Decreto presidenziale 10 febbraio 2025
Sentenza 2 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 02/09/2025, n. 15934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15934 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15934/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08060/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8060 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito), Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- delle Graduatorie definitive di merito relative al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, B021 Toscana, come pubblicate dall’U.S.R. per il Lazio, in quanto responsabile della procedura concorsuale per la c.d.c. B021 Toscana, in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell’ente, allegate all’impugnato decreto di approvazione del 06/07/2021 prot. n. -OMISSIS-, a firma del Dott. -OMISSIS-, in qualità di Direttore Generale dell’USR Lazio- Ufficio IV, nella parte in cui la ricorrente non rientra tra i candidati che hanno superato la prova scritta, nonché nella parte in cui la sufficienza è ritenute essere superiore a quella matematica, nonché per l’annullamento di ogni eventuale rettifica o modifica delle impugnate graduatorie, e di ogni eventuale allegato. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli ammessi all’accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnate graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri atti di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui non contemplano per l’appunto l’attuale istante; nonché di tutti i verbali di formazione dei criteri di valutazione nei limiti dell'interesse leso, di tutti i verbali di valutazione approvati dalle Commissioni, nella parte in cui esprimono il giudizio negativo della candidata istante; nonché dei criteri individuati nel bando, nonché delle griglie di valutazione, dei cinque quesiti a risposta aperta, delle modalità di correzione, della motivazione riportata ivi compresa anche quella ad oggi non conosciuta; nonché di tutti i giudizi attribuiti alla parte ricorrente nella parte in cui, ingiustamente, ritengono l’istante non meritevole di esito favorevole, nonché ove occorra di ogni provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, se inteso come atto lesivo. Pertanto, di tutti i verbali, delle griglie, dei giudizi, degli atti di approvazione dell’’impugnato giudizio negativo, del compito somministrato in parte qua e delle risposte ingiuste non considerate come valide;
- nonché di ogni eventuale nota e pedissequo allegato e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al predetto impugnato decreto prot. n. -OMISSIS- del 06/07/2021, fra cui: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni, regolamento recante «norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/ 679/UE, noto come «General Data Protection Regulation»; il D.L.vo 13 aprile 2017 n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015 n. 107” e, in particolare il comma 7 dell’art. 17; il decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”; il Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, avente ad oggetto “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”; Il Decreto Dipartimentale n. 783 dell’8 luglio 2020 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 23 aprile 2020 n. 510”, con i quali il Ministero dell’Istruzione ha indetto - a livello nazionale ed organizzato su base regionale - il concorso per titoli ed esami finalizzato alla copertura di posti comuni e di sostegno nelle scuole secondarie di I e II grado, e con il quale è stato elevato il numero di posti destinati alla procedura di cui sopra e sono state apportate ulteriori modifiche al decreto n. 510/2020; l’art. 1, comma 2, del D.D. 783/2020, ai sensi del quale nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato B al D.D.G. 783/2020; l’articolo 59 comma 3 del DL 73/2021 che prevede che la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo; i provvedimenti di questo USR con i quali è stata nominata e/o modificata integrata la commissione giudicatrice operante per le classi di concorso; le domande di partecipazione pervenute con i termini e le modalità di cui all’art. 3 del bando di concorso; l’art. 15 del suddetto bando inerente la modalità di compilazione delle graduatorie di merito; tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggi e di preferenze;
- degli esiti della prova scritta per l’accesso al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, B021 Toscana, come pubblicate dall’USR Lazio, in quanto responsabile della procedura concorsuale per la cdc B021 Toscana, sul sito istituzionale dell’ente, allegate all’impugnato avviso di pubblicazione Prot. N. -OMISSIS- del 20/05/2021, nonché di ogni nota e pedissequo allegato, a firma del Dott. -OMISSIS-, in qualità di Direttore Generale dell’USR Lazio- Ufficio IV, compreso ogni eventuale allegato oppure nota, nella parte in cui non è previsto il nominativo della docente istante tra i vincitori; nonché di tutti gli atti di formazione dei provvedimenti impugnati;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 07/01/2021, a firma del dott. -OMISSIS-, Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, avente ad oggetto “Procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui ai decreti dipartimentali 23 aprile 2020 n. 510 e 8 luglio 2020 n. 783. Correzione delle prove scritte da parte delle commissioni giudicatrici. Indicazioni operative”;
- del Decreto n. 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Ministero dell’Istruzione- Dott. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”; - nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l’annullamento, ove occorra, : dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e 3-bis e l'art. 400, comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi per titoli ed esami dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della prova scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto 2 al lavoro dei disabili»; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»»; visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014; visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per 3 l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; visto il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative Linee Guida del 25 settembre 2019; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre 4 e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile 2020 n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018; considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno o piu' decreti ministeriali i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura; la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; Preso atto della previsione dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla procedura straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in base ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la cui definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni 5 dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A al presente decreto; Disposta la gestione interregionale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili secondo le aggregazioni territoriali di cui all'Allegato B al presente decreto; visto l'art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020. Comunque, di tutti gli atti di formazione del succitato provvedimento, anche di quelli non conosciuti. Nonché, altresì, ove occorra, di tutti i provvedimenti di indizione dei corsi di formazione ed abilitazione, nella parte in cui impediscono la partecipazione dell’istante al presente Concorso, ivi compreso, ove occorra il Dm n. 92/2019 e il Dm n. 95/2020, il dm 30 settembre 2001, nonché, ove occorra, ivi compreso, il Dm n. 81/2013 che ha modificato il succitato dm n. 249/2010 anch’esso impugnato, ed altre ed eventuali modifiche al predetto decreto che qui si hanno anche impugnate. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, delle pedisseque note e tutti gli allegati all’impugnato Dm n. 510/2020, pubblicati nella medesima data, ivi compresi gli allegati A (prospetto ripartizione posti), B (prospetto aggregazioni), C (programmi prova scritta), errata corrige allegato C (programmi prova scritta), D (tabella dei titoli valutabili). Nonché ove occorra nella parte in cui la programmazione dei posti non è stata la medesima a livello regionale per tutte le classi di concorso;
