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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5835 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 7099/2020
All'udienza collegiale del giorno 14/10/2025 ore 10:45
Presidente Dott. IU SP Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
HDI ASSICURAZIONI SPA
Avv. CAPPUCCIO ETTORE Avv. Rossini sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. PETTI ANDREA pres.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR IU SP
AE AN
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa IU SP - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere
all'udienza del 14.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.- la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7099/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. – (C.F. e P.I. , in persona del Dott. , (C.F. P.IVA_1 Parte_1
nella qualità di Vice Direttore Generale – Vice Direzione Generale Rami Vita - C.F._1
e procuratore in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/12/2013, rappresentata e difesa dall'avv. Cappuccio Ettore (C.F. ) del Foro di Napoli giusta procura in C.F._2 atti, elettivamente domiciliata con lo stesso presso il suo domicilio digitale eletto
- APPELLANTE –
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Roma in Controparte_1 C.F._3
Via Ipponio n. 2 presso lo studio dell'avv. Petti Andrea (C.F. che lo rappresenta C.F._4
e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del giudizio di primo grado;
- APPELLATO –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato HDI Assicurazioni spa ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 9292/2020, pubblicata il 25/06/2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati come segue: “Con decreto ingiuntivo n. 22165/2014 del Tribunale di Roma veniva ingiunto a il pagamento in favore della HDI Assicurazioni Controparte_1
S.p.A. della somma di € 17.876,60, oltre interessi convenzionali e spese della procedura monitoria.
A fondamento della domanda monitoria la società ricorrente riferiva di aver pagato alla
[...] la somma di € 17.876,60 a titolo di indennizzo per il rischio Controparte_2 perdita di lavoro in relazione al finanziamento con cessione del quinto dello stipendio concesso al sig. e che pertanto vantava nei confronti di quest'ultimo il diritto di Controparte_1 ripetizione di quanto pagato. Avverso il detto decreto ingiuntivo proponeva Controparte_1 opposizione. Si costituiva l'opposta, HDI Assicurazioni spa, insistendo nella propria istanza.
Venivano depositate le memorie istruttorie ex art.183 6°comma c.p.c. e le note conclusionali autorizzate”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso:“- accoglie l'opposizione spiegata da e per l'effetto revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- Controparte_1 condanna HDI Assicurazioni S.p.A. nella persona del Legale Rappresentante pro tempore a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio, che liquida in € 157,00 per esborsi documentati non imponibili ed € 3.500,00 per compensi oltre i.v.a. e c.p.a nella misura di legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello HDI Assicurazioni spa che ha svolto le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in totale riforma della sentenza n.9292/20 del 25/06/20 pubblicata il 25/06/20 repertorio 9084/20 del 30/06/20, emessa dal Tribunale di Roma XII sezione civile in persona della Dr.ssa Isabella Di Lalla nel procedimento civile iscritto con RG 73900/14 non notificata, accogliere il presente gravame e per l'effetto accogliere le conclusioni formulate in primo grado così statuendo: a) rigettare l'opposizione perché del tutto infondata per le ragioni di cui in atti ed a verbali di causa che tutti si richiamano e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo a favore dell'opposta con vittoria di spese, diritti ed onorari;
b) in ogni caso condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
Si è costituito in giudizio e chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta: - in via principale rigettare l'impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando in toto la sentenza impugnata, - in subordine dichiarare la nullità del contratto di assicurazione per la parte alla quale ha aderito il sig. e revocare il decreto opposto CP_1 per inapplicabilità del diritto di surroga in favore della compagnia assicurativa nei confronti del sig.
