TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 26/01/2026, n. 21
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Sentenza breve 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Motivazione apparente, lacunosa e contraddittoria del provvedimento del Questore

    La Corte ha ritenuto che i fatti del 2018, pur non avendo rilevanza penale, sono stati correttamente valutati dall'Amministrazione come indici di potenziale abuso delle armi. La circostanza che il gesto del -OMISSIS- fosse 'dimostrativo' non ne elide la gravità, e la dichiarazione della figlia non smentisce le annotazioni di polizia. Gli episodi non sono considerati 'risalenti' data la natura della valutazione prognostica richiesta per il rilascio del porto d'armi.

  • Rigettato
    Possesso di tutti i requisiti previsti per il rinnovo della licenza

    La Corte ha affermato che la condizione di idoneità psicofisica è solo una precondizione necessaria, ma non sufficiente, per il rilascio della licenza. La valutazione di affidabilità e buona condotta richiede un giudizio autonomo e ulteriore, volto a stabilire se il richiedente meriti piena fiducia circa il corretto uso del titolo domandato.

  • Rigettato
    Legittimità del giudizio del Questore nonostante la revoca del divieto di detenzione di armi da parte del Prefetto

    La Corte ha stabilito che il divieto di detenzione di armi (art. 39 TULPS) e il diniego di licenza per porto d'armi (artt. 42 e 43 TULPS) sono provvedimenti distinti, emanati da autorità diverse, con presupposti e valutazioni differenti. Il venir meno del divieto di detenzione non implica automaticamente il rilascio del porto d'armi, che richiede un giudizio di meritevolezza più incisivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 26/01/2026, n. 21
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 21
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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