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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro
composta dai magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 336/2024 RG promossa da
Parte_1
Avv. Guido Mainettiappellante contro
già Controparte_1 CP_2
Avv.ti Marco Gori e Simone Gori
appellata
avente ad oggetto: appello della sentenza del Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro n.1133/2023, pubblicata il 18.12.2023
all'udienza del 4.2.2025 con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Col ricorso in primo grado ha chiesto al Tribunale di Parte_1 dichiarare la illegittimità del trasferimento della sede di lavoro da Campi EN (FI) a VI (TV), disposto con lettera datata 12.05.2023 per incompatibilità ambientale, nonché l'illegittimità del licenziamento disciplinare con preavviso intimatogli con lettera del 25.07.2023, per assenza ingiustificata dal lavoro, e di conseguenza di condannare della società datrice a reintegrarlo nel posto di lavoro, a corrispondergli una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento e sino a quello dell'effettiva reintegra, oltre accessori e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La società datrice ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità sia del trasferimento che del licenziamento e chiedendo l'assunzione di prove per testi.
pagina 1 di 8 Il Tribunale, senza svolgimento di istruttoria, ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Il giudice ha basato la decisione sul fatto che il lavoratore, rimasto assente dal lavoro ininterrottamente dal 29 giugno 2023, non aveva prodotto alcuna certificazione medica per i giorni 4, 5, 6, 7, 10, 11 e 12 luglio 2023, pur allegando di essere stato affetto in tali giorni da malattia. Secondo il Tribunale la documentazione medica non consentiva di “dedurre l'esistenza della malattia negli specifici giorni di cui è causa”, e il ricorso non conteneva
“allegazioni circa gli aspetti specifici della malattia addotta (dati che non possono essere presunti dal giudice) tali da far ritenere che, nel periodo intercorrente tra il certificato del 29 giugno (che copre il periodo sino al 3 luglio) e il certificato del 13 luglio (che copre il periodo 13-17 luglio), la malattia sia proseguita e abbia mantenuto caratteristiche incompatibili con l'attività lavorativa”. Veniva inoltre respinta l'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c., quale legittima reazione all'illegittimità del trasferimento “alla luce del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui anche in caso di trasferimento illegittimo il rifiuto del dipendente ad assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere, in ragione delle circostanze , conforme a buona fede (Cassazione civile, sez. lav., 05 dicembre 2017, n. 29054; 29.2.2016 nr. 3959; 05 marzo 2015, n. 4474; nr. 11430/2006). Nel caso di specie, la buona fede era esclusa dal fatto che il lavoratore:
-non aveva nemmeno allegato l'esistenza di esigenze personali o familiari che avrebbero reso particolarmente gravosa l'attuazione dell'illegittimo (o presunto tale) provvedimento datoriale;
-nei giorni oggetto di contestazione non aveva offerto la sua prestazione presso la sede originaria, ma, al contrario, aveva allegato l'esistenza di un impedimento non provato.
- con atto di appello depositato il 19.6.2024, oltre il termine Parte_1 di sei mesi dalla pubblicazione - ha impugnato la sentenza con due motivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già proposte in primo grado, anche in via istruttoria. Col primo, ha denunciato il vizio di motivazione consistente nell'omesso esame e pronuncia sulla domanda di illegittimità del trasferimento, in violazione dell'art.112 c.cp.c. Col secondo, ha contestato l'errata applicazione dell'art.1460 secondo comma c.c., per l'omessa considerazione delle offerte della prestazione da parte del lavoratore nella sede di provenienza. L'appellante ha successivamente depositato istanza di remissione in termini, in data 27.6.2024, spiegando che il deposito tardivo dell'atto di appello, avvenuto pochi minuti dopo il termine che scadeva il 18.6.2024 (ovvero alle ore 00.13 del 19.6.2024) era dovuto al malfunzionamento del proprio computer, in particolare dell'alimentatore che era stato poi subito sostituito.
pagina 2 di 8 ha chiesto il rigetto dell'istanza di remissione in termini e Controparte_1 pertanto di dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello. Ha comunque contestato i motivi di impugnazione avversari e chiesto la conferma della sentenza di primo grado per essere l'appello manifestamente infondato, insistendo nelle difese e istanze istruttorie già proposte.
