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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/10/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 766/2025
N. R.G. 57/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa LV MA ON Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.231/2024 del Tribunale di Lecco, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa TROVO', pubblicata il 17/12/2024, promossa da:
con l'avv. NADIA PEREGO e l'avv. ROBERTO MAIO, elettivamente domiciliata Pt_1 in MILANO, via Savarè 1 presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' Pt_1 contro
e con l'avv. GIULIA ELENA Controparte_1 Controparte_2
LA FA e l'avv. LUCA MARSICO, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in VARESE, VIA ORRIGONI 15
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Pagina 1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa
NEL MERITO riformare la sentenza n. 231/2024 pubbl. il 17/12/2024 del Tribunale di Lecco in funzione di
Giudice del Lavoro e per l'effetto rigettare il ricorso avanti al Tribunale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio
Per la PARTE APPELLATA
Per i motivi tutti di cui in narrativa, previa ogni migliore declaratoria:
IN VIA PRINCIPALE respingere l'appello principale ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata (Sent. Trib.
Lecco, Sezione Lavoro, n. 231/2024 pubbl. il 17/12/2024);
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali d'avvocato per il presente giudizio oltre accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sentenza n. 231/24 pubblicata il 17/12/2024 il Tribunale Ordinario di Lecco, Sezione
Lavoro, in accoglimento del ricorso promosso da e Controparte_1
quali eredi della sig.ra dichiarava Controparte_2 Persona_1
l'insussistenza del diritto di a ripetere nei confronti dei ricorrenti la somma di € Pt_1
18.951,93 e condannava al pagamento delle spese di lite, che venivano liquidate in euro Pt_1
2000,00 oltre € 43 per spese anticipate e 15% rimborso forfetario spese.
Con ricorso depositato in data 19.04.2024 i ricorrenti hanno esposto:
che e sono nipoti ed unici eredi della Sig.ra già CP_2 Controparte_1 Persona_1 titolare della pensione cat. RT (pensione vecchiaia Artigiani) n° 330223752;
che la de cuius aveva sempre regolarmente presentato nei termini di legge la propria dichiarazione dei redditi (doc. 1 – Unico2001; doc. 2 – Unico 2002; doc. 3 – Unico 2003; doc.
4 – Unico 2004; doc. 5 – Unico 2005; doc. 6 – Unico 2006; doc. 7 – Unico 2007; doc. 8 –
Unico 2008; doc. 9 – Unico 2009; doc. 10 – Unico 2010; doc. 11 – Unico 2011);
che i redditi della ricorrente erano composti da redditi da fabbricati (affitti) nonché dalla pensione minima;
che la Sig.ra on aveva mai ricevuto alcuna comunicazione da parte dell' avente Per_1 Pt_1 ad oggetto un asserito indebito pensionistico;
Pagina 2 che in data 02 giugno 2020 la Sig.ra deceduta;
Per_1
che con lettera raccomandata ricevuta dal Sig. in data 01.08.2023, l' Controparte_1 Pt_1 aveva richiesto all'erede il pagamento del complessivo importo di € 18.951,93 asserendo che
“la defunta Sig.ra avesse “indebitamente percepito, nel periodo dal 01/10/2000 al Per_1
30/11/20010, la maggiorazione sociale e l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione n. 33023752 cat. RT, nonché delle ulteriori somme per interessi legali maturati e maturandi fino al momento dell'effettivo saldo” (doc. 13 – Racc. / Pt_1 Controparte_1 del 01.08.2023);
che l'11.12.2023 aveva presentato ricorso amministrativo avanti al Controparte_1
Comitato Provinciale di Lecco eccependo la prescrizione decennale del presunto credito Pt_1
e chiedendo l'annullamento dell'indebito ai sensi dell'art. 2946 Cod.Civ. (cfr. doc. 14), asserendo di non avere alcuna conoscenza in merito a tale presunto indebito e di non avere rinvenuto alcuna comunicazione dell' indirizzata alla defunta zia avente ad oggetto tale Pt_1 richiesta di pagamento (doc. 14 – Ricorso amministrativo);
che con Delibera n. 241470 del 23.01.2024 il Comitato Provinciale dell' aveva rigettato Pt_1 il ricorso amministrativo (doc. 15 – Delibera ) con la seguente Controparte_3 argomentazione “il provvedimento di accertamento dell'indebito di € 11.330,37, relativo al periodo dal 01.10.2000 al 30.11.2010, emesso dall'Istituto in data 28.09.2010 e notificato alla
Sig.ra a mezzo posta ordinaria, è stato comunicato entro il termine prescrizionale Per_1 previsto dalla normativa vigente;
•I provvedimenti del 09.05.2012 e del 22.01.2014 e la diffida legale datata 30.06.2016, notificati alla de cuius a mezzo raccomandata, come da documentazione agli atti, costituiscono atti interruttivi del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 del
Codice Civile.
•Visto che il ricorrente, in qualità di erede della Sig.ra e destinatario della Persona_1 diffida legale emessa in data 08.06.2023 è obbligato al pagamento del debito ai sensi degli articoli 752 e seguenti del Codice Civile DELIBERA di respingere il ricorso”;
che in data 09.03.2014 l'altro erede, Sig. aveva ricevuto diffida di Controparte_2 pagamento dell' dell'asserito indebito pensionistico della defunta zia. Pt_1
Tutto ciò esposto, i ricorrenti hanno adito l'autorità giudiziaria con ricorso depositato il
19.04.2024 chiedendo al Tribunale di accertare l'insussistenza e/o non ripetibilità della somma erogata a a titolo di maggiorazione sociale e integrazione al trattamento Per_1
Pagina 3 minimo sulla pensione n. 33023752 Cat. RT percepita nel periodo 01.01.2000 –
30.11.2010, per un importo complessivo di € 18.951,93 (di cui € 11.330,37 a titolo di indebito previdenziale ed il residuo a titolo di interessi legali) in quanto il preteso debito è irripetibile e/o prescritto.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, l' ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto Pt_1 infondato in fatto e diritto.
Il giudice di prime cure, ha rilevato:
- che gli indebiti contestati riguardano il periodo dal 1.1.2000 al 30.11.2010,
- che non contesta che abbia presentato le dichiarazioni dei redditi per tutti gli Pt_1 Per_1 anni;
-che l'Istituto tuttavia rileva che la predetta non ha prodotto anche i modelli RED e in ciò sarebbe ravvisabile il dolo dell'avente diritto al trattamento pensionistico.
Ciò premesso, ha ritenuto che “Tale impostazione non appare condivisibile, poiché va considerato che l'art. 13, comma 6, lett. c) del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, ha modificato l'art. 35 d.l. 207/2008 conv. l. 14/2009, introducendo il comma 10bis e con esso prevedendo che , proprio “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo
13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8 (prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, ndr), che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Se ne desume che l'obbligo di comunicare all' i dati reddituali sussiste soltanto quando non è comunicata Pt_1
“integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento”.”
Infatti, contrariamente a quanto dedotto dall'Istituto e come affermato costantemente dalla
Corte di Cassazione (a partire dalla sentenza della Cass., sez. lav., n. 953 del 24.1.2012), la materia relativa all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, è stata più volte “modificata da legislatore (si tratta delle disposizioni di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 8,
Pagina 4 convertito in L. n. 14 del 2009, i cui commi 11, 12 e 13 sono stati poi abrogati dal primo gennaio 2010 dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, -5- Ric. 2015 n.26342 sez. ML - ud. 06-06-2017 convertito in L. n. 102 del 2009; la materia è stata ancora parzialmente modificata dal D.L.
n. 78 del 2010, art.13, comma 6, convertito in L. n. 122 del 2010). E però sempre rimasto in vigore, nonostante i mutamenti delle modalità di comunicazioni reddituali, l'obbligo dell Pt_1 di procedere annualmente alla verifica e di provvedere al recupero, entro l'anno successivo, di quanto pagato in eccedenza. A fronte della comunicazione fatta dal pensionato si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell'Istituto, per accertare se effettivamente
l'eccedenza si sia verificata ed in quale misura, perché solo all'esito di queste operazioni il recupero è consentito e reso possibile” (cfr. ord. Cass. n. 18551/2017; conf. 953/2012).
Ne consegue che, avendo la de cuius sempre presentato, per il periodo di interesse, le dichiarazioni dei redditi all'amministrazione fiscale e non essendone stata contestata la veridicità, si potrebbe discutere unicamente dell'eventuale diritto dell' a recuperare Pt_1
l'indebito nel termine decadenziale disposto dall'art. 13, comma 2, L. 412/1991, ossia entro il
31 dicembre dell'anno successivo a quello della comunicazione reddituale.
Nel caso di specie, il termine decadenziale risulterebbe rispettato soltanto per gli indebiti maturati negli anni 2008, 2009 e 2010, risalendo la notifica dei primi provvedimenti di indebito alle date del 10.12.2010 e del 23.12.2010 (cfr. docc. 2 e 6, convenuto).
Il giudice di prime cure, ciò esposto, rileva che, in ogni caso il diritto dell' al recupero Pt_1 dell'indebito è ormai prescritto, essendo decorso un termine superiore ai dieci anni tra l'inoltro dei primi provvedimenti di indebito (notificati, come detto, in data 10.12.2010 e in data 23.12.2010) ed il successivo atto interruttivo del 1.8.2023, qui impugnato.
Non vi è infatti prova della circostanza che la diffida intermedia del 30.6.2016, prodotta dall' sub doc. 4, sia stata validamente notificata alla sig.ra l'avviso di Pt_1 Per_1 ricevimento ad essa allegato, infatti, pur riportando una data immediatamente successiva a quella indicata nella diffida, non reca alcun riferimento che lo colleghi alla stessa. Tale dato deve ritenersi di particolare pregnanza, considerato che l'indebito è fatto valere dagli eredi della destinataria della diffida.
