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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/08/2025, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice on. dott.ssa
Micaela Picone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3102/2022 promossa da:
con avv. Giuseppe Spagnolo Parte_1
attore contro
con avv. Marino Bianco e avv. Marina Bianco Controparte_1
convenuta nonchè
on avv. Federico Carpanesi CP_2
terza chiamata in causa
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale – lesione personale
CONCLUSIONI: per come rassegnate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.02.2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito trascritte:
Per l'attore: cfr. “…affinchè il Tribunale adito, accerti l'effettiva responsabilità dell'evento dannoso, attribuendolo a carico della società convenuta o della società terza chiamata in causa, o anche in solido tra di loro. Condanni pertanto la società Co
“ ” o la società “ ” o entrambe, in solido tra loro, a Controparte_1 CP_3 risarcire i danni materiali, le spese e le lesioni personali riportati dal sig. Parte_1 nel sinistro de quo, così come riconosciute in ctu e di seguito specificate.
[...]
Postumi 1% : euro 724,68
Itt 1 giorno : euro 55,24
Itp 75% 9 giorni: euro 372,87
Itp 50% 15 giorni : euro 414,30
Itp 25% 15 giorni: euro 207,15
Spese mediche : euro 676,00
Spese ctp: euro 610,00
Quota spese ctu : euro 488,00
Moto : euro 880,00
Totale : euro 3.548,24 ”
Per la convenuta: cfr. “NEL MERITO
- in tesi:
a) per la declaratoria di carenza di ogni responsabilità e prima ancora di legittimazione passiva della rispetto alla azione risarcitoria Controparte_1 proposta dal Sig. e dunque per la reiezione della stessa nei Parte_1 confronti della in quanto infondata in fatto ed in diritto;
b) Controparte_1 per la declaratoria di legittimazione passiva della e la responsabilità Controparte_2 esclusiva della stessa rispetto alla domanda risarcitoria avanzata dal Sig.
[...]
con ogni conseguente pronuncia;
Parte_1
- in ipotesi:
per la condanna della a rilevare indenne la Parte_2 [...] dalla domanda di risarcimento dei danni proposta dal Sig. CP_1 [...] nei confronti della stessa Parte_1 Controparte_1
- in ipotesi ulteriore:
Pag. 2 di 17 per la reiezione della domanda del Sig. così come formulata e Parte_1 quantificata;
- in ogni caso, con vittoria di spese e di onorari a favore della Controparte_1 nei confronti di chi spetti.
[...]
IN VIA ISTRUTTORIA
insistono:
a) per l'ammissione dei non ammessi interrogatorio formale del legale rappresentante della e di alcuni capitoli di prova testimoniale, mezzi istruttori come Parte_2 richiesti in comparsa di risposta e nelle memorie ex art. 183, VI comma, cpc;
b) nella opposizione ai mezzi di prova avversari non ammessi e ove insistiti in sede di precisazione delle conclusioni.”.
Per la terza chiamata in causa: cfr. “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e istanza, rigettare ogni domanda - comunque e da chiunque proposta - nei confronti della In ogni caso Controparte_2 con vittoria di compensi e spese di lite.”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
In fatto
Il sig. ha agito per ottenere il risarcimento dei danni dal medesimo subiti in Parte_1 data 15.05.2017 allorquando, per uscire dal parcheggio Sandonato posto nel centro commerciale Novoli, in Firenze via Sandro Pertini, il proprio motociclo Yamaha sg 23 tg. EA 89497 da lui condotto slittava a causa di sostanze oleose e trasparenti presenti sulla pavimentazione provocandone la caduta.
Pag. 3 di 17 Il sig. ha assunto come la causa della presenza di tali sostanze fosse Parte_1 imputabile ad un'improvvisa fuoriuscita dai tombini posti nel predetto parcheggio di liquami provenienti dalle fossa biologiche circostanza, questa, accertata dalla Polizia municipale di Firenze che interveniva sul luogo dell'evento.
Il sig. ha allegato, altresì, che a seguito della caduta riportava lesioni Parte_1 personali accertate al p.s. di Careggi ove veniva condotto con il 118 ed ove gli veniva diagnosticato un trauma cranico con emorragia.
Da tali lesioni sarebbero derivati pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali di cui l'attore chiede il risarcimento alla società in quanto responsabile Controparte_1 dell'evento ex art. 2051 c.c. in qualità di società appaltatrice della gestione del garage detto.
Si è costituita in giudizio la società che, in via preliminare, ha Controparte_1 denegato la propria responsabilità in quanto la causa della presenza di sostanze viscide ed oleose sulla pavimentazione del parcheggio era stata imputata dallo stesso attore ad un rigurgito dell'impianto fognario - a causa delle forti piogge in essere alla data del
15.05.2017 - la cui manutenzione non rientrerebbe nelle pattuizioni contrattuali in essere con la proprietaria aventi per oggetto la gestione del Parte_2 parcheggio, ma non certamente la custodia degli impianti generali del fabbricato. Sulla scorta di tale impostazione difensiva, la società ha chiesto di essere Controparte_1 autorizzata alla chiamata in causa, in garanzia propria, della Parte_2 affinché ne fosse dichiarata la responsabilità esclusiva nonché la sua esclusiva legittimazione passiva e affinché in ogni caso la rilevasse indenne dalle domande proposte dall'attore nei suoi confronti. In ogni caso, nel merito ha contestato la fondatezza della domanda attorea con riferimento sia all'an che al quantum, istando per il rigetto della domanda risarcitoria.
Autorizzata la richiesta chiamata in causa si è costituita la la quale ha Controparte_2 contestato integralmente ogni coinvolgimento e/o ogni propria responsabilità nell'evento verificatosi ai danni del sig. nonché tutto quanto ex adverso sostenuto, sia Parte_1 riguardo all'an che al quantum della domanda risarcitoria.
Pag. 4 di 17 Nello specifico ha assunto che la responsabilità invocata dalla difesa attorea, prevista e disciplinata dall'art. 2051 c.c. impone un obbligo di custodia di colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa che nella fattispecie in esame graverebbe sulla
[...] sulla scorta del Contratto di management intercorrente tra le Controparte_1 società.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti, con ammissione della prova testimoniale e con l'espletamento di ctu medico legale sulla persona dell'attore.
La causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti per come sopra trascritte dopo il decorso dei termini ex art. 190 c.p.c.
In diritto
In via preliminare occorre spendere due parole sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla e ribadita in sede di Parte_3 precisazione delle conclusioni.