Istanza di remissione in termini L'appellante ha dedotto in fatto che il giorno 18.6.2024, mentre stava caricando i documenti allegati all'atto di appello, il computer si era bloccato e aveva ripreso a funzionare regolarmente solo alle ore 23.58, quando aveva dovuto ricominciare il lavoro daccapo, con la conseguenza che l'invio del plico era avvenuto solo alle ore 00.13 del 19/06/2024; ha depositato il rapporto del registro del sistema, nel quale sono indicati i numerosi errori verificatisi alle 23.54 del 18/06/2024 e ha spiegato che la ragione di tali numerosi errori era stata ricondotta dal tecnico di sua fiducia al malfunzionamento dell'alimentatore della macchina, che era stato poi immediatamente sostituito. Ha sostenuto in diritto che la decadenza, di pochi minuti, era avvenuta per causa a lui non imputabile e che si era di fatto verificata per un motivo di forza maggiore. La società appellata ha replicato che mancava la prova che gli errori verificatesi alle 23.54 fossero riferiti al computer usato per il deposito del ricorso e in diritto ha escluso la ricorrenza di una causa di forza maggiore, che deve consistere in un evento imprevedibile, inevitabile e non imputabile alla parte, dato che nel caso concreto il malfunzionamento era prevedibile ed ampiamente evitabile considerato il tempo di sei mesi a disposizione della controparte.
La Corte ritiene che sussistano i presupposti per la remissione in termini, ai sensi dell'art.153 c.p.c., dato che i fatti allegati appaiono del tutto verosimili e dimostrati dalla documentazione prodotta dall'istante, dalla quale si trae che alle ore 23.54 del 18.6.2024 si sono verificati ripetuti errori al computer dell'avv. Mainetti (come da elenco errori risultante dal registro del computer del difensore) e che l'alimentatore del PC è stato sostituito nei giorni immediatamente successivi (come da fattura di acquisto), a riprova del malfunzionamento verificatosi il 18.6.2024. L'evento appare dotato dei caratteri dell'imprevedibilità e inevitabilità, che non sono esclusi dal fatto che il difensore aveva avuto sei mesi a disposizione per depositare l'atto, considerato che il termine deve considerarsi utile sino al suo completo esaurimento. Il ritardo nel deposito dell'atto di appello, di pochi minuti, si è quindi verificato per causa non imputabile alla parte, con la conseguenza che la stessa va rimessa in termini e l'appello deve intendersi tempestivamente depositato.
*** L'appello nel merito è infondato e va respinto. Preliminarmente si rileva che il ricorrente non ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto legittimo il licenziamento per assenza ingiustificata dal pagina 3 di 8 lavoro nei giorni 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 luglio 2023 per difetto di idonea certificazione medica di malattia. Sul punto pertanto la sentenza è passata in giudicato. L'impugnazione riguarda invece il secondo profilo dedotto dal ricorrente, ovvero che l'assenza sarebbe giustificata ai sensi dell'art.1460 c.c. quale legittima reazione al trasferimento illegittimo, motivo per cui l'appellante denuncia l'omessa pronuncia sulla domanda di illegittimità del trasferimento e, appurata l'illegittimità, l'errata applicazione dell'art.1460 c.c.
Primo motivo di appello Il giudice di primo grado non si è in effetti pronunciato sulla domanda di illegittimità del trasferimento, bypassando la questione, ma la domanda è comunque infondata. Con lettera ricevuta il 27.5.2023 il lavoratore è stato trasferito dal magazzino di Campi
EN a quello di VI (TV), con la motivazione che si era verificata una situazione di incompatibilità ambientale tra lo stesso e gli altri lavoratori e che la società intendeva avviare un magazzino a VI dove era quindi necessaria la sua attività. Quanto all'incompatibilità, si spiegava che “..Le ragioni del suo trasferimento risiedono nel fatto che su qualunque cantiere lei sia stato inviato a lavorare si sono sempre creati tra lei e gli altri lavoratori della nostra azienda contrasti tensioni e conflittualità tali da compromettere il buon andamento dell'attività aziendale generando disorganizzazione e disfunzione nelle attività di cantiere tanto che nei casi più gravi siamo stati costretti ad irrogare a lei e anche ad altri lavoratori sanzioni disciplinari. Posta l'impossibilità di tenerla al lavoro sui cantieri, siamo stati costretti ad adibirla dal 07 gennaio 2023 a mansioni di magazziniere presso il magazzino posto in Campi
