Provvedimento: […] 2.1. E, invero, valga in via liminare il rammentare il tenore testuale della disposizione di cui all'art. 403 c.c. –norma contenuta nel libro I, titolo XI del codice civile, ove si dettano disposizioni in tema di “ assistenza dei minori ” (cfr., art. 400 c.c.)- a mente del quale “ Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione ”.
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