Articolo 87 bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 87Articolo 94
Versione
24 aprile 2008
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Versione
10 ottobre 2023
Articolo 87-bis
(( (Convenzione UNESCO) )) (( 1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nella Convenzione medesima. ))
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
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