Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00191/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00139/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Cristina Osele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bobbio, Evelina Stefani e Francesca Parotto, con domicilio eletto presso lo studio Lucia Bobbio in Trento, piazza Dante n. 15;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
del diritto all’accesso agli atti denegato dalla Provincia Autonoma di Trento - Servizio per il Reclutamento e gestione del personale della scuola e segnatamente avverso 1) del diniego opposto con nota del -OMISSIS- e dei presupposti: diniego tacito maturato il -OMISSIS- per omessa risposta ed ostensione dei documenti richiesti con istanza dell’8.8.2025 e silenzio-diniego della Provincia Autonoma di Trento a fronte dell’istanza dei dati della controinteressata prof.ssa -OMISSIS- inviata a mezzo pec il 23.9.2025 e rimasta priva di risposta e, per quanto occorrer possa, per l’annullamento del reiterato diniego opposto da PAT.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lettera c), e 116 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il consigliere IL AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La prof.ssa -OMISSIS-, odierna parte ricorrente, ha partecipato al concorso straordinario per titoli ed esami -OMISSIS-, indetto dalla Provincia Autonoma di Trento (di seguito, PAT) per l’immissione in ruolo nella scuola secondaria di secondo grado in “ -OMISSIS- ” - -OMISSIS-, classificandosi -OMISSIS- con il punteggio di -OMISSIS-/100.
2. In fase chiamata per l’immissione in ruolo, avvenuta a seguito di convocazione in data 17.07.2025, tuttavia, la ricorrente è stata preceduta nella scelta della sede di lavoro dalla prof.ssa -OMISSIS-, odierna controinteressata, collocata in posizione posteriore nella graduatoria, in ragione della precedenza assoluta alla stessa conferita per la produzione, in quel contesto, di una certificazione ex l. 5 febbraio 1992, n. 104. La controinteressata ha pertanto optato per la sede di assegnazione presso il Liceo -OMISSIS- di -OMISSIS- nel quale vi era disponibilità di un solo posto di lavoro, sede scolastica alla quale anche la prof.ssa -OMISSIS- era interessata stante la minore distanza dalla sua residenza in -OMISSIS- rispetto alle altre sedi disponibili, -OMISSIS- e -OMISSIS-.
3. In dipendenza di tale situazione sopravvenuta, la ricorrente ha accettato la sede di -OMISSIS- per l’immissione in ruolo e successivamente, avvalendosi a sua volta di una certificazione ex l. 5 febbraio 1992, n. 104 non utilizzata in sede di chiamata, ha chiesto ed ottenuto l’assegnazione provvisoria presso la scuola Liceo -OMISSIS- di -OMISSIS-. Nel contempo, per quanto qui rileva, in data 8.08.2025 ha presentato alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio per il Reclutamento e gestione del personale della scuola - un’istanza di accesso agli atti. L’istanza di accesso agli atti ha ad oggetto: a) la copia integrale della certificazione ex l. 5 febbraio 1992, n. 104 e altri documenti a corredo come esibiti dalla controinteressata in occasione della convocazione del 17.07.2025 ed in base ai quali si giustificherebbe la modifica di assegnazione delle sedi di servizio; b) eventuali certificazioni ex l. 104/1992 prodotte successivamente al 17.07.2025 dalla prof.ssa -OMISSIS-; c) copia integrale del verbale della seduta di convocazione del 17.07.2025 e relativi allegati, ivi compresa la delega conferita alla dott.ssa -OMISSIS-; d) contratto di lavoro stipulato con la prof.ssa -OMISSIS-. Nella medesima istanza di accesso si specificava la finalità difensiva in ogni possibile sede giudiziaria, nonché la prevalenza del diritto alla difesa rispetto ad ogni ipotesi di riservatezza.
4. In data 19.09.2025, dopo la decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, comma 4, della l. n. 241 del 1990, l’Amministrazione ha emesso il diniego espresso dell’istanza di accesso, sul presupposto di un’insufficiente individuazione dell’interesse sotteso, non ritenendo “che la prof.ssa -OMISSIS- abbia subito alcun pregiudizio tale da conferirle un concreto interesse, in merito alla richiesta di accesso agli atti avanzata per asserite esigenza di difesa in giudizio, facendo peraltro presente che di prassi non si tiene alcuna verbalizzazione scritta della seduta di convocazione”.
5. Pertanto, la prof.ssa -OMISSIS- con ricorso proposto ex art. 116 c.p.a., notificato in data 3 ottobre 2025 e depositato il 6 ottobre 2025, ha impugnato il provvedimento di diniego espresso ed anche il pregresso silenzio diniego maturato in data 6.09.2025, formulando le seguenti doglianze.
Con il primo motivo la prof.ssa -OMISSIS- sostiene il suo interesse qualificato all’accesso alla documentazione richiesta, correlato alla natura provvisoria anziché definitiva dell’assegnazione ottenuta, ed in particolare alla certificazione ex l. 104/1992 intestata alla prof.ssa -OMISSIS-, per verificarne la validità, il -OMISSIS-, conoscenza funzionale all’accertamento dell’idoneità della stessa documentazione ad attribuire precedenza assoluta nella scelta della sede di servizio di -OMISSIS-. Infatti, i dubbi circa la validità della certificazione della controinteressata sarebbero sorti in seno alla ricorrente in ragione della temporaneità e dell’imminente scadenza della certificazione addotte dalla stessa prof.ssa -OMISSIS- in un colloquio intervenuto in precedenza via meet.
Con il secondo motivo la prof.ssa -OMISSIS- censura l’illegittimità del diniego all’accesso qui impugnato, stante l’assenza di motivazione. Nel diniego, anzi, la Dirigente del Servizio preposto al Reclutamento del personale della scuola avrebbe espresso giudizi non dovuti sulla scelta di parte ricorrente di non avvalersi della certificazione ex l. 104/1992 in suo possesso. Il provvedimento di diniego sarebbe, inoltre, viziato in ragione della deduzione circa l’assenza di un interesse concreto della richiedente, per l’asserita mancanza di un pregiudizio subito dalla medesima data l’assegnazione provvisoria nel Comune di residenza.
Parte ricorrente si duole, infine, della “ prassi ” per cui della seduta di convocazione non si tiene alcuna verbalizzazione scritta, nonché dell’assenza di leale collaborazione da parte dell’Amministrazione resistente.
6. La -OMISSIS- Autonoma di Trento si è costituita in giudizio in data 20.11.2025 e, con memoria del 24.11.2025, ha precisato che: a) l’Amministrazione non avrebbe potuto agire diversamente, dovendo ritenere necessariamente valida la certificazione della controinteressata, dato il “ parere favorevole alla concessione dei benefici previsti dall’art. 33 della L. 104/1992 ” espresso dal documento esibito; b) la scelta di parte ricorrente di non avvalersi in sede di chiamata per l’immissione in ruolo della certificazione ex l. 104/1992, di cui pure disponeva, non l’avrebbe pregiudicata poiché in forza di tale certificazione ha potuto ottenere l’ assegnazione di una sede provvisoria nel proprio Comune di residenza. La resistente ha chiarito di aver sempre assunto un atteggiamento collaborativo informando la prof.ssa -OMISSIS- della validità e legittimità della certificazione della prof.ssa -OMISSIS- e ha lamentato l’atteggiamento ingiustificatamente conflittuale tenuto dalla ricorrente. Ha infine precisato di aver provveduto, con nota del 29 ottobre 2025, ad inviare la documentazione richiesta, per cui ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
7. Con memoria del 25.11.2025 la prof.ssa -OMISSIS- ha preso atto dei documenti inviati dall’Amministrazione e ha chiesto la condanna alle spese della Provincia Autonoma di Trento, sulla scorta del fatto che l’ostensione è avvenuta solo successivamente alla notificazione del ricorso e dei costi sostenuti per il medesimo. Nella successiva memoria di replica del 29.11.2025, a fronte delle prospettazioni della resistente, ha altresì precisato l’irrilevanza delle considerazioni di merito svolte da quest’ultima e chiarito che l’interesse all’ostensione deriva dalla circostanza che attualmente la ricorrente ha ottenuto un’assegnazione provvisoria, ossia una situazione temporanea di durata annuale senza certezza di rinnovo e con sede principale di ruolo a -OMISSIS- con vincolo di permanenza. Rileva infine di aver esercitato il proprio diritto all’accesso agli atti in vista della più ampia tutela in ogni sede giudiziaria, ed in ogni caso per la diretta valutazione della fondatezza della preferenza accordata alla docente -OMISSIS-, senza essere costretta ad accontentarsi delle dichiarazioni di controparte provinciale. Ha rappresentato l’assenza di collaborazione in realtà manifestata dalla Provincia, che dapprima ha diniegato l’accesso e poi è tornata sui suoi passi solo a seguito del giudizio instaurato. Ha dedotto da ultimo che non sono stati ostesi tutti i documenti richiesti, mancando in particolare, oltre al verbale di cui si è appresa l’inesistenza, il contratto di lavoro stipulato con la controinteressata “ quale documento comprovante in concreto la nomina in ruolo presso il Liceo -OMISSIS- di -OMISSIS-, indispensabile ai fini di ulteriori tutele anche risarcitorie e/o di inefficacia” , con contestazione della cessazione della materia del contendere, così come della sopravvenuta carenza di interesse. Insiste pertanto per l’accoglimento del ricorso con condanna alle spese della Provincia Autonoma di Trento.