EN Presso il nostro magazzino posto in Campi EN lavora dal 21 marzo 2022 come magazziniere il sig. e sono sorti contrasti, tensioni e conflittualità Parte_2 anche con quest'ultimo dal giorno 04 aprile 2023 e lei ha interrotto ogni rapporto e collaborazione con il medesimo così come ha fatto del resto con tutti gli altri suoi colleghi. Dunque, risulta ad oggi impossibile la sua ulteriore permanenza presso il nostro magazzino di Campi EN.. Quanto alla destinazione a VI si diceva che " A partire dal 04 maggio 2022 abbiano aperto una sede in VI (TV) Via Edison 33 presso la quale è in corso l'allestimento del magazzino che intendiamo rendere operativo quanto prima adibendola a mansioni di magazziniere presso tale nostra sede lavorativa…”. Il ricorrente, immigrato di origine eritrea, ha contestato entrambi gli aspetti, negato l'incompatibilità parlando di semplici simpatie/antipatie con i colleghi, e sostenuto che a VI lui non sarebbe stato utile perché non aveva l'abilitazione per guidare il muletto, oltre al fatto che si trattava di uno spostamento di 300 km che gli avrebbe sconvolto la vita. Non ha mai preso servizio a VI e allo scadere del tempo concesso per trasferirsi è rimasto assente per malattia, dapprima ha mandato un certificato poi nulla per una settimana (ovvero i giorni dell'assenza ingiustificata contestati in sede disciplinare per cui poi è stato licenziato, oltre che per recidiva).
pagina 4 di 8 La società ha sostenuto invece che le ragioni di incompatibilità erano effettive, che il ricorrente si era messo in urto con i capisquadra e di colleghi in tutti i cantieri in cui era stato assegnato, ha spiegato in dettaglio tutta una serie di episodi, depositando messaggi, contestazioni e provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del ricorrente, motivo per cui era stato dapprima posto in magazzino a Campi EN e poi, entrato in urto con l'altro dipendente del magazzino col quale si rifiutava di parlare, era stato trasferito al magazzino di VI, dove sarebbe stato da solo e avrebbe avuto pochi contatti con altre persone, mentre avrebbe potuto acquisire l'abilitazione per il muletto con un breve corso di quattro ore, avendo già fatto un corso preliminare. Secondo il Collegio la società datrice, sulla quale incombeva l'onere della prova, ha ampiamente provato le ragioni dell'incompatibilità ambientale che hanno determinato il trasferimento del lavoratore al magazzino di VI, considerato che nella memoria di primo grado ha allegato in dettaglio molte situazioni ed episodi di conflittualità del ricorrente con i colleghi, ha depositato documentazione a riprova (messaggi, contestazioni e sanzioni disciplinari per molteplici fatti) e chiesto l'ammissione di prova per testi sui vari episodi. Le allegazioni non sono mai state contestate del lavoratore, né nella prima udienza, né successivamente, mentre la documentazione prodotta dimostra ulteriormente i fatti integranti le ragioni di incompatibilità, in particolare le contestazioni disciplinari e le relative sanzioni applicate, non impugnate dal lavoratore, dalle quali sole si trae che :
-in data 22.6.2020 ha subito un richiamo per il fatto di entrare sempre in contrasto con gli altri lavoratori, oltre che per non avere osservato le direttive
-in data 5.5.2021 ha subito una sanzione disciplinare (due giorni di sospensione), a seguito di contestazione del 20.4.2021, per essersi rifiutato di lavorare il sabato, per cessare di lavorare il venerdì prima della fine del turno, per non essere rientrato al lavoro dopo la visita medica annuale, per una vicenda relativa alla mancanza del casco necessario per lavorare in cantiere, per avere scattato fotografie in cantiere col cellulare senza ragione…
-in data 3.11.2022 ha subito una sanzione disciplinare (un giorno di sospensione), a seguito di contestazione del 14.10.2022, per un alterco col capocantiere in ordine CP_3 alle ore lavorate, per essere andato a lavorare in un certo cantiere in violazione della pianificazione del lavoro, per il fatto di non volere avere rapporti con i colleghi e violare le direttive, per avere accusato il capocantiere di rubare il rame, dinanzi a CP_3 responsabili e committente, e poi essersi buttato a terra simulando di essere stato colpito dal capocantiere. A ciò seguiva, al rientro da un periodo di malattia, la destinazione al magazzino di Campi EN a partire dal 7.1.2023, dove si verificavano situazioni di contrasto, tensione, alterchi con l'unico altro addetto , suo superiore, con quale il Parte_2 ricorrente cessava di avere rapporti dicendo di non volergli più parlare. Seguiva poi a fine maggio 2023 la comunicazione del trasferimento per incompatibilità ambientale a VI (TV), unica altra sede possibile in vista dell'apertura di un magazzino, dato che l'attività della società consiste in lavori di