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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/10/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6317/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 23/10/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6317/2023 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Sergio Massimo Mancusi
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
Resistente
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Eleonora Verdini
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che a causa delle patologie di cui è affetto ed Parte_1 indicate in motivazione, la sua capacità lavorativa specifica nell'attività di agente pagina 1 di 6 di commercio effettivamente esercitata è pari al 67% a decorrere dal mese di settembre 2024.
2. Per l'effetto, condanna la , in persona del Presidente del Controparte_1
C.d.A. e l.r. pro-tempore, a corrispondere al ricorrente i ratei maturati della pensione di inabilità di cui all'art. 19 del Regolamento delle Attività Istituzionali della , con decorrenza ottobre 2024, oltre interessi legali dal dì del CP_1 dovuto al saldo.
3. Rigetta la domanda di annullamento della richiesta di rimborso del compenso spettante al terzo componente del Collegio Medico avanzata dalla CP_1 resistente.
4. Compensa le spese processuali.
5. Pone le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, a carico della CP_1
.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 12.12.2023, ritualmente notificato, conviene in giudizio la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, chiedendo al Tribunale di Velletri di accertare e dichiarare che, in ragione delle patologie di cui è affetto, sussistono i requisiti richiesti dall'art. 19 del Regolamento delle Attività Istituzionali della convenuta per CP_1 beneficiare della pensione di invalidità. Riferisce di avere presentato domanda di invalidità alla in data 6.04.2023 che all'esito della visita medico-legale CP_1 veniva rigettata con provvedimento del 15.06.2023. Il successivo 4.07.2023 proponeva, quindi, ricorso all'Ente competente chiedendo la costituzione di un
Collegio Medico, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento delle Attività Istituzionali della
. Il Collegio si riuniva in data 25.09.2023 e concludeva per il Controparte_1 riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa pari al 60%, quindi in misura inferiore a quella di legge per accedere alla prestazione in parola, per cui si vedeva costretto ad adire l'AG. Sulla base di tale premessa chiede che, previo accertamento del requisito sanitario presupposto, la convenuta, in persona del l.r.p.t., CP_1 sia condannata a pagare in suo favore i ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre accessori di legge. Chiede, inoltre, di annullare l'indebita richiesta di rimborso del compenso spettante al terzo componente del Collegio Medico avanzata dalla nei suoi confronti. CP_1
La si costituisce in giudizio in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore ed eccepisce la nullità della notifica del ricorso pagina 2 di 6 evidenziando che in uno con l'atto introduttivo del giudizio veniva notificato il decreto di fissazione udienza dinanzi al Tribunale di Tivoli RG 3162/2024 e non il decreto ex art. 415 c.p.c. relativo al presente giudizio. Nel merito chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza precisando che, a norma della disciplina applicabile al caso di specie (art. 19 Regolamento), l'iscritto può chiedere la pensione di invalidità qualora ricorrano due condizioni: a) che abbia riportato un'invalidità a causa di un'infermità o difetto fisico o mentale almeno del 67% della capacità lavorativa nell'attività di agente effettivamente esercitata, insorto, o aggravatosi, dopo l'iscrizione alla;
b) CP_1 abbia almeno cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno tre nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione. Precisa, infine, che il trattamento pensionistico decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero, se il requisito sanitario è successivo a tale data, è posticipato al primo giorno del mese successivo alla data di insorgenza dell'invalidità.
La causa veniva istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti e Ctu medico-legale. All'odierna udienza, dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi e a verbale, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
Prendendo le mosse dall'eccezione di nullità della notifica del ricorso per omessa notifica del decreto di fissazione udienza ex art. 415 c.p.c. del 14.12.2023 relativo al presente procedimento, si osserva che la tempestiva costituzione in giudizio della ha sanato la nullità della vocatio in ius. Ed infatti, trova Controparte_1 applicazione il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 co. 3 c.p.c. in virtù del quale la nullità della notifica è sanata, con efficacia retroattiva, se il convenuto si costituisce in giudizio dimostrando di essere stato messo a conoscenza dell'atto e di aver potuto esercitare in modo compiuto il proprio diritto di difesa. In altri termini se l'atto ha raggiunto il suo scopo l'eventuale vizio non può essere rilevato.
Venendo, quindi, al merito della causa, pacifico il possesso da parte del ricorrente del requisito contributivo (almeno cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno tre nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione cfr. Lista versamenti previdenziali in atti) il thema decidendum ha ad oggetto il solo accertamento del requisito sanitario che, in specie, è costituito da un'invalidità a causa di infermità o difetto fisico o mentale almeno del 67% della capacità lavorativa specifica ossia nell'attività di agente effettivamente esercitata. Orbene, all'esito degli pagina 3 di 6 accertamenti medico legali esperiti, il CT dell'Ufficio, previo esame di tutta la documentazione sanitaria in atti, e dopo avere sottoposto il ricorrente a vista medico- legale, pone la diagnosi di: “1) Esiti di intervento chirurgico per meningocele lombare
(spina bifida) con severa sofferenza neurogena a distribuzione L3-L4 e L5-S1 2)
Ipoacusia neurosensoriale destra 3) Spondilodiscoartrosi 4) Litiasi renale 5) Tireopatia nodulare in eutiroideo 6) Ipertensione arteriosa 7) Sindrome del tunnel carpale bilaterale”.
Ri9ferisce che il ricorrente è attualmente affetto da esiti di intervento chirurgico per meningocele lombare (spina bifida) che è un difetto congenito in virtù del quale la colonna vertebrale è aperta (bifida) a causa di un'incompleta chiusura delle parti che costituiscono il canale spinale che può coinvolgere il midollo spinale in misura variabile;
l'ipoacusia neurosensoriale destra è un danno uditivo generalmente causato da un malfunzionamento della coclea (orecchio interno) dovuto al danneggiamento di alcune o della maggior parte delle cellule ciliate;
la spondilodiscoartrosi è una patologia degenerativa dei segmenti ossei e delle strutture fibro-cartilaginee interposte della colonna vertebrale;
la litiasi renale è uno stato morboso che può manifestarsi con una sintomatologia dolorosa acuta (colica), che si irradia all'epigastrico, all'ombelico, alla regione sacroiliaca e, più raramente, alla natica, alla coscia ed al tallone lungo il nervo sciatico;
la tireopatia nodulare in eutiroideo è una malattia che si caratterizza con una riduzione dell'attività funzionale della ghiandola tiroidea;
l'ipertensione arteriosa è un aumento anormale della pressione con la quale il sangue scorre nei vasi arteriosi;
la sindrome del tunnel carpale bilaterale è una malattia caratterizzata da infiammazione dei tendini del polso e schiacciamento del nervo mediano, accompagnato da dolore, che provoca impotenza funzionale e disestesie alle dita.
Ciò posto evidenzia che il ricorrente, in quanto agente di commercio, percorre molti chilometri a bordo dell'autovettura per raggiungere i clienti per cui i lunghi tragitti in auto comportano un elevato impegno della colonna vertebrale a causa: a) dell'assunzione di una postura prolungata e statica in posizione spesso non ergonomica che aumenta il carico sui dischi intervertebrali lombari. Il tratto lombare della colonna subisce, pertanto, un aumento della pressione intradiscale;
b) delle microvibrazioni e sollecitazioni meccaniche continue a cui viene esposto il rachide
(strade sconnesse, sobbalzi, ecc.) che è un fattore di rischio noto per discopatie e lombalgie croniche;
c) dei movimenti ripetitivi quali carico e scarico del materiale o bagagli dall'auto, spesso eseguiti frettolosamente o in posizioni scorrette, che possono danneggiare il rachide;
d) stress lavorativo e mancanza di attività fisica per pagina 4 di 6 alternanza tra guida e lunghi periodi in piedi o seduti che può compromettere la muscolatura paravertebrale e la biomeccanica della colonna.
L'attività di agente di commercio, se condotta per molti anni con lunghi tragitti quotidiani in auto, può quindi determinare l'insorgere di Ernie discali lombari;
Protrusioni discali multiple;
Spondiloartrosi lombare;
Lombalgia cronica;
Radicolopatie
(sciatalgie, cruralgie), ossia di gravi patologie della colonna lombare con interessamento neurogeno radicolare invalidante.
Evidenzia, infine, di avere accertato, oltre alla severa sofferenza neurogena del territorio L3-L4 L5-S1, una patologia della spalla destra che evidenzia una sofferenza della cuffia dei rotatori oltre alla ipertensione arteriosa e la patologia tiroidea in atto.
Si tratta, quindi, di una situazione patologica in relazione alla quale, valutate le percentuali di invalidità delle singole infermità, nonché tenuto conto che in presenza di concorso coesistente in uno stesso soggetto di più minorazioni il danno complessivo alla capacità lavorativa va valutato non addizionando i valori percentuali delle singole infermità ma considerando globalmente la ripercussione disfunzionale delle patologie diagnosticate sulla complessiva validità del soggetto in relazione all'attività lavorativa svolta, conclude che è “Invalido con riduzione permanente della Parte_1 capacità lavorativa nella misura del 67 %”. Per quanto attiene alla decorrenza rileva che dalla documentazione sanitaria in atti non è agevole individuare una data certa di stabilizzazione del quadro clinico meritevole dei benefici di legge, tuttavia, in base alle comuni conoscenze mediche sulla naturale evoluzione delle patologie da cui è affetto il paziente e tenuto conto della relazione del Dr. del 29.10.2024, conclude Per_1 che il quadro clinico rilevato durante le operazioni peritali fosse presente già da alcuni mesi, in particolare dal mese di settembre 2024. IN replica alle note critiche del CTP di parte resistente, il quale rilevava che la patologia della colonna vertebrale (spina bifida trattata chirurgicamente) è di chiara natura preesistente, evidenzia che la sintomatologia legata alla colonna vertebrale è insorta da pochi anni come risulta, peraltro, anche dall'anamnesi della visita collegiale alla quale ha partecipato il Dott.
Precisa, inoltre, che la patologia prevalente da cui affetto il paziente è una Per_2 patologia degenerativa a carico del rachide lombare completamente sviluppatasi nell'età adulta ed ha raggiunto una gravità tale da rendere molto difficoltoso se non impossibile il permanere in auto per periodi prolungati. Le altre patologie, anche se incidono in misura minore sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente contribuiscono a delineare un quadro di severa gravità nell'ambito della possibilità lavorativa dell'interessato. A ciò si aggiunge l'ulteriore considerazione che la valutazione medico-legale effettuata dal Collegio Medico risale al mese di settembre
2023 quindi in epoca lontana dalla situazione obiettivata in sede di visita medico pagina 5 di 6 legale e che la documentazione medica più recente, in particolare l'elettroneuromiografia, ha delineato un chiaro quadro di aggravamento rispetto al passato e quindi è ampiamente giustificata la valutazione del 67%.
Alla luce di quanto sopra esposto, osserva questo giudicante che non sussistono motivi per disattendere, o comunque discostarsi, dalle suddette conclusioni del Ctu, in quanto il perito dell'ufficio ha condotto l'accertamento sulla base della documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente e su quanto riscontrato all'esame obiettivo. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, logico esaustivo e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
In conclusione, la , in persona del Presidente del C.d.A. e l.r. Controparte_1 pro-tempore, va condannata a corrispondere al ricorrente i ratei maturati della pensione di inabilità di cui all'art. 19 del Regolamento delle Attività Istituzionali della
, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, oltre interessi legali dal dì del CP_1 dovuto al saldo.
Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento nei limiti innanzi precisati.
Tenuto conto della data di accertamento del requisito sanitario va rigettata la domanda di annullamento della richiesta di rimborso del compenso spettante al terzo componente del Collegio Medico avanzata dalla resistente. CP_1
Sempre in considerazione della decorrenza del requisito sanitario sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico della CP_1
.
[...]
Velletri, 23 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 23/10/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6317/2023 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Sergio Massimo Mancusi
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
Resistente
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Eleonora Verdini
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che a causa delle patologie di cui è affetto ed Parte_1 indicate in motivazione, la sua capacità lavorativa specifica nell'attività di agente pagina 1 di 6 di commercio effettivamente esercitata è pari al 67% a decorrere dal mese di settembre 2024.
2. Per l'effetto, condanna la , in persona del Presidente del Controparte_1
C.d.A. e l.r. pro-tempore, a corrispondere al ricorrente i ratei maturati della pensione di inabilità di cui all'art. 19 del Regolamento delle Attività Istituzionali della , con decorrenza ottobre 2024, oltre interessi legali dal dì del CP_1 dovuto al saldo.
3. Rigetta la domanda di annullamento della richiesta di rimborso del compenso spettante al terzo componente del Collegio Medico avanzata dalla CP_1 resistente.
4. Compensa le spese processuali.
5. Pone le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, a carico della CP_1
.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 12.12.2023, ritualmente notificato, conviene in giudizio la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, chiedendo al Tribunale di Velletri di accertare e dichiarare che, in ragione delle patologie di cui è affetto, sussistono i requisiti richiesti dall'art. 19 del Regolamento delle Attività Istituzionali della convenuta per CP_1 beneficiare della pensione di invalidità. Riferisce di avere presentato domanda di invalidità alla in data 6.04.2023 che all'esito della visita medico-legale CP_1 veniva rigettata con provvedimento del 15.06.2023. Il successivo 4.07.2023 proponeva, quindi, ricorso all'Ente competente chiedendo la costituzione di un
Collegio Medico, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento delle Attività Istituzionali della
. Il Collegio si riuniva in data 25.09.2023 e concludeva per il Controparte_1 riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa pari al 60%, quindi in misura inferiore a quella di legge per accedere alla prestazione in parola, per cui si vedeva costretto ad adire l'AG. Sulla base di tale premessa chiede che, previo accertamento del requisito sanitario presupposto, la convenuta, in persona del l.r.p.t., CP_1 sia condannata a pagare in suo favore i ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre accessori di legge. Chiede, inoltre, di annullare l'indebita richiesta di rimborso del compenso spettante al terzo componente del Collegio Medico avanzata dalla nei suoi confronti. CP_1
La si costituisce in giudizio in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore ed eccepisce la nullità della notifica del ricorso pagina 2 di 6 evidenziando che in uno con l'atto introduttivo del giudizio veniva notificato il decreto di fissazione udienza dinanzi al Tribunale di Tivoli RG 3162/2024 e non il decreto ex art. 415 c.p.c. relativo al presente giudizio. Nel merito chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza precisando che, a norma della disciplina applicabile al caso di specie (art. 19 Regolamento), l'iscritto può chiedere la pensione di invalidità qualora ricorrano due condizioni: a) che abbia riportato un'invalidità a causa di un'infermità o difetto fisico o mentale almeno del 67% della capacità lavorativa nell'attività di agente effettivamente esercitata, insorto, o aggravatosi, dopo l'iscrizione alla;
b) CP_1 abbia almeno cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno tre nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione. Precisa, infine, che il trattamento pensionistico decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero, se il requisito sanitario è successivo a tale data, è posticipato al primo giorno del mese successivo alla data di insorgenza dell'invalidità.
La causa veniva istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti e Ctu medico-legale. All'odierna udienza, dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi e a verbale, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
Prendendo le mosse dall'eccezione di nullità della notifica del ricorso per omessa notifica del decreto di fissazione udienza ex art. 415 c.p.c. del 14.12.2023 relativo al presente procedimento, si osserva che la tempestiva costituzione in giudizio della ha sanato la nullità della vocatio in ius. Ed infatti, trova Controparte_1 applicazione il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 co. 3 c.p.c. in virtù del quale la nullità della notifica è sanata, con efficacia retroattiva, se il convenuto si costituisce in giudizio dimostrando di essere stato messo a conoscenza dell'atto e di aver potuto esercitare in modo compiuto il proprio diritto di difesa. In altri termini se l'atto ha raggiunto il suo scopo l'eventuale vizio non può essere rilevato.
Venendo, quindi, al merito della causa, pacifico il possesso da parte del ricorrente del requisito contributivo (almeno cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno tre nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione cfr. Lista versamenti previdenziali in atti) il thema decidendum ha ad oggetto il solo accertamento del requisito sanitario che, in specie, è costituito da un'invalidità a causa di infermità o difetto fisico o mentale almeno del 67% della capacità lavorativa specifica ossia nell'attività di agente effettivamente esercitata. Orbene, all'esito degli pagina 3 di 6 accertamenti medico legali esperiti, il CT dell'Ufficio, previo esame di tutta la documentazione sanitaria in atti, e dopo avere sottoposto il ricorrente a vista medico- legale, pone la diagnosi di: “1) Esiti di intervento chirurgico per meningocele lombare
(spina bifida) con severa sofferenza neurogena a distribuzione L3-L4 e L5-S1 2)
Ipoacusia neurosensoriale destra 3) Spondilodiscoartrosi 4) Litiasi renale 5) Tireopatia nodulare in eutiroideo 6) Ipertensione arteriosa 7) Sindrome del tunnel carpale bilaterale”.
Ri9ferisce che il ricorrente è attualmente affetto da esiti di intervento chirurgico per meningocele lombare (spina bifida) che è un difetto congenito in virtù del quale la colonna vertebrale è aperta (bifida) a causa di un'incompleta chiusura delle parti che costituiscono il canale spinale che può coinvolgere il midollo spinale in misura variabile;
l'ipoacusia neurosensoriale destra è un danno uditivo generalmente causato da un malfunzionamento della coclea (orecchio interno) dovuto al danneggiamento di alcune o della maggior parte delle cellule ciliate;
la spondilodiscoartrosi è una patologia degenerativa dei segmenti ossei e delle strutture fibro-cartilaginee interposte della colonna vertebrale;
la litiasi renale è uno stato morboso che può manifestarsi con una sintomatologia dolorosa acuta (colica), che si irradia all'epigastrico, all'ombelico, alla regione sacroiliaca e, più raramente, alla natica, alla coscia ed al tallone lungo il nervo sciatico;
la tireopatia nodulare in eutiroideo è una malattia che si caratterizza con una riduzione dell'attività funzionale della ghiandola tiroidea;
l'ipertensione arteriosa è un aumento anormale della pressione con la quale il sangue scorre nei vasi arteriosi;
la sindrome del tunnel carpale bilaterale è una malattia caratterizzata da infiammazione dei tendini del polso e schiacciamento del nervo mediano, accompagnato da dolore, che provoca impotenza funzionale e disestesie alle dita.
Ciò posto evidenzia che il ricorrente, in quanto agente di commercio, percorre molti chilometri a bordo dell'autovettura per raggiungere i clienti per cui i lunghi tragitti in auto comportano un elevato impegno della colonna vertebrale a causa: a) dell'assunzione di una postura prolungata e statica in posizione spesso non ergonomica che aumenta il carico sui dischi intervertebrali lombari. Il tratto lombare della colonna subisce, pertanto, un aumento della pressione intradiscale;
b) delle microvibrazioni e sollecitazioni meccaniche continue a cui viene esposto il rachide
(strade sconnesse, sobbalzi, ecc.) che è un fattore di rischio noto per discopatie e lombalgie croniche;
c) dei movimenti ripetitivi quali carico e scarico del materiale o bagagli dall'auto, spesso eseguiti frettolosamente o in posizioni scorrette, che possono danneggiare il rachide;
d) stress lavorativo e mancanza di attività fisica per pagina 4 di 6 alternanza tra guida e lunghi periodi in piedi o seduti che può compromettere la muscolatura paravertebrale e la biomeccanica della colonna.
L'attività di agente di commercio, se condotta per molti anni con lunghi tragitti quotidiani in auto, può quindi determinare l'insorgere di Ernie discali lombari;
Protrusioni discali multiple;
Spondiloartrosi lombare;
Lombalgia cronica;
Radicolopatie
(sciatalgie, cruralgie), ossia di gravi patologie della colonna lombare con interessamento neurogeno radicolare invalidante.
Evidenzia, infine, di avere accertato, oltre alla severa sofferenza neurogena del territorio L3-L4 L5-S1, una patologia della spalla destra che evidenzia una sofferenza della cuffia dei rotatori oltre alla ipertensione arteriosa e la patologia tiroidea in atto.
Si tratta, quindi, di una situazione patologica in relazione alla quale, valutate le percentuali di invalidità delle singole infermità, nonché tenuto conto che in presenza di concorso coesistente in uno stesso soggetto di più minorazioni il danno complessivo alla capacità lavorativa va valutato non addizionando i valori percentuali delle singole infermità ma considerando globalmente la ripercussione disfunzionale delle patologie diagnosticate sulla complessiva validità del soggetto in relazione all'attività lavorativa svolta, conclude che è “Invalido con riduzione permanente della Parte_1 capacità lavorativa nella misura del 67 %”. Per quanto attiene alla decorrenza rileva che dalla documentazione sanitaria in atti non è agevole individuare una data certa di stabilizzazione del quadro clinico meritevole dei benefici di legge, tuttavia, in base alle comuni conoscenze mediche sulla naturale evoluzione delle patologie da cui è affetto il paziente e tenuto conto della relazione del Dr. del 29.10.2024, conclude Per_1 che il quadro clinico rilevato durante le operazioni peritali fosse presente già da alcuni mesi, in particolare dal mese di settembre 2024. IN replica alle note critiche del CTP di parte resistente, il quale rilevava che la patologia della colonna vertebrale (spina bifida trattata chirurgicamente) è di chiara natura preesistente, evidenzia che la sintomatologia legata alla colonna vertebrale è insorta da pochi anni come risulta, peraltro, anche dall'anamnesi della visita collegiale alla quale ha partecipato il Dott.
Precisa, inoltre, che la patologia prevalente da cui affetto il paziente è una Per_2 patologia degenerativa a carico del rachide lombare completamente sviluppatasi nell'età adulta ed ha raggiunto una gravità tale da rendere molto difficoltoso se non impossibile il permanere in auto per periodi prolungati. Le altre patologie, anche se incidono in misura minore sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente contribuiscono a delineare un quadro di severa gravità nell'ambito della possibilità lavorativa dell'interessato. A ciò si aggiunge l'ulteriore considerazione che la valutazione medico-legale effettuata dal Collegio Medico risale al mese di settembre
2023 quindi in epoca lontana dalla situazione obiettivata in sede di visita medico pagina 5 di 6 legale e che la documentazione medica più recente, in particolare l'elettroneuromiografia, ha delineato un chiaro quadro di aggravamento rispetto al passato e quindi è ampiamente giustificata la valutazione del 67%.
Alla luce di quanto sopra esposto, osserva questo giudicante che non sussistono motivi per disattendere, o comunque discostarsi, dalle suddette conclusioni del Ctu, in quanto il perito dell'ufficio ha condotto l'accertamento sulla base della documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente e su quanto riscontrato all'esame obiettivo. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, logico esaustivo e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
In conclusione, la , in persona del Presidente del C.d.A. e l.r. Controparte_1 pro-tempore, va condannata a corrispondere al ricorrente i ratei maturati della pensione di inabilità di cui all'art. 19 del Regolamento delle Attività Istituzionali della
, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, oltre interessi legali dal dì del CP_1 dovuto al saldo.
Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento nei limiti innanzi precisati.
Tenuto conto della data di accertamento del requisito sanitario va rigettata la domanda di annullamento della richiesta di rimborso del compenso spettante al terzo componente del Collegio Medico avanzata dalla resistente. CP_1
Sempre in considerazione della decorrenza del requisito sanitario sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico della CP_1
.
[...]
Velletri, 23 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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