- in ulteriore subordine dichiarare il diverso inquadramento della fattispecie del CP_1 contratto di assicurazione, attribuendo sulla scorta delle modalità di pagamento del premio i corretti ruoli contrattuali e, per l'effetto, qualificare il sig. beneficiario della prestazione CP_1 assicurativa, dichiarando l'inesistenza di un diritto di surroga da parte della Compagnia Con Assicurativa HDI;
- in ulteriore subordine accertare gli inadempimenti della cessionaria in fase di intermediazione della polizza assicurativa e, per l'effetto, dichiarare l'annullamento del contratto per la parte relativa al sig. con conseguente inapplicabilità del diritto di surroga in CP_1 favore della Compagnia Assicurativa HDI;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, dichiarare parzialmente non dovute le somme di cui al decreto opposto, perché illegittimamente applicate in sede di stipula del contratto di cessione o perché già versate da parte dell'opponente. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso spese forfettario, IVA e CAP. Con riserva di depositare il fascicolo di parte del giudizio di primo grado”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in tre motivi.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Erronea ricostruzione dei fatti storici da parte del Giudice di primo grado”, l'appellante lamenta l'erronea ricostruzione dei fatti storici da parte del Tribunale.
Secondo l'appellante nel contratto di prestito rimborsabile con cessione di quote della retribuzione mensile la cessione/delegazione delle quote autorizzata dal lavoratore per il rimborso del prestito sarebbe da ritenersi “pro-solvendo” e non “pro-soluto”. Ciò comporterebbe, secondo la tesi della compagnia assicurativa, che il debitore principale sia il lavoratore-debitore cedente che, in caso di interruzione delle trattenute da parte del datore di lavoro-debitore ceduto per qualsivoglia motivo, è chiamato personalmente a rimborsare il prestito. Soggiunge che il “sistema di sicurezza” della HDI consisterebbe in una polizza assicurativa prevista dalla legge e che il lavoratore-debitore cedente acconsente che venga sottoscritta dalla finanziaria con una compagnia a questa gradita, allo scopo di coprire i rischi da mancato rimborso.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Falsa e/o erronea applicazione in sentenza di norme di legge e di contratto per motivare il difetto di legittimazione attiva di HDI Assicurazioni s.p.a. ad agire in rivalsa”, l'appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione della legge quadro in materia di cessioni/delegazioni stipendiali e censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che HDI Assicurazioni non fosse legittimata ad agire in rivalsa contro nei diritti vantati dalla mutuante verso il debitore cedente, ovvero lo Controparte_1 stesso . Secondo parte appellante il contratto assicurativo non aveva visto Controparte_1 quale parte il bensì soltanto la banca/finanziaria e la HDI Assicurazioni s.p.a. Il CP_1 [...] avrebbe sollevato contro l'odierno appellante eccezioni circa la presunta vessatorietà di CP_1 alcune clausole contrattuali nonché di nullità del contratto assicurativo ex art. 1895 c.c. che, al contrario di quanto sostenuto giudice di primo grado, potevano essere sollevate esclusivamente dalla e solo nei confronti della HDI Assicurazioni s.p.a. Soggiunge che il premio sarebbe Controparte_3 stato posto a carico del soggetto finanziato ma “il costo del rischio” non avrebbe affatto modificato le parti contrattuali e l'assicurato/beneficiario era da considerarsi sempre la Banca finanziatrice.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Falsa e/o erronea applicazione in sentenza di norme di legge e di contratto per motivare la vessatorietà delle disposizioni che consentono ad HDI
Assicurazioni s.p.a. di agire in rivalsa”, l'appellante censura la ricostruzione fatta dal giudice di primo grado in riferimento alla vessatorietà delle disposizioni che consentono la surroga di HDI
Assicurazioni s.p.a. Secondo parte appellante il meccanismo assicurativo per cui è causa applicato alla materia delle cessioni/delegazioni stipendiali non sarebbe vessatorio. A dire della compagnia di assicurazione, il fatto che in caso di cessazione del rapporto di impiego il debitore avrebbe avuto il vantaggio di estinguere il proprio debito verso la banca/finanziaria nonostante fosse cessata la fonte da cui traeva fino a quel momento le rate di ammortamento del prestito, evitando così di essere inadempiente, avrebbe reso la clausola per ciò solo non vessatoria.