È ius receptum della Suprema Corte di Cassazione il principio secondo il quale la legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, sicché legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata. Diversamente, non attiene alla legittimazione, bensì al merito della lite, la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 11284 del 2010
e n. 13756 del 2006).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'eccezione sollevata dalla convenuta (chiamata a rispondere di un danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c.) attiene non già alla legittimazione passiva, bensì al merito, avendo esso contestato l'effettiva titolarità dal
Pag. 5 di 17 lato passivo del rapporto sostanziale affermato dall'attore e comunque la corretta identificazione dei soggetti di tale rapporto ed in particolare del soggetto asseritamente responsabile della lesione del diritto fatto valere in giudizio.
Quanto al merito, la domanda attorea è fondata nei limiti di seguito esposti.
Il sig. ha assunto di aver riportato delle lesioni personali in data 15.05.2017 Parte_1 per essere scivolato mentre era alla guida del proprio motociclo Yamaha sg 23 tg. EA
89497 a causa della presenza di liquami provenienti dalle fosse biologiche del parcheggio , posto nel centro commerciale Novoli, in Firenze via Sandro CP_3
Pertini, dal quale lo stesso stava uscendo.
Le circostanze in cui il sig. ha riportato le lesioni, la presenza e la natura dei Parte_1 liquami nel parcheggio detto, la causa della loro presenza non sono state specificatamente contestate dalle difese della società , odierna Controparte_1 convenuta, e della odierna terza chiamata in causa: pertanto, devono Controparte_2 ritenersi provate.
Si rammenta che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il Giudice è chiamato ad individuare il thema probandum del giudizio rappresentato dalle circostanze di fatto allegate dalla parte attrice rilevanti ai fini della decisione e tempestivamente contestate in maniera specifica dalla controparte costituita nel primo atto difensivo, id est nella comparsa di costituzione e risposta o nelle seconde memorie istruttorie ex art. 183 cpc, VI comma.
La mancata contestazione specifica di una circostanza di fatto produce l'effetto della relevatio ad onere probandi (in tal senso Cass. Civ. n. 3680 del 07.02.2019).
Formule generiche di contestazione e/o la mera invocazione della regola di riparto dell'onere della prova non integrano contestazione specifica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. (in tal senso Cass. Civ. n. 8376 del 29.04.2020, Cass. Civ. n.
22055 del 22.09.2017 e Cass. Civ. 5356/2009).
Soccorre ai fini della prova, in ogni caso, la documentazione prodotta in atti e nello specifico il verbale della Polizia Municipale intervenuta in loco successivamente al sinistro (doc. 3 attoreo).
Gli agenti, difatti, appuravano quanto segue:
Pag. 6 di 17 e ricostruivano nei seguenti termini la dinamica del sinistro:
Ciò premesso deve, pertanto, ritenersi provato: che il sig. in data 15.05.2017 Parte_1 si trovasse era alla guida del proprio motociclo Yamaha sg 23 tg. EA 89497 nel parcheggio , posto nel centro commerciale di Novoli, in Firenze via Sandro CP_3
Pertini; che nel detto parcheggio fossero presenti liquami scivolosi provenienti dalle fosse biologiche;
che a causa degli stessi il sig. perdesse aderenza con il Parte_1 proprio mezzo e cadesse a terra;
che il sig. a causa della caduta riportasse Parte_1 danni alla persona ed al mezzo.
La disposizione che viene in rilievo nella disciplina della fattispecie è l'art. 2051 c.c a mente del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Si evince, dunque, immediatamente che i requisiti richiesti per aversi responsabilità a tale titolo sono dati dal verificarsi di un danno, inteso come “danno conseguenza”, dalla sussistenza di una relazione di custodia tra il soggetto chiamato a rispondere e la cosa produttiva del primo, dall'ulteriore requisito della sussistenza del nesso di causa tra il verificarsi del danno e la cosa cui il responsabile era legato da un rapporto di custodia.
Pag. 7 di 17 Quest'ultimo requisito, espresso dal verbo “cagionato”, è da intendersi, secondo unanime giurisprudenza, come una relazione diretta tra il verificarsi del danno e la cosa, secondo la quale è necessario che“ … il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento”
(Cass. civ. Sez. III, sent 19.12.2006, n. 27168) per cui l'evento si sia prodotto “come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. civ. Sez. III, sent. 21.03.2013, n. 7125)
Si tratta di un requisito indispensabile dal momento che la responsabilità per danno da cosa in custodia è disciplinata come una responsabilità di tipo oggettivo, che prescinde dalla condotta tenuta dal custode (il gestore del supermercato), “ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso” ed è “… circoscritta esclusivamente dal caso fortuito” (v. Cass. civ. Sez. VI – III Ord.
16.05.2017, n. 12027).
Nel fortuito, invece, “può rientrare anche la condotta della stessa vittima, (qualora abbia un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa
e l'evento dannoso) e ciò implica che nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve (debba) tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione” (Cass. civ. Sez. III, sent. 24.02.2011, n. 4476).
In particolare a questo proposito non può non tenersi conto che la condotta del danneggiato “… si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso …” e che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso…” (Cass.
Pag. 8 di 17 civ. Sez. VI – III, Ord. 17.11.2021, n. 34886; Cass. civ. Sez. III, Ord. 01.02.2018, n.
2480).
Occorre allora verificare quale fosse nel caso di specie il soggetto che aveva la custodia del parcheggio ed i relativi obblighi di manutenzione e pulizia.
Ebbene nella fattispecie in esame non sussistono dubbi sulla sussistenza del rapporto di custodia tra la convenuta e “la cosa” sulla scorta del contratto di Controparte_1
Management stipulato con la , indipendentemente dalla proprietà del CP_2 parcheggio in questione, dal momento che il fatto si è verificato all'interno dello stesso la cui gestione era affidata in appalto all'odierna convenuta: tant'è che per mettere in sicurezza i luoghi sono intervenuti i dipendenti della stessa (vedi dichiarazione teste e del teste all'udienza del 6.12.2023)1. Testimone_1 Testimone_2
Ciò che occorre accertare, quindi, è il requisito del nesso di causa (e l'indagine in merito alla sua presenza o meno) che acquista decisiva importanza.
La giurisprudenza di legittimità più recente ha stabilito che “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia
e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento”
(Cass. civ. Sez. III, Ordinanza 09.05.2024, n. 12760).
Ebbene, lo svolgimento del processo ha rivelato da un lato la natura della presenza di acqua piovana e di liquami, questi ultimi provenienti dal sistema fognario dell'immobile
(vedi testimonianze rese dai sigg.ri testi , e Testimone_3 Testimone_1 Tes_4
[...] 1 - :“Adr Io ero presente al lavoro e con i miei colleghi abbiamo provveduto a chiudere le porte in
[...] Testimone_1 entrata in uscita e quelle comunicanti tra i vari settori. Abbiamo messo anche i cartelli di pericolo.”
- Gianluca Pinelli “Io ho dato una mano a chiudere il parcheggio ed a mettere i segnali di pericolo delimitando le zone. adr Non so se l'incidente si è verificato prima o dopo che noi avessimo cominciato a porre in sicurezza i luoghi.”
Pag. 9 di 17 all'udienza del 6.12.2023)2, dall'altro che la moto non avrebbe perso di aderenza Tes_2
in assenza dei liquami che erano sparsi sulla superficie del parcheggio.
Sulla scorta di ciò deve escludersi ogni tipo di responsabilità in capo alla proprietaria quale proprietaria dell'impianto fognario o dalle vasche e/o serbatoi posti nel CP_2 parcheggio poiché non è stato tale impianto la causa diretta del danno subito dall'attore, bensì lo è stata la giacenza del liquame sulla pavimentazione del parcheggio che l'ha resa scivolosa senza che la convenuta avesse tempestivamente posto in essere gli accorgimenti necessari per evitare che 'la cosa' rappresentasse un pericoloso per gli utenti.
Ciò in quanto la responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. presuppone, per l'appunto, un nesso diretto tra la cosa oggetto di custodia e il danno.
Inoltre, proprio in virtù del citato contratto di Management del 5.11.2014, gli interventi di pulizia ordinaria e straordinaria del parcheggio gravavano sulla Controparte_1
(vedi punto 1 c. appalto): l'odierna convenuta era quindi tenuta ad intervenire a mettere in sicurezza i luoghi nonché tenere la pavimentazione del parcheggio pulita.
Ciò che nella fattispecie in parola non è avvenuto almeno sino a prima che si verificasse il sinistro.
Inconferente, quindi, che successivamente al sinistro e per l'aggravarsi della situazione sia stato richiesto alla di intervenire con l'invio di una ditta specializzata nel CP_2 campo delle pulizie straordinarie stante l'inadeguatezza dei sistemi a disposizione della società convenuta: ciò non ha comportato, né avrebbe potuto comportare, il trasferimento della responsabilità in capo al proprietario del parcheggio stanti gli obblighi di custodia ricadenti sulla giusto il contratto di appalto Controparte_1 citato.
Pag. 10 di 17 In tale contesto, peraltro, assume una particolare rilevanza la dichiarazione rilasciata dall'unico soggetto sentito dalla Polizia Municipale nell'immediatezza dei fatti e cioè il sig. : Testimone_3
Da tale deposizione emergono alcune circostanze rilevanti: la scivolosità della pavimentazione del parcheggio ove giacevano il veicolo e l'attore; la chiusura della porta del parcheggio al piano primo interrato solo successivamente al suo arrivo sul posto;
l'assenza di segnali di pericolo ad indicare la scivolosità del pavimento.
In via presuntiva, difatti, deve ritenersi che al momento dell'arrivo del sig. Tes_3
l'area non fosse stata ancora messa in sicurezza e delimitata con “fettuccia bianca e rossa” per interdire la circolazione veicolare (vedi verbale di Polizia Municipale), ciò in quanto tale circostanza non solo sarebbe emersa in sede di dichiarazioni spontanee rilasciate dal testimone ma la fettuccia (ove presente) avrebbe inibito al sig. Parte_1 il passaggio con il proprio scooter proprio sul punto in cui veniva trovato.
Sull'attendibilità di tali affermazioni non vi è motivo di dubitare in quanto rilasciate nell'immediatezza dei fatti dal sig. e, comunque, non sconfessate in sede Tes_3 testimoniale.
Pertanto, riguardo al transito del motoveicolo del sig. sul pavimento reso Parte_1 scivoloso dai liquami non risulta configurabile la responsabilità della Società CP_2
Pag. 11 di 17 sia perché in quel momento estranea alla gestione del parcheggio sia perché, comunque, non ancora informata della fuoriuscita dei liquami.
Tale ultima constatazione non è sconfessata dalla deposizione del teste Testimone_1 in quanto contraddittoria in sé nonché contrastante con la deposizione rilasciata dal
Tes_3
Il , mai sentito dalla Polizia Municipale né menzionato dal sig. difatti Tes_1 Tes_3 prima ha affermato “Adr Non so quando l'incidente è successo con precisione.” e poi ha dichiarato “Posso dire però che il settore dove si è verificato l'incidente era già stato chiuso e posto il nastro rosso e bianco ad indicare il pericolo. … Ricordo che nella fattispecie de qua noi abbiamo comunicato il problema dei liquami ad uno degli ingegneri della proprietà che poi ha contattato a sua volta il . Ricordo che lo Per_1 contattammo prima che si verificasse il sinistro e dopo che avevamo già cominciato a chiudere le porte intermedie.”.
Altrettando contraddittoria, in sé e con la deposizione del teste la Tes_3 deposizione del teste del seguente tenore “adr Non so se l'incidente si è Tes_2 verificato prima o dopo che noi avessimo cominciato a porre in sicurezza i luoghi. Adr
Ricordo che l'incidente si verificò nel settore Rosso sotto la Coop. Adr Ricordo che quel settore era già chiuso prima che si verificasse l'incidente.”. Anche tale teste non è mai stato sentito dalla Polizia Municipale né menzionato dal sig. Tes_3
La contraddittorietà delle dette dichiarazioni le rende inattendibili quanto alla tempistica dell'intervento della per mettere in sicurezza l'area nonché alla sua Controparte_1 tempestività rispetto alla fuoriuscita del liquame dal tombino e/o serbatoi posto nel parcheggio.
La convenuta, difatti, non ha fornito la prova che detta fuoriuscita si fosse verificata nell'immediatezza dell'evento ben potendo presumersi, stante la sua estensione, che il liquame fosse lì presente da tempo.
Si rammenta, difatti, che secondo la giurisprudenza in materia (ed i principi generali sulla prova) “… in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il
Pag. 12 di 17 convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità …” (Cass. civ. Sez. III, sent. 08.05.2008, n. 11227; Cass. civ. Sez. III, sent. 20.07.2002, n. 10641).
Tale onere non si ritiene essere stato assolto dalla difesa della convenuta CP_1
.
[...]
La prova testimoniale esperita, infine, non ha fornito elementi precisi da valorizzarsi per ritenere il concorso causale colposo nella verificazione dell'evento per cui è causa, valutabile ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..
Il teste si rammenta unico arrivato nell'immediatezza dell'evento che abbia Tes_3 rilasciato dichiarazioni alla Polizia Municipale, ha precisato “adr Il parcheggio non è particolarmente illuminato. La chiazza di liquido era visibile. Era illuminata una striscia si ed una no delle luci.”.