bonifica di località pagina 5 di 8 colpite da devastazioni, incendi, allagamenti ecc.. da svolgersi in loco, con squadre di cantiere. Si rimanda comunque alla dettagliata descrizione dei fatti contenuta nella memoria difensiva della società in primo grado (oltre che nei capitoli di prova per testi), che come detto si ritengono provati in assenza di contestazione. Non utili appaiono invece le prove per testi richieste dal lavoratore, generiche e riguardanti il periodo in cui lavorava nei cantieri. Tali fatti, a parere del Collegio, sono idonei ad integrare quella situazione di incompatibilità ambientale che può giustificare il trasferimento del dipendente ai sensi dell'articolo 2103 c.c. In particolare, da ultimo il fatto che, destinato a lavorare in magazzino a Campi EN, ove era già presente un altro magazziniere, anche qui si verificavano contrasti, tensioni e alterchi e il ricorrente si rifiutava di parlargli, rendendo impossibile ogni collaborazione, con evidenti conseguenze in termini di disorganizzazione e improduttività aziendale. Secondo la giurisprudenza infatti “Il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all'art. 2103 c.c., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari. In tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata (garantita dall'art. 41 Cost.), il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo. (Nella specie, è stato ritenuto legittimo il trasferimento del lavoratore disposto per risolvere la conflittualità con altra dipendente, sfociata in denunce penali reciproche, sebbene non strettamente inerenti all'ambito lavorativo, in quanto suscettibile di determinare disservizi all'interno della piccola unità produttiva ove prestavano servizio). Cass.27226/2028, nello stesso senso Cass.4265/2007, Cass.20337/2023. La scelta del trasferimento non deve quindi essere inevitabile, è sufficiente che sia ragionevole e nella specie la società datrice ha motivato in modo ragionevole la decisione di trasferire il dipendente nell'unico altro magazzino che aveva, dove avrebbe lavorato da solo e avrebbe avuto pochi contratti con altre persone.
pagina 6 di 8 Né può ritenersi irragionevole per il solo fatto che il ricorrente non aveva l'abilitazione per guidare il muletto, dato che - come allegato dalla società e non contestato – il ricorrente aveva già svolto nel 2018 il corso per “Lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori a braccio Telescospico” (prodotto quale doc.20) e per acquisire l'attestato per la conduzione del muletto necessitava solo della parte pratica del corso della durata di quattro ore.
Secondo motivo di appello Appurata la legittimità del trasferimento, ne consegue che viene meno per il ricorrente la possibilità di invocare l'eccezione di inadempimento di cui all'art.1460 c.c., non essendo comunque giustificabile il rifiuto del lavoratore di prendere servizio nella nuova sede in assenza di un inadempimento datoriale.
In ogni caso, a parere del Collegio, la motivazione del Tribunale in proposito è del tutto corretta, considerato che nel caso specifico il rifiuto del lavoratore di assumere servizio presso la sede di VI non appare conforme a buona fede, posto che
-1) il ricorrente non ha indicato motivi personali e familiari ostativi al trasferimento
-2) nei giorni oggetto di contestazione non ha offerto la prestazione nella sede originaria, ma ha allegato un impedimento non provato (ovvero la malattia). Quanto al primo punto, l'appellante replica che il trasferimento a 300 km di distanza avrebbe sconvolto la sua vita, ma non ha dedotto alcuna circostanza di fatto specifica, né contestato la mancanza di moglie o figli. Quanto al secondo, sostiene che aveva offerto la sua prestazione lavorativa presso la sede originaria sin dall'atto di impugnazione stragiudiziale del trasferimento in data 19.6.2023, ma è evidente che tale offerta non equivale, nella situazione concreta, ad una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria, dato che nei giorni in questione il ricorrente è rimasto assente ingiustificato dal lavoro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014 e succ. modifiche, secondo parametri minimi in ragione delle condizioni personali dell'appellante. Deve darsi atto che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando,
-respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
-condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese processuali del secondo grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.964, oltre rimborso spese generali, iva e cap;
pagina 7 di 8 -dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Firenze, 4.2.2025
La Presidente est.
