Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/02/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1212/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Simona Iavazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1212/2021 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 13.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c.
TRA
, (C.F., ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Nicoletta Donadio, elettivamente domiciliato in Montalbano Ionico,
- Via Roma n. 33 – presso il citato difensore, come da procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(P.IVA, ), quale impresa designata Controparte_1 P.IVA_1 alla gestione del “Fondo di garanzia per le Vittime della Strada”, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Rinaldo
Soragnese, (C.F., ), elettivamente domiciliata in C.F._2
Foggia, - Corso Roma n. 9 – presso il citato difensore, come da procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità- sinistro stradale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 13 novembre 2024, tenuta secondo il modello della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore, , Parte_1 ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Foggia, l' Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale gestore
[...] del “Fondo di garanzia per le Vittime della Strada”, al fine di dichiarare l'esclusiva o concorrente responsabilità del conducente del veicolo, asseritamente non identificato, nella causazione del sinistro, con conseguente condanna della convenuta compagnia al pagamento di tutti i danni subiti dall'attore.
1. In fatto, l'odierno attore ha esposto, segnatamente:
• che mentre percorreva, verso le ore 13,00 dell'11.06.2015, in sella al suo motociclo Yamaha T-Max 500, targato BB 10163, assicurato la S.S. 89 in direzione Apricena – Sannicandro CP_1
Garganico, si vedeva inaspettatamente sbarrare la strada da un TIR che, provenendo da una strada privata, improvvisamente si immetteva sulla S.S. 89, nella direzione di marcia opposta a quella del motociclo;
• che frenava e si spostava sull'estrema destra, ma inaspettatamente il Par conducente del arrestava il veicolo, ostruendo completamente il suo transito, posizionandosi trasversalmente alla sua direzione di marcia;
• che nulla poteva per evitare l'impatto contro lo spigolo posteriore sinistro dell'autocarro;
• che, a seguito dell'urto, finiva nel piazzale laterale, impattando un muretto di cemento e successivamente la parete esterna di un fabbricato;
• che, in conseguenza dell'impatto, subiva lesioni personali per le quali veniva soccorso dagli operatori del 118 intervenuti sul luogo del
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sinistro e, quindi, trasportato presso il Pronto Soccorso di San Severo, con diagnosi di “frattura scomposta dell'estremità prossimale dell'omero sinistro con distacco di frammento osseo. Frattura del versante sovracetabolare ala iliaca dx. Frattura scomposta archi medi
V, VI, VIII costa dx e fratture composte archi medio – posteriori della
IX, X, XI costa dx falda a PNX parietale anteriore e anterobasale dx dello spessore di 10mm in sede anterobasale dx”;
• che con racc. a.r. del 17.09.2015, invitava alla Consap ed a CP_1
risarcire lo stesso di tutti i danni personali subiti (della somma a titolo di risarcimento di € 257.886,50) e dei danni materiali del motociclo (di somma pari a € 4.000,00); dopo un primo riscontro da parte della convenuta compagnia, seguivano da parte dell'istante ulteriori note a.r., nelle date del 23.03.2015, 04.10.2016, 16.02.2018 e via pec in data 03.10.2019; a queste, non seguiva, tuttavia, alcun ulteriore riscontro;
• che provvedeva, inoltre, a formalizzare atto di denuncia querela, da cui ne è derivato procedimento penale n. 15053/2015 R.G.N.R. e per il quale veniva richiesta archiviazione, in quanto ignoto l'autore del reato;
• che ha presentato opposizione alla suddetta richiesta di archiviazione.
Parte attrice ha chiesto, pertanto, di: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accertata l'esclusiva e / o comunque concorrente responsabilità del conducente rimasto sconosciuto, nella causazione del sinistro di che trattasi, per le motivazione di cui in premessa;
condannare, la convenuta compagnia, nella sua qualità, al pagamento di tutti i danni, subiti dal , per come su Pt_1
specificati, quantificati nel totale in 257.886,50, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro, all' effettivo soddisfo;
in subordine, ove provata anche una concorrente responsabilità dell' attore, nella determinazione del sinistro di che trattasi, tale da comportare una ripartizione della stessa a carico delle parti in causa, stabilitane la quota;
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condannare la convenuta compagnia al pagamento di tutte le somme richieste, diminuite dell'ammontare del risarcimento, detratta della percentuale di responsabilità che sarà addebitata all' attore;
con condanna della convenuta al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio. Sentenza munita di provvisoria esecutorietà come per legge”.