Ebbene non vi è prova che il sig. abbia visto il liquido dal momento che era Parte_1 su uno Scooter (e non a piedi come il teste e l'area non era particolarmente Tes_3 illuminata;
in ogni caso, non vi è prova che fosse comprensibile la viscosità e scivolosità del liquido da parte dell'attore o che lo stesso abbia usato della cosa in modo inappropriato (per es. eccessiva velocità), circostanza nella specie neanche dedotta.
Alcuna rilevanza sul punto assume la deposizione del teste (cfr. “Adr Testimone_1
La macchia di liquido era molto estesa e si sentiva anche il cattivo odore di grasso sporco.”) stante la sua intrinseca inattendibilità sulle tempistiche dell'intervento rispetto al sinistro in parola: per cui non è detto che al momento del fatto il cattivo odore non fosse percepibile.
In conclusione si ritiene sussistere l'esclusiva responsabilità della società convenuta
[...]
nella causazione dell'evento per cui è causa. Controparte_1
Il quantum debeatur
Pag. 13 di 17 Accertata la dinamica del sinistro e l'imputabilità dello stesso alla , Controparte_1 va affermata l'esistenza del nesso di causalità materiale tra la caduta dallo scooter del e le lesioni riportate a seguito della stessa. Parte_1
E' stato provato documentalmente che nell'immediatezza del sinistro il sig. Parte_1 veniva accompagnata al pronto soccorso dell'Ospedale ove gli veniva refertato un trauma cranico.
Relativamente alle lesioni subite, la espletata consulenza di ufficio, le cui conclusioni questo giudice condivide essendo immuni da vizi e censure, ha dato modo di confermare il trauma riportato dall'attore per effetto dell'occorso subito e cioè “un trauma cranico, con rilevo strumentale TC di minima emorragia sulcale e petecchie.” compatibile “… con un corretto utilizzo del casco.” che comportava un periodo di inabilità temporanea di complessivi giorni 40 (1 gg. di inabilità temporanea assoluta, 9 gg. di inabilità temporanea parziale al 75%, 15 gg. di inabilità temporanea parziale al
50%, 15 gg. di inabilità temporanea parziale al 25%) e un danno biologico stimato in ragione del 1% (uno per cento), valutato comprendendo anche le ripercussioni psicologiche residuate nel soggetto.
Pertanto, a titolo di danno non patrimoniale secondo il calcolo prospettato dalla difesa attorea l'importo da riconoscersi al sig. è pari ad € 1.774,04. Parte_1
Quanto ai danni patrimoniali devono riconoscersi le spese mediche documentate e le spese per la riparazione del mezzo.
Per la prima voce il ctu ha ritenuto congrue e riferibili all'evento le spese mediche documentate da fattura per un ammontare complessivo di € 676,00.
Con riferimento alle spese al mezzo il procuratore di parte convenuta all'udienza del
6.12.2023, per motivi di economia processuale, nulla ha ostato sul riconoscimento del danno tecnico al mezzo secondo le risultanze in atti: pertanto, tale danno può essere stimato in € 880,00.
Trattandosi di debito di valore sui detti importi devono riconoscersi i cosiddetti interessi compensativi, da individuarsi al tasso legale, che vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale
Pag. 14 di 17 (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n.
1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 20/11/2018, n. 29830; Cass., 10/4/2018, n. 8766;
Cass., 3/3/2009, n. 5054) e dovuti anche se non espressamente richiesti (Cass.
Ordinanza n. 32985/2022). Applicati i criteri esposti, sugli importi calcolati matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Domanda di Garanzia Propria
La convenuta , in ipotesi, ha chiesto la condanna della Controparte_1 CP_3
a “…rilevare indenne la dalla domanda di risarcimento dei Controparte_1 danni proposta dal Sig. nei confronti della stessa Parte_1 [...]
. CP_1
Per tutto quanto sopra osservato, accertata l'esclusiva responsabilità della
[...] nella causazione dell'evento per cui è causa la domanda deve essere CP_1 rigettata.
Le spese di lite
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regolazione delle spese di lite tiene conto della regola della soccombenza integrale prevista dall'art. 91 c.p.c., in forza della quale il pagamento di tali spese è posto a carico dell'unica parte soccombente, con l'eccezione dell'ipotesi di soccombenza reciproca (art. 92 c.p.c., comma 2) in cui è possibile che operi il meccanismo della compensazione totale o parziale.
Nel caso di specie, in ragione dell'esito del giudizio, non può che operare la regola generale per cui si dispone che le spese di lite e di Ctp attoree ricadano per intero sulla convenuta Controparte_1
Tali spese si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e s.m. dell'importo risarcitorio accertato (principio del decisum: art. 5 comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014. Cfr Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9237 del
Pag. 15 di 17 22/03/2022) ed applicando i minimi tariffari su tutte le fasi del giudizio in considerazione della decisiva riduzione della pretesa attorea accertata in corso di causa.
Le spese di Ctu devono essere poste integralmente a carico della convenuta
[...]
.. CP_1
Le spese di lite tra la e la devono invece essere Controparte_1 CP_2 integralmente compensate tenuto conto della peculiarità della valutazione compiuta per l'individuazione delle responsabilità in ordine all'accadimento dell'evento per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accerta l'esclusiva responsabilità della nella causazione Controparte_1 dell'evento per cui è causa e, per l'effetto, condanna la stessa a risarcire i danni subiti dal sig. quantificati in € 1.774,04 per i danni fisici, € 676,00 per Parte_1 spese mediche ed € 880,00 per i danni al mezzo oltre interessi per come in indicati in motivazione;
2) Condanna la a rifondere al sig. le Controparte_1 Parte_1 spese legali nella misura di € 1.278,00 oltre alle spese generali al 15 %, IVA e CAP nonché oltre spese vive (contributo unificato e CTP).
