Articolo 12 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3
Articolo 11Articolo 13
Versione
5 febbraio 1976
Art. 12. Attribuzioni del presidente

Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede l'assemblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonche' le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1976
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