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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 27/05/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 27/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 89/2025 promossa
DA
, C.F. nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Bongarzone Antonio Rosario e dall'avv. Zinzi Paolo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
e , rappresentati e difesi ai Controparte_1 CP_2 sensi dell'art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' ad CP_2
Ancona
RESISTENTI avente ad oggetto altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 27 maggio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2025 , premettendo di esser in possesso di Parte_1
laurea in Giurisprudenza e 24 c.f.u. in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche, presupposto all'accesso ai concorsi previsti dal d. lgs. n. 59/2017, e di aver proposto, il 27 agosto 2021, domanda di inserimento in I fascia delle G.P.S., disconosciuta in via amministrativa ed accolta in sede giurisdizionale con sentenza n. 8/2022 del 20 dicembre 2022 del Tribunale di Fermo, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 11/2023 e divenuta irrevocabile, lamentava che solo il 7 febbraio 2022 l' aveva emesso decreto di Controparte_3 ottemperanza alla sentenza, inserendolo in I fascia delle G.P.S. ed in II fascia delle graduatorie d'istituto.
Allegava che, nell'assegnazione degli incarichi nel corso dell'a.s. 2021/2022, era stato pretermesso ai docenti inseriti in I fascia per la classe di concorso A046 e la I fascia ADSS incrociata sul sostegno e solo il 7 marzo 2022 aveva beneficiato di un incarico a tempo determinato sino al I aprile 2022 per
18 ore settimanali su sostegno presso l'I.T.T. G. e M. Montani di Fermo, oltre ad altri contratti a termine dal 22.04.2022 al 16.05.2022, dal 17.05.2022 al 3.06.2022 e dal 07.06.2022 al 8.06.2022, per diciotto ore settimanali, presso l'I.P.S.I.A. O. Ricci di Fermo ed ai successivi incarichi brevi su posto di sostegno nei susseguenti aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 (dal 14.09.2023 al 30.06.2024 per diciotto ore settimanali).
Esponeva che, in occasione della domanda di aggiornamento delle G.P.S. per il biennio 2024-2026, non poteva collocarsi in II fascia sostegno prevista con l'o. m. n. 88/2024 per carenza del requisito di servizio triennale su sostegno, necessario come titolo di accesso, essendo stato collocato in I fascia per la classe A046 in posizione 57 e per la classe ADSS Incrociata sostegno in posizione 415.
Si doleva del danno retributivo e contributivo per mancato conferimento di incarichi nell'a.s.
2021/2022, di quello derivante dal minor punteggio ricevuto in tale anno scolastico e di quello alla professionalità in termini di progressione in graduatoria utile per ulteriori nomine per supplenze e di mancato accesso ai percorsi abilitanti per il sostegno.
Ritenendo che, all'atto della pubblicazione della graduatoria – il 9 agosto 2021 per la classe A046 e in data 6 settembre 2021 per le graduatorie incrociate – era in possesso dell'abilitazione, domandava il ristoro del danno da mancata stipula di contratto a termine dall'inizio delle attività didattiche sino al 30 giugno 2022 e che l'invoca sentenza avesse effetti ex tunc sino dal deposito della domanda giudiziale, insisteva per il riconoscimento di ulteriori 8 punti per l'a.s. 2021/2022 e delle retribuzioni perdute in relazione ad incarichi che avrebbe ottenuto che fosse stato inserito in I fascia delle G.P.S. sino dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio, nonché della carta del Docente.
Con memoria difensiva depositata il 28 marzo 2025 si costituivano il Controparte_1
e l' deducendo:
[...] CP_2
- che il ricorrente, proposta per il biennio 2020-2022 domanda di inserimento nelle G.P.S. ed ottenuta l'inclusione in II fascia, in virtù del possesso congiunto della laurea e di 24 C.F.U., per la classe di concorso A046, a seguito di esito positivo del ricorso giurisdizionale era stato inserito in I fascia delle G.P.S. con decreto 7 febbraio 2022;
- che il diritto all'inserimento in I fascia era frutto di orientamento giurisprudenziale e dalla pronuncia del Tribunale di Fermo era stata data ottemperanza al dictum;
- che il ricorrente nulla aveva provato in merito al tipo di supplenza a cui avrebbe avuto diritto se inserito sin da subito in I fascia delle G.P.S.;
- che sotto l'aspetto del danno retributivo mancava la correlazione con l'effettivo esercizio di attività lavorativa;
- che difettava il diritto all'attribuzione della carta del Docente nell'a.s. 2021/2022 in virtù del limitato periodo di insegnamento prestato.
Alla stregua di tali rilievi insisteva nella reiezione del ricorso.
