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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.01.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5443/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Lombardi Raffaele Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.06.2024, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pretesa della indennità di accompagnamento, dell'invalidità civile del 100% e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92.
Vinte le spese.
CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole dell'esito negativo della consulenza medico legale del CTU, dott.
[...]
ritenendola errata, poiché “emerge chiaramente il contrasto tra l'esame e le valutazioni sulle Per_1
condizioni cliniche e di salute della ricorrente effettuate da parte degli specialisti e quelle riferite dal
pagina 1 di 3 C.T.U., che oltretutto ha deciso, come sopra esposto, per mero arbitrio di non fornire a riguardo alcun chiarimento medico-legale”.
Nell'opposizione non viene dedotto un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente né viene depositata documentazione medica di formazione successiva alla visita peritale.
Nella precedente fase di giudizio, il CTU aveva accertato: “in base all'esame critico dei documenti medici contenuti nei fascicoli processuali, all'anamnesi raccolta ed all'obiettività clinica rilevata, risulta che l'istante della classe 1947, risulta allo stato affetta dalle seguenti Parte_1 infermità: “Connettivite sclerodermia like, cardiopatia valvolare ed ischemica rivascolarizzata e sottoposta a valvuloplastica mitralica, ipotiroidismo in terapia sostitutiva, malattia renale cronica al
II stadio, dislipidemia, poliartrosi con disturbo della deambulazione in esiti di displasia congenita dell'anca”.
Trattasi di affezioni in gran parte esistenti anche all'epoca della domanda amministrativa (29-3-23) e delle successive visite da parte delle preposte Commissioni per l'Accertamento dell'Invalidità Civile e dell'Handicap (19-5-23) che per la loro natura ed entità non comportavano allora e non comportano oggi il diritto alla indennità di accompagnamento o allo status di persona con Handicap in situazione di gravità (comma 3, art.3 L.104/92)”
Chiesti, in questa fase di giudizio, chiarimenti al CTU, il dott. ha così esposto: “Purtroppo Persona_1
non è possibile condividere le contestazioni mossemi in quanto non corrispondenti a quanto da me osservato e/o dichiarato dalla paziente al momento della visita e ciò senza alcun preconcetto o
“presunzione” valutativa. Non basta infatti il semplice riscontro di una patologia o di una certificazione, per quanto qualificata, per applicare una data percentuale invalidante od un beneficio
(laddove non espressamente previsto per legge) altrimenti non ci sarebbe bisogno di un Consulente
d'Ufficio: ogni percentuale, ogni valutazione, è frutto di un ragionato iter diagnostico-clinico rapportato alle condizioni psico -fisiche riscontrate “allo stato” ovvero al momento dell'esame clinico
-funzionale effettuato. Nel caso di specie le valutazioni vanno rapportate al momento della mia visita di CTU ovvero al 12-3-2024”.
Orbene, in ragione dei chiarimenti resi dal CTU, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
pagina 2 di 3 Le spese di lite e di c.t.u. del procedimento ATP n. 7256/2023 R.G.L., liquidate in atti, vengono poste a carico di parte ricorrente stante l'assenza di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' pari ad € 3.865,50, oltre accessori, se dovuti.
- pone le spese di c.t.u. relative al procedimento n. 7256/2023 RGL definitivamente a carico della parte ricorrente.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.01.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.01.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5443/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Lombardi Raffaele Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.06.2024, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pretesa della indennità di accompagnamento, dell'invalidità civile del 100% e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92.
Vinte le spese.
CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole dell'esito negativo della consulenza medico legale del CTU, dott.
[...]
ritenendola errata, poiché “emerge chiaramente il contrasto tra l'esame e le valutazioni sulle Per_1
condizioni cliniche e di salute della ricorrente effettuate da parte degli specialisti e quelle riferite dal
pagina 1 di 3 C.T.U., che oltretutto ha deciso, come sopra esposto, per mero arbitrio di non fornire a riguardo alcun chiarimento medico-legale”.
Nell'opposizione non viene dedotto un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente né viene depositata documentazione medica di formazione successiva alla visita peritale.
Nella precedente fase di giudizio, il CTU aveva accertato: “in base all'esame critico dei documenti medici contenuti nei fascicoli processuali, all'anamnesi raccolta ed all'obiettività clinica rilevata, risulta che l'istante della classe 1947, risulta allo stato affetta dalle seguenti Parte_1 infermità: “Connettivite sclerodermia like, cardiopatia valvolare ed ischemica rivascolarizzata e sottoposta a valvuloplastica mitralica, ipotiroidismo in terapia sostitutiva, malattia renale cronica al
II stadio, dislipidemia, poliartrosi con disturbo della deambulazione in esiti di displasia congenita dell'anca”.
Trattasi di affezioni in gran parte esistenti anche all'epoca della domanda amministrativa (29-3-23) e delle successive visite da parte delle preposte Commissioni per l'Accertamento dell'Invalidità Civile e dell'Handicap (19-5-23) che per la loro natura ed entità non comportavano allora e non comportano oggi il diritto alla indennità di accompagnamento o allo status di persona con Handicap in situazione di gravità (comma 3, art.3 L.104/92)”
Chiesti, in questa fase di giudizio, chiarimenti al CTU, il dott. ha così esposto: “Purtroppo Persona_1
non è possibile condividere le contestazioni mossemi in quanto non corrispondenti a quanto da me osservato e/o dichiarato dalla paziente al momento della visita e ciò senza alcun preconcetto o
“presunzione” valutativa. Non basta infatti il semplice riscontro di una patologia o di una certificazione, per quanto qualificata, per applicare una data percentuale invalidante od un beneficio
(laddove non espressamente previsto per legge) altrimenti non ci sarebbe bisogno di un Consulente
d'Ufficio: ogni percentuale, ogni valutazione, è frutto di un ragionato iter diagnostico-clinico rapportato alle condizioni psico -fisiche riscontrate “allo stato” ovvero al momento dell'esame clinico
-funzionale effettuato. Nel caso di specie le valutazioni vanno rapportate al momento della mia visita di CTU ovvero al 12-3-2024”.
Orbene, in ragione dei chiarimenti resi dal CTU, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
pagina 2 di 3 Le spese di lite e di c.t.u. del procedimento ATP n. 7256/2023 R.G.L., liquidate in atti, vengono poste a carico di parte ricorrente stante l'assenza di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' pari ad € 3.865,50, oltre accessori, se dovuti.
- pone le spese di c.t.u. relative al procedimento n. 7256/2023 RGL definitivamente a carico della parte ricorrente.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.01.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3