Da qui la ritenuta irripetibilità delle somme versate in favore di a titolo di Per_1 rideterminazione del trattamento di integrazione al minimo e revoca della maggiorazione sociale
Avverso la sentenza ha proposto appello l' per i seguenti motivi di gravame: Pt_1
Pagina 5 I motivo “Violazione di legge rilevante ai fini della decisione impugnata nella parte in cui il
Tribunale ritiene l'indebito irripetibile”
ritiene che erroneamente il giudice di prime cure ha rilevato che “non è vero quanto Pt_1 dedotto dall' che “la presentazione del modello RED integra un onere del percettore di Pt_1 una prestazione dipendente dal reddito”
Richiamato il dl 78/2009 conv in L 102/2009 che stabilisce “a decorrere dal 1° gennaio
2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo
13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in Pt_1 forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonche' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia”, sostiene che solo da tale data viene meno l'onere dell'assicurato di provvedere alla comunicazione dei redditi rilevanti.
Sostiene poi che nella fattispecie la ripetibilità è del tutto indipendente dall'accertamento del dolo ma è collegata all'oggettiva omessa presentazione di dati reddituali rilevanti per la prestazione in godimento.
Richiama Corte di Cassazione la quale chiarisce che “L'indebito così formato era ripetibile alla luce della L. n. 412 del 1991, art. 13, perchè aveva falsamente dichiarato, all'atto della domanda, l'avvenuta cessazione dell'attività lavorativa. La buona fede nella compilazione del modulo e la eventuale responsabilità di terzi che non avevano reso le corrette informazioni, non poteva impedire la ripetizione” (Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2013, n. 4480).
Corte d'Appello di Milano n.288 del 27.3.2013 "ha come presupposto la segnalazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sul diritto a pensione o sulla sua misura, se sconosciuti all'ente erogatore, mentre, in mancanza di tale segnalazione la seconda parte del citato art. 13, comma 1, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”
II motivo: “erronea valutazione in fatto rilevante ai fini della decisione impugnata nella parte in cui esclude la ravvisabilità del dolo dell'avente diritto al trattamento pensionistico, stante la mancata presentazione dei modelli RED”.
Pagina 6 deduce che il dolo deve essere inteso come consapevolezza della condotta, non come Pt_1 preordinata intenzionalità ed in tal senso ben il ricorrente era consapevole dei redditi in godimento al coniuge.
III motivo “violazione di legge rilevante ai fini della decisione impugnata nella parte in cui il tribunale ritiene intervenuta la prescrizione del credito”
Rileva : che in relazione all'indebito n.1008699 dall'1.10.2000 al 30.11.2010 notificato Pt_1 il 10.12.2010 seguiva diffida notificata alla de cuius il 6.7.16 per entrambi gli indebiti;
e infine le diffide impugnate nel 2023 e 2024; in relazione all'indebito n. 1008645 dal 1.1.2007 al 30.11.2010 è allegata la notifica il 23.12.2010 del provvedimento di indebito;
seguiva analogamente al primo indebito successiva diffida notificata alla de cuius il 6.7.16 per entrambi gli indebiti;
e infine le diffide impugnate nel 2023 e 2024.
La cartolina della diffida intermedia del 30.6.2016 allegata nella tesi dell'appellante risulta ricevuta con evidenza dalla stessa persona che ha firmato la ricezione della precedente diffida del 9.5.2012 spedita sempre a al medesimo indirizzo: p.zza Italia 4, Merate. Persona_1
Riporta la dicitura “Indebito” corrispondente all'oggetto del contendere. La corrispondenza deve così essere ritenuta provata.
Con memoria depositata il 28.04.2025 si sono costituiti nel giudizio di appello i sigg.ri che hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di CP_1 primo grado e hanno replicato ai motivi di appello.
Sul primo motivo richiamano l'orientamento già espresso da questa Corte di Appello in una fattispecie del tutto analoga a quella per cui è causa: “Merita infine rilievo il fatto che l'art. 13 co. 1 L. 412/1991 consente la ripetibilità delle somme erogate solo in caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato “di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente. Nel caso in esame è pacifico che la situazione reddituale di […] non aveva subito alcuna variazione per cui i dati, ben conosciuti da erano rimasti inalterati” (Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, Pt_1 sentenza n. 1042/2021 pubbl. il 19/07/2021)
Rilevano che i dati reddituali erano stati integralmente e tempestivamente comunicati all'Amministrazione Finanziaria;
la situazione reddituale della de cuius non aveva subito alcuna “variazione” tale da incidere sul diritto o sulla misura della pensione goduta
Pagina 7 Anche ammettendo per assurdo, e così non è, di aderire alla tesi dell' , secondo cui solo a Pt_1 decorrere dal 1° gennaio 2010 l' ha avuto accesso alle informazioni Pt_1 dell'Amministrazione Finanziaria, così venendo meno l'obbligo di invio dei Modelli RED, ne consegue che, nel caso di specie l'Istituto avrebbe dovuto attivarsi per il recupero del presunto indebito per cui è causa entro e non oltre il 31 dicembre 2011.
Per stessa ammissione avversaria, in data 1° gennaio 2010 l' ha avuto Controparte_4 piena conoscenza (o conoscibilità) di tutti i dati reddituali della de cuius.
Ne consegue che da tale data deve essere fatto decorrere il termine decadenziale di cui all'art. 13 co. 1 L. 412/1991.
Come ben esposto nella parte in fatto, la de cuius non ha mai ricevuto alcuna comunicazione interruttiva del suddetto termine decadenziale.
Controparte non ha prodotto in causa alcuna documentazione che comprovi che l' abbia Pt_1 provveduto entro il 31/12/2011 a provvedere al recupero mediante invio alla pensionata di relativa comunicazione.
Non è stata quindi fornita da controparte nessuna prova in merito alla regolare notifica alla pensionata di un atto impeditivo della decadenza
Con riferimento alla contestata prescrizione del credito, rilevano che relativamente alla
“Diffida legale del 30.06.16” (cfr. doc. 4 Fasciolo di Primo Grado ) viene prodotto Pt_1 esclusivamente un avviso di ricevimento privo di qualsivoglia riferibilità alla presunta diffida a firma dell'Avv. Nadia Perego – in quanto privo di indicazioni del mittente – e non viene neanche prodotta la cartolina di invio della presunta raccomandata. È francamente impossibile sostenere che l'avviso di ricevimento in questione sia certamente riferibile alla diffida data
30.06.16! Del tutto irrilevante poi la considerazione avversaria relativa alla dicitura “indebiti” aggiunta fuori dai campi dell'Avviso di ricevimento da un autore ignoto e in data indefinita!
Alla stessa non può essere riconosciuto alcun valore probatorio
Osservano inoltre che la presunzione di ricevimento della raccomandata al destinatario non può essere applicata nei confronti degli eredi
La causa è stata discussa all'udienza del 7/10/2025 ed è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello è infondato e deve essere respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
Pagina 8 In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (vedi, ex plurimis, Cass., 16-4-2018, n. 9370 )
Fondato e decisivo è nella fattispecie il rilievo contenuto nella sentenza impugnata della intervenuta prescrizione decennale dell'indebito.
Va infatti osservato che gli indebiti contestati a già titolare della pensione cat. Persona_1
RT n 330223752, sono relativi al periodo dal 1.1.2000 al 30.11.2010,
il provvedimento di indebito n. 1008699 è stato notificato il 10.12.2010 e il provvedimento di indebito n. 1008645 è stato notificato il 23.12.2010;
il successivo atto interruttivo è costituito dalla racc. ricevuta in data 1.08.2023 – quindi oltre lo spurare del termine decennale di prescrizione- dal sig. Controparte_1
La Corte condivide infatti le osservazioni degli odierni appellati e del giudice di prime cure che hanno ritenuto non provata la notifica in data 6.07.2016 della diffida intermedia in data
30.06.2016, che avrebbe interrotto il decorso del termine.
L'avviso di ricevimento prodotto da unitamente alla diffida di pagamento dell'indebito Pt_1 sub doc 4 fasc. I grado nella sola seconda facciata non consente di individuare né il destinatario, né l'indirizzo, né contiene alcun riferimento che consenta di ricondurre tale avviso di ricevimento alla diffida del 30.06.2016, mentre priva di ogni valore è la scritta
“indebiti”, che può essere stata aggiunta all'avviso in qualsiasi momento.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice va poi osservato che nei confronti degli eredi non opera la presunzione di ricezione della raccomandata inviata all'indirizzo del destinatario “ Tale presunzione, infatti, non può valere nei confronti di chi, come l'erede, non essendo il destinatario della messa in mora, non ha gli strumenti per dimostrarne l'ignoranza incolpevole. Inoltre, la stessa Corte di Cassazione ha chiarito che qualora il destinatario contesti la ricezione dell'atto inviato, sorge, per il mittente, l'onere di provare detto ricevimento (Sez. L, Sentenza n. 10849 del 11/05/2006, Rv. 589781 01); che, in altri termini, una volta che il destinatario della spedizione della raccomandata contesti (non già la
Pagina 9 corrispondenza del contenuto del plico, che pur ammette di aver ricevuto, al contenuto preteso dal mittente, bensì) il fatto stesso della ricezione di alcunché (come nel caso di specie), spetta al mittente fornire la prova dell'avvenuta ricezione del plico spedito (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. 6725 del 2018). In tal senso, ritenuto -come detto- che non emergano elementi in base ai quali ricondurre in modo univoco l'avviso di ricevimento alla lettera inoltrata dal legale dell' e non essendo stata ulteriormente provata la sua avvenuta Pt_1 ricezione da parte della sig.ra il termine prescrizione non può ritenersi validamente Per_1 interrotto”.
Attesa l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati da ogni altro motivo risulta Pt_1 assorbito.
Le argomentazioni sopra esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, determinano il rigetto del gravame, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 147/24, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
L'attuale appellante è inoltre tenuto a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del
D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
respinge l'appello avverso la sentenza n. 231/2024 del Tribunale di Lecco, in funzione di
Giudice del Lavoro, che conferma integralmente, e condanna a rimborsare agli appellati Pt_1 le spese di lite del grado che liquida in complessivi € 2.470,00 oltre accessori di legge e spese generali al 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 07/10/2025
Presidente est.
LV MA ON
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N. R.G. 57/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa LV MA ON Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.231/2024 del Tribunale di Lecco, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa TROVO', pubblicata il 17/12/2024, promossa da:
con l'avv. NADIA PEREGO e l'avv. ROBERTO MAIO, elettivamente domiciliata Pt_1 in MILANO, via Savarè 1 presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' Pt_1 contro
e con l'avv. GIULIA ELENA Controparte_1 Controparte_2
LA FA e l'avv. LUCA MARSICO, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in VARESE, VIA ORRIGONI 15
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Pagina 1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa
NEL MERITO riformare la sentenza n. 231/2024 pubbl. il 17/12/2024 del Tribunale di Lecco in funzione di
Giudice del Lavoro e per l'effetto rigettare il ricorso avanti al Tribunale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio
Per la PARTE APPELLATA
Per i motivi tutti di cui in narrativa, previa ogni migliore declaratoria:
IN VIA PRINCIPALE respingere l'appello principale ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata (Sent. Trib.
Lecco, Sezione Lavoro, n. 231/2024 pubbl. il 17/12/2024);
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali d'avvocato per il presente giudizio oltre accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sentenza n. 231/24 pubblicata il 17/12/2024 il Tribunale Ordinario di Lecco, Sezione
Lavoro, in accoglimento del ricorso promosso da e Controparte_1
quali eredi della sig.ra dichiarava Controparte_2 Persona_1
l'insussistenza del diritto di a ripetere nei confronti dei ricorrenti la somma di € Pt_1
18.951,93 e condannava al pagamento delle spese di lite, che venivano liquidate in euro Pt_1
2000,00 oltre € 43 per spese anticipate e 15% rimborso forfetario spese.
Con ricorso depositato in data 19.04.2024 i ricorrenti hanno esposto:
che e sono nipoti ed unici eredi della Sig.ra già CP_2 Controparte_1 Persona_1 titolare della pensione cat. RT (pensione vecchiaia Artigiani) n° 330223752;
che la de cuius aveva sempre regolarmente presentato nei termini di legge la propria dichiarazione dei redditi (doc. 1 – Unico2001; doc. 2 – Unico 2002; doc. 3 – Unico 2003; doc.
4 – Unico 2004; doc. 5 – Unico 2005; doc. 6 – Unico 2006; doc. 7 – Unico 2007; doc. 8 –
Unico 2008; doc. 9 – Unico 2009; doc. 10 – Unico 2010; doc. 11 – Unico 2011);
che i redditi della ricorrente erano composti da redditi da fabbricati (affitti) nonché dalla pensione minima;
che la Sig.ra on aveva mai ricevuto alcuna comunicazione da parte dell' avente Per_1 Pt_1 ad oggetto un asserito indebito pensionistico;
Pagina 2 che in data 02 giugno 2020 la Sig.ra deceduta;
Per_1
che con lettera raccomandata ricevuta dal Sig. in data 01.08.2023, l' Controparte_1 Pt_1 aveva richiesto all'erede il pagamento del complessivo importo di € 18.951,93 asserendo che
“la defunta Sig.ra avesse “indebitamente percepito, nel periodo dal 01/10/2000 al Per_1
30/11/20010, la maggiorazione sociale e l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione n. 33023752 cat. RT, nonché delle ulteriori somme per interessi legali maturati e maturandi fino al momento dell'effettivo saldo” (doc. 13 – Racc. / Pt_1 Controparte_1 del 01.08.2023);
che l'11.12.2023 aveva presentato ricorso amministrativo avanti al Controparte_1
Comitato Provinciale di Lecco eccependo la prescrizione decennale del presunto credito Pt_1
e chiedendo l'annullamento dell'indebito ai sensi dell'art. 2946 Cod.Civ. (cfr. doc. 14), asserendo di non avere alcuna conoscenza in merito a tale presunto indebito e di non avere rinvenuto alcuna comunicazione dell' indirizzata alla defunta zia avente ad oggetto tale Pt_1 richiesta di pagamento (doc. 14 – Ricorso amministrativo);
che con Delibera n. 241470 del 23.01.2024 il Comitato Provinciale dell' aveva rigettato Pt_1 il ricorso amministrativo (doc. 15 – Delibera ) con la seguente Controparte_3 argomentazione “il provvedimento di accertamento dell'indebito di € 11.330,37, relativo al periodo dal 01.10.2000 al 30.11.2010, emesso dall'Istituto in data 28.09.2010 e notificato alla
Sig.ra a mezzo posta ordinaria, è stato comunicato entro il termine prescrizionale Per_1 previsto dalla normativa vigente;
•I provvedimenti del 09.05.2012 e del 22.01.2014 e la diffida legale datata 30.06.2016, notificati alla de cuius a mezzo raccomandata, come da documentazione agli atti, costituiscono atti interruttivi del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 del
Codice Civile.
•Visto che il ricorrente, in qualità di erede della Sig.ra e destinatario della Persona_1 diffida legale emessa in data 08.06.2023 è obbligato al pagamento del debito ai sensi degli articoli 752 e seguenti del Codice Civile DELIBERA di respingere il ricorso”;
che in data 09.03.2014 l'altro erede, Sig. aveva ricevuto diffida di Controparte_2 pagamento dell' dell'asserito indebito pensionistico della defunta zia. Pt_1
Tutto ciò esposto, i ricorrenti hanno adito l'autorità giudiziaria con ricorso depositato il
19.04.2024 chiedendo al Tribunale di accertare l'insussistenza e/o non ripetibilità della somma erogata a a titolo di maggiorazione sociale e integrazione al trattamento Per_1
Pagina 3 minimo sulla pensione n. 33023752 Cat. RT percepita nel periodo 01.01.2000 –
30.11.2010, per un importo complessivo di € 18.951,93 (di cui € 11.330,37 a titolo di indebito previdenziale ed il residuo a titolo di interessi legali) in quanto il preteso debito è irripetibile e/o prescritto.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, l' ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto Pt_1 infondato in fatto e diritto.
Il giudice di prime cure, ha rilevato:
- che gli indebiti contestati riguardano il periodo dal 1.1.2000 al 30.11.2010,
- che non contesta che abbia presentato le dichiarazioni dei redditi per tutti gli Pt_1 Per_1 anni;
-che l'Istituto tuttavia rileva che la predetta non ha prodotto anche i modelli RED e in ciò sarebbe ravvisabile il dolo dell'avente diritto al trattamento pensionistico.
Ciò premesso, ha ritenuto che “Tale impostazione non appare condivisibile, poiché va considerato che l'art. 13, comma 6, lett. c) del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, ha modificato l'art. 35 d.l. 207/2008 conv. l. 14/2009, introducendo il comma 10bis e con esso prevedendo che , proprio “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo
13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8 (prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, ndr), che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Se ne desume che l'obbligo di comunicare all' i dati reddituali sussiste soltanto quando non è comunicata Pt_1
“integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento”.”
Infatti, contrariamente a quanto dedotto dall'Istituto e come affermato costantemente dalla
Corte di Cassazione (a partire dalla sentenza della Cass., sez. lav., n. 953 del 24.1.2012), la materia relativa all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, è stata più volte “modificata da legislatore (si tratta delle disposizioni di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 8,
Pagina 4 convertito in L. n. 14 del 2009, i cui commi 11, 12 e 13 sono stati poi abrogati dal primo gennaio 2010 dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, -5- Ric. 2015 n.26342 sez. ML - ud. 06-06-2017 convertito in L. n. 102 del 2009; la materia è stata ancora parzialmente modificata dal D.L.
n. 78 del 2010, art.13, comma 6, convertito in L. n. 122 del 2010). E però sempre rimasto in vigore, nonostante i mutamenti delle modalità di comunicazioni reddituali, l'obbligo dell Pt_1 di procedere annualmente alla verifica e di provvedere al recupero, entro l'anno successivo, di quanto pagato in eccedenza. A fronte della comunicazione fatta dal pensionato si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell'Istituto, per accertare se effettivamente
l'eccedenza si sia verificata ed in quale misura, perché solo all'esito di queste operazioni il recupero è consentito e reso possibile” (cfr. ord. Cass. n. 18551/2017; conf. 953/2012).
Ne consegue che, avendo la de cuius sempre presentato, per il periodo di interesse, le dichiarazioni dei redditi all'amministrazione fiscale e non essendone stata contestata la veridicità, si potrebbe discutere unicamente dell'eventuale diritto dell' a recuperare Pt_1
l'indebito nel termine decadenziale disposto dall'art. 13, comma 2, L. 412/1991, ossia entro il
31 dicembre dell'anno successivo a quello della comunicazione reddituale.
Nel caso di specie, il termine decadenziale risulterebbe rispettato soltanto per gli indebiti maturati negli anni 2008, 2009 e 2010, risalendo la notifica dei primi provvedimenti di indebito alle date del 10.12.2010 e del 23.12.2010 (cfr. docc. 2 e 6, convenuto).
Il giudice di prime cure, ciò esposto, rileva che, in ogni caso il diritto dell' al recupero Pt_1 dell'indebito è ormai prescritto, essendo decorso un termine superiore ai dieci anni tra l'inoltro dei primi provvedimenti di indebito (notificati, come detto, in data 10.12.2010 e in data 23.12.2010) ed il successivo atto interruttivo del 1.8.2023, qui impugnato.
Non vi è infatti prova della circostanza che la diffida intermedia del 30.6.2016, prodotta dall' sub doc. 4, sia stata validamente notificata alla sig.ra l'avviso di Pt_1 Per_1 ricevimento ad essa allegato, infatti, pur riportando una data immediatamente successiva a quella indicata nella diffida, non reca alcun riferimento che lo colleghi alla stessa. Tale dato deve ritenersi di particolare pregnanza, considerato che l'indebito è fatto valere dagli eredi della destinataria della diffida.
Da qui la ritenuta irripetibilità delle somme versate in favore di a titolo di Per_1 rideterminazione del trattamento di integrazione al minimo e revoca della maggiorazione sociale
Avverso la sentenza ha proposto appello l' per i seguenti motivi di gravame: Pt_1
Pagina 5 I motivo “Violazione di legge rilevante ai fini della decisione impugnata nella parte in cui il
Tribunale ritiene l'indebito irripetibile”
ritiene che erroneamente il giudice di prime cure ha rilevato che “non è vero quanto Pt_1 dedotto dall' che “la presentazione del modello RED integra un onere del percettore di Pt_1 una prestazione dipendente dal reddito”
Richiamato il dl 78/2009 conv in L 102/2009 che stabilisce “a decorrere dal 1° gennaio
2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo
13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in Pt_1 forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonche' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia”, sostiene che solo da tale data viene meno l'onere dell'assicurato di provvedere alla comunicazione dei redditi rilevanti.
Sostiene poi che nella fattispecie la ripetibilità è del tutto indipendente dall'accertamento del dolo ma è collegata all'oggettiva omessa presentazione di dati reddituali rilevanti per la prestazione in godimento.
Richiama Corte di Cassazione la quale chiarisce che “L'indebito così formato era ripetibile alla luce della L. n. 412 del 1991, art. 13, perchè aveva falsamente dichiarato, all'atto della domanda, l'avvenuta cessazione dell'attività lavorativa. La buona fede nella compilazione del modulo e la eventuale responsabilità di terzi che non avevano reso le corrette informazioni, non poteva impedire la ripetizione” (Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2013, n. 4480).
Corte d'Appello di Milano n.288 del 27.3.2013 "ha come presupposto la segnalazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sul diritto a pensione o sulla sua misura, se sconosciuti all'ente erogatore, mentre, in mancanza di tale segnalazione la seconda parte del citato art. 13, comma 1, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”
II motivo: “erronea valutazione in fatto rilevante ai fini della decisione impugnata nella parte in cui esclude la ravvisabilità del dolo dell'avente diritto al trattamento pensionistico, stante la mancata presentazione dei modelli RED”.
Pagina 6 deduce che il dolo deve essere inteso come consapevolezza della condotta, non come Pt_1 preordinata intenzionalità ed in tal senso ben il ricorrente era consapevole dei redditi in godimento al coniuge.
III motivo “violazione di legge rilevante ai fini della decisione impugnata nella parte in cui il tribunale ritiene intervenuta la prescrizione del credito”
Rileva : che in relazione all'indebito n.1008699 dall'1.10.2000 al 30.11.2010 notificato Pt_1 il 10.12.2010 seguiva diffida notificata alla de cuius il 6.7.16 per entrambi gli indebiti;
e infine le diffide impugnate nel 2023 e 2024; in relazione all'indebito n. 1008645 dal 1.1.2007 al 30.11.2010 è allegata la notifica il 23.12.2010 del provvedimento di indebito;
seguiva analogamente al primo indebito successiva diffida notificata alla de cuius il 6.7.16 per entrambi gli indebiti;
e infine le diffide impugnate nel 2023 e 2024.
La cartolina della diffida intermedia del 30.6.2016 allegata nella tesi dell'appellante risulta ricevuta con evidenza dalla stessa persona che ha firmato la ricezione della precedente diffida del 9.5.2012 spedita sempre a al medesimo indirizzo: p.zza Italia 4, Merate. Persona_1
Riporta la dicitura “Indebito” corrispondente all'oggetto del contendere. La corrispondenza deve così essere ritenuta provata.
Con memoria depositata il 28.04.2025 si sono costituiti nel giudizio di appello i sigg.ri che hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di CP_1 primo grado e hanno replicato ai motivi di appello.
Sul primo motivo richiamano l'orientamento già espresso da questa Corte di Appello in una fattispecie del tutto analoga a quella per cui è causa: “Merita infine rilievo il fatto che l'art. 13 co. 1 L. 412/1991 consente la ripetibilità delle somme erogate solo in caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato “di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente. Nel caso in esame è pacifico che la situazione reddituale di […] non aveva subito alcuna variazione per cui i dati, ben conosciuti da erano rimasti inalterati” (Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, Pt_1 sentenza n. 1042/2021 pubbl. il 19/07/2021)
Rilevano che i dati reddituali erano stati integralmente e tempestivamente comunicati all'Amministrazione Finanziaria;
la situazione reddituale della de cuius non aveva subito alcuna “variazione” tale da incidere sul diritto o sulla misura della pensione goduta
Pagina 7 Anche ammettendo per assurdo, e così non è, di aderire alla tesi dell' , secondo cui solo a Pt_1 decorrere dal 1° gennaio 2010 l' ha avuto accesso alle informazioni Pt_1 dell'Amministrazione Finanziaria, così venendo meno l'obbligo di invio dei Modelli RED, ne consegue che, nel caso di specie l'Istituto avrebbe dovuto attivarsi per il recupero del presunto indebito per cui è causa entro e non oltre il 31 dicembre 2011.
Per stessa ammissione avversaria, in data 1° gennaio 2010 l' ha avuto Controparte_4 piena conoscenza (o conoscibilità) di tutti i dati reddituali della de cuius.
