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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 29/07/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°4285/2021 RG;
tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappr. e dif. dall'avv. COSIMO LOVELLI ed Avv. DANIELE OLIVIERO;
attore contro
(c.f. e P.IVA ), in persona del legale rapp.te, Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappr. e dif. dall' avv. MONICA CANEPA e dall'avv. EMANUELA GUARINO;
convenuto
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.; precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 27/06/2024;
FATTO E DIRITTO
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c.p.c., così come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
La domanda è infondata e va pertanto disattesa.
ha evocato in giudizio il al fine di vedersi riconoscere il Parte_1 Controparte_1 ristoro dei danni non patrimoniali (in particolare per danno biologico da frattura malleolo peronale) patiti a causa della rovinosa caduta di cui rimaneva vittima in data 30 luglio 2019 alle ore 19,00 circa nell'abitato del Comune di e segnatamente sulla via delle Mimose, in prossimità del civico CP_1
n. 2, caduta che a dire dell'attrice dovuta ad una buca nascosta creatasi sul marciapiedi.
Ritualmente costituitosi, il ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, Controparte_1 dubitando sull'effettivo verificarsi del sinistro nella situazione di tempo e di luogo descritta da parte attrice e comunque per effetto del caso fortuito, consistente nella inavveduta condotta della danneggiata, contestando il quantum preteso siccome eccessivo rispetto alle lesioni effettivamente riportate.
La causa, sulla base della documentazione in atti e della espletata prova orale è stata riservata a sentenza previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è infondata e va pertanto disattesa.
Appare dirimente rilevare come parte attrice abbia dato prova del fatto storico lamentato ( e cioè la rovinosa caduta nelle situazioni di luogo e di tempo descritte ) attraverso l'escussione dei testi indicati nonché dello stesso interrogatorio formale della sig.ra ma al contempo deve Parte_1 ritenersi che l'Ente civico convenuto abbia a sua volta fornito la prova del caso fortuito, consistente nel caso di specie, proprio nella condotta imprudente e/o inavveduta della danneggiata.
In particolare appare accertato che il luogo in cui si verificava la rovinosa caduta da parte della
(e cioè la pavimentazione del marciapiede di via della Mimose), è caratterizzato – Parte_1 secondo quanto appare evidente dai rilievi fotografici in atti prodotte - da sconnessioni molto evidenti e segnatamente dalla presenza di varie basole che presentano disallineamenti fra esse, il tutto evidente ad occhio nudo.
Le caratteristiche della sconnessione su una delle quali parte attrice inciampava cadendo rovinosamente al suolo, portano ad escludere che si trattasse di un ostacolo insidioso, non visibile e/o imprevedibile.
Va a questo punto rilevato che il giudicante non ignora ed anzi condivide il più recente orientamento espresso dalla Corte di legittimità ( ex plurimis Cassazione civile sez. III 09 giugno
2016 n. 11802 ) che configura la responsabilità ex art. 2051 c.c. da parte degli enti proprietari e/o gestori delle cose che, come le strade pubbliche, siano destinate all'uso pubblico ed indiscriminato di una non predeterminata generalità di utenti. Non di meno, pur tenendo conto della particolare struttura del sistema di responsabilità derivante dall'applicazione dell'art. 2051 c.c. e del conseguente regime probatorio, può ritenersi privo di rilievo il comportamento del danneggiato.
In particolare, la S.C. in ordine al giudizio di pericolosità della cosa inerte (la buca nel manto stradale, ad esempio) afferma che è necessaria un'indagine sulle interazioni che la stessa può avere in un contesto dato, nel senso che la cosa inerte non può essere pericolosa ex se ma risulta tale quando
“determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Pertanto se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass., 4 novembre
2003, n. 16527, in motivazione)”. Ancor più di recente la giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito i principi innanzi riportati, affermando che “la valutazione del comportamento del danneggiato è in effetti di imprescindibile rilevanza;
potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art. 1227 c.c., comma 1 » (In termini, Cass. civ., 28 luglio 2015, n. 15859).; “In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cassazione civile sez. VI
30 marzo 2015 n. 6425 ).
La infatti, Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (v., tra le altre, le ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315), sono da ribadire ulteriormente nel giudizio odierno, avendo ricevuto di recente anche l'autorevole avallo delle
Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 30 giugno 2022, n. 20943).
La responsabilità di cui all' art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Pertanto se è vero che sussiste la presunzione di responsabilità dei Comuni – come delle altre
P.A. - verso i terzi per la custodia e manutenzione delle strade è tuttavia altrettanto vero che vi un dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti in custodia, di talchè la mancata diligenza del danneggiato, fa si che venga esclusa la responsabilità dell'Ente per i danni che lo stesso danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Nel caso di specie parte attrice, mediante l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto prevedere e percepire la situazione di pericolo astrattamente causata dalla presenza di sconnessione del basolato che stava percorrendo, in quanto i disallineamenti fra le basole erano sicuramente percepibili e dunque la stessa avrebbe, in particolare, dovuto usare la massima attenzione onde evitare eventuali asperità e comunque affrontare il percorso prestando la massima attenzione, ancor più resa necessaria dall'orario crepuscolare.
Tale inavveduta condotta da parte della attrice, appare sufficiente per mandare il CP_2
– pur tenuto alla manutenzione della strada e pur in considerazione del fatto che la
[...] disconnessione presente fosse l'effetto dell'aver omesso un tale doveroso comportamento - esente da responsabilità rispetto ai danni subiti, in quanto si atteggia come fatto del terzo causalmente rilevante nella determinazione dell'evento e delle sue conseguenze, con il conseguente superamento della presunzione di responsabilità in capo al custode a norma dell'art. 2051 c.c..
Per le considerazioni che precedono la domanda attorea va rigettata con ogni conseguenza sulle spese del presente grado di giudizio le quali seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 e ss. modif., in considerazione della serialità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del in Parte_1 Controparte_1 persona del sindaco pro tempore, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna parte attrice, al pagamento delle spese processuali nei confronti del Parte_1 che si liquidano in €. 2.540,00 per compensi, oltre al 15% per rimb. forf. nonché Controparte_1
CAP e IVA se dovuti.
Brindisi, lì 29/07/2025 IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Antonio Manigrasso funzionario addetto all'Ufficio per il Processo