Con comparsa di costituzione ritualmente depositata, l' Controparte_1
nel costituirsi in giudizio, quale Impresa designata ex art. 283 del Dlgs n.
209/2005, in nome e per conto della Consap – Gestione autonoma del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada” ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, per mancanza delle condizioni richieste dalla lett. a) dell'art. 283 della menzionata previsione normativa;
ha contestato in toto il contenuto dell'atto di citazione, poiché infondato in fatto e in diritto, sia con riferimento all'an debeatur che al quantum.
Parte convenuta, più precisamente, ha esposto:
• che, in ordine all'an debeatur, parte attrice non abbia offerto alcuna prova circa la reale dinamica del supposto investimento, non fornendo prova sulla presunta responsabilità dell'autore del sinistro;
sull'impossibilità di identificazione dell'automezzo danneggiante, sull'effettivo accadimento dell'evento nelle forme narrate e sull'effettiva presenza di un veicolo non identificato e che si sarebbe dato alla fuga;
• che ha rilevato, inoltre, la sussistenza di elementi atti all'identificazione del presunto conducente del veicolo e del veicolo danneggiante attraverso i quali si apprendeva che il TIR fosse in proprietà di un soggetto residente in [...];
• che ne ha conseguentemente dedotto che la fattispecie in esame non rientrerebbe tra quelle in cui sia previsto l'intervento del FGVS;
• che ha eccepito l'elevata velocità di marcia dell'istante alla guida del proprio motociclo come causa esclusiva del sinistro occorsogli;
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• che ha, altresì, eccepito l'assenza di ogni nesso eziologico tra l'evento danno e l'evento causa;
• che ha contestato, in ordine al quantum, la pretesa risarcitoria reclamata, in quanto non dovuta ex lege, nel caso di presunta presenza di veicolo non identificato ed assenza di lesioni gravi;
del pari, la richiesta di risarcimento del danno alla persona sarebbe palesemente eccessiva, sproporzionata e priva di ogni specifico elemento probatorio, con contestazione, in particolare, della richiesta di
“personalizzazione” del danno alla persona, in quanto carente di prova.
L nelle sue qualità ha chiesto, pertanto, di: “Voglia il Tribunale adito: CP_1
In via preliminare: - dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
Soc. concludente, nella spiegata qualità, per le ragioni esposte in epigrafe;
In via principale: - rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata, sia in ordine alla responsabilità, sia in ordine al quantum richiesto;
In via subordinata: - previo accertamento e declaratoria delle singole responsabilità, liquidare i danni secondo giustizia, per le motivazioni così come esposte in premessa, tenendo presente la non risarcibilità prevista dalla legge per i danni materiali e, ove previsti, la franchigia di € 500,00 prevista dalla legge;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti.
Parte attrice ha chiesto ammettersi prova testimoniale e CTU medica e tecnica sulle modalità del sinistro.
L nelle sue qualità, ha chiesto l'acquisizione della CP_1
documentazione penale inerente agli accertamenti effettuati dalle Autorità sulla vicenda, come riferita dall'istante, in occasione del riferito incidente relativamente all'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento penale n. 15053/2015 R.G.
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Con ordinanza del 07.04.2023, il Giudice non ha ammesso né disposto attività istruttoria e ha ritenuto la causa matura per la decisione, rilevata la superfluità di qualsivoglia approfondimento istruttorio, con contestuale rinvio per precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, all'udienza del 13 novembre 2024, in cui le parti hanno precisato le conclusioni come in atti, ha riservato la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica. Entrambe le parti hanno, poi, depositato le rispettive comparse conclusionali, insistendo nell'accoglimento delle richieste e conclusioni avanzate nei precedenti atti difensivi, previo rigetto delle richieste e conclusioni avversarie. Parte attrice, più precisamente, ha presentato richiesta di ammissione dei mezzi di prova come articolati nelle note istruttorie ex art. 183, co. 6, n. 2, cpc;
revoca dell'ordinanza di rigetto delle prove;
ha chiesto, infine, di rimettere sul ruolo la causa con ammissione prove per come richieste.