La sentenza ha così motivato: “Esaminata la documentazione in atti, va ritenuto che HDI
Assicurazioni S.p.A. non sia legittimata ad agire in rivalsa nei confronti del proprio assicurato odierno opponente per ripetere da questi la somma di € 17.876,60 pagata a titolo di indennizzo a
[...] per il rischio impiego" assunto in garanzia, al verificarsi Controparte_4 della cessazione del rapporto di lavoro di con Alitalia S.p.A. in data Controparte_1
13.10.2012 (nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo e secondo le previsioni del
Verbale di Accordo del 13.10.2008), prima che il suddetto lavoratore potesse concludere, alla scadenza contrattualmente prevista del 31.10.2017, l'ammortamento del prestito concessogli dalla società finanziaria a fronte della cessione di quote della sua retribuzione mensile. Il pagamento della somma residua e la conseguente estinzione anticipata del finanziamento, al verificarsi del sinistro rappresentato dalla perdita del diritto allo stipendio per avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro, secondo questo giudice non consentono alla compagnia di assicurazioni, che ha eseguito la prestazione alla quale era tenuta avendola assunta in copertura, di surrogarsi ai sensi dell'art. 1916 cc. alla mutuante - cessionaria dei ratei stipendiali - nei diritti dalla stessa vantati nei confronti del debitore cedente suo assicurato. Nel contratto di mutuo contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio sottoscritta in data 10.09.2007 dall'odierno opponente con la società
[...]
(cfr. doc 1 del fascicolo HDI), al punto 4 delle Condizioni Generali del Controparte_2
Contratto dal titolo 'Copertura Assicurativa' si legge infatti - per quanto qui specificamente rileva -
Il debito contratto con il presente atto è garantito ... contro i rischi diversi di impiego del cedente.
Con il presente atto il cedente stipula, con costo a suo carico ed a beneficio del cessionario, con una
Compagnia di Assicurazioni di gradimento di quest'ultimo (...) apposita polizza a premio unico per l'ammontare complessivo delle quote cedute e per la durata di ammortamento del prestito, secondo le condizioni di polizza ... ". Ed in pari data, il 10.09.2007, risulta sottoscritta dall'odierno opponente in qualità di “assicurando” una Proposta di Assicurazione" (cfr. allegazioni del fascicolo monitorio) con la quale dichiara che, avendo chiesto un finanziamento all Controparte_1 [...]
, presta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1919 c.c. il proprio consenso alla Controparte_2 conclusione di un contratto di assicurazione a premio unico - per quanto qui specificamente rileva- per i “rischi diversi d'impiego", nel quale il medesimo rivestirà la qualifica di “assicurato” ed il predetto quella di "Contraente/beneficiano", di talché la compagnia assicurativa garantirà CP_2
"il Beneficiario contro i rischi diversi d'impiego che possano colpire l'Assicurato con conseguente cessazione definitiva del, rapporto di lavoro pagando il residuo debito". Si legge ancora in detta
"Proposta di Assicurazione" che quale sottoscrittore della stessa "autorizza Controparte_1 all'uopo l'istituto Bancario del a richiedere alla Compagnia HDI Assicurazione in suo nome CP_2
e per conto il contratto di assicurazione suddetto ed a versare il premio che sarà trattenuto in sede di liquidazione del prestito stesso, sempre in suo nome e per conto". Sicché, nella susseguente
"Scheda copertura alla convenzione" emessa da HDI Assicurazioni S.p.A. in data 27.09.2007 (cfr. allegazioni del fascicolo monitorio) la compagnia assicurativa dichiara a 161 - Controparte_2
"di aver accolto la proposta di assicurazione Vita e Rischio Impiego relativa