3) Pone definitivamente le spese di CTU a carico della Controparte_1
4) Rigetta la domanda di garanzia propria formulata dalla Controparte_1 nei confronti della Controparte_2
5) Compensa le spese di lite tra la e la Controparte_1 Controparte_2
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze, lì 21 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
Pag. 16 di 17
Pag. 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 (cfr. “Ricordo che anche in altre occasioni si sono verificati sversamenti nello stesso settore Testimone_3 imputabili a perdite.”), (cfr. “Ricordo che quel giorno piovve molto e che l'acqua dalle pareti del Testimone_1 parcheggio si riversò a terra. Ricordo che si riversò a terra anche del liquame oleoso proveniente da alcune vasche poste all'interno del parcheggio.”), (cfr. “Adr Ricordo che era un evento particolare ed entrava Testimone_2 acqua nel parcheggio anche da una grata di ispezione di alcuni serbatoi posti vicino alla cassa n. 13 prima dell'uscita del parcheggio.” )
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice on. dott.ssa
Micaela Picone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3102/2022 promossa da:
con avv. Giuseppe Spagnolo Parte_1
attore contro
con avv. Marino Bianco e avv. Marina Bianco Controparte_1
convenuta nonchè
on avv. Federico Carpanesi CP_2
terza chiamata in causa
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale – lesione personale
CONCLUSIONI: per come rassegnate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.02.2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito trascritte:
Per l'attore: cfr. “…affinchè il Tribunale adito, accerti l'effettiva responsabilità dell'evento dannoso, attribuendolo a carico della società convenuta o della società terza chiamata in causa, o anche in solido tra di loro. Condanni pertanto la società Co
“ ” o la società “ ” o entrambe, in solido tra loro, a Controparte_1 CP_3 risarcire i danni materiali, le spese e le lesioni personali riportati dal sig. Parte_1 nel sinistro de quo, così come riconosciute in ctu e di seguito specificate.
[...]
Postumi 1% : euro 724,68
Itt 1 giorno : euro 55,24
Itp 75% 9 giorni: euro 372,87
Itp 50% 15 giorni : euro 414,30
Itp 25% 15 giorni: euro 207,15
Spese mediche : euro 676,00
Spese ctp: euro 610,00
Quota spese ctu : euro 488,00
Moto : euro 880,00
Totale : euro 3.548,24 ”
Per la convenuta: cfr. “NEL MERITO
- in tesi:
a) per la declaratoria di carenza di ogni responsabilità e prima ancora di legittimazione passiva della rispetto alla azione risarcitoria Controparte_1 proposta dal Sig. e dunque per la reiezione della stessa nei Parte_1 confronti della in quanto infondata in fatto ed in diritto;
b) Controparte_1 per la declaratoria di legittimazione passiva della e la responsabilità Controparte_2 esclusiva della stessa rispetto alla domanda risarcitoria avanzata dal Sig.
[...]
con ogni conseguente pronuncia;
Parte_1
- in ipotesi:
per la condanna della a rilevare indenne la Parte_2 [...] dalla domanda di risarcimento dei danni proposta dal Sig. CP_1 [...] nei confronti della stessa Parte_1 Controparte_1
- in ipotesi ulteriore:
Pag. 2 di 17 per la reiezione della domanda del Sig. così come formulata e Parte_1 quantificata;
- in ogni caso, con vittoria di spese e di onorari a favore della Controparte_1 nei confronti di chi spetti.
[...]
IN VIA ISTRUTTORIA
insistono:
a) per l'ammissione dei non ammessi interrogatorio formale del legale rappresentante della e di alcuni capitoli di prova testimoniale, mezzi istruttori come Parte_2 richiesti in comparsa di risposta e nelle memorie ex art. 183, VI comma, cpc;
b) nella opposizione ai mezzi di prova avversari non ammessi e ove insistiti in sede di precisazione delle conclusioni.”.
Per la terza chiamata in causa: cfr. “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e istanza, rigettare ogni domanda - comunque e da chiunque proposta - nei confronti della In ogni caso Controparte_2 con vittoria di compensi e spese di lite.”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
In fatto
Il sig. ha agito per ottenere il risarcimento dei danni dal medesimo subiti in Parte_1 data 15.05.2017 allorquando, per uscire dal parcheggio Sandonato posto nel centro commerciale Novoli, in Firenze via Sandro Pertini, il proprio motociclo Yamaha sg 23 tg. EA 89497 da lui condotto slittava a causa di sostanze oleose e trasparenti presenti sulla pavimentazione provocandone la caduta.
Pag. 3 di 17 Il sig. ha assunto come la causa della presenza di tali sostanze fosse Parte_1 imputabile ad un'improvvisa fuoriuscita dai tombini posti nel predetto parcheggio di liquami provenienti dalle fossa biologiche circostanza, questa, accertata dalla Polizia municipale di Firenze che interveniva sul luogo dell'evento.
Il sig. ha allegato, altresì, che a seguito della caduta riportava lesioni Parte_1 personali accertate al p.s. di Careggi ove veniva condotto con il 118 ed ove gli veniva diagnosticato un trauma cranico con emorragia.
Da tali lesioni sarebbero derivati pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali di cui l'attore chiede il risarcimento alla società in quanto responsabile Controparte_1 dell'evento ex art. 2051 c.c. in qualità di società appaltatrice della gestione del garage detto.
Si è costituita in giudizio la società che, in via preliminare, ha Controparte_1 denegato la propria responsabilità in quanto la causa della presenza di sostanze viscide ed oleose sulla pavimentazione del parcheggio era stata imputata dallo stesso attore ad un rigurgito dell'impianto fognario - a causa delle forti piogge in essere alla data del
15.05.2017 - la cui manutenzione non rientrerebbe nelle pattuizioni contrattuali in essere con la proprietaria aventi per oggetto la gestione del Parte_2 parcheggio, ma non certamente la custodia degli impianti generali del fabbricato. Sulla scorta di tale impostazione difensiva, la società ha chiesto di essere Controparte_1 autorizzata alla chiamata in causa, in garanzia propria, della Parte_2 affinché ne fosse dichiarata la responsabilità esclusiva nonché la sua esclusiva legittimazione passiva e affinché in ogni caso la rilevasse indenne dalle domande proposte dall'attore nei suoi confronti. In ogni caso, nel merito ha contestato la fondatezza della domanda attorea con riferimento sia all'an che al quantum, istando per il rigetto della domanda risarcitoria.
Autorizzata la richiesta chiamata in causa si è costituita la la quale ha Controparte_2 contestato integralmente ogni coinvolgimento e/o ogni propria responsabilità nell'evento verificatosi ai danni del sig. nonché tutto quanto ex adverso sostenuto, sia Parte_1 riguardo all'an che al quantum della domanda risarcitoria.
Pag. 4 di 17 Nello specifico ha assunto che la responsabilità invocata dalla difesa attorea, prevista e disciplinata dall'art. 2051 c.c. impone un obbligo di custodia di colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa che nella fattispecie in esame graverebbe sulla
[...] sulla scorta del Contratto di management intercorrente tra le Controparte_1 società.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti, con ammissione della prova testimoniale e con l'espletamento di ctu medico legale sulla persona dell'attore.
La causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti per come sopra trascritte dopo il decorso dei termini ex art. 190 c.p.c.
In diritto
In via preliminare occorre spendere due parole sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla e ribadita in sede di Parte_3 precisazione delle conclusioni.