2. Orbene, nel merito, la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che si espongono.
Si premette come la fattispecie invocata da parte attrice attenga alla materia della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria, in particolare, all'ipotesi di sinistro stradale cagionato da veicolo rimasto non identificato. La materia trova la propria disciplina negli artt. 283 e ss del D.Lgs. n. 209/2005, i quali consentono al soggetto danneggiato, laddove abbia subito danni, di promuovere richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito presso la Consap, e dunque all'impresa territorialmente designata in nome e per conto di quest'ultima a gestire il sinistro.
Per quanto attiene alla distribuzione degli oneri di allegazione e prova, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare specificamente la dinamica del sinistro ed il coinvolgimento con un veicolo rimasto ignoto e la relativa responsabilità,
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nonché l'impossibilità di identificarlo. Difatti, secondo quanto statuito dal
Giudice della nomofilachia “il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo sia rimasto sconosciuto”.
Il presupposto che, infatti, giustifica l'intervento dell'impresa designata dal
F.G.V.S., in luogo dell'assicurazione per la r.c.a. del danneggiante, è che i danni siano stati causati da veicolo rimasto non identificato, da intendersi in senso oggettivo, e cioè di obiettiva impossibilità di accertamento;
nonché soggettivo, nel senso di comportamento non colposo del danneggiato, e cioè non improntato a negligenza, imprudenza, imperizia, giusta accertamento da effettuarsi e valutazione da compiersi da parte del giudice del merito, in ordine all'impossibilità identificativa del responsabile. In caso di azione diretta proposta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia, il danneggiato deve, quindi, allegare e provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, inoltre, allegare e provare anche che tale veicolo sia rimasto sconosciuto, deducendone le specifiche ragioni (cfr., Cass. n. 1325/2016; Cass. n. 15367/2011; Cass. n. 10762/1992).
Inoltre - tenuto conto di come il Fondo di Garanzia, essendo estraneo al sinistro in sé considerato, non abbia strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore, -
l'allegazione e la prova del fatto storico a carico del danneggiato deve essere valutata in maniera più rigorosa (cfr., in tal senso, Trib. Bari n. 3612/2016; n.
917/2018).
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che la domanda attorea sia infondata e vada rigettata per l'insussistenza degli elementi costitutivi appena richiamati e relativi alla peculiarità della fattispecie invocata, dai quali non si può
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prescindere per riconoscere in concreto la titolarità passiva del FGVS in ordine alla domanda risarcitoria formulata.
Le criticità si riverberano, anzitutto, sulla mancata allegazione specifica degli elementi costitutivi la fattispecie invocata dall'attore contro il FGVS: parte attrice, difatti, nulla ha asserito e provato né richiesto di provare circa l'aspetto specifico dell'effettiva “fuga” del veicolo non identificato;
del pari, nulla sull'impossibilità e, dunque, sull'omessa individuazione dei dati e generalità del conducente e targa dell'autocarro; nulla sulla sua diligenza nell'impossibilità di identificare il veicolo investitore. Difatti, alla luce degli elementi costitutivi appena richiamati e relativi alla fattispecie invocata, si deve rilevare come la ricostruzione del fatto storico rappresentata da parte attrice appaia, già in termini assertivi, inidonea a perfezionare un quadro esaustivo ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti del
FGVS.
Parte attrice, difatti, sostiene che la domanda risarcitoria sarebbe provata sulla base della documentazione agli atti e segnatamente: scheda redatta nell'immediatezza dagli operatori del 118, avente data 11.06.2015; segnalazione di sinistro stradale fatta dal Commissario di PS di San Severo ai
Carabinieri della Stazione di San Nicandro Garganico;
denuncia querela dalla stessa sporta in ordine al sinistro;
sommarie informazioni rese ai Carabinieri dai titolari di una ditta di carico/scarico e pesa merci, presente in zona sinistro. Tale documentazione proverebbe la sussistenza del sinistro ed il coinvolgimento del veicolo rimasto sconosciuto il cui comportamento avrebbe avuto efficacia causale nella determinazione del sinistro. Tuttavia, per poter ritenere sussistente la titolarità passiva del FGVS occorre – non solo che le circostanze appena richiamate siano riscontrate – ma altresì che siano specificamente allegati anche gli ulteriori elementi costituitivi della fattispecie ex art 283 cod ass. A tal fine, vi sono stringenti contraddittorietà sul punto che spiegano l'infondatezza della domanda. Difatti, non può non rivelarsi e ribadirsi come i fatti rappresentati negli atti difensivi si limitino ad indicare la
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il coinvolgimento di un veicolo non identificato, anziché fornire una chiara ed esatta ricostruzione della dinamica del sinistro anche successiva al danno evento in sé e che avrebbe permesso di comprendere perché un veicolo di così grande portata sarebbe potuto rimanere sconosciuto e darsi alla fuga e soprattutto per quali ragioni non sarebbe stato identificato. Orbene, sul punto, si prospetta una ricostruzione fattuale della dinamica alquanto sommaria ed indefinita, che non consente un concreto riscontro sotto il profilo probatorio.
Parte attrice afferma che dai suoi scritti difensivi e dalla documentazione ritualmente depositata venga provata la sussistenza del veicolo datosi alla fuga e non identificato, ma la stessa ha dichiarato nel verbale di sommarie informazioni allegato alla segnalazione del sinistro stradale che “tengo a precisare che al momento dell'accaduto, dopo circa 15 minuti si avvicinava una persona robusta, vestita con pantaloni da muratore colore beige, camicia
a quadri stessa tonalità ed un berrettino parasole con visiera, il quale riferiva di essere l'autista del camion. Quando già ero a bordo dell'autoambulanza pronto per partire, ricordo che mi chiede il numero di cellulare, dicendo che mi avrebbe chiamato, cosa che io ho comunicato con quel poco di voce che mi restava, tanto che il numero veniva poi ripetuto da una donna facente parte del 118”, (cfr., scheda n. 9, Legione Carabinieri San Nicandro segnalazione sinistro stradale 18 giugno 2015, allegato in fascicolo di parte attrice). Da tale dichiarazione, è palese come lo stesso attore abbia avuto contezza e lucidità nella conoscenza della persona conducente l'autocarro investitore, tanto da fornire una descrizione dettagliata del soggetto conducente il veicolo antagonista. Inoltre, appare evidente come l'autocarro non sia un mezzo che di per sé ha delle caratteristiche compatibili con la fuga, potendosi ritenere l'identificabilità dello stesso e quindi del proprietario.
Ancora, va aggiunto come dal materiale probatorio già presente in atti emergono delle incongruenze anche in ordine al danno evento in sé ed alla prospettata dinamica dell'incidente. Infatti, nel verbale di s.i.t. rese ai
Carabinieri, da e , titolari di una ditta sita CP_2 Controparte_3
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nelle vicinanze del luogo ove è occorso il sinistro, emergono forti contraddittorietà in ordine alla dinamica descritta dall'attore in corso di giudizio, (cfr., scheda n. 11, Legione Carabinieri San Nicandro, verbale sommarie informazioni ex art. 351 cpp da persone informate sui fatti, allegato in fascicolo di parte attorea). Nelle s.i.t. cui si fa riferimento, , CP_2 alla domanda “saprebbe rifermi circa l'identità del soggetto che conduceva il camion coinvolto nel sinistro e che successivamente si è allontanato dal luogo interessato?” che gli viene posta in merito all'incidente stradale avvenuto in data 11.06.2015 alle ore 13,00 nei pressi del suo deposito, risponde: “in quella data stavo lavorando presso il mio deposito di pesatura e ricordo che quando uscii dallo stesso per fare delle commissioni notai un furgone marca Fiat
Iveco modello 120.18 eurocargo di colore bianco parcheggiato sulla strada e di preciso nella corsia con senso di marcia San Nicandro Garganico – Centro
Abitato. Inizialmente non mi accorsi di nulla (…) Nel tornare poi dopo una decina di minuti, mi accorsi che a terra nel lato dell'ingresso del mio deposito, vicino ad un muretto, vi era uno scooter di colore scuro e attorno vi erano delle persone mentre il camion on era più sul posto. Chiedendo alle persone presenti, venni a conoscenza che poco prima si era verificato un sinistro stradale che però vedeva coinvolto solo lo scooter presumibile anche dal fatto che né sull'asfalto né sul camion parcheggiato avevo notato detriti o segni d'impatto. Il conducente del camion che ho notato era fermo sul margine della carreggiata, si chiama , ma non ricordo il cognome di CP_2
preciso. Lo stesso era uscito poco prima proprio dal mio deposito poiché era stato lì per le operazioni di pesatura, in quanto lo stesso fornisce gli allevatori del posto, di legna e paglia. La dinamica dell'incidente l'ho poi saputa qualche mese dopo, proprio da questo sig. che era tornato nel CP_2
mio deposito per le operazioni di pesatura. Lo stesso mi riferiva che quel giorno uscendo dal mio deposito si immise sulla strada in direzione Apricena quando ad un tratto notò uno scooter venire a forte velocità dal senso opposto di marcia. Lo scooter per scansare il camion da lui condotto fuoriuscì dal
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manto stradale finendo la corsa proprio vicino al muretto dove l'avevo visto a terra. Non vi fu però alcun impatto e il sig. mi riferì anche che era CP_2
stato proprio lui a fare inversione di marcia e a soccorrere per primo il conducente dello scooter chiamando il 118 e mi riferì che dopo che
l'ambulanza portò via il ferito lo stesso andò via in quanto non era in alcun modo interessato nel sinistro”.
E, ancora, alla domanda “uscendo dal suo deposito ha notato altri particolari?”, il medesimo risponde: “no, non vi era alcuna persona lì nei pressi, ho visto solo il furgone parcheggiato sulla strada e nient'altro, mentre al ritorno, poi, invece, dato che vi erano delle persone in piedi che non conosco, ho notato lo scooter a terra che poco prima non avevo proprio notato”.
Inoltre, alla domanda “saprebbe fornirmi ulteriori informazioni circa il sig.
e del mezzo che conduceva?”, il teste riferisce che “so che lo stesso è di CP_2
Castelnuovo Monterotaro, ha all'incirca un 50 anni, statura media, e spesso viene a San Nicandro Garganico per consegnare legna e paglia ad alcuni allevatori del posto che non saprei indicare e lo stesso ogni volta passa in deposito per le operazioni di pesatura. Per il cognome forse è ”. Per_1
, del pari, riferisce sulle medesime domande che “non CP_3 CP_3
conosco le generalità esatte della persona di cui mi chiedete, ricordo bene
l'evento ma al momento dell'incidente io non ero più nell'azienda, quindi non ho assistito al sinistro. So che il mezzo coinvolto, nel sinistro, era uscito poco prima dalla nostra azienda, dopo aver pesato. In pratica lui ha effettuato la pesa poi è rimasto parcheggiato nei dintorni con il conducente all'interno del camion questo io ricordo. Nel frattempo, io sono andata via e dopo poco è accaduto l'incidente. Dell'incidente e della suddetta dinamica l'ho ricostruita solo quando si è presentato nella mia azienda il sig. Parte_1
chiedendo notizie circa il camion in questione. Posso precisare che si tratta di un camion senza rimorchio di colore bianco, non ricordo del mezzo altri
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segni distintivi con alla guida una persona di circa 50 anni piuttosto bassa.
Mio marito forse potrà fornire ulteriori informazioni sulla sua identità”.
Ebbene, non può non rivelarsi, sulla base di tali dichiarazioni e per quanto complessivamente riferito (rectius: genericamente allegato o totalmente omesso in termini assertivi rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie invocata) dalla medesima parte attorea e proprio sulla base del contenuto della documentazione prodotta ed appena richiamata, che non si sia affatto in presenza di un presunto veicolo pirata non identificato quale causa dell'occorso, bensì di un veicolo identificato e/o identificabile con l'ordinaria diligenza (che nel caso di specie si ritiene essere stata omessa), sia nell'immediatezza dei danni – non risultando che l'autocarro si sia dato effettivamente alla fuga – ma anche attraverso ricerche postume, come è emerso dalle dichiarazioni assunte dai soggetti presenti nella sede della ditta di pesca dalla quale il conducente risulta essere provenuto, come dichiarato dagli stessi titolari della suddetta ditta. Inoltre, vi è da aggiungere come nulla faccia emergere – né in termini assertivi che probatori – il verificarsi di una fuga precipitosa da parte del conducente del mezzo, per quanto inverosimile possa essere una fuga di un TIR;
anzi, come lo stesso attore riferisce, il conducente si sarebbe avvicinato al medesimo al momento dell'occorso sinistro.
Si deve quindi ancora una volta ribadire come in ordine agli elementi costitutivi della specifica ipotesi ex art 283 cod ass. l'attore non abbia assolto al relativo onere di allegazione di prova che giustifichi la titolarità passiva dell rispetto alla pretesa risarcitoria. La ricostruzione del fatto è CP_1
inidonea a perfezionare un quadro probatorio in ordine al profilo della fuga del veicolo asseritamente investitore e dell'impossibilità oggettiva e soggettiva da parte dell'istante di identificarlo, quali elementi indispensabili per realizzare in concreto la titolarità passiva del FGVS in ordine alla domanda formulata.
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Sul punto si richiama giurisprudenza pacifica secondo cui “la garanzia del
FGVS per il risarcimento derivanti da veicoli rimasti ignoti opera solo qualora la vittima dimostri di non aver potuto prendere nota delle generalità del conducente o, quanto meno, degli estremi della targa del mezzo “pirata”.
Insomma, all'infortunato si richiede un minimo di diligenza da adottare tenendo comunque conto del suo stato psicofisico a seguito dello scontro.
Pertanto, non può chiedere il risarcimento dei danni fisici colui che, nonostante sia stato danneggiato da un'auto datasi alla fuga che abbia comunque avuto il tempo e la lucidità quantomeno di segnare l'autoveicolo, il modello o la marca, il colore del mezzo e, meglio ancora, la targa per intero
o comunque qualche numero, senza fornire gli estremi generici”, (cfr., Cass., sent. n. 25214/1015).
L'onere di diligenza imposto per poter agire nei confronti del FGVS implica che il danneggiato non abbia potuto oggettivamente identificare il veicolo e che quindi fornisca gli elementi in base ai quali non possa essergli contestata una negligenza sul punto. Non si tratta di una comune fattispecie di investimento stradale, ma si invoca la pretesa risarcitoria nei confronti del
FGVS che svolge una funzione sociale pubblica per sinistro da veicolo non identificato. Nel caso all'esame, emerge, invece, chiaramente la possibilità di identificare il suddetto conducente dell'autocarro. Difatti, le caratteristiche del mezzo e le dichiarazioni rese nelle s.i.t. dai titolari della ditta sita nei luoghi del sinistro occorso, sconfessano quanto dichiarato e ricostruito, genericamente, dall'attore nei suoi atti difensivi e palesano, invece, la possibilità di identificare il soggetto conducente del TIR coinvolto nel presunto investimento (emergono pacificamente le caratteristiche del veicolo e le informazioni sul conducente l'autocarro); di talché, l'attore avrebbe dovuto agire nei suoi confronti e nei confronti del proprietario dell'autocarro, quali responsabili civili, che non vi sono ragioni per ritenere non identificabili, soprattutto alla luce della circostanza per la quale l'aspetto della fuga dell'autocarro non risulta nel caso di specie neppure specificamente
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allegata. Al contrario, l'identificabilità emerge come dato di omessa diligenza da parte dell'asserito danneggiato. In definitiva, gli elementi costitutivi della fattispecie, dalla medesima parte attrice invocata, di cui agli artt. 283 e ss. del
D.lgs. n. 209/2005, non trovano idoneo riscontro nel caso all'esame.
Tutto quanto esposto già giustifica il rigetto della domanda formulata nei confronti del FGVS con assorbimento di ogni ulteriore questione ed argomentazione posta a fondamento della stessa, in applicazione del principio della ragione di più liquida.
Ad abundantiam, tuttavia, non ci si può esimere dal rilevare come sussistano criticità anche in relazione alla ricostruzione del danno evento in sé. Non da ultimo, sulla scorta delle dichiarazioni ivi richiamate emergerebbe che la presenza di un automezzo pesante notato all'imbocco di un tratturo privato che conduce ai locali della c.d. “Pesa Pubblica” di scarico merci, sita a breve distanza dal luogo del sinistro, non dimostra affatto che fosse stata la causa e/o concausa della fuoriuscita di strada asseritamente occorsa al motociclo Yamaha T-Max di proprietà e condotto da nelle Parte_1
asserite circostanze di tempo indicate. Infatti, a ben vedere, la presenza di detto automezzo non è mai stata da alcuno associata visivamente al contestuale sopraggiungere del motociclo condotto da né, Parte_1
ancor meno, è stata percepita quale causa e/o concausa della fuoriuscita di strada del medesimo. Dalle stesse SIT assunte in sede penale dai testimoni assunti a sommarie informazioni si comprende che l'autocarro si era fermato e che non c'era stato scontro. Emerge invece solo come l'attore fosse stato costretto a porre in essere una manovra d'urgenza, di tal guisa cadendo. A tali condizioni l'omessa specifica allegazione e prova in questa sede in ordine alla propria condotta di guida ed alla velocità tenuta risultano dirimente, ancor di più l'accertamento del nesso causale, essendo emerso già un principio di prova in ordine al possibile mancato scontro rispetto al sinistro dedotto in giudizio.
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Ebbene, alla luce di quanto rilevato, le dichiarazioni rese dall'attore non descrivono né provano la precisa dinamica dell'asserito sinistro, né in cosa sia consistita l'asserita fuga del veicolo pirata né del perché non abbia preso la targa o non abbia raccolto informazioni ulteriori sul conducente il veicolo antagonista, attesa l'asserita e comprovata possibilità di identificarlo.
In definitiva, non vengono forniti i necessari elementi specifici sulla responsabilità e sul coinvolgimento del veicolo “pirata”, né sulla sua fuga e nemmeno sull'impossibilità oggettiva di reperire i dati del veicolo non identificato, mentre dalla stessa documentazione depositata in atti emergono riscontri probatori di senso contrario rispetto a quanto prospettato e richiesto dalla fattispecie invocata in giudizio.
Alla luce di quanto ut supra illustrato, deve confermarsi anche in questa sede il provvedimento istruttorio di rigetto sull'ammissibilità di prove orali e consulenza medica tecnica articolate nelle note di memorie istruttorie di parte attrice, ex art. 183, co. 6 cpc, data la superfluità delle medesime, a fronte dell'evidente insussistenza dei requisiti fondanti la particolare fattispecie invocata la cui mancanza è stata rilevata già in termini di omessa allegazione e riscontro a mezzo della prova precostituita già in atti;
si rileva, peraltro, che le richieste istruttorie, per come articolate, risultano altresì inconferenti, in quanto anche inidonee a provare la fuga del veicolo rimasto ignoto e le ragioni circa l'impossibilità oggettiva e soggettiva di mancata identificazione dell'autocarro.
In definitiva, appare corretto affermare come a tali condizioni non risulti possibile fondatamente invocare la titolarità passiva del Fondo in ordine alla pretesa risarcitoria per un fatto neppure pienamente provato in ordine all'an dei richiesti elementi costitutivi. Alla luce di tanto e con le motivazioni ut supra poste a fondamento della decisione di merito, questo Tribunale ritiene la domanda infondata con assorbimento di ogni ulteriore questione o richiesta. Difatti, non essendo stata provata la dinamica del sinistro così come descritto in citazione e rilevato come neppure si possa, a fronte delle criticità
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legate alla ricostruzione operata dall'attore, affermare l'effettiva fuga del veicolo antagonista sul luogo dell'incidente e neppure risultando in altro modo provate le ragioni che hanno reso impossibile l'individuazione del veicolo antagonista – necessarie ed imprescindibili per poter invocare la responsabilità del FGVS –, il cui onere incombeva su parte attrice, nessuna delle domande risarcitorie formulate in questa sede può trovare accoglimento.
3.Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, in conformità al D.M.
55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in base ai valori minimi delle fasi di giudizio effettivamente svolte, stante il valore della causa e la estrema semplicità, con assenza di questioni di fatto.
P.Q.M
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)rigetta integralmente la domanda formulata da parte attrice;
2)condanna parte attrice al pagamento, in favore di Controparte_1
quale Impresa designata ex art. 283 del Dlgs n. 209/2005, delle spese di lite che si liquidano in € 4.936,40 per compensi, oltre spese gen. 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Foggia, il 10/02/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Simona Iavazzo)
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