Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/04/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 301/2017 del R.G.A.C, trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta dell'8 gennaio 2025, e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore C.F._2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Parte_3 C.F._3
Barbesin, per delega in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Resta, per delega a margine della comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
dott. (C.F. ) rappresentato e difeso anche Controparte_2 C.F._4 disgiuntamente dagli Avv.ti Marco Micheli e Carlo Delle Site, giusta delega a margine della comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
dott.ssa (G.F. ) rappresentata e difesa anche Controparte_3 C.F._5 disgiuntamente dagli Avv.ti Roberto Popolla e Stefano Popolla, giusta delega a margine della comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
dott.ssa Controparte_4
PARTE CONVENUTA contumace
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta dell'8 gennaio 2025 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione in data 19 gennaio 2017 i Sig.ri e Parte_1 [...]
nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore Pt_2 Parte_3 convenivano in giudizio, il in persona del l.r.p.t., Controparte_1
ed i Dott.ri , e , chiedendone la Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti e patiendi dalla figlia determinati dall'inidoneo trattamento odontoiatrico a cui la medesima Parte_3
era stata sottoposta. Deducevano: a) di essersi rivolti nel triennio 2009-2012 al di Aprilia Controparte_1
per sottoporre la figlia (otto anni all'epoca dei fatti) a trattamento di natura Pt_3
odontoiatrica, consistito nell'applicazione di apparecchio mobile;
b) che l'apparecchio ortodontico veniva predisposto in assenza di preventiva diagnosi radiografica e allo scopo di correggere una condizione di “arcata stretta, da palato stretto”;
c) dopo tre anni di trattamento con scarsi risultati, si manifestava nel corso di visita specialistica del 13.09.2012 la comparsa di deviazione laterale a destra della mandibola e venivano riscontrate numerose alterazioni locali, risultanti dalla documentazione medica in atti;
d) che la paziente in cura presso il convenuto Centro polispecialistico è stata seguita dal personale medico ivi operante e, segnatamente, dai Dott.ri , Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4
e) che, in assenza di miglioramenti ed emerso un peggioramento del quadro clinico la paziente si rivolgeva al Policlinico Universitario Gemelli di Roma ove veniva attuata terapia ortodontica fissa della durata di tre anni (fino al 2015);
f) con il supporto di relazione medico legale del Prof. , ritenevano Persona_1
che il trattamento odontoiatrico effettuato presso il Centro di Aprilia oltre ad CP_1
essersi rivelato un insuccesso abbia determinato l'esigenza di ricorrere a ulteriori trattamenti ortodontici correttivi;
g) che a seguito degli esami eseguiti nel settembre 2012 che accertavano gravi alterazioni locali non era stata effettuata una idonea rivalutazione del quadro clinico né posta in essere una idonea e tempestiva terapia correttiva;
h) che il trattamento ortodontico non è stato eseguito sul piano tecnico in modo idoneo, non ha sortito esito migliorativo, ha cagionato un peggioramento della situazione clinica locale, e determinato un danno biologico nella misura del 12% della totale, con un importante allungamento dei tempi di intervento, oltre a danni di natura patrimoniale per le spese mediche terapeutiche anche future;
i) che i tentativi di bonaria composizione della lite e di mediazione non hanno sortito effetti.
Parte attrice concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
e dei Dott.ri , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 e condannare i convenuti, in solido e/o alternativamente e/o l'un per l'altro, ognuno per il proprio titolo e competenza, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, come dettagliati in atti e quantificati nella misura di € 51.163,72 oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva con comparsa in data 18 aprile 2017 la dott.ssa Controparte_3 deducendo:
a) aver prestato la sua collaborazione occasionale presso il Controparte_1
dal 15 maggio 2011 fino al gennaio 2012;
[...]
b) che le sue prestazioni consistevano nel prendere le impronte, applicare e regolare l'apparecchio ortodontico mobile e ogni suo intervento veniva sempre annotato nella cartella clinica;
c) di non ricordare se e quando avesse mai avuto occasione di visitare e controllare la minore . Parte_3
d) la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art.164 c.p.c per carenza di elementi utili a comprendere in quale attività e/o cura sarebbe stato commesso l'errore o sarebbe consistita l'errata attività medica posta in essere;
e) che non è dato comprendere quale sia la condotta rimproverata alla convenuta;
f) che le contestazioni sono mosse a distanza di circa tre anni dalla cessazione delle cure presso il CENTRO e dopo che la minore era stata nel frattempo sottoposta ad Pt_3 altre cure odontoiatriche presso altre strutture;
g) l'assenza di ogni responsabilità in capo alla convenuta per i danni lamentati.
Concludeva chiedendo di dichiarare la nullità ex art.164 c.p.c., nel merito di rigettare la domanda attorea formulata da parte attrice nei suoi confronti, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze ed onorari di causa
Si costituiva in data 19 aprile 2017 il Controparte_1 spiegando domanda riconvenzionale cd trasversale, deducendo:
a) l'infondatezza della domanda risarcitoria non ricorrendo alcun inadempimento colpevole nell'operato della struttura sanitaria e/o dei medici in essa operanti che hanno avuto in cura;
Parte_3
b) che è documentalmente provata l'esecuzione di diagnosi da parte del dott. CP_2
sulla scorta di esame diagnostici consegnati al centro alla prima visita del marzo 2009
(all.13-14); c) l'interruzione volontaria di parte attrice dal mese di settembre 2012 dei trattamenti ancora in corso e dei rapporti con il;
Controparte_1
d) l'inidoneità ai fini probatori della CTP prodotta da parte attrice;
e) che sin dalla prima visita la paziente mostrava, probabilmente per ragioni congenite, una marcata deformazione della mandibola verso destra con asimmetria facciale
(certificazioni dott. 10.03.2009); CP_2
f) che l'utilizzo del dispositivo mobile, come dichiarato in più occasioni dalla sig.ra non ha seguito le tempistiche prescritte (utilizzo giornaliero del dispositivo, non Pt_2 inferiore alle ore 18);
g) la natura dell'obbligazione intercorsa con i sanitari è di mezzi e non di risultato;
h) il difetto di prova delle inadempienze imputate genericamente alla struttura sanitaria e ai medici, delle singole voci di danno richieste in pagamento e del nesso causale tra l'asserito aggravamento della patologia e l'inadempimento qualificato imputato al medico;
i) l'interesse del Centro odontoiatrico ad agire in via di regresso ex art.2055 c.c. contro i sanitari convenuti;
Il oncludeva chiedendo rigettarsi la domanda Controparte_1
attorea di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, ed in via riconvenzionale, nella ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, accertarsi e dichiararsi unici responsabili dei danni subiti dagli attori, i dottori , e con CP_2 CP_3 CP_4
conseguente condanna di costoro, secondo le rispettive responsabilità, a manlevare e/o tenere indenne e/o rifondere il degli importi cui dovesse essere CP_1
eventualmente condannato a versare agli attori all'esito del giudizio.
