Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 aprile 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 aprile 1991 |
Commentari • 5
- 1. Disabilità e tutela pensionistica: benefici e criticità applicativeDi : Emilio Rocchini · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 27 ottobre 2025
testo integrale con note e bibliografia 1. Premessa La tutela previdenziale dei lavoratori con disabilità costituisce un tema poco in-dagato dalla riflessione dottrinale, che, in materia, tende a concentrarsi soprattutto sull'esame delle misure assistenziali – le pensioni di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento, ecc. – prestando minore attenzione al modo in cui la disabilità incide sul percorso previdenziale di coloro che hanno lavorato e versato contributi. Eppure, sul versante strettamente giuslavoristico non mancano studi e appro-fondimenti sulla garanzia del diritto al lavoro dei disabili e sugli strumenti appronta-ti per garantire l'effettivo inserimento lavorativo …
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Giurisprudenza • 208
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 15/10/2025, n. 314Provvedimento: Sentenza n.314 /2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO in composizione monocratica nella persona del Consigliere OC NA, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza pubblica del 13 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 32427 del registro di Segreteria promosso R. M. omissis, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Alfonso Colletti (C.F. [...]– PEC: alfonso.colletti@avvsciacca.legalmail.it) del Foro di Sciacca, antistatario, con …Leggi di più...
- coefficiente di trasformazione·
- principio di gratuità cause previdenziali·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- art. 4 D.M. Giustizia n. 55/2014·
- pensione di anzianità·
- riliquidazione pensione·
- cessazione della materia del contendere·
- compensazione spese di lite·
- art. 151 c.g.c.·
- art. 100 c.p.c.
Versioni del testo
- Art. 1. 1. La condizione di privo della vista di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , non implica di per se' mancanza del requisito dell'idoneita' fisica all'impiego per l'accesso agli impieghi pubblici, ivi comprese le magistrature ordinaria, militare, amministrativa e contabile, e per l'ammissione ai concorsi per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali o profili professionali superiori a quelli di appartenenza o nella qualifica di dirigente, salvo che il bando di concorso non disponga in modo esplicito e motivato che tale condizione comporta inidoneita' fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o profilo professionale per il quale e' bandito il concorso.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo del primo comma dell'art. 6 della legge n. 482/1968 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e' il seguente: "Agli effetti della presente legge si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione". - Art. 2. 1. Le attivita' lavorative dei privi della vista sono considerate particolarmente usuranti; conseguentemente, in attesa della riforma del sistema pensionistico, ai privi della vista viene esteso il beneficio di cui all' articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 , anche agli effetti dell'anzianita' assicurativa.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 9, comma 2, della legge n. 113/1985 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti) e' il seguente: "2. In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico, le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti, di cui all'art. 2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianita' contributiva". - Art. 3. 1. Il personale privo della vista direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ha la precedenza assoluta nella scelta della sede, quando sia immesso in ruolo a seguito di concorsi ordinari ovvero sia in attesa di sede definitiva.
2. Il personale di cui al comma 1 ha precedenza assoluta nei trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie, relativi al movimento interregionale, interprovinciale e intercomunale.