È ius receptum della Suprema Corte di Cassazione il principio secondo il quale la legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, sicché legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata. Diversamente, non attiene alla legittimazione, bensì al merito della lite, la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 11284 del 2010
e n. 13756 del 2006).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'eccezione sollevata dalla convenuta (chiamata a rispondere di un danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c.) attiene non già alla legittimazione passiva, bensì al merito, avendo esso contestato l'effettiva titolarità dal
Pag. 5 di 17 lato passivo del rapporto sostanziale affermato dall'attore e comunque la corretta identificazione dei soggetti di tale rapporto ed in particolare del soggetto asseritamente responsabile della lesione del diritto fatto valere in giudizio.
Quanto al merito, la domanda attorea è fondata nei limiti di seguito esposti.
Il sig. ha assunto di aver riportato delle lesioni personali in data 15.05.2017 Parte_1 per essere scivolato mentre era alla guida del proprio motociclo Yamaha sg 23 tg. EA
89497 a causa della presenza di liquami provenienti dalle fosse biologiche del parcheggio , posto nel centro commerciale Novoli, in Firenze via Sandro CP_3
Pertini, dal quale lo stesso stava uscendo.
Le circostanze in cui il sig. ha riportato le lesioni, la presenza e la natura dei Parte_1 liquami nel parcheggio detto, la causa della loro presenza non sono state specificatamente contestate dalle difese della società , odierna Controparte_1 convenuta, e della odierna terza chiamata in causa: pertanto, devono Controparte_2 ritenersi provate.
Si rammenta che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il Giudice è chiamato ad individuare il thema probandum del giudizio rappresentato dalle circostanze di fatto allegate dalla parte attrice rilevanti ai fini della decisione e tempestivamente contestate in maniera specifica dalla controparte costituita nel primo atto difensivo, id est nella comparsa di costituzione e risposta o nelle seconde memorie istruttorie ex art. 183 cpc, VI comma.
La mancata contestazione specifica di una circostanza di fatto produce l'effetto della relevatio ad onere probandi (in tal senso Cass. Civ. n. 3680 del 07.02.2019).
Formule generiche di contestazione e/o la mera invocazione della regola di riparto dell'onere della prova non integrano contestazione specifica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. (in tal senso Cass. Civ. n. 8376 del 29.04.2020, Cass. Civ. n.
22055 del 22.09.2017 e Cass. Civ. 5356/2009).
Soccorre ai fini della prova, in ogni caso, la documentazione prodotta in atti e nello specifico il verbale della Polizia Municipale intervenuta in loco successivamente al sinistro (doc. 3 attoreo).
Gli agenti, difatti, appuravano quanto segue:
Pag. 6 di 17 e ricostruivano nei seguenti termini la dinamica del sinistro:
Ciò premesso deve, pertanto, ritenersi provato: che il sig. in data 15.05.2017 Parte_1 si trovasse era alla guida del proprio motociclo Yamaha sg 23 tg. EA 89497 nel parcheggio , posto nel centro commerciale di Novoli, in Firenze via Sandro CP_3
Pertini; che nel detto parcheggio fossero presenti liquami scivolosi provenienti dalle fosse biologiche;
che a causa degli stessi il sig. perdesse aderenza con il Parte_1 proprio mezzo e cadesse a terra;
che il sig. a causa della caduta riportasse Parte_1 danni alla persona ed al mezzo.
La disposizione che viene in rilievo nella disciplina della fattispecie è l'art. 2051 c.c a mente del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Si evince, dunque, immediatamente che i requisiti richiesti per aversi responsabilità a tale titolo sono dati dal verificarsi di un danno, inteso come “danno conseguenza”, dalla sussistenza di una relazione di custodia tra il soggetto chiamato a rispondere e la cosa produttiva del primo, dall'ulteriore requisito della sussistenza del nesso di causa tra il verificarsi del danno e la cosa cui il responsabile era legato da un rapporto di custodia.
Pag. 7 di 17 Quest'ultimo requisito, espresso dal verbo “cagionato”, è da intendersi, secondo unanime giurisprudenza, come una relazione diretta tra il verificarsi del danno e la cosa, secondo la quale è necessario che“ … il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento”
(Cass. civ. Sez. III, sent 19.12.2006, n. 27168) per cui l'evento si sia prodotto “come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. civ. Sez. III, sent. 21.03.2013, n. 7125)
Si tratta di un requisito indispensabile dal momento che la responsabilità per danno da cosa in custodia è disciplinata come una responsabilità di tipo oggettivo, che prescinde dalla condotta tenuta dal custode (il gestore del supermercato), “ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso” ed è “… circoscritta esclusivamente dal caso fortuito” (v. Cass. civ. Sez. VI – III Ord.
16.05.2017, n. 12027).
Nel fortuito, invece, “può rientrare anche la condotta della stessa vittima, (qualora abbia un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa
e l'evento dannoso) e ciò implica che nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve (debba) tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione” (Cass. civ. Sez. III, sent. 24.02.2011, n. 4476).
In particolare a questo proposito non può non tenersi conto che la condotta del danneggiato “… si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso …” e che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso…” (Cass.
Pag. 8 di 17 civ. Sez. VI – III, Ord. 17.11.2021, n. 34886; Cass. civ. Sez. III, Ord. 01.02.2018, n.
2480).
Occorre allora verificare quale fosse nel caso di specie il soggetto che aveva la custodia del parcheggio ed i relativi obblighi di manutenzione e pulizia.
Ebbene nella fattispecie in esame non sussistono dubbi sulla sussistenza del rapporto di custodia tra la convenuta e “la cosa” sulla scorta del contratto di Controparte_1
Management stipulato con la , indipendentemente dalla proprietà del CP_2 parcheggio in questione, dal momento che il fatto si è verificato all'interno dello stesso la cui gestione era affidata in appalto all'odierna convenuta: tant'è che per mettere in sicurezza i luoghi sono intervenuti i dipendenti della stessa (vedi dichiarazione teste e del teste all'udienza del 6.12.2023)1. Testimone_1 Testimone_2
Ciò che occorre accertare, quindi, è il requisito del nesso di causa (e l'indagine in merito alla sua presenza o meno) che acquista decisiva importanza.
La giurisprudenza di legittimità più recente ha stabilito che “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia
e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento”
(Cass. civ. Sez. III, Ordinanza 09.05.2024, n. 12760).
Ebbene, lo svolgimento del processo ha rivelato da un lato la natura della presenza di acqua piovana e di liquami, questi ultimi provenienti dal sistema fognario dell'immobile
(vedi testimonianze rese dai sigg.ri testi , e Testimone_3 Testimone_1 Tes_4
[...] 1 - :“Adr Io ero presente al lavoro e con i miei colleghi abbiamo provveduto a chiudere le porte in
[...] Testimone_1 entrata in uscita e quelle comunicanti tra i vari settori. Abbiamo messo anche i cartelli di pericolo.”
