Ordinanza cautelare 18 marzo 2022
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 23/06/2025, n. 12306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12306 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12306/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01120/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Simonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado di Luogotenente emesso dalla Commissione di Valutazione Avanzamento dell’Arma dei Carabinieri, notificato in data 22.11.2021, con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo all’avanzamento;
- della lettera di trasmissione nr. -OMISSIS- di prot. del 16.11.2021 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri-Commissione di Valutazione e Avanzamento-Roma;
e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto ricorso, notificato il 20 gennaio 2021 e depositato in data 7 febbraio 2022, il soggetto in epigrafe ha impugnato la comunicazione delle risultanze della valutazione condotta nell’ambito della procedura di avanzamento per anzianità al grado superiore di Luogotenente dell’Arma dei carabinieri relativamente all’aliquota del 1° gennaio 2021, nella parte recante il giudizio reso nei suoi confronti di non idoneità all’avanzamento, motivato sulla base dell’addotta considerazione che il medesimo interessato “… ha assunto una condotta censurata sotto il profilo disciplinare, che ha rilevato gravi carenze nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate ” e la correlata conclusione che “ Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore ”.
Il ricorrente chiede, in particolare, la declaratoria di nullità ovvero in subordine l’annullamento dei gravati atti sulla base dei prospettati vizi relativi alla denunciata carenza di taluni requisiti essenziali (nella specie consistente nella mancata indicazione dei nominativi dei commissari e nel difetto della relativa sottoscrizione) e di eccesso di potere per sproporzione, insufficiente motivazione e irragionevolezza, avanzando altresì domanda risarcitoria per i danni asseritamente subiti (di carattere patrimoniale, riconducibili al mancato guadagno correlato all’avanzamento in considerazione, nonché di carattere non patrimoniale per il pregiudizio all’immagine professionale/lavorativa oltre che per il connesso danno morale ed esistenziale derivante dal pregiudizio all’intera carriera).
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando memoria difensiva recante l’articolazione delle ragioni addotte a sostegno delle sollevate eccezioni in rito nonché della ritenuta infondatezza nel merito delle censure mosse, unitamente all’allegata documentazione.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha respinto la proposta istanza cautelare.
4. In vista della fissata udienza di merito, parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a.
5. Alla pubblica udienza del 23 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente il Collegio rileva l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità per mancata notifica del proposto gravame ad almeno uno dei controinteressati, prospettata dalla resistente Amministrazione nell’ambito della prodotta memoria difensiva.
Sul punto si intende richiamare quanto già affermato dalla Sezione nell’ambito di precedenti pronunciamenti resi al riguardo, laddove è stato affermato come la procedura in rilievo, rientrando nella categoria degli avanzamenti ad anzianità, si caratterizzi quindi “… non come una competizione “a scelta”, in cui un limitato numero di posti è attribuito dopo un giudizio competitivo sul merito individuale, ma per essere a ”ruolo aperto”, dove chiunque possegga i requisiti di idoneità può conseguire l’avanzamento … ”, per cui “… in tal caso, non ci può essere alcun controinteressato, perché il giudizio di idoneità non determina alcun scavalcamento in ruolo di colleghi più anziani né preclude il conseguimento della promozione ad alcuno per effetto della positiva conclusione della valutazione … ” dell’interessato (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 23 gennaio 2025, n. 1402, in specie punto 2.1.2 e sent. 14 ottobre 2024, n. 17591; in termini analoghi, cfr. altresì Cons. St., sez. II, sent. 28 ottobre 2021, n. 7229, in specie punto 7).
7. Relativamente all’ulteriore profilo di inammissibilità rilevato dalla resistente Amministrazione, riconducibile nella specie alla mancata contestazione del quadro di avanzamento nella parte non includente il nominativo del medesimo ricorrente, si ritiene di poter soprassedere alla relativa disamina per ragioni di economia processuale, stante la ravvisata infondatezza nel merito del proposto ricorso (al riguardo, in termini generali cfr. ex multis Cons. St., sez. V, sent. 27 maggio 2022, n. 4279).
8. In proposito va osservato innanzitutto come non sussistano nella specie i dedotti profili di nullità del gravato provvedimento recante il giudizio di inidoneità all’avanzamento (prospettati con il primo motivo di doglianza, contrassegnato in ricorso sub A).
Al riguardo, in disparte la questione relativa alla qualificazione della natura giuridica del vizio sul punto dedotto, si intende rilevare che la comunicazione effettuata all’odierno ricorrente (cfr. doc. n. 2 unito alla memoria della resistente Amministrazione del 14 febbraio 2022) reca espressamente, secondo quanto emerge dal tenore della stessa, l’apposita notifica delle risultanze della valutazione condotta dalla competente Commissione nell’ambito della procedura di avanzamento per la parte di interesse, nella specie consistente nell’estratto – limitatamente alla posizione dell’interessato (odierno ricorrente) – relativo all’elenco dei militari giudicati non idonei, formato all’esito dell’anzidetta valutazione, corredata della relativa motivazione assunta a fondamento del giudizio di inidoneità all’avanzamento reso nei riguardi dello stesso, in linea con il dettato dell’articolo 1056, comma 4, d.lgs. n. 66/2010 (recante Codice dell’Ordinamento militare – COM) in materia di avanzamento ad anzianità dei sottoufficiali e dei militari in servizio permanente , laddove è previsto che “ A coloro che sono giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneità ”.
Gli ulteriori elementi evocati in ricorso emergono altresì dal contenuto del verbale delle compiute operazioni di valutazione unitamente ai relativi allegati (cfr. doc. n. 1 unito alla memoria difensiva della resistente Amministrazione), includente (per quanto concerne la parte di interesse) la specifica indicazione dei voti espressi dai singoli componenti nel contesto della valutazione sul profilo dell’idoneità all’avanzamento condotta dalla competente Commissione – oltre che della relativa composizione, unitamente alla sottoscrizione finale da parte dei componenti stessi – nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del menzionato articolo 1056 COM, laddove è previsto che “ È giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti ”.
9. Muovendo alla disamina degli ulteriori motivi di doglianza – individuati in ricorso ai punti BI) e BII) – va rilevato innanzitutto che le censure ivi articolate, focalizzate sulla prospettazione di profili di eccesso di potere asseritamente inficianti i gravati atti, possono essere esaminate congiuntamente in quanto accomunate dalle medesime argomentazioni sul piano logico-giuridico, risultando focalizzate sulla contestazione del giudizio di inidoneità all’avanzamento reso nei riguardi del ricorrente laddove recante la valorizzazione esclusiva di una circostanza di rilievo disciplinare senza tenere in debita considerazione tutti i precedenti di carriera dell’interessato.
Al riguardo si intende preliminarmente richiamare – per quanto concerne gli aspetti in rilievo – il quadro normativo di riferimento e le relative coordinate ermeneutiche elaborate in sede giurisprudenziale.
9.1. Il giudizio di avanzamento ad anzianità dei sottoufficiali, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia – sulla base del combinato disposto degli articoli 1031, co. 1, lett. a), 1032 e 1055 d.lgs. n. 66/2010 (recante “Codice dell’ordinamento militare” - COM) – si fonda sulla valutazione ad opera della competente Commissione condotta “… sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando ” e avuto riguardo a “… tutti i precedenti di carriera del militare da giudicare ” (art. 1032, co. 2 e 4, COM), estrinsecandosi in particolare in un apprezzamento circa l’idoneità o meno del militare all’avanzamento (art. 1056, co. 2, COM).
9.2. Nel delineare in sede interpretativa il contenuto essenziale e la natura giuridica dell’attività in rilievo e, per l’effetto, la consistenza del relativo sindacato ammesso in ambito giudiziale, è stato precisato che “… il giudizio di inidoneità all'avanzamento per anzianità del militare è caratterizzato da una amplissima discrezionalità tecnica e non richiede una motivazione particolarmente analitica ed approfondita … ” (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 21 aprile 2023, n. 4042, in specie punto 6.1), essendo sufficiente che la stessa risulti “… ancorata alle risultanze dei precedenti di carriera emergenti dalla documentazione personale dell’interessato ” (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 7 giugno 2024, n. 11588), specificando sul punto che “… la commissione di valutazione, invero, è chiamata ad effettuare, in ordine alla procedura di avanzamento, una valutazione omnicomprensiva della personalità del militare e delle caratteristiche peculiari possedute, sotto i profili delle qualità intellettuali, professionali, fisiche, morali e di carattere, nonché dell'attitudine a ricoprire incarichi del grado superiore, ed il suo giudizio, per pacifica giurisprudenza, è la risultante di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi ” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 14 ottobre 2024, n. 17591).
9.2.1. Per l’effetto è stato chiarito come il relativo sindacato giurisdizionale, investendo un’attività valutativa connotata da ampia discrezionalità tecnica, debba intendersi circoscritto “… sul piano della legittimità ” ed “ esclusivamente per vizi ictu oculi rilevabili, quali la manifesta irragionevolezza o il palese travisamento dei fatti ” (cfr. ex multis, Cons. St., sez. I, parere 4 aprile 2022, n. parere n. 716, in specie punto 4.1).
10. Nell’applicare alla dedotta fattispecie controversa le esposte coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che gli elementi dedotti in ricorso a supporto delle contestazioni sul punto mosse non valgono ad integrare alcun profilo di vizio suscettibile di rilievo nell’ambito del sindacato giudiziale ammesso in relazione all’attività valutativa in considerazione.
10.1. Dal tenore dei gravati atti (cfr., in particolare, doc. n. 2 unito alla memoria della resistente Amministrazione) emerge, infatti, come il giudizio di inidoneità all’avanzamento ad anzianità reso dalla competente Commissione nei riguardi dell’odierno ricorrente risulti motivato sulla base del rilievo determinante attribuito alla sanzione disciplinare riportata dallo stesso – consistente, secondo quanto emerge dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. n. 8 unito alla memoria della resistente Amministrazione), nella comminata consegna per la durata di giorni 2 (due) durante il periodo temporale oggetto di valutazione – e, in particolare, sull’operata valorizzazione della condotta censurata in sede disciplinare e sulla ritenuta prevalenza di tale circostanza rispetto ad elementi positivi emergenti dalla carriera dell’interessato, nel quadro del complessivo apprezzamento degli elementi personali e di servizio del militare e della correlata valutazione dell’attitudine a ricoprire le funzioni connesse al grado superiore.
Al riguardo può richiamarsi quanto affermato nell’ambito di precedenti pronunciamenti resi dalla Sezione su censure di analogo tenore, laddove è stato evidenziato come – nei limiti del sindacato ammesso in sede giudiziale su un atto, come quello in rilievo nella fattispecie in esame, espressivo di amplissima discrezionalità tecnica – la valutazione del fatto posto alla base dell’irrogata sanzione disciplinare ben possa rilevare in chiave di elemento ostativo al giudizio favorevole all’avanzamento, venendo a configurarsi quale “… componente idonea a contribuire alla formazione di un giudizio complessivo della persona …” (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 21 febbraio 2025, n. 3914, unitamente ai precedenti giurisprudenziali ivi citati) ricadente nella valutazione in chiave prognostica della personalità del militare, che può condurre a “… stigmatizza[re], in chiave proattiva, il peso sostanziale delle condotte addebitate in sede disciplinare, ritenendo le stesse prevalenti rispetto agli elementi positivi della carriera del ricorrente ” (in siffatti termini, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 17591/2024, cit.).
11. La ravvisata infondatezza delle doglianze proposte comporta la reiezione del ricorso nella parte recante l’avanzata domanda di annullamento degli atti impugnati, nonché nell’ulteriore parte relativa alla formulata domanda di risarcimento del danno asseritamente subito per l’assorbente considerazione che non ricorre nella specie, per le esposte ragioni, il presupposto necessario della dedotta fattispecie risarcitoria rappresentato dall’illegittimità dei gravati atti (nei termini dedotti in ricorso).
12. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della resistente Amministrazione nella misura individuata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della resistente Amministrazione, che liquida forfetariamente in euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità relative alla parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Chiara Cavallari | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.