8. Nell’odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. Il ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, ed in parte deve essere accolto, quanto al contratto stipulato con la controinteressata che l’Amministrazione non ha ancora osteso alla parte ricorrente. Invero con atto del 29.10.2025 la Provincia autonoma resistente, intervenendo in via di autotutela, ha superato il precedente atto di diniego oggi impugnato ed ha inoltrato alla prof.ssa -OMISSIS- la documentazione richiesta, tranne il verbale relativo alle operazioni svolte in sede di chiamata, inesistente e quindi legittimamente non ostensibile (poiché l’obbligo di ostensione si impone solo per documenti esistenti presso l’Amministrazione secondo la giurisprudenza pacifica, cfr. ex multis da ultimo T.R.G.A. Trento, 24.11.2025, n. 181, T.A.R. Lazio, sez. II, 19.05.2025, n. 9513; Cons. Stato, sez. V, 8.11. 2023, n. 9622), così come non è stato dato accesso al contratto stipulato con la prof. -OMISSIS-. Pertanto, deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse a mente dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. quanto alla documentazione già ottenuta dalla parte ricorrente, segnatamente la certificazione ex l. 104/1992, l’indirizzo della prof.ssa -OMISSIS- nonché la delega data alla rappresentante sindacale al fine dell’accettazione della sede in occasione della chiamata per l’immissione in ruolo. Nessuna utilità, infatti, può avere per la prof.ssa -OMISSIS- l’accoglimento del ricorso per tale documentazione, avendone già ottenuto l’ostensione in via stragiudiziale.
10. Invece il ricorso deve essere accolto rispetto all’obbligo gravante sulla resistente di accogliere l’istanza di accesso relativamente al contratto stipulato con la controinteressata, non ancora inoltrato in copia alla parte istante.
Al riguardo vale considerare che tramite la richiesta di accesso documentale, parte ricorrente ha esercitato, a mente dell’art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il cosiddetto accesso difensivo “ a documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ”.
Giova altresì precisare i caratteri ed i presupposti dell’accesso difensivo, nei principi affermati dalla giurisprudenza, con particolare riferimento agli approdi ai quali è pervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze n. 19 e 20 del 2020 e n. 4 del 2021.
A) L’accesso difensivo costituisce un istituto autonomo rispetto a quello generale, assolvendo ad una funzione diversa dal secondo, quest’ultimo volto a soddisfare esigenze di trasparenza e partecipazione del privato all’esercizio della pubblica funzione. L’accesso difensivo, infatti, è strumentale alla tutela di situazioni giuridiche soggettive (Cons. Stato Ad. Plen. 19/2020);
B) l’accesso difensivo, in ragione della funzione assolta, può pertanto operare quale eccezione al catalogo di esclusioni previste per l’accesso partecipativo (“ l’utilizzo dell’avverbio <comunque> denota la volontà del legislatore di non <appiattire> l’istituto dell’accesso amministrativo sulla sola prospettiva della partecipazione, dell’imparzialità e della trasparenza, e corrobora la tesi che esistano, all’interno della fattispecie giuridica generale dell’accesso, due anime che vi convivono, dando luogo a due fattispecie particolari, di cui una (e cioè quella relativa all’accesso cd. difensivo) può addirittura operare quale eccezione al catalogo di esclusioni previste per l’altra (e cioè, l’accesso partecipativo), salvi gli opportuni temperamenti in sede di bilanciamento in concreto dei contrapposti interessi (v. Cons. Stato, sez. VI, ord. 7 febbraio 2014, n. 600) ”);
C) la possibile deroga alle limitazioni previste per l’accesso partecipativo, impone quale condizione del suo esercizio l’onere della parte interessata di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la cura o la difesa dei propri interessi;
D) la necessità (o la stretta indispensabilità) della conoscenza del documento (che determina il nesso di strumentalità tra il diritto all’accesso e la situazione giuridica “ finale ”) va valutata sulla base di un giudizio prognostico ex ante , in relazione alla possibilità attraverso il documento di “ acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti (principali e secondari) integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica <finale> controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio. La delibazione è condotta sull’astratta pertinenza della documentazione rispetto all’oggetto della res controversa ”, mentre “ la corrispondenza e il collegamento fondano, invece, l’interesse legittimante, che scaturisce dalla sussistenza, concreta e attuale, di una crisi di cooperazione, quanto meno da pretesa contestata (in ipotesi suscettibile di sfociare in un’azione di accertamento), che renda la situazione soggettiva <finale>, direttamente riferibile al richiedente, concretamente e obiettivamente incerta e controversa tra le parti, non essendo sufficiente un’incertezza meramente ipotetica e subiettiva” );
E) la giurisprudenza ha evidenziato in proposito che “ deve […]essere accolta una nozione ampia di <strumentalità>, nel senso della finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale - e non meramente emulativo o potenziale - connesso alla disponibilità dell’atto o del documento del quale si richiede l’accesso, non imponendosi che l’accesso al documento sia unicamente e necessariamente strumentale all’esercizio del diritto di difesa in specifico giudizio ma ammettendo che la richiamata <strumentalità> debba essere intesa in senso ampio in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante ” (v. TAR Lazio, sez. I, 18.11.2024, n. 201403; Cons. Stato, sez. V, 23.09.2015, n. 4452; e id. sez. III, 26.06.2015, n. 3214);
F) la Ad. Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2021, a sua volta, ha precisato che l’istanza deve essere specificatamente motivata di modo che emergano gli elementi costitutivi della legittimazione all’accesso, ovvero la corrispondenza dell’interesse ad una situazione giuridicamente tutelata e il collegamento del documento alla suddetta situazione. Questa esigenza è soddisfatta, sul piano procedimentale, dal successivo art. 25, comma 2, della l. n. 241 del 1990, ai sensi del quale “ la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata ”. Con riguardo alla consistenza dell’onere motivazionale, l’Adunanza Plenaria, n. 4/2021 inoltre, “ ha escluso che possa ritenersi sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa l’appena descritto nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa” .
Le conclusioni sopra rassegnate sono state ripetutamente condivise da questo Tribunale in precedenti arresti, quanto al riconoscimento da parte dell’ordinamento di una tutela preminente all’accesso defensionale, ovvero all’accesso documentale propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio, atteso che, per espressa previsione normativa, l’interesse con esso perseguito prevale anche su eventuali interessi contrapposti (giurisprudenza costante, da ultimo T.R.G.A. Trento, 26/05/2025, n. 92; 16/12/2024, n. 187 e giurisprudenza ivi citata).
11. Al contrario di quanto dedotto dalla resistente, l’interesse della parte ricorrente è stato adeguatamente rappresentato nell’istanza di accesso, la quale esplicita la finalità defensionale connessa all’esigenza conoscitiva che sostanzia il diritto all’accesso, individuata, nella specie, nella necessità di offrire alla prof.ssa -OMISSIS- la possibilità di tutela giudiziaria avverso il procedimento seguito dalla Provincia Autonoma di Trento, a cui è strettamente strumentale evidentemente la conoscenza dei presupposti posti a fondamento della preferenza accordata alla controinteressata. In tal senso non rilevano le considerazioni nel merito svolte dalla resistente (nella parte in cui ha dedotto che: la ricorrente non ha ritenuto di avvalersi della propria certificazione 104 in sede di chiamata e quindi non può dolersi della assegnazione della sede di ruolo alla prof.ssa -OMISSIS-; anche la ricorrente in un tempo successivo ha potuto avvalersi della certificazione 104 per l’assegnazione della sede provvisoria e non ci sarebbe alcun ingiustizia nel comportamento dell’amministrazione) in quanto estranee e non pertinenti al diritto di accesso esercitato dalla prof.ssa -OMISSIS-, tenuto conto del fatto che il giudizio da svolgere al riguardo come detto, è da formularsi ex ante ed a prescindere dalla ammissibilità e rilevanza della documentazione richiesta nell’eventuale giudizio da instaurarsi. Del resto, la stessa Amministrazione resistente ha inteso, in un secondo tempo, superare il precedente diniego, evidentemente avendo ravvisato la sussistenza dell’interesse diretto concreto ed attuale alla conoscenza dei documenti richiesti.
12. Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza di lite e sono determinate nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto del fatto che, per la parte di documentazione ostesa nelle more del giudizio, sussiste comunque la soccombenza virtuale dell’Amministrazione poiché l’accoglimento dell’istanza è avvenuto solo successivamente alla notifica e deposito del ricorso e non può “ ammettersi che la necessità di servirsi del processo per ottenere ragione torni in danno del ricorrente” ( ex multis da ultimo sentenza T.A.R. Umbria, 15 gennaio 2024, n. 10; Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2022, n. 9120). Nulla è dovuto per la parte non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse quanto alla documentazione già inoltrata dalla Provincia Autonoma di Trento alla parte ricorrente.
Accoglie il ricorso quanto alla documentazione individuata nell’istanza di accesso non ancora ostesa alla parte ricorrente e per l’effetto, limitatamente a tale documentazione:
- annulla i provvedimenti impugnati;
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all’accesso alla documentazione richiesta;
- ordina all’Amministrazione resistente di rendere disponibile la documentazione medesima ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., consentendone l’accesso tramite esibizione ed estrazione di copia a spese del ricorrente, entro trenta giorni dalla notificazione o (se anteriore) dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
SA NA, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
IL AM, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL AM | SA NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.