- nonché, ove occorra, nei limiti dell’interesse, del decreto dipartimentale, a firma del capo del dipartimento del Ministero dell’Istruzione, n. -OMISSIS- del 27/05/2020, nella parte in cui ha inteso sospendere le domanda di accesso al presente concorso;
- ove occorra, per tuziorismo, e nei limiti dell’interesse, per le predette e medesime ragioni, del decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 a firma del capo dipartimento del Ministero, avente ad oggetto Procedura straordinaria per esami finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ivi compresi pedissequi note ed allegati che qui si hanno tutti per impugnati pubblicati nella medesima data. Di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del predetto provvedimento, come richiamati nelle premesse dello stesso, che qui si hanno integralmente impugnati;
- nonché, sempre per le iniziali ragioni, ove occorra e nei limiti dell’interesse, del decreto n. 499 a firma del capo dipartimento del Ministero, del 28/04/2020, avente ad oggetto concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado e pedissequi allegati e note e di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento tra cui quelli nelle premesse dello stesso che si hanno integralmente impugnati;
- del Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10/07/2020, ed avente ad oggetto “Rettifica Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510”, a firma del Capo del dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, ivi compresi pedissequi allegati e note, tra cui, se inteso in senso lesivo, allegato A prospetto ripartizione posti ed allegato B prospetto aggregazioni;
- nonché nella parte in cui l’impugnato provvedimento prescrive l’indizione della presente procedura concorsuale qualora le condizioni generali epidemiologiche lo consentano;
- nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti di formazione dell’atto gravato e quindi richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l’annullamento, ove occorra, del: art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi secondo quanto riportato agli allegati A e B; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 06, che detta una nuova disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020; Preso atto dell'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che eleva a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui e' stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. -OMISSIS- che, nelle more dell'implementazione dei posti messi a bando, ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del Capo Dipartimento 23 aprile 2020, n. 510; Ritenuto pertanto, di dover integrare ed adeguare il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituire gli allegati A e B del suddetto decreto; Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto - legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta inerenti, per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese; Ritenuto pertanto, di dover integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con un componente aggregato limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese; Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 giugno 2020; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere; Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 28 giugno 2020; Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 6 luglio 2020; Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, trattandosi di aspetto della procedura non modificato dalla normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i propri effetti ai sensi dell'art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di estendere alla procedura straordinaria la tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione di cui all'allegato D al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, la cui disciplina non può costituire oggetto del presente decreto; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare la formulazione della lettera b) dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, in quanto le modalità di predisposizione dei quesiti in lingua inglese rientrano nella valutazione tecnico-discrezionale del Comitato tecnico scientifico; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'art. 13, comma 9, del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, riducendo a 2,5 il punteggio assegnato ai quesiti in lingua inglese e incrementando quello dei restanti quesiti da 15,0 a 15,5 in quanto verrebbe alterato in maniera significativa il peso attribuito alla valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese rispetto al resto della prova; Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il personale scolastico; Nonché, ove occorra, delle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nella parte in cui si intenda tale procedura lesiva per la ricorrente, ivi comprese, ove occorra, le modalità di formazione delle rubriche e dei canoni di accesso alle prove della presente procedura. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dall’odierna ricorrente;
- nonché del Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a firma del Ministero dell’Istruzione, pubblicato in GU n. -OMISSIS-; - della Nota n. 1979 del 04/11/2020, a firma del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto “Svolgimento prove scritte della procedura straordinaria finalizzata all’immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Sospensione”, nella parte in cui ha previsto la sospensione delle prove concorsuali, quando per alcune classi di concorso le prove si erano già svolte. - nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi alla predetta nota, fra cui: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiali il 04/11/2020 e recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al DPCM del 03/11/2020, che qui si impugnano, ossia: Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto -legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto - legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020; Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che l'osservazione formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla necessità di un contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo il procedimento descritto agli articoli 2 e 3 del decreto risulta soddisfatta in quanto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome è ampiamente garantito dalla partecipazione diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al D.M. 30 aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonché dall'iter procedimentale che contempla l'adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle regioni interessate e che, inoltre, e' stata riformulata la disposizione relativa alla declassificazione del livello di rischio o di scenario, come richiesto; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, della nota n. 1990 del 05/11/2020, avente ad oggetto “DPCM 3 novembre 2020”, a firma del Capo Dipartimento Dott. -OMISSIS-, Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. Nonché ove occorra di ogni eventuale silenzio serbato anche silente o rigetto;
- nonché del nuovo Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a firma del Ministero dell’Istruzione, pubblicato in GU n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;
Vista l’istanza depositata il 23 giugno 2025, con la quale la parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c ), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 giugno 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente, premesso di aver partecipato al concorso straordinario per il ruolo per la c.d.c. B021 Toscana e di aver conseguito un punteggio pari a -OMISSIS-/80, inferiore alla sufficienza prevista dal Ministero dell’Istruzione, ossia 56/80, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, lamentando l’illegittimità della propria esclusione e, comunque, dell’intera procedura de qua alla stregua dei seguenti motivi sinteticamente enunciati.