La causa, di natura documentale, era istruita con le produzioni di parte, è stata discussa in forma orale all'odierna udienza del 27 maggio 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
Va premesso che non vi è contestazione sulla dinamica degli eventi – il ricorrente, in possesso di laurea in giurisprudenza conseguita il 20 dicembre 2017 e di 24 C.F.U. in discipline antropo-psico- pedagogiche ottenuti nell'a.s. 2019/2020, aveva presentato domanda per l'inserimento nelle G.P.S. di I fascia nella classe A046 valevoli dal 2021 al 2024 ed era stato inserito in II fascia dall'amministrazione; con sentenza n. 8/2022 del 20 gennaio 2022 il Tribunale di Fermo, ritenuta l'abilitazione del ricorrente, ne aveva disposto l'inserimento in II fascia delle graduatorie d'istituto
(ed in I fascia delle G.P.S.) per la classe A046; l aveva dato attuazione, con decreto 7 CP_2
febbraio 2022, all'inclusione disposta in sede giurisdizionale;
il ricorrente nell'a.s. 2021/022 era stato destinatario di contratti a termine su posto di sostegno dal 7 marzo al I aprile e nella classe A046 dal
22 aprile al 16 maggio, dal 17 maggio al 3 giugno e dal 7 all'8 giugno;
la Corte d'Appello di Ancona con sentenza n. 11/2023, divenuta irrevocabile, aveva rigettato l'appello proposto dal -, CP_1
ma vi è contrasto solo sui presupposti o meno per il risarcimento del danno sotto l'aspetto giuridico ed economico in favore del ricorrente.
In materia di responsabilità della P.A., su cui sussiste in generale la giurisdizione del giudice ordinario in ambito di pubblico impiego privatizzato ai sensi dell'art. 63 del d. lgs. n. 165/2001, la valutazione non può avvenire sulla base del mero dato oggettivo dell'illegittimità dell'azione amministrativa, dovendo vagliarsi anche l'elemento soggettivo dell'amministrazione intesa come apparato sotto il profilo dell'esistenza quantomeno della colpa, in contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost..
La responsabilità della pubblica amministrazione può, dunque, ritenersi accertata quando, tenuto conto del comportamento complessivo degli organi intervenuti nel procedimento, la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tale da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato. Perché si configuri la colpa dell'amministrazione, occorre anche avere riguardo al carattere ed al contenuto della regola di azione violata, la quale, se chiara, univoca e cogente, sarà indice di sussistenza dell'elemento psicologico, mentre se ambigua, equivoca o, comunque, costruita in modo tale da affidare all'autorità pubblica un elevato grado di discrezionalità, potrà fondare la colpa solo nelle ipotesi in cui il potere sia stato esercitato in palese spregio delle menzionate regole di imparzialità, correttezza e buona fede, proporzionalità e ragionevolezza, risultando altrimenti sussistente un errore scusabile.
Pertanto la responsabilità deve essere negata quando l'indagine conduce al riconoscimento di un errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per la incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto.
Nel caso in esame, premesso che la sentenza che ha riconosciuto il valore abilitante dei titoli posseduti dal ricorrente ha natura di accertamento dei requisiti per l'abilitazione e di condanna dell'amministrazione ad un facere, dipendente inscindibilmente da quell'accertamento e consistente nell'inserimento nelle graduatorie per i docenti abilitati, e non è dotata di provvisoria esecutività, né ex art. 431 c.p.c. né ex art. 282 c.p.c., va osservato che nel merito della vicenda, anteriormente all'irrevocabilità della pronuncia, vi era contrasto nell'interpretazione di una normativa complessa ed ermeneuticamente non univoca.
Sicché anteriormente all'irrevocabilità della richiamata sentenza del Tribunale di Fermo non può ritenersi sussistente la colpa della P.A. in un panorama legislativo, le cui interpretazioni erano variegate e contrastanti.
Ne discende l'insussistenza dei presupposti per l'invocato ristoro del danno.
Quanto alla Carta del docente, peraltro basata sul presupposto del diritto all'attribuzione della supplenza per l'intera durata delle attività didattiche nell'a.s. 2021/2022, la ridotta estensione dell'attività didattica effettiva in rapporto alla durata dell'anno scolastico si pone quale elemento ostativo al riconoscimento di un diritto basato anche su un insegnamento quantitativamente di rilievo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2014 avuto riguardo alla natura giusdlavoristica della controversia ed al suo valore indeterminato, seguono la soccombenza, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione al , Controparte_1
operando la riduzione del 20% in base all'art. 152 bis disp. att. c.p.c., posto che la resistente si è difesa in giudizio con i propri dipendenti, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso e condanna alla rifusione al delle Parte_2 Controparte_1
spese di lite, liquidate in complessivi € 2.660,00, oltre ad accessori di legge. Fermo, 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan