a) individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione, in particolare per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'eta' e l'orientamento sessuale, anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunita' previsti in sede di Unione europea e nel rispetto dell' articolo 117 della Costituzione ; b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell' art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come modificato dalla presente legge, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 117, della Costituzione si vedano i riferimenti normativi all'art. 5.