Con comparsa in data 9 maggio 2017 si costituiva il convenuto dott. CP_2
deducendo:
[...]
a) di aver seguito la minore fino al settembre 2010, periodo in cui Parte_3
interveniva la cessazione del rapporto di collaborazione con il Centro odontoiatrico;
b) diversamente da quanto rappresentato da parte attrice, ha effettuato la diagnosi usufruendo della documentazione esibitagli dai genitori della minore alla prima visita e consistenti in accertamenti radiodiagnostici effettuati pochi mesi prima;
c) che in data 19.03.2009 diagnosticava rapporto occlusale di III classe molare sinistro e di I classe molare destro con evidente torsione mandibolare destra e prescriveva terapia ortodontica funzionale con utilizzo di apparecchio mobile non inferiore alle 18 ore giornaliere, con rivalutazione successiva per pianificare eventuale sostituzione del dispositivo;
d) che, eseguite le impronte e realizzato l'apparecchio, questo era consegnato il
13.07.2009 contestualmente alla sottoscrizione da parte della madre sig.ra del Pt_2
documento contenente diagnosi, piano di trattamento, preventivo;
e) è documentato come durante il percorso terapeutico la madre abbia riferito una limitata compliance per la durata dell'utilizzo dell'apparecchio inferiore a quello prescritto (doc.8);
f) risulta dai certificati e dai documenti depositati che il piano terapeutico era mirato all'utilizzo di una terapia di tipo mobile che favorisse la massima efficacia di una terapia di tipo fisso, da impiegarsi successivamente a completamento del trattamento;
g) che in data 13.01.2011, pur cessata la collaborazione tra il medico ed il centro, nell'ambito del passaggio di consegne ad altro collega, indicava nell'ultimo certificato di valutazione clinica la rivalutazione per pianificare proseguimento terapia mediante sostituzione del dispositivo attuale allo scopo di raggiungere l'obiettivo terapeutico;
h) che l'esatta esecuzione dell'obbligazione posta a carico del dott. è da CP_2
inquadrarsi nell'ambito dell'art.2236 c.c.;
i) che nessuna colpa grave o dolo possono ravvisarsi nel suo operato;
j) il difetto di prova del nesso causale e l'irrilevanza probatoria della relazione del
CTP degli attori;
k) di contestare le singole voci di danno richieste e l'applicazione della personalizzazione mancandone i presupposti;
l) la non risarcibilità delle spese mediche e per CTP;
m) di contestare la richiesta di ripetizione delle spese sostenute per la terapia effettuata presso il centro attesa la correttezza della scelta terapeutica effettuata e del relativo trattamento ortodontico;
n) di contestare la richiesta di rimborso delle spese relative alle successive cure odontoiatriche a cui si sarebbe sottoposta, attesa l'inevitabilità per il proseguimento del trattamento;
o) di aver appreso solo a mezzo di raccomandata del 1.06.2016 a distanza di oltre 5 anni dall'ultimo incontro, che parte attrice lamentava ingenti danni p) la correttezza del proprio operato e del trattamento sanitario effettuato;
q) che il contratto medico-paziente consiste in un'obbligazione di mezzi e non di risultato;
r) che alcuna garanzia di conseguimento di un risultato è mai stata fornita dal dott.
; CP_2
Parte convenuta concludeva chiedendo il rigetto della domanda, infondata in fatto e in diritto e non provata;
in via subordinata, nella ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare la correttezza dell'operato e l'assenza di responsabilità del
Dott. , per l'effetto tenere indenne il medesimo dalle conseguenze di Controparte_2 eventuale accoglimento della domanda attorea;
in caso di addebito di responsabilità in capo al , indicare l'effettiva percentuale di responsabilità sullo stesso gravante. CP_2
Alla prima udienza del 9 maggio 2017 il giudice dichiarava la contumacia della convenuta regolarmente citata e non comparsa e concedeva alle parti i Controparte_4
termini di cui all'art. 183 comma sei c.p.c..
Con decreto in data 4 lugli o 2017 il giudice accoglieva l'istanza del convenuto
[...]
ed autorizzava il deposito del materiale per come richiesto (originali dei CP_1
calchi di gesso delle impronte dentali della minore effettuati negli anni Parte_3
2009 al 2012, indicati al punto c) dell'istanza).
Il procedimento veniva assegnato con provvedimento presidenziale a giudice togato;
con ordinanza in data 1 dicembre 2017 il giudice scioglieva la riserva assunta all'udienza del
30 novembre 2017 sulle istanze istruttorie e ammetteva l'interrogatorio formale deferito agli attori e , chiesto dal convenuto Parte_4 Parte_2 Controparte_1 nella memoria di cui all'art. 183 VI c. c. p.c. limitatamente ai capi indicati in
[...]
ordinanza; non ammetteva l'interrogatorio formale deferito ai convenuti dott.ri CP_2
, e , chiesto dal convenuto
[...] Controparte_3 Controparte_4 [...]
ammetteva l'interrogatorio formale deferito agli attori Controparte_1 Pt_4
e quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore
[...] Parte_2 Pt_3 , chiesto dal convenuto Dott. nella memoria di cui all'art. 183 VI c.
[...] Controparte_2
c. p.c. n. 2, relativamente ai capi 9), 10), 11); non ammetteva l'interrogatorio formale deferito agli attori e , chiesto dal convenuto Dott. Parte_4 Parte_2 CP_2
in quanto vertente su circostanze documentate;
ammetteva l'interrogatorio
[...]
formale deferito al sig. quale legale rapp.te del CP_5 Controparte_1
chiesto dal convenuto Dott. nella memoria di cui all'art. 183 VI c. c.