- Gianluca Pinelli “Io ho dato una mano a chiudere il parcheggio ed a mettere i segnali di pericolo delimitando le zone. adr Non so se l'incidente si è verificato prima o dopo che noi avessimo cominciato a porre in sicurezza i luoghi.”
Pag. 9 di 17 all'udienza del 6.12.2023)2, dall'altro che la moto non avrebbe perso di aderenza Tes_2
in assenza dei liquami che erano sparsi sulla superficie del parcheggio.
Sulla scorta di ciò deve escludersi ogni tipo di responsabilità in capo alla proprietaria quale proprietaria dell'impianto fognario o dalle vasche e/o serbatoi posti nel CP_2 parcheggio poiché non è stato tale impianto la causa diretta del danno subito dall'attore, bensì lo è stata la giacenza del liquame sulla pavimentazione del parcheggio che l'ha resa scivolosa senza che la convenuta avesse tempestivamente posto in essere gli accorgimenti necessari per evitare che 'la cosa' rappresentasse un pericoloso per gli utenti.
Ciò in quanto la responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. presuppone, per l'appunto, un nesso diretto tra la cosa oggetto di custodia e il danno.
Inoltre, proprio in virtù del citato contratto di Management del 5.11.2014, gli interventi di pulizia ordinaria e straordinaria del parcheggio gravavano sulla Controparte_1
(vedi punto 1 c. appalto): l'odierna convenuta era quindi tenuta ad intervenire a mettere in sicurezza i luoghi nonché tenere la pavimentazione del parcheggio pulita.
Ciò che nella fattispecie in parola non è avvenuto almeno sino a prima che si verificasse il sinistro.
Inconferente, quindi, che successivamente al sinistro e per l'aggravarsi della situazione sia stato richiesto alla di intervenire con l'invio di una ditta specializzata nel CP_2 campo delle pulizie straordinarie stante l'inadeguatezza dei sistemi a disposizione della società convenuta: ciò non ha comportato, né avrebbe potuto comportare, il trasferimento della responsabilità in capo al proprietario del parcheggio stanti gli obblighi di custodia ricadenti sulla giusto il contratto di appalto Controparte_1 citato.
Pag. 10 di 17 In tale contesto, peraltro, assume una particolare rilevanza la dichiarazione rilasciata dall'unico soggetto sentito dalla Polizia Municipale nell'immediatezza dei fatti e cioè il sig. : Testimone_3
Da tale deposizione emergono alcune circostanze rilevanti: la scivolosità della pavimentazione del parcheggio ove giacevano il veicolo e l'attore; la chiusura della porta del parcheggio al piano primo interrato solo successivamente al suo arrivo sul posto;
l'assenza di segnali di pericolo ad indicare la scivolosità del pavimento.
In via presuntiva, difatti, deve ritenersi che al momento dell'arrivo del sig. Tes_3
l'area non fosse stata ancora messa in sicurezza e delimitata con “fettuccia bianca e rossa” per interdire la circolazione veicolare (vedi verbale di Polizia Municipale), ciò in quanto tale circostanza non solo sarebbe emersa in sede di dichiarazioni spontanee rilasciate dal testimone ma la fettuccia (ove presente) avrebbe inibito al sig. Parte_1 il passaggio con il proprio scooter proprio sul punto in cui veniva trovato.
Sull'attendibilità di tali affermazioni non vi è motivo di dubitare in quanto rilasciate nell'immediatezza dei fatti dal sig. e, comunque, non sconfessate in sede Tes_3 testimoniale.
Pertanto, riguardo al transito del motoveicolo del sig. sul pavimento reso Parte_1 scivoloso dai liquami non risulta configurabile la responsabilità della Società CP_2
Pag. 11 di 17 sia perché in quel momento estranea alla gestione del parcheggio sia perché, comunque, non ancora informata della fuoriuscita dei liquami.
Tale ultima constatazione non è sconfessata dalla deposizione del teste Testimone_1 in quanto contraddittoria in sé nonché contrastante con la deposizione rilasciata dal
Tes_3
Il , mai sentito dalla Polizia Municipale né menzionato dal sig. difatti Tes_1 Tes_3 prima ha affermato “Adr Non so quando l'incidente è successo con precisione.” e poi ha dichiarato “Posso dire però che il settore dove si è verificato l'incidente era già stato chiuso e posto il nastro rosso e bianco ad indicare il pericolo. … Ricordo che nella fattispecie de qua noi abbiamo comunicato il problema dei liquami ad uno degli ingegneri della proprietà che poi ha contattato a sua volta il . Ricordo che lo Per_1 contattammo prima che si verificasse il sinistro e dopo che avevamo già cominciato a chiudere le porte intermedie.”.
Altrettando contraddittoria, in sé e con la deposizione del teste la Tes_3 deposizione del teste del seguente tenore “adr Non so se l'incidente si è Tes_2 verificato prima o dopo che noi avessimo cominciato a porre in sicurezza i luoghi. Adr
Ricordo che l'incidente si verificò nel settore Rosso sotto la Coop. Adr Ricordo che quel settore era già chiuso prima che si verificasse l'incidente.”. Anche tale teste non è mai stato sentito dalla Polizia Municipale né menzionato dal sig. Tes_3
La contraddittorietà delle dette dichiarazioni le rende inattendibili quanto alla tempistica dell'intervento della per mettere in sicurezza l'area nonché alla sua Controparte_1 tempestività rispetto alla fuoriuscita del liquame dal tombino e/o serbatoi posto nel parcheggio.
La convenuta, difatti, non ha fornito la prova che detta fuoriuscita si fosse verificata nell'immediatezza dell'evento ben potendo presumersi, stante la sua estensione, che il liquame fosse lì presente da tempo.
Si rammenta, difatti, che secondo la giurisprudenza in materia (ed i principi generali sulla prova) “… in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il
Pag. 12 di 17 convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità …” (Cass. civ. Sez. III, sent. 08.05.2008, n. 11227; Cass. civ. Sez. III, sent. 20.07.2002, n. 10641).
Tale onere non si ritiene essere stato assolto dalla difesa della convenuta CP_1
.
[...]
La prova testimoniale esperita, infine, non ha fornito elementi precisi da valorizzarsi per ritenere il concorso causale colposo nella verificazione dell'evento per cui è causa, valutabile ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..
Il teste si rammenta unico arrivato nell'immediatezza dell'evento che abbia Tes_3 rilasciato dichiarazioni alla Polizia Municipale, ha precisato “adr Il parcheggio non è particolarmente illuminato. La chiazza di liquido era visibile. Era illuminata una striscia si ed una no delle luci.”.
Ebbene non vi è prova che il sig. abbia visto il liquido dal momento che era Parte_1 su uno Scooter (e non a piedi come il teste e l'area non era particolarmente Tes_3 illuminata;
in ogni caso, non vi è prova che fosse comprensibile la viscosità e scivolosità del liquido da parte dell'attore o che lo stesso abbia usato della cosa in modo inappropriato (per es. eccessiva velocità), circostanza nella specie neanche dedotta.
Alcuna rilevanza sul punto assume la deposizione del teste (cfr. “Adr Testimone_1
La macchia di liquido era molto estesa e si sentiva anche il cattivo odore di grasso sporco.”) stante la sua intrinseca inattendibilità sulle tempistiche dell'intervento rispetto al sinistro in parola: per cui non è detto che al momento del fatto il cattivo odore non fosse percepibile.
In conclusione si ritiene sussistere l'esclusiva responsabilità della società convenuta
[...]
nella causazione dell'evento per cui è causa. Controparte_1
Il quantum debeatur
Pag. 13 di 17 Accertata la dinamica del sinistro e l'imputabilità dello stesso alla , Controparte_1 va affermata l'esistenza del nesso di causalità materiale tra la caduta dallo scooter del e le lesioni riportate a seguito della stessa. Parte_1
E' stato provato documentalmente che nell'immediatezza del sinistro il sig. Parte_1 veniva accompagnata al pronto soccorso dell'Ospedale ove gli veniva refertato un trauma cranico.
Relativamente alle lesioni subite, la espletata consulenza di ufficio, le cui conclusioni questo giudice condivide essendo immuni da vizi e censure, ha dato modo di confermare il trauma riportato dall'attore per effetto dell'occorso subito e cioè “un trauma cranico, con rilevo strumentale TC di minima emorragia sulcale e petecchie.” compatibile “… con un corretto utilizzo del casco.” che comportava un periodo di inabilità temporanea di complessivi giorni 40 (1 gg. di inabilità temporanea assoluta, 9 gg. di inabilità temporanea parziale al 75%, 15 gg. di inabilità temporanea parziale al
50%, 15 gg. di inabilità temporanea parziale al 25%) e un danno biologico stimato in ragione del 1% (uno per cento), valutato comprendendo anche le ripercussioni psicologiche residuate nel soggetto.
Pertanto, a titolo di danno non patrimoniale secondo il calcolo prospettato dalla difesa attorea l'importo da riconoscersi al sig. è pari ad € 1.774,04. Parte_1
Quanto ai danni patrimoniali devono riconoscersi le spese mediche documentate e le spese per la riparazione del mezzo.
Per la prima voce il ctu ha ritenuto congrue e riferibili all'evento le spese mediche documentate da fattura per un ammontare complessivo di € 676,00.
Con riferimento alle spese al mezzo il procuratore di parte convenuta all'udienza del
6.12.2023, per motivi di economia processuale, nulla ha ostato sul riconoscimento del danno tecnico al mezzo secondo le risultanze in atti: pertanto, tale danno può essere stimato in € 880,00.
Trattandosi di debito di valore sui detti importi devono riconoscersi i cosiddetti interessi compensativi, da individuarsi al tasso legale, che vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale
Pag. 14 di 17 (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n.
1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 20/11/2018, n. 29830; Cass., 10/4/2018, n. 8766;
Cass., 3/3/2009, n. 5054) e dovuti anche se non espressamente richiesti (Cass.
Ordinanza n. 32985/2022). Applicati i criteri esposti, sugli importi calcolati matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Domanda di Garanzia Propria
La convenuta , in ipotesi, ha chiesto la condanna della Controparte_1 CP_3
a “…rilevare indenne la dalla domanda di risarcimento dei Controparte_1 danni proposta dal Sig. nei confronti della stessa Parte_1 [...]
. CP_1
Per tutto quanto sopra osservato, accertata l'esclusiva responsabilità della
[...] nella causazione dell'evento per cui è causa la domanda deve essere CP_1 rigettata.
Le spese di lite
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regolazione delle spese di lite tiene conto della regola della soccombenza integrale prevista dall'art. 91 c.p.c., in forza della quale il pagamento di tali spese è posto a carico dell'unica parte soccombente, con l'eccezione dell'ipotesi di soccombenza reciproca (art. 92 c.p.c., comma 2) in cui è possibile che operi il meccanismo della compensazione totale o parziale.
Nel caso di specie, in ragione dell'esito del giudizio, non può che operare la regola generale per cui si dispone che le spese di lite e di Ctp attoree ricadano per intero sulla convenuta Controparte_1
Tali spese si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e s.m. dell'importo risarcitorio accertato (principio del decisum: art. 5 comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014. Cfr Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9237 del
Pag. 15 di 17 22/03/2022) ed applicando i minimi tariffari su tutte le fasi del giudizio in considerazione della decisiva riduzione della pretesa attorea accertata in corso di causa.
Le spese di Ctu devono essere poste integralmente a carico della convenuta
[...]
.. CP_1
Le spese di lite tra la e la devono invece essere Controparte_1 CP_2 integralmente compensate tenuto conto della peculiarità della valutazione compiuta per l'individuazione delle responsabilità in ordine all'accadimento dell'evento per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accerta l'esclusiva responsabilità della nella causazione Controparte_1 dell'evento per cui è causa e, per l'effetto, condanna la stessa a risarcire i danni subiti dal sig. quantificati in € 1.774,04 per i danni fisici, € 676,00 per Parte_1 spese mediche ed € 880,00 per i danni al mezzo oltre interessi per come in indicati in motivazione;
2) Condanna la a rifondere al sig. le Controparte_1 Parte_1 spese legali nella misura di € 1.278,00 oltre alle spese generali al 15 %, IVA e CAP nonché oltre spese vive (contributo unificato e CTP).
3) Pone definitivamente le spese di CTU a carico della Controparte_1
4) Rigetta la domanda di garanzia propria formulata dalla Controparte_1 nei confronti della Controparte_2
5) Compensa le spese di lite tra la e la Controparte_1 Controparte_2
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze, lì 21 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
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Pag. 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 (cfr. “Ricordo che anche in altre occasioni si sono verificati sversamenti nello stesso settore Testimone_3 imputabili a perdite.”), (cfr. “Ricordo che quel giorno piovve molto e che l'acqua dalle pareti del Testimone_1 parcheggio si riversò a terra. Ricordo che si riversò a terra anche del liquame oleoso proveniente da alcune vasche poste all'interno del parcheggio.”), (cfr. “Adr Ricordo che era un evento particolare ed entrava Testimone_2 acqua nel parcheggio anche da una grata di ispezione di alcuni serbatoi posti vicino alla cassa n. 13 prima dell'uscita del parcheggio.” )