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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 15/12/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 4225/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
JU FM - Presidente
Benedetta PO - Giudice relatore
Ivan Rauzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis 51 c.p.c.) iscritto al R.G. n. 4225/2025 V.G. da
, nato a [...]ù) il 20.08.1976 Parte_1
e
, nata a [...]ù) il 25.09.1982 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BILELLO ANNA RITA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
pagina 1 di 3 che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Lima (Perù) il 07/05/2005 da
, nato a [...]Ù) il 20/08/1976; Parte_1
e
nata a [...]Ù) il 25/09/1982, Parte_2 Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Laives (BZ), dove il matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 15, Parte II, Serie C, dell'anno
2025 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
- “Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Persona_1 genitori con dimora prevalente presso la madre presso la quale continuerà a mantenere la residenza, il padre vedrà il figlio ogni due week end al mese previo accordo con la madre;
- Disporre il versamento del contributo al mantenimento sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli e di pari ad Persona_2 Persona_1
Euro 400,00 ciascuno oltre alla rivalutazione Astat dal mese di agosto 2026 e quindi complessivamente Euro 800,00 mensili;
- Disporre che le spese straordinarie dei figli siano sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori;
pagina 2 di 3 - Disporre che l'assegno unico e regionali e/o provinciali se e in quanto spettanti ai figli siano corrisposti direttamente e unicamente alla madre;
- Le parti convengono che le spese del presente procedimento sono totalmente a carico del sig. ”. Parte_1
Così deciso in Bolzano, il 09/12/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Benedetta PO JU FM
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 4225/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
JU FM - Presidente
Benedetta PO - Giudice relatore
Ivan Rauzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis 51 c.p.c.) iscritto al R.G. n. 4225/2025 V.G. da
, nato a [...]ù) il 20.08.1976 Parte_1
e
, nata a [...]ù) il 25.09.1982 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BILELLO ANNA RITA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
pagina 1 di 3 che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Lima (Perù) il 07/05/2005 da
, nato a [...]Ù) il 20/08/1976; Parte_1
e
nata a [...]Ù) il 25/09/1982, Parte_2 Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Laives (BZ), dove il matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 15, Parte II, Serie C, dell'anno
2025 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
- “Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Persona_1 genitori con dimora prevalente presso la madre presso la quale continuerà a mantenere la residenza, il padre vedrà il figlio ogni due week end al mese previo accordo con la madre;
- Disporre il versamento del contributo al mantenimento sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli e di pari ad Persona_2 Persona_1
Euro 400,00 ciascuno oltre alla rivalutazione Astat dal mese di agosto 2026 e quindi complessivamente Euro 800,00 mensili;
- Disporre che le spese straordinarie dei figli siano sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori;
pagina 2 di 3 - Disporre che l'assegno unico e regionali e/o provinciali se e in quanto spettanti ai figli siano corrisposti direttamente e unicamente alla madre;
- Le parti convengono che le spese del presente procedimento sono totalmente a carico del sig. ”. Parte_1
Così deciso in Bolzano, il 09/12/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Benedetta PO JU FM
pagina 3 di 3