Ne consegue che da tale data deve essere fatto decorrere il termine decadenziale di cui all'art. 13 co. 1 L. 412/1991.
Come ben esposto nella parte in fatto, la de cuius non ha mai ricevuto alcuna comunicazione interruttiva del suddetto termine decadenziale.
Controparte non ha prodotto in causa alcuna documentazione che comprovi che l' abbia Pt_1 provveduto entro il 31/12/2011 a provvedere al recupero mediante invio alla pensionata di relativa comunicazione.
Non è stata quindi fornita da controparte nessuna prova in merito alla regolare notifica alla pensionata di un atto impeditivo della decadenza
Con riferimento alla contestata prescrizione del credito, rilevano che relativamente alla
“Diffida legale del 30.06.16” (cfr. doc. 4 Fasciolo di Primo Grado ) viene prodotto Pt_1 esclusivamente un avviso di ricevimento privo di qualsivoglia riferibilità alla presunta diffida a firma dell'Avv. Nadia Perego – in quanto privo di indicazioni del mittente – e non viene neanche prodotta la cartolina di invio della presunta raccomandata. È francamente impossibile sostenere che l'avviso di ricevimento in questione sia certamente riferibile alla diffida data
30.06.16! Del tutto irrilevante poi la considerazione avversaria relativa alla dicitura “indebiti” aggiunta fuori dai campi dell'Avviso di ricevimento da un autore ignoto e in data indefinita!
Alla stessa non può essere riconosciuto alcun valore probatorio
Osservano inoltre che la presunzione di ricevimento della raccomandata al destinatario non può essere applicata nei confronti degli eredi
La causa è stata discussa all'udienza del 7/10/2025 ed è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello è infondato e deve essere respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
Pagina 8 In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (vedi, ex plurimis, Cass., 16-4-2018, n. 9370 )
Fondato e decisivo è nella fattispecie il rilievo contenuto nella sentenza impugnata della intervenuta prescrizione decennale dell'indebito.
Va infatti osservato che gli indebiti contestati a già titolare della pensione cat. Persona_1
RT n 330223752, sono relativi al periodo dal 1.1.2000 al 30.11.2010,
il provvedimento di indebito n. 1008699 è stato notificato il 10.12.2010 e il provvedimento di indebito n. 1008645 è stato notificato il 23.12.2010;
il successivo atto interruttivo è costituito dalla racc. ricevuta in data 1.08.2023 – quindi oltre lo spurare del termine decennale di prescrizione- dal sig. Controparte_1
La Corte condivide infatti le osservazioni degli odierni appellati e del giudice di prime cure che hanno ritenuto non provata la notifica in data 6.07.2016 della diffida intermedia in data
30.06.2016, che avrebbe interrotto il decorso del termine.
L'avviso di ricevimento prodotto da unitamente alla diffida di pagamento dell'indebito Pt_1 sub doc 4 fasc. I grado nella sola seconda facciata non consente di individuare né il destinatario, né l'indirizzo, né contiene alcun riferimento che consenta di ricondurre tale avviso di ricevimento alla diffida del 30.06.2016, mentre priva di ogni valore è la scritta
“indebiti”, che può essere stata aggiunta all'avviso in qualsiasi momento.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice va poi osservato che nei confronti degli eredi non opera la presunzione di ricezione della raccomandata inviata all'indirizzo del destinatario “ Tale presunzione, infatti, non può valere nei confronti di chi, come l'erede, non essendo il destinatario della messa in mora, non ha gli strumenti per dimostrarne l'ignoranza incolpevole. Inoltre, la stessa Corte di Cassazione ha chiarito che qualora il destinatario contesti la ricezione dell'atto inviato, sorge, per il mittente, l'onere di provare detto ricevimento (Sez. L, Sentenza n. 10849 del 11/05/2006, Rv. 589781 01); che, in altri termini, una volta che il destinatario della spedizione della raccomandata contesti (non già la
Pagina 9 corrispondenza del contenuto del plico, che pur ammette di aver ricevuto, al contenuto preteso dal mittente, bensì) il fatto stesso della ricezione di alcunché (come nel caso di specie), spetta al mittente fornire la prova dell'avvenuta ricezione del plico spedito (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. 6725 del 2018). In tal senso, ritenuto -come detto- che non emergano elementi in base ai quali ricondurre in modo univoco l'avviso di ricevimento alla lettera inoltrata dal legale dell' e non essendo stata ulteriormente provata la sua avvenuta Pt_1 ricezione da parte della sig.ra il termine prescrizione non può ritenersi validamente Per_1 interrotto”.
Attesa l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati da ogni altro motivo risulta Pt_1 assorbito.
Le argomentazioni sopra esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, determinano il rigetto del gravame, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 147/24, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
L'attuale appellante è inoltre tenuto a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del
D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
respinge l'appello avverso la sentenza n. 231/2024 del Tribunale di Lecco, in funzione di
Giudice del Lavoro, che conferma integralmente, e condanna a rimborsare agli appellati Pt_1 le spese di lite del grado che liquida in complessivi € 2.470,00 oltre accessori di legge e spese generali al 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 07/10/2025
Presidente est.
LV MA ON
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