[...] Controparte_2
p.c. n. 2, relativamente ai capi indicati in ordinanza;
ammetteva la prova testimoniale diretta articolata dal convenuto nella memoria ex art. 183 Controparte_1
VI c. c.p.c. n. 2, limitatamente ai capi indicati in ordinanza;
non ammetteva la prova testimoniale diretta articolata dal convenuto in quanto Controparte_1
irrilevante ai fini del decidere;
ammetteva la prova testimoniale diretta articolata dal convenuto dott. , come da ordinanza;
non ammetteva la prova Controparte_2
testimoniale diretta articolata da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI c. c.p.c. n. 2, in quanto superflua ed avente ad oggetto circostanze valutative;
ammetteva parte attrice, parte convenuta e parte convenuta alla prova Controparte_2 Controparte_6
testimoniale contraria così come chiesta nelle rispettive memorie ex art. 183 VI comma n. 3
c.p.c.; riservava all'esito della prova orale ogni decisione sulla chiesta CTU e sul chiesto ordine di esibizione della cartella clinica della minore . Parte_3
All'udienza dell'1 marzo 2018 rendeva l'interrogatorio formale l'attrice sig.ra
[...]
la quale sui capi della memoria ex art. 183 VI c cc.p.c n. 2 del Pt_2 [...]
, rispondeva: cap 2) non è vero. Durante la prima visita non sono state prese le CP_1
impronte. preciso che sono state prese le impronte dentarie successivamente, ma non dal dott.
Sono state prese dal sig. insieme all'assistente di poltrona, tale sig.ra CP_2 CP_5
e sig.ra . Preciso che alla prima visita è stata visitata dal sig. Per_2 Per_3 Parte_3
Ricordo che era circa la primavera del 2009. cap 3) è vero. Preciso però che CP_5
l'apparecchio mi fu consegnato dal sig. . Circa i doc. 4 e 5 che mi si mostrano riconosco la mia CP_5 sottoscrizione, ma non ricordo di averne sottoscritto il contenuto, né ho copia in mio possesso della documentazione in questione. Le istruzioni per l'utilizzo dell'apparecchio mi erano fornite verbalmente. cap 6): il dott. interveniva solo per quanto riguarda la cura delle carie o per CP_2
le sigillature, ma non è mai intervenuto in merito alla cura con l'apparecchio che era effettuata solo dal sig. cap.7): non è vero. Infatti, non mi è stato mai detto per quante ore dovesse essere CP_5
portato l'apparecchio, ma solo che lo doveva portare. Comunque lo portava assiduamente sia di giorno che di notte. Le visite di controllo erano effettuate dal sig. . L'unica dott.ssa che talvolta CP_5 ha visitato mia figlia è la dott.ssa . cap.9): non è vero. cap.10): sono state prese nuove CP_3 impronte ma non dal dott. ma dal sig. cap.11) le visite erano effettuate CP_2 CP_5 periodicamente all'incirca ogni mese. Non posso riferire del numero delle visite, però ricordo che per un periodo il centro è stato chiuso e venivamo contattati per rinviare gli appuntamenti. Preciso che era sempre il ad effettuare le visite e non il dott. cap.13): il dott. non ha CP_5 CP_2 CP_2 effettuato i controlli su mia figlia. La dott.ssa ha visitato e comunque la stessa CP_3 Pt_3 era visitata anche dal . la dott.ssa ha visitato mia figlia 3-4 volte, ma non ricordo in CP_5 CP_3 che periodo temporale. cap.14): la dott.ssa visitava mia figlia solo per gli aspetti relativi CP_4 alle carie e non per la cura relativa all'apparecchio. Sono state prese più volte le impronte a mia figlia ma sempre dal sig. . cap.15): i controlli della dott.ssa sono consistiti nella cura CP_5 CP_4 delle carie, ma non in ciò che riguardava l'apparecchio ortodontico. Solo alla fine del 2010 la dott.ssa quando rappresentammo l'intenzione di lasciare il centro è stata interpellata dal CP_4
cui ci eravamo rivolti manifestando il nostro disagio, affinché si valutasse l'ipotesi di un CP_5 apparecchio fisso, a spese del centro. cap.12): è vero. Preciso che abbiamo interrotto il rapporto con il centro, con il e con gli altri operanti nel centro. cap.17) : non è vero. La dott.ssa CP_5 CP_4 visitava mia figlia per come ho riferito sopra. Preciso che i dott.ri e CP_2 CP_3 CP_4 si sono succeduti e non sono stati contemporaneamente a lavoro su mia figlia. In ordine si sono succeduti poi e , queste ultime due in contemporanea fino a quando CP_2 CP_4 CP_3 la dott.ssa è stata presso il centro. Quando ho lasciato il centro la era andata CP_3 CP_3 via ed era rimasta la cap.18): è vero. Sui capi di cui alla memoria ex art. 183 VI c CP_4
c.p.c. di capo 9): non è vero. Preciso che comunque il dott. non mi ha Controparte_2 CP_2
mai raccomandato l'utilizzo per un certo numero di ore. capo 10): ho già risposto capo 11): non è vero. Preciso che non ho mai saputo dei cambiamenti nel centro. Non ricordo quando è andato via il dott. CP_2
Alla stessa udienza rendeva l'interrogatorio formale il sig. ; interrogato sui CP_5
capitoli della memoria del convenuto , rispondeva: capo 12): è vero. Controparte_2
Preciso che dal settembre 2010 al gennaio 2011 ha seguito la e credo forse anche un Parte_3 altro paio di pazienti fino all'arrivo del nuovo medico. capo 13): è vero. Preciso però che il nuovo medico in sostituzione del dott. dott.ssa è giunto a gennaio 2011. Nel periodo CP_2 CP_3 dal settembre 2010 al gennaio 2011 la era seguita dal dott. Il dott. Pt_3 Persona_4
medico odontoiatra, compiva le attivazioni sull'apparecchio della preciso che Per_4 Pt_3 gli unici che hanno seguito la sono stati , è Pt_3 CP_2 CP_3 CP_4 Per_4 intervenuto solo temporaneamente.
All'udienza del 6 novembre 2018 rendeva l'interrogatorio formale l'attore Pt_1
, il quale rispondeva: Sul capo della memoria ex art. 183 VI c c.p.c. del Centro
[...] cap.2) adr: non è vero. Preciso che le impronte ad sono state prese più volte. La prima volta Pt_3 le prese . Dopo ciò il centro comunicò il preventivo di spesa per gli apparecchi ortodontici CP_5
necessari. cap.3) adr: è vero. Preciso che a giungo venne consegnato l'apparecchio. Qualche settimana prima le impronte erano state prese personalmente dal dott. Riconosco le CP_2 certificazioni mediche che mi si mostrano affoliate al numero da 4 e 5 della produzione diparte convenuta Centro. cap.6) adr: è vero. Confermo che il dott. ha visitato nel periodo CP_2 Pt_3 indicato, non ricordo con che frequenza. Confermo che provvedeva alle operazioni di rimozione carie ed otturazioni ed alla regolazione dell'apparecchio. cap.7) adr: non è vero. Preciso che mia figlia indossava l'apparecchio sia di giorno che di notte, comunque sempre almeno diciotto ore, anche di più, togliendolo solo in occasione delle interrogazioni a scuola. cap. 9) adr: è vero. Ricordo che sostituimmo dopo circa cinque/sei mesi l'apparecchio ed il nuovo era indossato secondo le prescrizioni che ci venivano fornite di volta in volta. Preciso che non vi era un piano terapeutico prestabilito ma variava in funzione dell'esito di ogni visita. cap.10) adr: non ricordo la data precisa, comunque ricordo che ad sono state prese le impronte circa quattro/cinque volte. Pt_3
cap.11) adr: è vero. Preciso che era visitata periodicamente dal dott. che si alternava al CP_2 dott. o ad una dottoressa o insieme tra loro ma non ricordo il numero e le date precise delle CP_5 visite, credo circa almeno una volta al mese. cap.13) adr: la dott.ssa si è occupata di CP_3
per circa cinque/sei mesi. Non l'avevo mai vista prima né l'ho più vista dopo- cap14) adr: Pt_3 la dott.ssa benedetti ha lavorato con all'inizio delle cure relativamente alle carie. Dopo che se Pt_3 ne andò la si occupò di regolare anche l'apparecchio. Ricordo che non furono fatti altri CP_3 esami né prese impronte. cap15) adr: è vero. Talvolta ha anche verificato l'apparecchio. cap.16) adr: è vero. Preciso che tanto fu perché non eravamo soddisfatti del lavoro svolto e non vi era continuità nelle cure essendo seguita da più medici diversi. Preciso che non vi era un piano Pt_3
terapeutico o una cartella clinica; cap.17 adr: non è vero. indossava costantemente Pt_3
l'apparecchio. cap.18) adr: è vero. La dott.ssa e il dott. hanno eseguiti alcuni CP_4 CP_2 trattamenti curativi di carie e di sigillatura. Adr: preciso che ad ogni visita si delineava il quadro di intervento che mutava di volta in volta. Ricordo che quanto mise il secondo apparecchio le fu sostituito nell'immediatezza perché alcune componenti dell'apparecchio erano state montate nel verso sbagliato (a sinistra invece che a destra). Sui capi della memoria ex art. 183 VI c.c.p.c. di parte sul capo 9 adr: non è vero. ribadisco quanto già risposto. Sul capo 10 adr: è vero. CP_2
Ricordo che disse che doveva essere indossato un certo numero di ore, non ricordo precisamente, comunque lo faceva sempre. Sul capo 11 adr: non è vero. Non fummo avvertiti che il dott. Pt_3
sarebbe andato via. Preciso che si alternavano diversi dottori nelle cure di , ma non CP_2 Pt_3
ho mai saputo il loro rapporto con il Centro. Adr: preciso che i primi tempi accompagnavamo
insieme io e mia moglie, altre volte ci alternavamo. Pt_3
Alla stessa udienza veniva escusso il teste di parte convenuta , sig. Controparte_1
, in servizio presso il Centro dal 2008 quale assistente alla poltrona, Persona_5
dipendente part time;
riferiva sul capo 2: è vero. Ero presente personalmente in qualità di assistente di studio. Sul capo 3 adr: ricordo che dopo alcuni mesi aver preso le impronte fu consegnato l'apparecchio, non ricordo precisamente la data. Riconosco la documentazione che mi si mostra affoliata ai numeri da 3 a 5 della produzione di parte convenuta Centro. Sul capo 6 adr: è vero. La paziente era seguita mensilmente. Le cure riguardavano sia il controllo dell'apparecchio che la cura delle carie. Sul capo 7 adr: è vero. Tanto riferisco perché essendo presente ai controlli fu riferito al dottore dalla stessa madre della paziente che la paziente non era collaborativa e CP_2 non indossava l'apparecchio in numero di ore sufficiente. Preciso di essere l'unica assistente del
Centro. Sul capo 9 adr: è vero. Preciso che il secondo apparecchio venne preparato nell'arco di circa un anno dall'inizio della terapia. Sul capo 10 adr: non ricordo la data precisa. Comunque, rientra nel piano terapeutico che nel corso della cura vengano prese le impronte più volte. Sul capo 11 adr: non ricordo il numero preciso di visite. Posso riferire che era visitata unicamente dal dott.
Preciso che la paziente era seguita da un solo medico per volta, i diversi medici si CP_2 avvicendavano in un tempo susseguente. Sul capo 13 adr: è vero. La dott.ssa è CP_3
subentrata al dott. Dopo che è subentrata la il non ha più avuto CP_2 CP_3 CP_2
rapporti con la paziente. Sul capo 14 adr: è vero. Non ricordo precisamente le singole data comunque ricordo che la dott.ssa è succeduta alla e ha disposto di fare nuovi CP_4 CP_3 esami radiografici ed un nuovo piano di cura. Preciso che vennero effettuati sia gli esami che il prelievo delle nuove impronte. Sul capo 15 adr: ricordo il controllo dell'apparecchio. Non ricordo se vi fosse anche la cura delle carie. Sul capo 16 adr: ricordo che ad un certo punto gli attori interruppero le cure con il centro. Preciso che era durante il periodo di cura con la Sul CP_4 capo 17 adr: tanto so per essere stato riferito dalla madre della paziente. Preciso che tanto fu riferito a tutti i medici che l'ebbero in cura. Sul capo 18 adr: è vero. Adr: preciso che Tes_1 curava le operazioni di igiene dentale, mentre le prestazioni ortodontiche erano curate dal
[...]
e mai insieme tra loro. Adr: preciso che il centro aveva una CP_2 CP_3 CP_4 segretaria credo Io non ho mai svolto lavoro di segreteria. Sono stata unica assistente di Per_6 poltrona fino al 2013 circa. Adr: ricordo la minore era accompagnata dalla madre. Non ricordo di aver mai visto il padre. Adr: anche quando il era andato via dal Centro è comunque CP_2
tornato a visitare la minore in attesa del nuovo medico. Adr: i medici redigevano cartella clinica cartacea con le risultanze della visita e gli interventi effettuati che rimaneva agli atti del centro.
Alla stessa udienza veniva escusso il testimone di parte convenuta Centro odontoiatrico, sig. collaboratore del Centro sin dal 2009 con mansione di igienista Testimone_1
dentale; interrogato sui capi della memoria ex art. 183 VI c c.p.c. del Centro, rispondeva: Contr capo 2 non sono a conoscenza della circostanza in quanto opero come igienista dentale. I pazienti mi vengono inviati dall'odontoiatra con il piano di cura in cartella clinica ed io mi devo occupare unicamente della seduta di igiene orale. Preciso che non assisto alle visite dell'odontoiatra mai. La minore è stata mia paziente quanto alle operazioni di igiene dentale circa nel Pt_3
periodo 2009/2010. Sul capo 3, 6 7, 9, 10, 11, adr: non sono a conoscenza della circostanza. Sul capo 13 adr: posso riferire che la minore è stata seguita da tre medici diversi , CP_2 CP_3
Non sono in grado di riferire se abbiamo lavorato insieme o si siano susseguiti. Preciso CP_4 che nel mio lavoro compilavo la cartella clinica della paziente che mi veniva fornita dal centro e timbravo e firmavo per gli interventi eseguiti. Preciso che sulla cartella clinica i medici del centro che avevano in cura il paziente segnavano gli interventi di rispettiva competenza. Non so quali fossero gli interventi della minore perché mi interessavo solo della sfera di mia competenza. Sul capo 14 adr: ricordo unicamente l'avvicendarsi della alla . Sul capo 15 adr: CP_4 CP_3
non sono a conoscenza delle circostanze. Sul capo 16 adr: non sono stato a conoscenza della circostanza finchè non mi è stata riferita a seguito della comunicazione degli avvocati di circa un anno fa. Sul capo 17 adr: non sono a conoscenza della circostanza. Sul capo 18 adr: è vero. Le eseguivo io personalmente. Adr: preciso che lavoravo da solo senza ausilio di assistente. Ricordo che
l'assistente del centro era Non ricordo vi fossero altre assistenti. Persona_5
Alla stessa udienza veniva sentita anche il teste di parte attrice sig. , la Testimone_2
quale così rispondeva sui capi della memoria ex art. 183 VI c c.p.c. del Centro escussa a prova contraria sul capo 2, 3, 6, 7 Adr: non sono a conoscenza della circostanza. Sul capo 9 adr.
Non ero presente alla visita ma mi fu riferito dai genitori della minore che doveva portare
l'apparecchio per molte ore al giorno. Sul capo 10 adr: non sono a conoscenza della circostanza. Sul capo 11 adr: sapevo che andava al centro frequentemente per delle visite. Sul capo 13 adr: mi riferivano che la minore era seguita da una molteplicità di medici. Sul capo 14, 15 adr: non sono a conoscenza della circostanza. Sul capo 16 adr: mi riferirono che ad un certo punto smisero di frequentare il centro perché riscontravano dei problemi e non erano soddisfatti. Sul capo 17 CP_1
adr: frequentavo la famiglia ed ho avuto modo di constatare che la minore indossava l'apparecchio regolarmente durante la giornata togliendolo solo per mangiare. Frequentavo la casa settimanalmente due tre volte a settimana perché andavo in palestra e passavo la pausa pranzo prima della palestra a pranzo dagli attori. Ciò nel periodo tra il 2010 e il 2011. Ciò posso riferire anche perché ho frequentato la famiglia per delle vacanze insieme. Preciso che frequento la famiglia conoscendo dai tempi della scuola. Sul capo 18 adr: non sono a conoscenza della Pt_2 circostanza.
Successivamente veniva escusso il teste di parte attrice sig. fratello Tes_3 dell'attrice , il quale riferiva sul capo della memoria ex art. 183 VI c c.p.c. del Parte_2
Centro escussa a prova contraria sul capo 2,3,6,7, 9, 10, 11 13, 14, 15, adr: non sono a conoscenza della circostanza. Sul capo 16 Adr: i genitori mi riferirono che avevano avuto dei disguidi con il centro e che non l'avrebbero portata più lì in cura perché vi erano troppi dottori che seguivano . Sul capo 17 adr: posso riferire che in estate quando rimaneva a dormire Pt_3 Pt_3 da me indossava sempre l'apparecchio e lo toglieva solo per mangiare. Anche in inverno talvolta rimaneva a dormire a casa con me e mia moglie. Era l'estate 2009, un po' meno nel 2010 quando è nato mio figlio e poi con più assiduità nel 2011 e 2012. Trascorrevamo del tempo insieme anche in inverno ed in occasione delle festività natalizie. A casa eravamo io e mia moglie poi mio figlio quando è nato.
All'udienza del 14 novembre 2019 veniva escusso il teste di parte convenuta Tes_4
la quale dichiarava aver lavorato al dal novembre
[...] Controparte_1
del 2006 ad aprile del 2015 con mansioni di segreteria e assistenza alla poltrona;
interrogata sui capitoli di cui alla seconda memoria istruttoria del Dott. , CP_2
rispondeva: cap. 1) confermo la circostanza, ricordo che ciò è avvenuto in prossimità dell'estate o comunque subito dopo, lavoravo in quel periodo per il Centro Odontoiatrico;
cap. 2) non ricordo con certezza il mese perché sono passati molti anni;
ricordo in ogni caso che nei mesi di chiusura estivi, o prima o dopo la chiusura estiva, il Dott. ha comunicato al Dott. la propria CP_2 CP_5 impossibilità a proseguire la collaborazione con il Centro;
non ho letto la comunicazione ma li ho sentiti parlare;
ho sentito che avrebbe dato ogni tanto la sua disponibilità per coadiuvare gli CP_2 altri medici nel passaggio di consegne e che questo passaggio è intervenuto nel giro di qualche mese;
con riferimento alla minore ricordo che ha provveduto immediatamente a reperire Pt_3 CP_5 un sostituto e che quest'ultimo ha cominciato a vedere i clienti che stava lasciando;
CP_2 Pt_3 era in cura in modo continuativo e quindi credo che il nuovo medico abbia visto anche lei
[...] nello stesso momento in cui ha iniziato a vedere gli altri pazienti, vale a dire nel periodo immediatamente successivo alla comunicazione di cessazione dell'attività del Dott. nel CP_2 centro odontoiatrico;
non ricordo quale degli specialisti che hanno sostituito ha preso in CP_2 cura la minore adr: per prassi la cessazione dell'attività nel centro veniva Parte_3 comunicata anche ai pazienti;
avendo assistito alla poltrona mi sembra di ricordare che lo CP_2
abbia detto anche ai genitori della minore;
cap. 3) è vero;
consigliava sempre di portare CP_2
l'apparecchio mobile almeno 18 ore al giorno;
in base al caso concreto potevano poi variare le terapie soprattutto in termini di tempo;
era una terapia mobile;
cap. 4) è vero;
ho già risposto;
ricordo che dal momento in cui SA ha comunicato che non avrebbe più lavorato nel centro sono passati alcuni mesi, quindi è verosimile che l'ultima visita effettuata nel centro da risalga al mese di CP_2 gennaio 2011.
Con ordinanza in data 20 novembre 2019 il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 novembre 2019, ammetteva la CTU medico-legale nominando il Dott.
, esperto in medicina legale, e il Dott. , esperto in Persona_7 Persona_8 odontoiatria, ai quali poneva il seguente quesito: “Dica il Ctu, esaminati gli atti ed i documenti di causa e visitata quali siano le cure praticate dai sanitari del Parte_3 [...] di Aprilia nei confronti della ragazza;
se tali cure fossero appropriate rispetto Controparte_1 alla situazione esistente e se siano state eseguite in maniera corretta, precisando, in caso contrario, quali siano stati gli errori professionali commessi dai medici e distinguendo, ove possibile, le rispettive posizioni;
quindi dica il Ctu, tenuto conto anche della patologia precedentemente in atto, se l'attrice abbia subito effetti dannosi alla salute da porsi in diretto rapporto causale con gli eventuali errori dei medici, specificandone le conseguenze in termini di inabilità temporanea totale e parziale e di invalidità permanente;
esprima, infine, il consulente un parere sulla pertinenza e congruità delle spese mediche documentate”; il giudice accoglieva l'istanza formulata dalla difesa della Dott.ssa e ordinava al Controparte_3 Controparte_1
l'esibizione della cartella clinica relativa ad mediante il deposito in Parte_3 cancelleria. All'udienza del 30 gennaio 2020, il giudice conferiva ai CTU l'incarico di cui all'ordinanza del 20 novembre 2019, con l'integrazione richiesta dal relativa alla Controparte_8
verifica del contributo causale rilevante apportato dagli interventi odontoiatrici effettuati dalla paziente in altri centri dopo l'interruzione delle cure presso il convenuto centro odontoiatrico.
Il convenuto Centro odontoiatrico, in esecuzione dell'ordine di esibizione, provvedeva al deposito in data 20 gennaio 2020 di ''fascicolo clinico” (Doc. 18) della paziente Pt_3
ad integrazione della documentazione già prodotta con la comparsa cdi
[...] costituzione, rilevando come l'obbligo di tenuta della cartella clinica sia previsto soltanto per le strutture sanitarie pubbliche e case di cura convenzionate, e non anche per gli studi libero-professionali privati, quali appunto il CP_1
In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, con decreto in data 26 febbraio 2021 il giudice, visto l'art. 221 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, visto il decreto n. 48 del 2020 del Presidente del Tribunale di Latina, disponeva la trattazione scritta mediante deposito di note dell'udienza dell'11 marzo 2021.
Con ordinanza in data 22 marzo 2021 il giudice, rilevato il mancato deposito in atti della
CTU nonché il mancato invio alle parti della bozza peritale, assegnava al collegio peritale nuovi termini per la trasmissione della bozza e deposito della consulenza definitiva.
Dopo successive proroghe concesse al nominato collegio peritale, per documentati gravi motivi di salute del dott. , i CTU depositavano l'elaborato peritale definitivo in Per_8
data 27 novembre 2022.
All'udienza del 28 settembre 2023, la difesa di parte attrice contestava le risultanze della
CTU ritenute parziali, incomplete e contraddittorie, atteso che i consulenti non forniscono puntuale riscontro alle osservazioni critiche dei consulenti di parte attrice presentate il 10 ottobre 2022; rilevava che i Ctu conferiscono esclusiva valenza alla documentazione prodotta dal centro odontoiatrico, che si contesta e alla quale non può essere riconosciuta efficacia atteso che le certificazioni prodotte sono prive di data certa ma non sono nemmeno controfirmate dai genitori della paziente;
la consulenza risulta altresì contraddittoria perché i CtU, pur sottolineando una valutazione clinica iniziale incompleta nonché una carenza di informazione circa le alternative terapeutiche o le eventuali complicanze e ulteriori procedimenti correttivi chirurgici ne escludono ogni responsabilità; chiede pertanto di disporre la rinnovazione delle indagini peritali o, in subordine, di convocare i consulenti in udienza per sottoporre agli stessi una richiesta di chiarimenti.
I difensori dei convenuti si opponevano alle richieste di parte attrice ritenendo la CTU completa ed esaustiva;
rilevava il convenuto la tardività delle eccezioni sollevate CP_1
da parte attrice circa la documentazione medica agli atti di causa e oggetto di Ctu;
chiedevano i convenuti il rinvio per precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza in data 16 ottobre 2023 il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 settembre 2023, ritenuto potersi decidere la causa senza disporre la rinnovazione delle indagini peritali, rinviava all'udienza del 26 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni.
Per il trasferimento del giudice titolare del ruolo, a seguito di variazione tabellare con provvedimento del Presidente f.f. del Tribunale del 3 settembre 2024, la causa veniva assegnata all'odierno giudice il quale, con decreto in data 5 settembre 2024, disponeva per l'udienza già fissata al 26 novembre 2024 il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con termine perentorio fino al giorno dell'udienza per il deposito.
Con note in data 25 novembre 2024 parte attrice ribadiva le contestazioni sollevate all'udienza del 28.09.2023 alla C.T.U. riportandosi integralmente alle osservazioni avanzate dal C.T.P.; chiedeva il rinnovo delle operazioni peritali, in subordine la riconvocazione del Collegio peritale per chiarimenti;
precisavamo le conclusioni come rassegnate nell'atto di citazione del 18.01.2017.
Con note in data 25 novembre 2024 parte convenuta Controparte_1 concludeva riportandosi alle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di
[...]
costituzione e risposta con domanda riconvenzionale trasversale del 18.04.2017
Con note in data 24 novembre 2024 il convenuto Dott. , precisava le CP_2
conclusioni chiedendo in via principale, il rigetto della domanda attorea, in via subordinata, nella ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, di accertare e dichiarare la correttezza dell'operato e l'assenza di responsabilità del Dott.
per la causazione dei danni lamentati da parte attrice e, per l'effetto, Controparte_2
tenere indenne il medesimo dalle conseguenze connesse al predetto accoglimento;
in via ulteriormente subordinata, indicare l'effettiva percentuale di responsabilità sullo stesso eventualmente gravante, nell'ambito del trattamento sanitario per cui è causa;
rigettare la domanda riconvenzionale trasversale formulata dal Controparte_1
perché inammissibile, infondata e, comunque, non provata.
Con note in data 22 novembre 2024 la convenuta Dott.ssa Insisteva per il CP_3 rigetto della domanda formulata da parte attrice nei suoi confronti.
I convenuti chiedevano tutti la concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.
Con ordinanza in data 27 novembre 2024 il giudice, lette le note di udienza depositate dalle parti, rilevata la necessita, a seguito dell'assegnazione con decreto del Presidente del
Tribunale del 3 settembre 2024 di 98 procedimenti, di definire tra i procedimenti di più antica iscrizione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 gennaio 2025 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo deposito di note scritte con termine fino al giorno dell'udienza.
Con ordinanza in data 8 gennaio 2025 il giudice, lette le note di udienza depositate dalle parti, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 7 marzo 2025 e comparsa conclusionale di replica in data 28 marzo 2025 ribadiva le contestazioni alla CTU, chiedeva la remissione della causa sul ruolo e la riconvocazione dei CTU per chiarimenti;
insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Parte convenuta con comparsa conclusionale del 4 Controparte_1 marzo 2025 e comparsa conclusionale di replica del 18 marzo 2025 insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, da ultimo nelle note di udienza del 03.01.2025;
Con comparsa conclusionale in data 7 marzo 2025 e memoria di replica in data 28 marzo
2024, il convenuto Dott. ribadiva le proprie difese insistendo per l'integrale CP_2 rigetto della domanda di parte attrice e l'accoglimento delle conclusioni formulate nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 C.P.C.
Con comparsa conclusionale in data 7 marzo 2025 e comparsa conclusionale di replica del
29 marzo 2025 la convenuta dott.SSA ribadiva le difese già espresse in atti, CP_3
insisteva per il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con note scritte del 03.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è infondata e non può essere accolta per le ragioni esposte a seguire.
È consolidato l'orientamento giurisprudenziale che qualifica la responsabilità della struttura sanitaria, pubblica o privata, e dei medici in essa operanti come di natura contrattuale, in forza di un atipico contratto di assistenza sanitaria o di spedalità con la struttura, e di un contatto sociale con il medico, che si perfeziona, anche sulla base di fatti concludenti, con l'affidamento del paziente alle cure della struttura sanitaria ovvero del medico in essa operante e che genera un obbligo di protezione del medico e della struttura nei confronti del paziente (Cass. n. 8826/2007; Cass. n.5590/2015).
L'attività dei sanitari si incardina cioè nella obbligazione della struttura, la quale si avvale dei suoi ausiliari per la realizzazione dell'assistenza del paziente, assumendosene il rischio.
Di conseguenza, dei danni arrecati al paziente ne risponde la struttura ospedaliera per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale trovando nel caso applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché essi non siano formalmente alle sue dipendenze (Cass. n. 1620/2012, Cass. n.22390/2006).
Quanto alla responsabilità dei sanitari, il presente giudizio è stato introdotto anteriormente all'entrata in vigore della legge 24/2017 c.d. che trova CP_9
applicazione per le cause introdotte dopo l'1 aprile 2017, di talché la responsabilità professionale del medico deve continuare a classificarsi di natura contrattuale.
Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura e dei sanitari ivi operanti, consegue che, ai fini del risarcimento del danno, è onere del danneggiato, allegare l'esistenza del rapporto di cura e l'aggravamento della patologia preesistente (ovvero l'insorgenza di una nuova patologia), nonché provare il nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari (da ultimo Cass. n. 13107/2023; Cass. n. 17306/2006) mentre a carico della struttura sanitaria è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo al suo operato, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo a lui imputabile (Cass. n. 11488/2004); pertanto grava sul medico l'onere di provare che l'insuccesso dell'intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà, dimostrando di aver osservato nell'esecuzione della prestazione sanitaria la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione (Cass. n.24791/2008; Cass. Sez. U. n. 577/2008).
Ed infatti, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione.
Nel caso di specie, la documentazione in atti e le esperite prove orali, consentono di ritenere raggiunta la prova dell'esistenza del rapporto instauratosi tra parte attrice, il d i sanitari convenuti che hanno avuta in cura Controparte_1
la minore Parte_3
Quanto al lamentato inadempimento, parte attrice allega l'inidoneità del trattamento ortodontico - apparecchio mobile - eseguito sulla minore che non Parte_3
avrebbe raggiunto gli obiettivi previsti comportando la necessità di ricorrere a terapie correttive ed interventi ulteriori.
La CTU espletata nel corso del giudizio, redatta dai dott.ri , specialista in Persona_7
medicina legale e delle assicurazioni e , specialista in odontostomatologia, Persona_8 sulla base della documentazione clinica prodotta in atti, e della visita peritale eseguita, rispondendo ai quesiti formulati dal magistrato, ha evidenziato che la perizianda presentava una malocclusione di III classe dento scheletrica (sec. Angle) bilaterale;
asimmetria mandibolare destra con ipometria destra;
deviazione verso destra della linea mediana interincisale, modesti segni di parodontopatia diffusa.
I CTU hanno premesso che detta condizione derivava da una predisposizione genetica, e che, in tali casi, indipendentemente dalle tecniche ortodontiche adottate, frenare la crescita della mandibola, fortemente legata alla genetica del paziente, è “praticamente impossibile”; riferivano i consulenti d'ufficio che più precoce è l'intervento ortodontico più probabilità emergono di correggere o per lo meno ridurre l'entità della discrepanza;
precisavano i CTU che “nel caso di specie una corretta previsione di crescita dento facciale
(VTO), avrebbe confermato una già espressa valutazione clinica, ovvero della tendenza genetica alla impossibilità all'ottenimento di una risoluzione della classe dentaria, ma soltanto un accettabile compromesso estetico funzionale: in definitiva non si sarebbe potuto, come non si è potuto nel successivo trattamento, ridurre l'angolo mandibolare o il rapporto intermascellare, ovvero la dismetria mandibolare”(pag.16 CTU).
Quanto all'operato dei sanitari convenuti, i CTU non hanno individuato procedure censurabili né con riferimento alla formulata diagnosi di malocclusione né quanto alla terapia ortodontica funzionale proposta ed eseguita su una minore in crescita (Dispositivo tipo PLANAS4 e dispositivo tipo FUBICON5), rilevando la costante valutazione da parte dei sanitari dell'evoluzione clinica con adattamento dei presidi in uso alle emergenti situazioni e condizioni cliniche (crescita facciale, eruzione dentaria); evidenziavano, inoltre, i CTU la presenza, nella documentazione clinica esibita dalla struttura, di annotazioni di scarsa collaborazione della paziente, condizione necessaria al fine dell'efficacia terapeutica, riferita ai sanitari dalla stessa madre della paziente, all'epoca minore, durante i periodici controlli.
Riferivano ancora i CTU che la paziente in data 13.1.2011, dopo nuova valutazione dei
Sanitari del interrompeva il trattamento e si affidava alle cure Controparte_1 del Dipartimento di Ortodonzia dell' . Controparte_10
Dichiaravano ancora: attualmente, in sede di accertamento peritale, la condizione dento occlusale appare accettabile, con una soluzione in III classe delle relazioni intermascellari ma con una buona funzionalità occlusale e buon recupero dell'open bite e overjet, pressoché immodificata 6 7 appare la condizione scheletrica persistendo la III classe mandibolare, la iperdivergenza mandibolare la
l'asimmetria facciale.
Alla luce delle esposte considerazioni i CTU concludevano: In definitiva si ritiene che i
Sanitari del hanno osservato i fondamentali principi clinici in relazione Controparte_1 all'età della paziente quindi dell'evoluzione dento scheletrica in accordo alle principali Linee Guida prevalentemente accettate per tale tipo 8 di trattamento espletando adeguati controlli sanitarie e valutando costantemente il caso di pertinenza ortodontica. Non vi è traccia, nel corso della valutazione clinica da parte del di Aprilia di VTO o tracciato cefalometrico, che CP_1 comunque non sarebbe stato discriminante sul percorso terapeutico, ma avrebbe potuto dare indicazioni informative più dettagliate sulla prognosi e sull'eventuale scelta chirurgica. Alle osservazioni dei CCTTPP di parte attrice che censuravano il non corretto inquadramento diagnostico e la non adeguatezza del dispositivo ortodontico prescritto dai sanitari convenuti, i CTU hanno replicato precisando che:
- l'assenza di rilievi non ha impedito di esprimere una diagnosi di gravità del caso
(18.3.2009);
- in termini di probabilità un trattamento alternativo (maschera di Delaire o Fionda mentoniera) avrebbe potuto avere un'evoluzione diversa, anche in senso peggiorativo, e ciò in relazione alla collaborazione della ed alle problematiche relative Parte_5 all'utilizzo di apparecchio ortopedico facciale particolarmente invasivo;
- il percorso clinico adottato presso il Centro Odontoiatrico convenuto, non ha ottenuto i risultati attesi, come non sono stati ottenuti, quelli presso il Policlinico Gemelli, ciò ad indicare l'estrema difficoltà e complessità del caso, nonostante l'intervento di più professionisti con diverse valutazioni terapeutiche;
- è compito del clinico è quello di garantire la migliore opportunità diagnostico terapeutica, in relazione al caso e non quella di risultato, in quanto sono infinite le variabili biologiche possono intervertire nel percorso clinico.
Concludevano i CTU riferendo:
“Successivamente alle note dei CCTTP, si ritiene che sebbene i Sanitari del Centro in questione, nell'applicazione di un percorso terapeutico, non abbiano ottenuto un risultato ortodontico accettabile, anche attraverso una carenza d'informazione circa le alternative terapeutiche o le eventuali complicanze ed ulteriori procedimenti correttivi chirurgici, non hanno, comunque, determinato un peggioramento del caso o hanno complicato i successivi trattamenti.”
In conclusione, dalle risultanze della CTU, che si condividono anche in relazione ai riscontri resi alle note critiche delle parti, non sono ravvisabili profili di responsabilità colposa dei sanitari che ebbero in cura presso il Parte_3 Controparte_1
dal 2009 al 2012, sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico;
i CTU sia pure
[...] rilevando una carenza di informazione circa le alternative terapeutiche, hanno comunque escluso la correlazione causale tra tale inesatto adempimento e l'evoluzione del quadro patologico della minore.
Ne consegue che la domanda di parte attrice non può essere accolta per difetto di prova del nesso, che incombeva sulla stessa parte ex art.2697 c.c., ovvero della riconducibilità eziologica del dedotto danno all'operato dei sanitari del Centro rispetto ai quali non è emersa la mancanza di diligenza nell'operato o l'errore nella scelta del trattamento ortodontico (sul punto si evidenzia che anche la perizia tecnica di parte attrice, a firma del dott. pag.10, rileva la corretta indicazione del trattamento ortodontico, Per_1 censurandone la sola esecuzione tecnica).
Al riguardo si ribadisce che è onere del paziente dimostrare che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata. Non basta quindi riferire il mancato raggiungimento dell'esito voluto oppure l'aggravamento delle condizioni di salute, ma bisogna dimostrare che gli eventi lamentati discendano, secondo un criterio di regolarità causale, dalla condotta colposa del sanitario.
Invero la CTU espletata ha evidenziato l'esistenza di fattori estranei alla condotta dei sanitari, idonei ad incidere sul mancato conseguimento del risultato atteso, quali l'impossibilità di una completa correzione della mal-occlusione di natura genetica e la mancata collaborazione della paziente nell'uso dell'apparecchio mobile, ridotto rispetto alle prescrizioni terapeutiche di utilizzo non inferiore alle 18 ore giornaliere, come riscontrato dall'istruttoria documentale (fasc. CENTRO, all.3 diagnosi, all.ti 10,11,12 rivalutazioni 2010/2011, prodotti in sede di comparsa di costituzione), considerato che, diversamente da quanto riferito dall'attrice in sede di interrogatorio, nella Parte_2
documentazione clinica del Centro è riportata le prescrizione di utilizzo del dispositivo, e le contestazioni ai documenti sono state sollevate tardivamente, e dunque inammissibilmente, solo successivamente al deposito della CTU.
Per quanto considerato, la domanda risarcitoria deve essere rigettata con assorbimento delle ulteriori questioni.
Le spese di lite debbono essere compensate stante poiché, secondo quanto accertato dai
CTU “i Sanitari del Centro in questione, nell'applicazione di un percorso terapeutico, non abbiano ottenuto un risultato ortodontico accettabile” oltre ad aver ravvisato una “una carenza di informazione circa le alternative terapeutiche e le eventuali complicanze ed ulteriori procedimenti correttivi chirurgici”.
Le spese della CTU, liquidate come da decreto del 29 marzo 2025 vanno poste a carico di parte attrice soccombente che ne ha richiesto l'ammissione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
301/2017, ogni diversa domanda rigettata, così provvede
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa tra le parti le spese del giudizio;
- pone le spese di CTU liquidate con decreto del 29 marzo 2025 a carico di parte attrice.
Lì 1 aprile 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava