig nato a [...] il [...] CF: ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...] elett.te dom.to in Napoli alla via R. Bracco n.15 presso lo studio dell'Avv. Francesco Naty che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce al presente atto. CF: . L'avv. Francesco Naty ai sensi e per gli effetti C.F._2 dell'art. 125 c.p.c. 1^ comma e art. 16comma 1bis D.Lgl n.546/92 dichiara che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata è: ed il Email_1 numero di fax è 081404326 RICORRENTE
E
l' , (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale Rappresentante pro tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dagli Avvocati
Emanuela Capannolo (c.f. ; p.e.c. C.F._3 t) e dall'avv. Erminio Capasso giusta procura Email_2 generale alle liti giusta procura generale alle liti atto del dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino, rep. n. 37875 del 22 marzo 2024 – racc. 7313, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura della Sede Provinciale di Napoli in via CP_1
Alcide De Gasperi n. 55 RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente esponeva che
1) che il ricorrente è titolare di pensione cat AS N. 04512836;
2) con comunicazione del 31.01.2024 l' informava il ricorrente che la pensione era stata CP_1 ricalcolata a decorrere dall'01.01.2023 al 31.12.2023 e che gli erano stati corrisposti € 9.102,86 in più sulla sua pensione chiedendo quindi la restituzione della somma (doc.1);
La motivazione era la seguente:
“sono state riscosse rate di assegno non spettanti. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore si limiti di legge”. SI depositano al doc n. 2 mod RED/T relativi ai redditi degli anni precedenti pari a € ZERO, anche relativi al coniuge. Contestava il l comportamento dell' è illegittimo sulla sorta dei seguenti brevi motivi: CP_1 In via generale l'art. n. 2033 del codice civile stabilisce che chi esegue un pagamento non dovuto ha diritto di ottenere indietro quanto corrisposto. A tale disposizione la normativa previdenziale ha opportunamente introdotto alcune deroghe.
1 Fino al 27/03/1989 la materia era regolarmente dall'art. 80, R.d. n. 1422/1924: degli indebiti di pensione non poteva essere richiesta la restituzione, salvo il caso di dolo da parte dell'interessato. L'art. 52, L. n. 88/1989 ha totalmente innovato la materia, con una formulazione chiara ed estesa, stabilendo che, quando manca il dolo dell'interessato, l'ente erogatore non può mai pretendere la restituzione, nemmeno se notifica il debito entro l'anno. La correzione sui trattamenti, tuttavia, in caso di errore di qualsiasi natura, può avvenire in ogni momento. La disciplina definita dall'art. 52 intendeva tutelare allo stesso modo tutti i pensionati, indipendentemente dall'ente erogatore. L'art. 13, L. n. 412/1991, ha poi stabilito che la sanatoria ex art. 52, L. n. 88/1989 opera solo in relazione alle somme indebite corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato. E inoltre l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione fruita, che non siano già conosciuti dall'ente consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Affermava che l' ente non poteva dire di non conoscere elementi che erano nel pieno dominio cognitivo dell' sicché dovevano considerarsi irripetibili i crediti CP_1 previdenziali vantati dall' in quanto la P.A. non può provvedere retroattivamente CP_1 un suo provvedimento facendo ricadere sull'ignaro ed incolpevole cittadino gli effetti della inefficienza amministrativa
Concludeva chiedendo :
1. IN VIA PRELIMINARE dichiarare illegittimo in provvedimento dell' di cui alla CP_1 comunicazione del 31.01.2024 e per l'effetto dichiarare non ripetibili le somme richieste
2. Condannare l' in persona dei legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti CP_1 ed onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario
Si costituiva l' deducendo che l''indebito de quo è derivato da una “ CP_1 RICORSTITUZIONE” d'ufficio per la prestazione AS 078510504512836, avvenuta in data 31.01.2024 a seguito della quale sono stati riscontrati redditi da compravendita di fabbricati non dichiarati per la prestazione in godimento sia da parte del coniuge (cf:
), che da parte del ricorrente nel corso del 2022. C.F._4 A tal fine produceva l' accertamento effettuato tramite punto fisco e modello TE08 ricostruzione Precisava che l''indebito, cioè, è derivato da motivi reddituali. In ordine alla dedotta decadenza richiamava il comma 2 dell'art. 13 della l. 412/1991 che dispone che l' "procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".
Affermava che in base a tale principio a prescindere dal dolo dell'accipiens, allorchè l'indebito sia dipeso da motivi reddituali, come nel caso di specie, nessun errore è imputabile all' e, perciò, l'indebito è perfettamente ripetibile, essendo soggetto unicamente al CP_1 termine decadenziale di cui all'art. 13, comma 2, l. 412. Concludeva perché l'Onorevole GL adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, Voglia dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità e, in ogni caso, infondatezza del presente ricorso. Con condanna di parte ricorrente alle spese e compensi di lite;
All'udienza del 24/4/2025 –al' esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza . Il ricorso non è fondato.
2 E' circostanza pacifica tra le parti che l' con comunicazione del 31.1.2024 informava il CP_1 ricorrente che a seguito di verifiche era emerso che nel periodo dall' 1.1.2023 al 31.12.2023 aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla sua pensione cat Asn. 04512836 per un importo complessivo di euro 9.102,86 per riscossione di rate di assegno non dovute, in quanto era stata corrisposta la maggiorazione sociale o l' aumento sociale della pensione a causa del possesso di redditi superiori ai limiti di legge Parte ricorrente invoca la mancanza di dolo del de cuius e la violazione dell'art. 13 cit. La prospettazione non può essere condivisa.
Invero la Corte di Cassazione con sentenza resa nel 2010 a sezioni unite ( del 04/08/2010, N.1804) ha chiarito che “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto. (tra tante altre successive v.Cassazione civile sez. lav. 07/06/2012, n.9207) Già in precedenza la S.C. Cassazione civile ( vedi per tutte sez. lav. 25/01/2007, n.1665 Pres. rel. aveva avuto modo di sottolineare che “Si Per_2 Per_3 tratta, del resto, dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali (e assistenziali) di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca in giudizio per la ripetizione di un pagamento non dovuto, grava, ovviamente, su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa (vedi, tra le numerose, Cass. 17146/2003); quando ad agire sia, invece, l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare.” Nel provvedimento di recupero è dato ricavare, il periodo dell'indebito pagamento, il tipo di prestazione sulla quale vi è stata un'erogazione non dovuta, l'importo quantificato e le motivazioni dell'indebito legati al superamento del limite reddituale a rigore di legge, in riferimento a periodo dal1.1.2023 al 31.12.2023 .
Pertanto sussistono tutti gli elementi richiesti dalla Suprema Corte e consistenti nella precisazione degli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa.
Atteso che la parte ricorrente è stato posto nelle condizioni di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa dell' , era suo onere dare la prova del diritto a percepire la CP_1 prestazione nell'importo superiore. Ma d'altro canto il ricorrente si limita a richiamare il principio dell'affidamento e della buona fede, senza nulla dedurre in ordine all'eventuale mancato superamento dei limiti reddituali. Peraltro deposita solo copia di dichiarazione di atto notorio del 5/6/2024
Ma tale prospettazione come detto non può essere condivisa laddove la Suprema Corte ha appunto recentemente chiarito (sebbene in relazione alla percezione dell'assegno sociale) che
“con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato ex art. 3, comma 6,
I.n. 335 del 1995, (coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass.
n.26036 del 15/10/2019; Cass. n.28771 del 2018; Cass. n. 1446 del 2008) va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente,
l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens".
3 La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento.” (vedi Cass. n.13916/2021) Ebbene nel caso che occupa nessun legittimo affidamento poteva vantare il ricorrente laddove la rideterminazione della pensione era intervenuta in forza della percezione di redditi da immobili , prontamente contestati dall' , all'esito degli accertamenti effettuati come da CP_1 modello TE08, non avendo il ricorrente fornito alcuna prova della comunicazione tempestiva all' ente delle variazioni di reddito intervenute. Infine l'eccezione relativa alla decadenza annuale dalla potestà di verifica reddituale è del tutto infondata, atteso che l' ha provveduto tempestivamente all' esito degli CP_1 accertamenti fatti i ad inviare la comunicazione di ricalcolo dell' assegno e conseguente recupero di somme indebitamente corrisposte t recupero
La materia relativa all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, è stata più volte di recente modificata da legislatore (si tratta delle disposizioni di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 8, convertito in L. n. 14 del 2009, i cui commi 11, 12 e 13 sono stati poi abrogati dal primo gennaio 2010 dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito in L. n. 102 del 2009; la materia è stata ancora parzialmente modificata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, comma 6, convertito in
L. n. 122 del 2010).
E' però sempre rimasto in vigore, nonostante i mutamenti delle modalità di comunicazioni CP_ reddituali, l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica e di provvedere al recupero, entro l'anno successivo di quanto pagato in eccedenza. A fronte della comunicazione fatta dal pensionato si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell' , per accertare se effettivamente l'eccedenza si sia verificata ed in quale misura, CP_1 perchè solo all'esito di queste operazioni il recupero è consentito e reso possibile. La Corte di Cassazione ha chiarito infatti che “la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione delia propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori , e quindi alla sfera della non ripetibilità indicata dall'art. 52, CP_1 comma 2, I. n. 88/1989 (come modificato dal comma 1 dell'art. 13 I. n. 412 del 1991), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2. Ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'ari o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano "immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.). Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario con le difficoltà insite nella complessità organizzativa del sistema pensionistico. Dunque, come già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 3802 del
2019), la norma non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.” ( Cass.n.13981/2021) La domanda deve essere quindi rigettata.
Le spese di lite seguono al soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1. rigetta il ricorso;
4 2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €1850,00 oltre iva cpa e spese generali se dovute
Napoli, 22/04/2024
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Pia Mazzocca
5