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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/04/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1480/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Alina Rossato Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.v.g. 1480/2025 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio da:
, con il patrocinio dell'avvocato Marzano Daniela Controparte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Marzano Daniela Controparte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: Separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
Per i ricorrenti:
“1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi nato a [...] il 28 Controparte_1
maggio 1981, ivi residente a[...], codice fiscale: e CodiceFiscale_1 CP_2 nata a [...] il [...], ivi residente a[...], codice fiscale:
[...]
,, con riferimento al matrimonio civile celebrato presso il Comune di Roma, CodiceFiscale_2
annotato nei Registri di Stato Civile del Comune di Roma, atto 00684 parte 1, serie 04, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno;
2) assegnare la casa coniugale alla moglie anche quale unica ed esclusiva proprietaria;
pagina 1 di 4 3) ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
4) nulla in merito ad assegno di mantenimento attesa la dichiarazione di essere reciprocamente del tutto autosufficienti economicamente e della conseguente rinuncia a qualsivoglia domanda di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra;
5) i coniugi dichiarano di aver completamente definito e regolato ogni pregressa questione economica/finanziaria/patrimoniale inerente la pregressa convivenza;
6) i coniugi esprimono immediata acquiescenza alla sentenza di separazione. Spese legali interamente compensate”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 12.2.2025, Controparte_1
e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, allegando: CP_3
- di aver contratto matrimonio a Roma il 1.10.2022 e trascritto nel relativo registro al n.00684, parte I, serie 4, anno 2022;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- i coniugi vivono da tempo già separati e dunque vive e risiede presso l'immobile di CP_3
sua esclusiva proprietà (acquistato ante matrimonio) sito in Roma alla Via Domenico Barone n. 31, mentre vive e risiede presso l'immobile condotto in locazione sito in Padova alla Via Controparte_1
Narni n. 2;
- che entrambi i ricorrenti sono giunti alla reciproca convinzione e consapevolezza della definitiva impossibilità di proseguire la loro unione e la convivenza e hanno perciò deciso di separarsi;
- che , laureato in Biotecnologia Industriale, ha percepito negli ultimi tre anni il seguente Controparte_1
reddito da lavoro dipendente: anno 2023: 52.236,99 euro lordi;
anno 2022: 51.929,95 euro lordi;
anno
2021: 55.450,33 euro lordi e non è proprietario di beni mobili e/o immobili e/o autovetture;
- che laureata in Graphic Design 1° livello, ha percepito negli ultimi tre anni il CP_3
seguente reddito da lavoro dipendente: anno 2023: 28.932,00 euro lordi;
anno 2022: 26.850,00 euro lordi;
anno 2021: 24.146,00 euro lordi;
- che la medesima è proprietaria del bene immobile sito in Roma alla Via Domenico Barone n. 31, acquistato ante matrimonio, ed ha in locazione finanziaria l'autovettura targata GX774RC.
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 4.3.2025 hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
pagina 2 di 4 Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e, pertanto, la separazione va omologata con riguardo alla condizione di cui al punto 4, con la precisazione che, stante l'assenza di figli minori e di figli maggiorenni non autosufficienti della copia conviventi con non sussistono i presupposti per un provvedimento di assegnazione CP_3
della casa coniugale, oggetto della condizione di cui al punto 2.
Con riguardo, infine, alla condizione di cui al punto 5 delle rassegnate conclusioni, la stessa, essendo espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo in materia di diritti disponibili, non necessita di essere recepita dal Tribunale ai fini della sua validità ed efficacia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a Controparte_1 CP_3
vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione congiunte riportate in epigrafe come indicato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 8 aprile 2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Alina Rossato Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.v.g. 1480/2025 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio da:
, con il patrocinio dell'avvocato Marzano Daniela Controparte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Marzano Daniela Controparte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: Separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
Per i ricorrenti:
“1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi nato a [...] il 28 Controparte_1
maggio 1981, ivi residente a[...], codice fiscale: e CodiceFiscale_1 CP_2 nata a [...] il [...], ivi residente a[...], codice fiscale:
[...]
,, con riferimento al matrimonio civile celebrato presso il Comune di Roma, CodiceFiscale_2
annotato nei Registri di Stato Civile del Comune di Roma, atto 00684 parte 1, serie 04, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno;
2) assegnare la casa coniugale alla moglie anche quale unica ed esclusiva proprietaria;
pagina 1 di 4 3) ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
4) nulla in merito ad assegno di mantenimento attesa la dichiarazione di essere reciprocamente del tutto autosufficienti economicamente e della conseguente rinuncia a qualsivoglia domanda di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra;
5) i coniugi dichiarano di aver completamente definito e regolato ogni pregressa questione economica/finanziaria/patrimoniale inerente la pregressa convivenza;
6) i coniugi esprimono immediata acquiescenza alla sentenza di separazione. Spese legali interamente compensate”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 12.2.2025, Controparte_1
e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, allegando: CP_3
- di aver contratto matrimonio a Roma il 1.10.2022 e trascritto nel relativo registro al n.00684, parte I, serie 4, anno 2022;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- i coniugi vivono da tempo già separati e dunque vive e risiede presso l'immobile di CP_3
sua esclusiva proprietà (acquistato ante matrimonio) sito in Roma alla Via Domenico Barone n. 31, mentre vive e risiede presso l'immobile condotto in locazione sito in Padova alla Via Controparte_1
Narni n. 2;
- che entrambi i ricorrenti sono giunti alla reciproca convinzione e consapevolezza della definitiva impossibilità di proseguire la loro unione e la convivenza e hanno perciò deciso di separarsi;
- che , laureato in Biotecnologia Industriale, ha percepito negli ultimi tre anni il seguente Controparte_1
reddito da lavoro dipendente: anno 2023: 52.236,99 euro lordi;
anno 2022: 51.929,95 euro lordi;
anno
2021: 55.450,33 euro lordi e non è proprietario di beni mobili e/o immobili e/o autovetture;
- che laureata in Graphic Design 1° livello, ha percepito negli ultimi tre anni il CP_3
seguente reddito da lavoro dipendente: anno 2023: 28.932,00 euro lordi;
anno 2022: 26.850,00 euro lordi;
anno 2021: 24.146,00 euro lordi;
- che la medesima è proprietaria del bene immobile sito in Roma alla Via Domenico Barone n. 31, acquistato ante matrimonio, ed ha in locazione finanziaria l'autovettura targata GX774RC.
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 4.3.2025 hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
pagina 2 di 4 Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e, pertanto, la separazione va omologata con riguardo alla condizione di cui al punto 4, con la precisazione che, stante l'assenza di figli minori e di figli maggiorenni non autosufficienti della copia conviventi con non sussistono i presupposti per un provvedimento di assegnazione CP_3
della casa coniugale, oggetto della condizione di cui al punto 2.
Con riguardo, infine, alla condizione di cui al punto 5 delle rassegnate conclusioni, la stessa, essendo espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo in materia di diritti disponibili, non necessita di essere recepita dal Tribunale ai fini della sua validità ed efficacia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a Controparte_1 CP_3
vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione congiunte riportate in epigrafe come indicato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 8 aprile 2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
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