dr. Maria Lorena Papait
pagina 8 di 8
Sezione lavoro
composta dai magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 336/2024 RG promossa da
Parte_1
Avv. Guido Mainettiappellante contro
già Controparte_1 CP_2
Avv.ti Marco Gori e Simone Gori
appellata
avente ad oggetto: appello della sentenza del Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro n.1133/2023, pubblicata il 18.12.2023
all'udienza del 4.2.2025 con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Col ricorso in primo grado ha chiesto al Tribunale di Parte_1 dichiarare la illegittimità del trasferimento della sede di lavoro da Campi EN (FI) a VI (TV), disposto con lettera datata 12.05.2023 per incompatibilità ambientale, nonché l'illegittimità del licenziamento disciplinare con preavviso intimatogli con lettera del 25.07.2023, per assenza ingiustificata dal lavoro, e di conseguenza di condannare della società datrice a reintegrarlo nel posto di lavoro, a corrispondergli una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento e sino a quello dell'effettiva reintegra, oltre accessori e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La società datrice ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità sia del trasferimento che del licenziamento e chiedendo l'assunzione di prove per testi.
pagina 1 di 8 Il Tribunale, senza svolgimento di istruttoria, ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Il giudice ha basato la decisione sul fatto che il lavoratore, rimasto assente dal lavoro ininterrottamente dal 29 giugno 2023, non aveva prodotto alcuna certificazione medica per i giorni 4, 5, 6, 7, 10, 11 e 12 luglio 2023, pur allegando di essere stato affetto in tali giorni da malattia. Secondo il Tribunale la documentazione medica non consentiva di “dedurre l'esistenza della malattia negli specifici giorni di cui è causa”, e il ricorso non conteneva
“allegazioni circa gli aspetti specifici della malattia addotta (dati che non possono essere presunti dal giudice) tali da far ritenere che, nel periodo intercorrente tra il certificato del 29 giugno (che copre il periodo sino al 3 luglio) e il certificato del 13 luglio (che copre il periodo 13-17 luglio), la malattia sia proseguita e abbia mantenuto caratteristiche incompatibili con l'attività lavorativa”. Veniva inoltre respinta l'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c., quale legittima reazione all'illegittimità del trasferimento “alla luce del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui anche in caso di trasferimento illegittimo il rifiuto del dipendente ad assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere, in ragione delle circostanze , conforme a buona fede (Cassazione civile, sez. lav., 05 dicembre 2017, n. 29054; 29.2.2016 nr. 3959; 05 marzo 2015, n. 4474; nr. 11430/2006). Nel caso di specie, la buona fede era esclusa dal fatto che il lavoratore:
-non aveva nemmeno allegato l'esistenza di esigenze personali o familiari che avrebbero reso particolarmente gravosa l'attuazione dell'illegittimo (o presunto tale) provvedimento datoriale;
-nei giorni oggetto di contestazione non aveva offerto la sua prestazione presso la sede originaria, ma, al contrario, aveva allegato l'esistenza di un impedimento non provato.
- con atto di appello depositato il 19.6.2024, oltre il termine Parte_1 di sei mesi dalla pubblicazione - ha impugnato la sentenza con due motivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già proposte in primo grado, anche in via istruttoria. Col primo, ha denunciato il vizio di motivazione consistente nell'omesso esame e pronuncia sulla domanda di illegittimità del trasferimento, in violazione dell'art.112 c.cp.c. Col secondo, ha contestato l'errata applicazione dell'art.1460 secondo comma c.c., per l'omessa considerazione delle offerte della prestazione da parte del lavoratore nella sede di provenienza. L'appellante ha successivamente depositato istanza di remissione in termini, in data 27.6.2024, spiegando che il deposito tardivo dell'atto di appello, avvenuto pochi minuti dopo il termine che scadeva il 18.6.2024 (ovvero alle ore 00.13 del 19.6.2024) era dovuto al malfunzionamento del proprio computer, in particolare dell'alimentatore che era stato poi subito sostituito.
pagina 2 di 8 ha chiesto il rigetto dell'istanza di remissione in termini e Controparte_1 pertanto di dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello. Ha comunque contestato i motivi di impugnazione avversari e chiesto la conferma della sentenza di primo grado per essere l'appello manifestamente infondato, insistendo nelle difese e istanze istruttorie già proposte.
Istanza di remissione in termini L'appellante ha dedotto in fatto che il giorno 18.6.2024, mentre stava caricando i documenti allegati all'atto di appello, il computer si era bloccato e aveva ripreso a funzionare regolarmente solo alle ore 23.58, quando aveva dovuto ricominciare il lavoro daccapo, con la conseguenza che l'invio del plico era avvenuto solo alle ore 00.13 del 19/06/2024; ha depositato il rapporto del registro del sistema, nel quale sono indicati i numerosi errori verificatisi alle 23.54 del 18/06/2024 e ha spiegato che la ragione di tali numerosi errori era stata ricondotta dal tecnico di sua fiducia al malfunzionamento dell'alimentatore della macchina, che era stato poi immediatamente sostituito. Ha sostenuto in diritto che la decadenza, di pochi minuti, era avvenuta per causa a lui non imputabile e che si era di fatto verificata per un motivo di forza maggiore. La società appellata ha replicato che mancava la prova che gli errori verificatesi alle 23.54 fossero riferiti al computer usato per il deposito del ricorso e in diritto ha escluso la ricorrenza di una causa di forza maggiore, che deve consistere in un evento imprevedibile, inevitabile e non imputabile alla parte, dato che nel caso concreto il malfunzionamento era prevedibile ed ampiamente evitabile considerato il tempo di sei mesi a disposizione della controparte.
La Corte ritiene che sussistano i presupposti per la remissione in termini, ai sensi dell'art.153 c.p.c., dato che i fatti allegati appaiono del tutto verosimili e dimostrati dalla documentazione prodotta dall'istante, dalla quale si trae che alle ore 23.54 del 18.6.2024 si sono verificati ripetuti errori al computer dell'avv. Mainetti (come da elenco errori risultante dal registro del computer del difensore) e che l'alimentatore del PC è stato sostituito nei giorni immediatamente successivi (come da fattura di acquisto), a riprova del malfunzionamento verificatosi il 18.6.2024. L'evento appare dotato dei caratteri dell'imprevedibilità e inevitabilità, che non sono esclusi dal fatto che il difensore aveva avuto sei mesi a disposizione per depositare l'atto, considerato che il termine deve considerarsi utile sino al suo completo esaurimento. Il ritardo nel deposito dell'atto di appello, di pochi minuti, si è quindi verificato per causa non imputabile alla parte, con la conseguenza che la stessa va rimessa in termini e l'appello deve intendersi tempestivamente depositato.
*** L'appello nel merito è infondato e va respinto. Preliminarmente si rileva che il ricorrente non ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto legittimo il licenziamento per assenza ingiustificata dal pagina 3 di 8 lavoro nei giorni 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 luglio 2023 per difetto di idonea certificazione medica di malattia. Sul punto pertanto la sentenza è passata in giudicato. L'impugnazione riguarda invece il secondo profilo dedotto dal ricorrente, ovvero che l'assenza sarebbe giustificata ai sensi dell'art.1460 c.c. quale legittima reazione al trasferimento illegittimo, motivo per cui l'appellante denuncia l'omessa pronuncia sulla domanda di illegittimità del trasferimento e, appurata l'illegittimità, l'errata applicazione dell'art.1460 c.c.
Primo motivo di appello Il giudice di primo grado non si è in effetti pronunciato sulla domanda di illegittimità del trasferimento, bypassando la questione, ma la domanda è comunque infondata. Con lettera ricevuta il 27.5.2023 il lavoratore è stato trasferito dal magazzino di Campi
EN a quello di VI (TV), con la motivazione che si era verificata una situazione di incompatibilità ambientale tra lo stesso e gli altri lavoratori e che la società intendeva avviare un magazzino a VI dove era quindi necessaria la sua attività. Quanto all'incompatibilità, si spiegava che “..Le ragioni del suo trasferimento risiedono nel fatto che su qualunque cantiere lei sia stato inviato a lavorare si sono sempre creati tra lei e gli altri lavoratori della nostra azienda contrasti tensioni e conflittualità tali da compromettere il buon andamento dell'attività aziendale generando disorganizzazione e disfunzione nelle attività di cantiere tanto che nei casi più gravi siamo stati costretti ad irrogare a lei e anche ad altri lavoratori sanzioni disciplinari. Posta l'impossibilità di tenerla al lavoro sui cantieri, siamo stati costretti ad adibirla dal 07 gennaio 2023 a mansioni di magazziniere presso il magazzino posto in Campi
EN Presso il nostro magazzino posto in Campi EN lavora dal 21 marzo 2022 come magazziniere il sig. e sono sorti contrasti, tensioni e conflittualità Parte_2 anche con quest'ultimo dal giorno 04 aprile 2023 e lei ha interrotto ogni rapporto e collaborazione con il medesimo così come ha fatto del resto con tutti gli altri suoi colleghi. Dunque, risulta ad oggi impossibile la sua ulteriore permanenza presso il nostro magazzino di Campi EN.. Quanto alla destinazione a VI si diceva che " A partire dal 04 maggio 2022 abbiano aperto una sede in VI (TV) Via Edison 33 presso la quale è in corso l'allestimento del magazzino che intendiamo rendere operativo quanto prima adibendola a mansioni di magazziniere presso tale nostra sede lavorativa…”. Il ricorrente, immigrato di origine eritrea, ha contestato entrambi gli aspetti, negato l'incompatibilità parlando di semplici simpatie/antipatie con i colleghi, e sostenuto che a VI lui non sarebbe stato utile perché non aveva l'abilitazione per guidare il muletto, oltre al fatto che si trattava di uno spostamento di 300 km che gli avrebbe sconvolto la vita. Non ha mai preso servizio a VI e allo scadere del tempo concesso per trasferirsi è rimasto assente per malattia, dapprima ha mandato un certificato poi nulla per una settimana (ovvero i giorni dell'assenza ingiustificata contestati in sede disciplinare per cui poi è stato licenziato, oltre che per recidiva).
pagina 4 di 8 La società ha sostenuto invece che le ragioni di incompatibilità erano effettive, che il ricorrente si era messo in urto con i capisquadra e di colleghi in tutti i cantieri in cui era stato assegnato, ha spiegato in dettaglio tutta una serie di episodi, depositando messaggi, contestazioni e provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del ricorrente, motivo per cui era stato dapprima posto in magazzino a Campi EN e poi, entrato in urto con l'altro dipendente del magazzino col quale si rifiutava di parlare, era stato trasferito al magazzino di VI, dove sarebbe stato da solo e avrebbe avuto pochi contatti con altre persone, mentre avrebbe potuto acquisire l'abilitazione per il muletto con un breve corso di quattro ore, avendo già fatto un corso preliminare. Secondo il Collegio la società datrice, sulla quale incombeva l'onere della prova, ha ampiamente provato le ragioni dell'incompatibilità ambientale che hanno determinato il trasferimento del lavoratore al magazzino di VI, considerato che nella memoria di primo grado ha allegato in dettaglio molte situazioni ed episodi di conflittualità del ricorrente con i colleghi, ha depositato documentazione a riprova (messaggi, contestazioni e sanzioni disciplinari per molteplici fatti) e chiesto l'ammissione di prova per testi sui vari episodi. Le allegazioni non sono mai state contestate del lavoratore, né nella prima udienza, né successivamente, mentre la documentazione prodotta dimostra ulteriormente i fatti integranti le ragioni di incompatibilità, in particolare le contestazioni disciplinari e le relative sanzioni applicate, non impugnate dal lavoratore, dalle quali sole si trae che :
-in data 22.6.2020 ha subito un richiamo per il fatto di entrare sempre in contrasto con gli altri lavoratori, oltre che per non avere osservato le direttive
-in data 5.5.2021 ha subito una sanzione disciplinare (due giorni di sospensione), a seguito di contestazione del 20.4.2021, per essersi rifiutato di lavorare il sabato, per cessare di lavorare il venerdì prima della fine del turno, per non essere rientrato al lavoro dopo la visita medica annuale, per una vicenda relativa alla mancanza del casco necessario per lavorare in cantiere, per avere scattato fotografie in cantiere col cellulare senza ragione…
-in data 3.11.2022 ha subito una sanzione disciplinare (un giorno di sospensione), a seguito di contestazione del 14.10.2022, per un alterco col capocantiere in ordine CP_3 alle ore lavorate, per essere andato a lavorare in un certo cantiere in violazione della pianificazione del lavoro, per il fatto di non volere avere rapporti con i colleghi e violare le direttive, per avere accusato il capocantiere di rubare il rame, dinanzi a CP_3 responsabili e committente, e poi essersi buttato a terra simulando di essere stato colpito dal capocantiere. A ciò seguiva, al rientro da un periodo di malattia, la destinazione al magazzino di Campi EN a partire dal 7.1.2023, dove si verificavano situazioni di contrasto, tensione, alterchi con l'unico altro addetto , suo superiore, con quale il Parte_2 ricorrente cessava di avere rapporti dicendo di non volergli più parlare. Seguiva poi a fine maggio 2023 la comunicazione del trasferimento per incompatibilità ambientale a VI (TV), unica altra sede possibile in vista dell'apertura di un magazzino, dato che l'attività della società consiste in lavori di bonifica di località pagina 5 di 8 colpite da devastazioni, incendi, allagamenti ecc.. da svolgersi in loco, con squadre di cantiere. Si rimanda comunque alla dettagliata descrizione dei fatti contenuta nella memoria difensiva della società in primo grado (oltre che nei capitoli di prova per testi), che come detto si ritengono provati in assenza di contestazione. Non utili appaiono invece le prove per testi richieste dal lavoratore, generiche e riguardanti il periodo in cui lavorava nei cantieri. Tali fatti, a parere del Collegio, sono idonei ad integrare quella situazione di incompatibilità ambientale che può giustificare il trasferimento del dipendente ai sensi dell'articolo 2103 c.c. In particolare, da ultimo il fatto che, destinato a lavorare in magazzino a Campi EN, ove era già presente un altro magazziniere, anche qui si verificavano contrasti, tensioni e alterchi e il ricorrente si rifiutava di parlargli, rendendo impossibile ogni collaborazione, con evidenti conseguenze in termini di disorganizzazione e improduttività aziendale. Secondo la giurisprudenza infatti “Il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all'art. 2103 c.c., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari. In tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata (garantita dall'art. 41 Cost.), il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo. (Nella specie, è stato ritenuto legittimo il trasferimento del lavoratore disposto per risolvere la conflittualità con altra dipendente, sfociata in denunce penali reciproche, sebbene non strettamente inerenti all'ambito lavorativo, in quanto suscettibile di determinare disservizi all'interno della piccola unità produttiva ove prestavano servizio). Cass.27226/2028, nello stesso senso Cass.4265/2007, Cass.20337/2023. La scelta del trasferimento non deve quindi essere inevitabile, è sufficiente che sia ragionevole e nella specie la società datrice ha motivato in modo ragionevole la decisione di trasferire il dipendente nell'unico altro magazzino che aveva, dove avrebbe lavorato da solo e avrebbe avuto pochi contratti con altre persone.
pagina 6 di 8 Né può ritenersi irragionevole per il solo fatto che il ricorrente non aveva l'abilitazione per guidare il muletto, dato che - come allegato dalla società e non contestato – il ricorrente aveva già svolto nel 2018 il corso per “Lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori a braccio Telescospico” (prodotto quale doc.20) e per acquisire l'attestato per la conduzione del muletto necessitava solo della parte pratica del corso della durata di quattro ore.
Secondo motivo di appello Appurata la legittimità del trasferimento, ne consegue che viene meno per il ricorrente la possibilità di invocare l'eccezione di inadempimento di cui all'art.1460 c.c., non essendo comunque giustificabile il rifiuto del lavoratore di prendere servizio nella nuova sede in assenza di un inadempimento datoriale.
In ogni caso, a parere del Collegio, la motivazione del Tribunale in proposito è del tutto corretta, considerato che nel caso specifico il rifiuto del lavoratore di assumere servizio presso la sede di VI non appare conforme a buona fede, posto che
-1) il ricorrente non ha indicato motivi personali e familiari ostativi al trasferimento
-2) nei giorni oggetto di contestazione non ha offerto la prestazione nella sede originaria, ma ha allegato un impedimento non provato (ovvero la malattia). Quanto al primo punto, l'appellante replica che il trasferimento a 300 km di distanza avrebbe sconvolto la sua vita, ma non ha dedotto alcuna circostanza di fatto specifica, né contestato la mancanza di moglie o figli. Quanto al secondo, sostiene che aveva offerto la sua prestazione lavorativa presso la sede originaria sin dall'atto di impugnazione stragiudiziale del trasferimento in data 19.6.2023, ma è evidente che tale offerta non equivale, nella situazione concreta, ad una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria, dato che nei giorni in questione il ricorrente è rimasto assente ingiustificato dal lavoro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014 e succ. modifiche, secondo parametri minimi in ragione delle condizioni personali dell'appellante. Deve darsi atto che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando,
-respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
-condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese processuali del secondo grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.964, oltre rimborso spese generali, iva e cap;
pagina 7 di 8 -dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Firenze, 4.2.2025
La Presidente est.
dr. Maria Lorena Papait
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