Sentenza breve 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 26/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00021/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00545/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 545 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Brusco e Nunzia Parra, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Perugia, Corso Cavour, 25;
contro
Ministero dell’interno, Questura di Perugia e Ufficio territoriale del Governo di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Perugia, Via degli Offici, 14;
per l’annullamento
- del silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto dal ricorrente in data -OMISSIS- alla Prefettura di Perugia – Ufficio territoriale del Governo avverso il provvedimento del Questore di Perugia del -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quello impugnato, ivi incluso il predetto provvedimento del Questore della Provincia di Perugia, notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l’istanza del ricorrente, volta a ottenere il rinnovo della licenza di porto d’armi per uso venatorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, della Questura di Perugia e dell’Ufficio territoriale del Governo di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa NA RA Di RO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è stato destinatario del decreto del Prefetto della Provincia di Perugia prot. n. -OMISSIS-, recante il divieto di detenzione di armi e munizioni, nonché del conseguente decreto del Questore della Provincia di Perugia del -OMISSIS-, con il quale gli è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso venatorio.
Con decreto prefettizio del -OMISSIS-, il divieto di detenzione di armi e munizioni è stato poi revocato, tenendo conto del fatto che “ la situazione di conflittualità familiare con l’ex coniuge è stata superata ”, “ è trascorso un ampio lasso di tempo dall’adozione del provvedimento inibitorio sottoposto a riesame ”, “ agli atti dell’Arma, ad eccezione dei fatti alla base del divieto di detenzione di armi e munizioni, (...) non risultano ulteriori episodi o segnalazioni di comportamenti pregiudizievoli ”, l’interessato ha frattanto divorziato e contratto un nuovo matrimonio, il medesimo “ risulta incensurato ” e “ non risulta aver dato luogo ad ulteriori rimarchi sotto il profilo dell’affidabilità in materia di armi ”.
A seguito di tale nuova determinazione dell’Amministrazione, il ricorrente ha presentato un’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio.
La domanda è stata rigettata dal Questore della Provincia di Perugia, con provvedimento notificato al richiedente il -OMISSIS-, nel quale si è evidenziato che, secondo le informazioni istruttorie acquisite, l’interessato “ in data -OMISSIS-, dopo essersi cosparso di benzina a seguito di lite con la ex moglie, brandiva un accendino minacciando di darsi fuoco ” e che, inoltre, “ in data -OMISSIS-, in occasione di altro intervento per lite in famiglia (...) da parte di personale della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, veniva accusato di aver rivolto minacce di morte a mezzo di uso di armi da fuoco nei confronti del proprio nucleo familiare ”. Nel provvedimento è stato pure sottolineato che, a seguito di tali circostanze, era stato emesso a carico dell’odierno ricorrente un divieto di detenzione di armi e munizioni, poi revocato. Richiamati, quindi, gli orientamenti giurisprudenziali in materia di porto d’armi, il Questore ha negato il titolo richiesto, per difetto dei requisiti di affidabilità e di buona condotta in capo al richiedente.
2. Il diniego della licenza di porto di fucile per uso venatorio è stato impugnato dal destinatario dell’atto mediante ricorso gerarchico al Prefetto.
Decorso il termine di novanta giorni stabilito dall’articolo 6 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, il predetto richiedente ha adito questo Tribunale, articolando due motivi di gravame.
2.1. Sotto un primo profilo, il provvedimento del Questore si fonderebbe su una motivazione meramente apparente, lacunosa e contraddittoria, che non darebbe conto della complessiva situazione del ricorrente e ometterebbe di considerare elementi fattuali e documentali di segno diametralmente opposto, già in possesso dell’Amministrazione.
Il giudizio di inaffidabilità si baserebbe, infatti, esclusivamente su due episodi risalenti a oltre sette anni prima, decontestualizzandoli e ignorando la documentazione che ne ridimensionava la portata e attestava il superamento delle criticità rilevate. Non sarebbe stata considerata, inoltre, l’inidoneità di tali episodi a configurare una qualsiasi condotta penalmente rilevante.
In particolare, la Questura non avrebbe tenuto conto: (i) delle ragioni poste alla base del provvedimento di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni emesso dalla Prefettura; (ii) dell’assenza di patologie psichiatriche e della piena idoneità del ricorrente; (iii) dell’insussistenza di un’attuale pericolosità del soggetto, tenuto conto anche del fatto che nessun procedimento penale sarebbe stato aperto a seguito degli episodi del 2018; (iv) del fatto che il primo dei suddetti episodi avrebbe avuto una mera finalità dimostrativa, essendo stata già a suo tempo esclusa, in sede di valutazione psichiatrica, una reale volontà di suicidio, mentre il secondo episodio non sarebbe mai avvenuto, come dimostrato dalla dichiarazione rilasciata dalla figlia del ricorrente, la quale ha anche dato atto del superamento della situazione di conflittualità familiare.
2.2. Sotto altro profilo, il ricorrente ha evidenziato di possedere tutti i requisiti previsti per ottenere il rinnovo della licenza richiesta, ai sensi degli articoli 11 e 43 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. L’Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per il Ministero dell’interno, per la Questura di Perugia e per l’Ufficio territoriale del Governo di Perugia, ha depositato documenti e una memoria, con la quale ha allegato l’infondatezza del gravame, domandandone il rigetto.
4. Alla camera di consiglio del -OMISSIS- la causa è stata chiamata e discussa e, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata, è stata trattenuta in decisione.
5. Rileva preliminarmente il Collegio che sussistono tutti i presupposti stabiliti dall’articolo 60 cod. proc. amm. per la decisione della controversia all’esito della presente fase cautelare.
6. Nel merito, il ricorso è infondato.
7. Secondo quanto stabilito dall’articolo 43, secondo comma, del TULPS, la licenza di porto d’armi “ (...) può essere ricusata (...) a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
La portata della suddetta previsione è stata chiarita dalla giurisprudenza (cfr., ex multis : Cons. Stato, Sez. III, 25 gennaio 2023, n. 841; Id., 28 dicembre 2022, n. 11437; Id., 25 novembre 2022, n. 10399 e n. 10400; Id., 14 novembre 2022, n. 9965), la quale ha avuto modo di affermare che:
- nel nostro ordinamento, come rimarcato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 440 del 1993 e n. 109 del 2019, non è rinvenibile un diritto di portare le armi; al contrario, il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’articolo 699 cod. pen. e dall’articolo 4, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e tale deroga si giustifica in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire;
- di conseguenza, la valutazione rimessa all’Amministrazione si connota in modo peculiare, atteso che l’interesse pubblico inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone assume carattere necessariamente prevalente rispetto a quello del privato; è richiesta, in particolare, la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività.
In questa prospettiva, è stato rimarcato che l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità di abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, Sez. III, 22 aprile 2024, n. 3588; TAR Umbria, 20 novembre 2025, n. 775). Non si rende necessario, dunque, né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi, sussistendo soltanto “ in capo all’Amministrazione l’obbligo di valutare, con la discrezionalità tipica sottesa al rilascio delle autorizzazioni di polizia, la specchiatezza del richiedente, non in termini assoluti e lato sensu etici, bensì con un approccio finalistico, in funzione proprio dei contenuti specifici della richiesta avanzata ” (Cons. Stato, Sez. III, 25 novembre 2025, n. 9286, che richiama Id., Sez. III, 22 aprile 2024, n. 3585).
8. Alla luce dei principi enunciati, deve ritenersi immune da profili di manifesta illogicità la valutazione compiuta dalla Questura nell’attribuire rilievo ostativo, ai fini del rinnovo del porto d’armi, ai due episodi del 2018 sopra richiamati.
9. Si tratta, anzitutto, di fatti di indiscutibile gravità, i quali non a caso hanno condotto all’adozione di un divieto di detenzione di armi e munizioni, nonché alla conseguente revoca del porto d’armi per uso venatorio.
Non convincono, in senso contrario, le argomentazioni svolte nel ricorso al fine di sminuire la rilevanza di tali vicende.
La circostanza che il gesto compiuto il -OMISSIS- non fosse dettato da una reale volontà suicida, bensì soltanto da un intento “dimostrativo”, non ne elide la gravità, come evidenziato dall’Avvocatura dello Stato, ben potendo l’Amministrazione desumere dal comportamento tenuto dal ricorrente in quella occasione un rischio di utilizzo di mezzi pericolosi in modo strumentale.
D’altro canto, la circostanza che la figlia del ricorrente, secondo quanto da lei dichiarato, non abbia memoria dell’episodio del -OMISSIS-, né di altre minacce proferite dal proprio padre, non vale, di per sé, a smentire quanto riportato nelle annotazioni di polizia giudiziaria redatte dai carabinieri nell’immediatezza dei fatti.
10. Quanto all’attualità degli elementi presi in considerazione dalla Questura, deve osservarsi che gli episodi che hanno visto protagonista il ricorrente non possono essere definiti risalenti.
Gli stessi sono infatti avvenuti poco più di sette anni prima rispetto all’adozione del provvedimento impugnato e attengono, inoltre, a comportamenti tenuti da un individuo all’epoca già adulto, avente dunque una personalità ormai formata, e non da un minore ancora in via di maturazione.
11. Neppure può reputarsi particolarmente significativa, ai fini del diniego della licenza del porto d’armi, la circostanza che la conflittualità familiare esistente nel 2018 sia attualmente superata.
Il titolo viene rilasciato infatti sulla base di un giudizio prognostico circa l’affidabilità delle future condotte del richiedente. Non può, pertanto, ritenersi affetta da profili di manifesta irragionevolezza la valutazione del Questore, il quale ha ritenuto che i pregressi episodi sopra richiamati siano indicativi dei comportamenti che l’interessato potrebbe tenere laddove dovesse trovarsi coinvolto in futuro in situazioni conflittuali.
12. Non è dirimente, inoltre, la circostanza che il ricorrente risulti incensurato e che, secondo quanto da lui affermato, nessun procedimento penale sarebbe mai stato avviato nei suoi confronti.
Come detto, le valutazioni demandate all’Amministrazione in materia di armi possono basarsi anche su fatti privi di rilevanza penale e, nel caso in esame, non risulta illogica, né arbitraria la considerazione degli episodi sopra citati ai fini dell’apprezzamento dei requisiti di affidabilità e buona condotta.
13. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo all’allegata assenza di patologie psichiatriche.
La condizione di piena idoneità psicofisica di chi domandi il porto d’armi costituisce, infatti, soltanto la necessaria precondizione per accedere al giudizio di affidabilità e buona condotta, il quale attinge a valutazioni autonome e ulteriori, che non si esauriscono nel mero riscontro della sanità mentale del richiedente, ma sono dirette a stabilire se questi meriti piena fiducia circa il corretto uso del titolo domandato.
14. La legittimità del giudizio espresso dal Questore ai fini del rinnovo del porto d’armi non è infine intaccata dalle diverse valutazioni compiute dal Prefetto ai fini della revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni.
Al riguardo, il Collegio ritiene di condividere e fare proprio l’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “ il divieto di detenere armi di cui all’art. 39 t.u.l.p.s. e il diniego di licenza per porto d’armi di cui agli artt. 42 e 43 t.u.l.p.s., sono emanati da autorità diversa, si fondano su diversi presupposti e valutazioni e, pertanto, ben possono avere esito differente. La Sezione (11 ottobre 2016, n. 4197) ha chiarito che in relazione all’esercizio dei relativi poteri discrezionali, l’art. 39 attribuisce alla Prefettura il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi chieda il rilascio di una autorizzazione di polizia o ne sia titolare, quando sia riscontrabile una capacità «di abusarne», mentre l’art. 43 consente alla competente autorità – in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi – di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche – in alternativa – l’assenza di una buona condotta, per la commissione di fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia. Dunque, le circostanze fattuali poste a base del provvedimento ivi impugnato, sia pure valorizzate diversamente nel provvedimento prefettizio, non evidenziano una contraddittorietà del giudizio, in quanto le stesse hanno autonoma rilevanza qualora il Questore ritenga di non dover rilasciare la licenza di porto d’armi, benché il Prefetto abbia ritenuto di revocare il diniego di detenzione armi (cfr. Cons. Stato, sez. III, 4 marzo 2013, n. 1292) ” (Cons. Stato, Sez. III, 29 dicembre 2022, n. 11579).
In altri termini, il rilascio della licenza di porto d’armi presuppone l’inesistenza di un divieto di detenzione, ma il venir meno di tale divieto non implica, per ciò solo, che il porto d’armi debba essere nuovamente rilasciato. Quest’ultimo titolo costituisce, infatti, l’esito di un giudizio di meritevolezza ben più incisivo, dovendo il richiedente dimostrare non solo di essere in grado di custodire adeguatamente le armi e di non farne un uso improprio, ma anche di essere degno a tal punto di fiducia da poter girare armato; ciò che implica la maturazione da parte dell’Amministrazione della ragionevole certezza circa la capacità della persona di tenere comportamenti equilibrati in ogni contesto, pubblico o privato, e anche in qualsivoglia situazione critica o conflittuale.
15. Alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere rigettato.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’interno, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CE NG, Presidente
NA RA Di RO, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA RA Di RO | CE NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.