[...] all'Assicurato/Cedente " al quale viene assegnata la posizione n. 342 in Controparte_1 riferimento alla polizza collettiva n. 2780 - e stabilisce quale premio unico da versarsi al perfezionamento del contratto la somma di € 2.368,31. Il dettato testuale delle disposizioni pattizie sopra riportate evidenzia senza possibilità dì fraintendimenti che nella fattispecie il soggetto assicurato ossia il titolare dell'interesse esposto ai rischio era il lavoratore odierno opponente il quale, per garantirsi contro l'evenienza di perdere l'occupazione, contestualmente alla sottoscrizione del finanziamento ottenuto a fronte della cessione di quote della sua retribuzione mensile - ha sopportato l'onere economico del premio assicurativo tramite la società , che ha trattenuto CP_5 dal capitale mutuato la suddetta somma di € 2.368,31 stabilita dalla assicuratrice. Questo è infatti quanto riportato al punto "E" del "Prospetto Economico" del contratto di mutuo in parola, dove accanto al predetto importo si legge per premi anticipatamente dovuti relativi alle polizze assicurative (garanzia fornita da HDI VITA 04/07) previsti al punto 4 delle condizioni generali del contratto. Diversamente da quanto sostenuto dalla odierna opposta, quindi, gli accordi negoziali intercorsi tra le parti in causa individuano nella società finanziaria non già il soggetto assicurato contro il rischio di insolvenza del suo debitore, ma piuttosto la beneficiaria della prestazione assicurativa in caso di sinistro, rappresentato quest'ultimo dalla risoluzione dei rapporto di lavoro del mutuatario-cedente con consequenziale cessazione dei ratei retributivi funzionali al rimborso del capitale mutuato. A tanto consegue necessariamente il difetto di legittimazione. di HDI Assicurazioni
S.p.A. - che ha pagato l'indennizzo a quale beneficiaria della prestazione Controparte_3 assicurativa dovuta - a ripetere dal proprio assicurato la somma versata, invocando il disposto dell'art. 1916 cc per surrogarsi nei diritti vantati dalla suddetta finanziaria verso il mutuatario inadempiente. Ben diversamente infatti tale norma prevede il diritto dell'assicuratore - dopo aver adempiuto l'obbligazione alla quale era contrattualmente tenuto e nei limiti convenuti con la sua controparte negoziale - a surrogarsi nei diritti dell'assicurato versa i terzi responsabili del danno, sostituendosi dunque al soggetto assicurato, non già al beneficiano della indennità e nei confronti del proprio cliente. Invero, la pretesa della parte opposta si è fondata su quanto previsto al punto 4
Copertura Assicurativa" delle CGC allegate al contratto di mutua in parola laddove, di seguito a quanto già sopra riportato, si legge: "Per effetto della polizza rischio impiego, il cedente prende atto che l'Assicurazione resterà surrogata al cessionario in ogni diritto spettante al medesimo, per le somme pagate a quest'ultimo dalla stessa Compagnia di Assicurazione, la quale pertanto sarà autorizzata a rivalersi nei confronti del cedente assicurato", clausola che peraltro non è ricompresa tra quelle specificamente sottoscritte dall'assicurato odierno instante ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 cc. 2 e.1342 c.c. (cfr. doc. 1 del fascicolo HDI Assicurazioni S.p.A.). La stessa disposizione
è presente anche nell'Allegato I) della polizza collettiva Assicurazione a premio unico per la garanzia della cessione di quote dello stipendio" n. 2780 con decorrenza 1.05.2007 alla quale l'odierno opponente ha prestato adesione con la sua "Proposta di Assicurazione sopra citata, giacché nel
Titolo III, che attiene alle Condizioni contrattuali della garanzia B) - "per perdite pecuniarie derivanti dai rischi diversi di impiego"- all'art. 3.4 "Diritto di surrogazione" si legge "Nel caso in cui la Società [HDI Assicurazioni S.p.A.] dovesse estinguere-il debito contratto dall'Assicurato/Cedente, per effetto della presente garanzia rimane surrogata in tutto nei diritti del Contraente verso l'Assicurato/Cedente. Questi riconosce ora per allora la Società sua liquida creditrice per l'importo delle quote pagate e, con la firma della proposta, dà autorizzazione alla Società di rivalersi su qualsiasi ordine di beni, redditi e proventi (cfr. allegazioni del fascicolo monitorio). Ritiene però questo giudicante che tale previsione contrattuale sia vessatoria e dunque invalida ed inefficace ai sensi degli artt. 33 co. 1 e 36 dei Codice del Consumo, in quanto la sua applicazione determinerebbe a carico del consumatore assicurato odierno opponente un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto che il medesimo ha sottoscritto. Egli infatti nonostante abbia sostenuto l'onere economico di 2.368,31 per il premio assicurativo si troverebbe di fatto non garantito proprio al verificarsi del rischio contro il quale aveva inteso assicurarsi, così da essere chiamato a versare alla propria assicuratrice, sebbene in via di surroga, l'intero importo del finanziamento, almeno per la parte residua che la stessa ha pagato alla mutuante-cessionaria, pur avendo perso l'occupazione e quindi il diritto allo stipendio. Con l'effetto di veder deprivato il negozio in parola di quell'elemento essenziale rappresentato dall'alea che lo connota come contratto assicurativo e ne costituisce la causa tipica, sicché in difetto di alcun rischia in concreto carico della compagnia di assicurazioni Intero accordo negoziale sarebbe affetto da nullità. Ritenuta dunque fondata e meritevole di accoglimento la domanda di opposizione all'ingiunzione come qui promossa, va revocato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 22165/2014 emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma in data 27 settembre 2014 nel procedimento recante n.r.g. 55758/2014 per la somma di €
17.876,60 oltre interessi legali dl mora, spese e competenze. Alla soccombenza consegue la condanna di HDI Assicurazioni S.p.A. a rifondere. all'opponente la spese del presente giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, in applicazione dei parametri e dei criteri del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, considerando in particolare il valore della controversia - determinato dall'ammontare dell'importo in contestazione -, l'assenza di attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzione documentale, l'unicità della memoria conclusiva depositata nella fase decisionale”.
I motivi vanno affrontati congiuntamente essendo tra loro connessi. Essi meritano di essere condivisi.
E' fatto incontroverso e pure documentato dall'istruttoria espletata in primo grado che l'opponente ebbe a sottoscrivere con la banca finanziatrice un contratto di mutuo con cessione del CP_1 quinto dello stipendio;
tale contratto all'art. 4 precisa: “Copertura assicurativa. Il debito contratto con il presente atto è garantito ai sensi delle leggi sulla cessione del quinto e relativi regolamenti contro il rischio morte e contro rischi diversi di impiego del cedente. Con il presente atto, il cedente stipula, con costo a suo carico ed a beneficio del cessionario, con una Compagnia di Assicurazioni di gradimento di quest'ultimo, apposita polizza a premio unico, per l'ammontare complessivo delle quote cedute e per la durata di ammortamento del prestito, secondo le condizioni di polizza. (…) Per effetto della polizza rischio impiego, il cedente prende atto che l'Assicurazione resterà surrogata al cessionario in ogni diritto spettante al medesimo, per le somme pagate a quest'ultimo dalla stessa Compagnia di Assicurazione, la quale pertanto sarà autorizzata a rivalersi nei confronti del cedente assicurato”.
Dall'esame degli atti emerge dunque che la Finanziaria cessionaria e la HDI Assicurazioni, diversamente da quanto sostenuto dalla parte opponente in primo grado, non ebbero a concordare che il premio fosse a carico del creditore della prestazione restitutoria (finanziaria), laddove il premio veniva posto a carico del soggetto finanziato;
e tuttavia il costo finale del rischio assicurativo non è andato a modificare le posizioni contrattuali del rapporto assicurativo in cui la parte assicurata/beneficiaria è da considerarsi pur sempre la banca mutuante con diritto di surroga di quest'ultima nel diritto del cessionario mutuante in caso di avveramento del rischio.
Il meccanismo suddetto, del resto, è conforme al dettato legislativo in materia di mutuo con cessione del quinto dello stipendio.
L'art. 54 co.1 D.P.R.180/50 recita infatti: “Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”.
In sostanza, il Legislatore in caso di stipula di finanziamenti garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio prevede un meccanismo di tutela in favore delle finanziarie che consiste in una polizza assicurativa che il lavoratore-debitore cedente acconsente venga sottoscritta dalla finanziaria con una compagnia a questa gradita, con lo scopo di coprire i rischi di mancato rimborso in cui essa potrebbe incorrere. Tanto è vero che il contratto assicurativo (alla base della legittimazione attiva della compagnia assicurativa) non ha visto quale parte il bensì soltanto la banca/finanziaria e CP_1 la HDI Assicurazioni s.p.a. (cfr. contratto di assicurazione stipulato il 20/09/2007)
Risulta pertanto documentato che laddove si fosse verificata l'interruzione del rapporto di lavoro e la conseguente interruzione delle trattenute di ammortamento del debito, nel persistente inadempimento del debitore principale ed assicurato ( la finanziaria contraente ( CP_1 Controparte_3 avrebbe potuto richiedere l'attivazione della polizza per farsi indennizzare dalla Compagnia HDI che si sarebbe poi surrogata per pari importo nei diritti vantati dalla mutuante;
di tutto ciò era stato edotto il che infatti sottoscrisse il contratto di mutuo (cfr. supra contratto di mutuo art. 4). CP_1
Ed invero rileva la Corte che dai documenti prodotti dalle parti, emerge indiscutibilmente che: - il contratto di finanziamento prevedeva esplicitamente il diritto di surroga della società assicuratrice Con nella posizione della cessionaria ( ) per l'ipotesi in cui essa ricevesse il pagamento dell'esposizione residua dell'assicurato nel caso di perdita del lavoro;
- Controparte_1 prestando il consenso ex art.1919 c.c., (cfr. allegati costituzione primo grado HDI) ha dato incarico Con alla cessionaria ( ) di stipulare, “in suo nome e per conto”, la polizza assicurativa collettiva, autorizzando che essa rivestisse la qualifica di “contraente beneficiario”. La polizza assicurativa Con contratta in nome e per conto di dalla con HDI Assicurazioni S.p.A. Controparte_1 operava pertanto come una normale assicurazione a favore di terzi per il rischio morte dell'assicurato mentre garantiva all'evidenza, quanto al rischio di perdita di impiego, il rischio di insolvenza e non la perdita patrimoniale tutelando di conseguenza l'interesse del contraente beneficiario e non quello dell'assicurato.
Alla luce delle considerazioni svolte, diversamente dall'interpretazione offerta dal Giudice di primo grado, la Corte ritiene pertanto che l'odierna appellante HDI Assicuratrice S.p.A., del tutto estranea Con al rapporto contrattuale stipulato il 10.9.2007 fra il e la , fosse portatrice di un diritto CP_1 autonomo che trovava origine nella polizza assicurativa collettiva in atti in forza della quale, verificatosi l'evento assicurato (ossia la perdita del lavoro) che aveva determinato la liquidazione dell'indennizzo a favore della Cessionaria/contraente beneficiaria della polizza assicurativa per
€17876,6 ( cfr quietanza in atti), le era consentito di divenire creditrice del (che non ha CP_1 provveduto in proprio al rimborso del prestito nonostante l'interruzione delle trattenute stipendiali a seguito della procedura di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 della L. 223/91 con il conseguente collocamento dapprima in CIGS e quindi in mobilità) surrogandosi nella posizione della cessionaria. A maggior ragione, atteso che la cessione delle quote stipendiali autorizzata dal
[...] avendo pacificamente natura “pro-solvendo”, non liberava dall'obbligazione il cedente CP_1 nell'ipotesi in cui il datore di lavoro (ossia il debitore ceduto) non ottemperasse al versamento a favore della cessionaria delle quote mensili trattenute al dipendente.
Venendo alla declaratoria di invalidità da parte del primo giudice della clausola che prevedeva il diritto di surroga dell'assicurazione per violazione delle norme del Codice del Consumo va rilevato che l'art.33 del detto Codice stabilisce che nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Apparirà evidente allora che il “significativo squilibrio” non possa nella specie ravvisarsi perché il meccanismo assicurativo, come detto, è stato posto e per sua natura a tutela e non già a svantaggio del consumatore soggetto finanziato anche perché laddove s'intendesse per squilibrio il persistere dell'obbligazione in capo al cedente verso un soggetto diverso dalla banca finanziaria, tale effetto altro non sarebbe altro che il persistere dell'esatto adempimento di un'obbligazione volontariamente assunta e che il pagamento del premio, lungi dal costituire una somma imposta a fronte di una prestazione assente, al contrario, per come visto, andrebbe a determinare il beneficio, in caso di morte di estinzione dell'obbligazione ed, in caso di perdita dell' impiego, di non essere considerato cattivo pagatore o soggetto inadempiente, con evidenti preclusioni al mercato del credito.
La funzione perseguita mediante la stipula di tali contratti assicurativi accessori è infatti da ritenersi duplice: da un lato, vi è l'interesse di tutelare lo stesso debitore (o la sua famiglia nell'ipotesi di assicurazione sulla vita) dal rischio di eventi che potrebbero pregiudicare la sua capacità di far fronte agli obblighi di pagamento;
dall'altro, quello di garantire il soggetto erogante, al cui soddisfacimento
è prioritariamente destinata la somma assicurata. Resta fermo che il soggetto assicurato è sempre e comunque il debitore, essendo costui il titolare dell'interesse esposto al rischio di eventi che potrebbero pregiudicare la restituzione delle somme erogate.
Analizzando poi il comma 2 del medesimo articolo 33, vi è che dalla lettera “a” alla lettera “v ter” si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto una serie di circostanze e pattuizioni, nessuna delle quali riconduce però alla surroga dell'assicuratore per effetto del pagamento dell'indennizzo nell'ambito della cessione stipendiale del quinto.
Prendendo infine in considerazione l'art.36 del Codice del Consumo (comma 2 lett. a, b, c,) si evidenzia che neppure le previsioni ivi contemplate riconducono alla surroga dell'assicuratore che ha indennizzato il cessionario o delegatario in un contratto di mutuo rimborsabile con cessione del quinto stipendiale.
Del resto, la detta clausola negoziale di surroga dell'assicuratore nei diritti vantati dalla finanziaria nei confronti del cliente è valida anche in quanto conforme alle summenzionate disposizioni di legge.
In definitiva l'appello deve essere accolto e , attesa la revoca del decreto Controparte_1 ingiuntivo comunque avvenuta con la sentenza di primo grado, va condannato al pagamento di HDI di € 17.876,60 oltre interessi legali come richiesti nel ricorso monitorio e calcolati dalla data del Con pagamento da HDI in favore di (come da quietanza del 26/06/2013) fino all'effettivo soddisfo.
Le spese del decreto ingiuntivo, quelle di primo e secondo grado seguono la soccombenza. Esse sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione da euro 5.2001 a euro 26.000 tabella II^ per il primo grado e XII^ per il secondo) e per i due gradi con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata per entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da HDI Assicurazioni s.p.a. avverso la sentenza definitiva del Tribunale Ordinario di Roma, n. 9292/2020, pubblicata il 25/06/2020, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto in riforma la sentenza appellata;
rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e lo condanna al
Controparte_1 pagamento in favore di HDI Assicurazioni s.p.a. della somma pari ad € 17.876,60 oltre interessi legali come da parte motiva;
condanna a rifondere in favore di HDI Assicurazioni s.p.a. le spese del decreto
Controparte_1 ingiuntivo liquidate in complessivi € 567 per compensi, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
condanna a rifondere in favore di HDI Assicurazioni s.p.a. le spese del primo
Controparte_1 grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.237 per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
condanna a rifondere in favore di HDI Assicurazioni s.p.a. le spese del
Controparte_1 presente grado, liquidate in complessivi € 4.888 per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa e c.u. come per legge.
Così deciso in Roma il 14 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
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