Versione
1 gennaio 1963
1 gennaio 1963
Art. 9.
Entro il 31 dicembre 1962 possono avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1 i lavoratori che, pur non potendo far valere il requisito di 15 anni di lavoro di sotterraneo, siano in possesso degli altri requisiti previsti nel predetto art. 1 e si trovino nelle seguenti condizioni:
1) possono far valere 15 anni di lavoro in miniere, cave e torbiere, coperti di regolare contribuzione nella assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, dei quali almeno cinque, anche se discontinui, in qualita' di addetti a lavori di sotterraneo. I cinque anni di lavoro di sotterraneo debbono essere stati prestati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge;
2) siano cessati dall'occupazione in miniere, cave e torbiere in data non anteriore al 1 luglio 1958.
Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2) sara' dimostrato attraverso l'esibizione di idonea documentazione.
Entro il 31 dicembre 1962 possono avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1 i lavoratori che, pur non potendo far valere il requisito di 15 anni di lavoro di sotterraneo, siano in possesso degli altri requisiti previsti nel predetto art. 1 e si trovino nelle seguenti condizioni:
1) possono far valere 15 anni di lavoro in miniere, cave e torbiere, coperti di regolare contribuzione nella assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, dei quali almeno cinque, anche se discontinui, in qualita' di addetti a lavori di sotterraneo. I cinque anni di lavoro di sotterraneo debbono essere stati prestati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge;
2) siano cessati dall'occupazione in miniere, cave e torbiere in data non anteriore al 1 luglio 1958.
Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2) sara' dimostrato attraverso l'esibizione di idonea documentazione.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 06/05/1972, n. 1382Provvedimento: Poiche l'art 9 della legge 3 gennaio 1960 n 5-che ai fini della pensione di vecchiaia prevede la riduzione del limite di eta da 60 a 55 anni per i lavoratori delle miniere,cave e torbiere-ha attribuito Rilevanza al servizio prestato in sottosuolo anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa(17 febbraio 1960),purche la cessazione dell'occupazione si sia verificata in epoca successiva al 30 giugno 1958,e poiche lo stesso articolo ha previsto in via generale la retroagibilita della speciale gestione istituita dal precedente art 2 fino a quest'ultima data(arg ex art 7), […]Leggi di più...
- inps·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- retrodatazione figurativa·
- qualita di iscritto·
- lavoratori delle miniere, cave e torbiere·
- riduzione del limite di eta disposto dall'art 9 della legge n 5 del 1960·
- esclusione·
- pensioni invalidita, vecchiaia e superstiti·
- lavoratori cessati dal servizio in epoca anteriore al primo luglio 1958·
- applicabilita del predetto beneficio·
- di vecchiaia (in particolare)