1.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione del principio programmatorio - violazione Direttiva 70/99CE - violazione del principio della logicità - violazione e/o erronea applicazione della Legge n. 159/2019- violazione del principio della proporzionalità - violazione del principio del legittimo affidamento - violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 97 della Costituzione - eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti e presupposti - contraddittorietà di comportamento - in subordine, trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea; secondo la parte ricorrente la procedura di reclutamento sarebbe viziata perché il numero di vincitori non avrebbe coperto tutto il fabbisogno nazionale, sicché l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere allo scorrimento della graduatoria.
1.2. Con il secondo motivo, è stata lamentata la violazione del principio del bilanciamento degli interessi - violazione del principio della proporzionalità - violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 97 della Costituzione - violazione e/o erronea applicazione della Legge n. 159/2019 - violazione del principio del primato del diritto comunitario - violazione del principio della logicità e razionalità - violazione del principio di non contraddizione - violazione del principio del legittimo affidamento - in subordine: trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; in particolare, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla predisposizione di una graduatoria nazionale e procedere poi allo scorrimento in modo da poter soddisfare il fabbisogno nazionale, in applicazione anche dei principi desumibili in subiecta materia dalla disciplina comunitaria.
1.3. Con il terzo motivo, è stata censurata la violazione del principio del giusto procedimento - violazione della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - violazione dell'art. 97 della Costituzione - violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 97 della Costituzione - difetto di motivazione - violazione apparente - violazione del principio del legittimo affidamento - violazione e/o erronea applicazione della Legge n. 159/2019 - eccesso di potere per travisamento - contraddittorietà - violazione della trasparenza - in subordine: trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; secondo la parte ricorrente, il provvedimento di esclusione dalla procedura de qua non sarebbe adeguatamente motivato, perché non sarebbe comprensibile il ragionamento seguito dalla Commissione nell’attribuzione del punteggio.
1.4. Con il quarto motivo, è stata dedotta la violazione dei principi generali dei concorsi - violazione del principio della par condicio competitorum - violazione del Bando - violazione del principio del legittimo affidamento - violazione e/o errore nell’applicazione della Legge n. 159/2019 - carenza istruttoria - contraddittorietà manifesta - illogicità manifesta - violazione dell’art. 97 della Costituzione - in subordine: trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; in particolare, lo svolgimento della prova sarebbe stato diverso rispetto a quello delle altre procedure similari, tenuto conto che vi sarebbe stata un’interruzione dovuta all’emergenza pandemica dovuta alla diffusione del Covid-19 e le prove non si sarebbero tenute in modo contestuale, in violazione della lex specialis.
1.5. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, nei limiti dell’interesse, dei provvedimenti impugnati; in via subordinata ha chiesto trasmettersi gli atti alla Corte Costituzionale per le ragioni indicate in premessa.
2. In data 6 agosto 2021, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale, nell’interesse del Ministero dell'Istruzione (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito), Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con memoria di stile.
3. -OMISSIS- e -OMISSIS-, intimati quali controinteressati, non si sono costituiti in giudizio.
4. Con decreto presidenziale n. 627/2025, pubblicato il 10 febbraio 2025, il Presidente di questa Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati.
5. Con istanza depositata il 23 giugno 2025, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito.
6. Alla Camera di Consiglio del 27 giugno 2025, celebrata tramite l’applicativo RO EA , ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., la causa è stata introitata per la decisione.
7. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ) c.p.a..
7.1. A tal proposito, questo Collegio ritiene di aderire al costante orientamento secondo cui “ La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere; infatti la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione; per contro la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica alla stregua della costante giurisprudenza amministrativa, in ragione di una delle seguenti ragioni: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione.” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683).
Ebbene, si osserva che, nel caso di specie, con apposita istanza depositata in data 23 giugno 2025, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso.
7.2. In conclusione, avendo la parte ricorrente manifestato la propria carenza di interesse ad una decisione nel merito, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ) c.p.a..
8. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 27 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
Marco Martone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Martone | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO