Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 12.03.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1167 / 2021
promossa da
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PECORARO ANTONIETTA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. COSENTINO SERGIO, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: mansioni superiori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 5 maggio 2021, il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di essere stato assunto nel dicembre del 1991 alle dipendenze della
[...]
, che si occupava dei pubblici acquedotti, con la qualifica di operaio Controparte_2
comune e che, ciononostante, era stato assegnato a compiti di maggiore difficoltà; che, nel
Contr Cont corso del rapporto di lavoro, aveva subito un cambio datoriale dall' al consorzio
pos.economica C3, nonostante svolgesse mansioni proprie della posizione economica C7.
Chiedeva, pertanto, di accertare che il ricorrente dal gennaio 2010 sino al dicembre 2016 ha svolto mansioni di livello superiore al C3; di dichiarare il diritto della ricorrente alle differenze retributive per aver svolto durante il periodo dal gennaio 2010 sino al dicembre
2016 mansioni superiori di livello C7 o comunque superiori al C3; di condannare per l'effetto l'IRSAP, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate dal quinto anno antecedente alla proposizione del ricorso oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' che eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Giudice CP_1
adito nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, argomentava l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto ed eccepiva la prescrizione delle pretese.
Con vittoria di spese, anche ex art. 96 c.p.c.
La causa, istruita mediante prove orali e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in memoria di costituzione, in ragione del fatto che, dalla prospettazione di parte attorea contenuta in ricorso, egli avrebbe svolto attività lavorativa presso l' di Agrigento. CP_1
Con riferimento all'eccezione sollevata circa il difetto di legittimazione passiva, giova richiamare ex art. 118 disp. att. c.p.c. quanto di recente statuito sul punto dalla Corte di
Appello di Palermo, sent. n. 863/2023 secondo cui “la corretta ricostruzione del quadro
normativo introdotto dalla L.R. Sicilia n. 8 del 12.1.2012 (“Costituzione dell'Istituto regionale per lo
sviluppo delle attività produttive”) consente di cogliere appieno la vicenda successoria che ha
coinvolto i Consorzi A.S.I. e il subentrante Dalla piana lettura dell'originaria CP_1
formulazione della or ora citata legge regionale può, anzitutto, ricavarsi che l' – nella veste di CP_1 ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza, indirizzo, controllo e tutela della Regione per
il tramite dell'Assessorato regionale delle attività produttive (art. 1) – è stato costituito al fine di
promuovere “l'insediamento delle imprese nelle aree destinate allo svolgimento di attività produttive
attraverso lo sviluppo e l'implementazione delle azioni necessarie per favorire l'avvio di nuove
iniziative produttive e per potenziare ed innovare quelle già esistenti” (art. 2). Contestualmente, si
osserva, è stata disposta la soppressione e la liquidazione dei Consorzi ASI (ridenominati “
[...]
) attraverso la nomina di commissari straordinari Controparte_4
(art. 1), i quali, secondo le fasi scandite dalla legge citata, avrebbero dovuto chiudere le operazioni di
liquidazione entro il termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della legge regionale. Trascorso
infruttuosamente tale termine, l'Istituto subentrava “integralmente e definitivamente nella gestione
delle aree” in cui operavano i disciolti Consorzi A.S.I. (art. 19, comma 5), mentre “i rapporti attivi e
passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale” transitavano “in apposite gestioni
a contabilità separata presso l'Istituto tale da garantire ed assicurare l'assoluta distinzione delle masse
patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino
alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione” (così la formulazione originaria dell'art. 19,
comma 8, primo periodo). Orbene, sulla portata applicativa della normativa or ora citata è intervenuta
la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 64 della L.R. Sicilia n. 9 del 15.5.2013 (pubblicata
su G.U. R. Sicilia Suppl. Ord. 17/05/2013, n. 22 e recante “Disposizioni programmatiche e correttive
per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale”). Tale noma, infatti, ha chiarito che i soppressi Consorzi
transitati nella Gestione Separata (nonostante l'attribuzione al Presidente dell'IRSAP della CP_3
legale rappresentanza degli stessi) “mantengono la propria originaria autonoma personalità
giuridica” (sino alla chiusura, da adottarsi con decreto assessoriale, del procedimento di liquidazione)
e che “In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI
transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione”. Risulta, pertanto, evidente – contrariamente
a quanto affermato nella sentenza impugnata - che nessuna successione a titolo universale è
intervenuta tra i disciolti Consorzi ASI e l' . In questo senso, del resto, depone la successiva CP_1
riformulazione del comma 8 dell'art. 19 della L.R. Sicilia 8/2012 (sostituito dall'art. 19, lett. d)
operata dalla L.R. Sicilia n.8 del 17.5.2016 (pubblicata in G.U.R.S. n. 22 del 24.5.2016 e recante
“Disposizioni per favorire l'economia, norme in materia di personale. Disposizioni varie”) il cui tenore si riporta: “Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 4, i rapporti attivi e passivi
dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli stessi,
posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. In nessun
caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP
ovvero nel bilancio della Regione”.
Pertanto, è chiaro che, nelle intenzioni del legislatore regionale, ci fosse la chiara idea di mantenere, tramite gestioni a contabilità separata, “l'assoluta distinzione delle masse
patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività” dei singoli enti soppressi rispetto al subentrante Istituto.
Ciò posto, tali assiomi non escludono la possibilità di insorgenza di nuove posizioni debitorie in capo all' per inadempimenti posti in essere dallo stesso, successivamente CP_1
al subentro;
era onere, pertanto, di parte ricorrente provare la decorrenza del rapporto di lavoro con quest'ente e, poi, lo svolgimento di mansioni superiori.
Orbene, tale prova non può dirsi raggiunta né in via documentale, né tramite l'istruttoria orale espletata. Invero, l'unico teste sentito, , ha esordito affermando “Io Testimone_1
non so che faceva, ognuno nella sua stanza, ognuno la sua competenza”.
La prova incombente sul lavoratore che intende chiedere differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori è molto stringente, dovendo quest'ultimo provare nel dettaglio che la prestazione ha le caratteristiche proprie di un diverso inquadramento contrattuale;
tale specificità non è emersa dall'istruttoria, così come non è emersa la decorrenza del rapporto di lavoro in capo all' . CP_1
Per le ragioni suesposte, il ricorso non può trovare accoglimento.
In ragione della particolarità delle regole che disciplinano la successione dei rapporti tra gli enti, si reputa congruo compensare per metà le spese di lite e porre l'ulteriore metà a carico di parte ricorrente, che si liquidano come in dispositivo (minimi per fase di studio,
introduttiva, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
compensa per metà le spese di lite e pone l'ulteriore metà a carico di parte ricorrente che si liquidano in euro 1.347,50 oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 13/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo