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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/10/2025, n. 2926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2926 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4032/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4032/2020 promossa da:
, in persona del legale rapp.te p.t., con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Antonio Montano
APPELLANTE
contro
, con il patrocinio dell'avv. Antonia Romano CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi
1 in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
La proponeva appello avverso la sentenza nr. Parte_1
1051/2019 del Giudice di Pace di Acerra, con la quale quest'ultimo, in accoglimento della domanda proposta da , dichiarava CP_1
l'illegittimità delle bollette contestate e condannava l'odierna appellante al pagamento dell'importo di € 500,00, oltre interessi legali, per il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall'appellato. L'appellante, in particolare,
censurava la sentenza per erronea valutazione del reso istruttorio e ne chiedeva la riforma.
Provvedeva a costituirsi anche nel presente grado di giudizio , il CP_1
quale resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
2 Sempre in via preliminare, debbono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell'atto di appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., in quanto i motivi di appello risultano sufficientemente specificati e le contestazioni mosse dall'appellato del tutto generiche.
Venendo al merito dell'appello, ritiene il Tribunale che l'appello sia in parte fondato e vada accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c.,
chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre, va evidenziato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c. secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il
giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o
dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla
parte costituita”; ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito
ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al
convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della
propria domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
3 dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
In tema di contratti di somministrazione, deve evidenziarsi che “la rilevazione
dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice
di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche
se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito,
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il
fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni
al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia
dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali
intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del
misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. civ., 18/10/2023,
n. 28984). Si è al riguardo precisato che in forza del principio di vicinanza della prova “[...] spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore -
richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel
periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in
precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia);
incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione
è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che
l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo
non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di
controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (Cass. civ., 9/1/2020, n.
297).
D'altronde, la Corte di Cassazione ha altresì evidenziato che “"Il contatore,
4 quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato
consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di
fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che
l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. Considerato,
tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più
occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal
debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di
vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così
regolata: - l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento,
richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato
nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato
nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia
derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto:
impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel
periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il
contatore è regolarmente funzionante. - L'utente - se il contatore risulta
regolarmente funzionante deve dimostrare non soltanto che il consumo di
energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata
assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma
altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato
da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di
controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la
condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva
libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere
dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso
5 fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante
il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)" (in motivazione Cass.
civ. 297/2020).
Orbene, applicando i suddetti principi di diritto, si può certamente ritenere che parte appellata, attore in primo grado, assolveva all'onere probatorio su di essa incombente;
la stessa, infatti, provava, attraverso l'allegazione delle fatture, che il consumo medio effettivo - precedente e successivo al periodo di fatturazione contestato - fosse pari a circa 25 mc per ciascun bimestre e che l'impianto non era stato interessato da alcuna perdita così come confermato dal teste e dalla nota firmata e timbrata dall'amministratore del (cfr. all. l5 Parte_2
produzione di primo grado parte appellata). Ciò posto, ritiene il Tribunale che il quadro istruttorio acquisito in atti consenta di affermare che il dedotto anomalo consumo, così come statuito dal giudice di primo grado, possa essere dipeso da un malfunzionamento del contatore che, girando, abbia trasportato il numero posto alla sinistra del centinaio finendo con l'aggiungere l'indicazione di mille mc di acqua in più senza che ad essa corrispondesse un effettivo consumo idrico;
appare, infatti, poco probabile che, in assenza di una perdita nell'impianto, l'appellato abbia potuto consumare 1.085 mc di acqua nell'arco di un quadrimestre. A tal proposito, infatti, nulla provava parte appellante, in quanto l'installazione di un misuratore campione per 3/4 giorni, dal quale si rilevava che per il periodo dell'installazione il contatore principale funzionasse regolarmente, non può escludere il malfunzionamento nel periodo di cui alla fatturazione contestata, così, come del resto, dichiarato dal teste di parte convenuta, odierna appellante. A tal proposito, infatti, Testimone_1
tecnico della Ottogas Srl, società addetta alla manutenzione per la Soc
6 Acquedotti SCPA, escusso come teste all'udienza del 05/09/2018, dichiarava che “[...] la corrispondenza dei consumi di cui ho riferito era quella decorrente
dal momento dell'apposizione del misuratore di prova [...] Premetto che in 25
anni di professione non mi sono capitate situazioni anomale nella materia di
cui trattasi, cioè misurazione dei consumi. In base alla mia esperienza posso
ritenere che è possibile che un rullo sia difettoso e quindi possa trascinare un
altro numero, ma quando si verifica, normalmente, se capita, tutta la serie di
numeri viene alterata in quanto sono tutti collegati [...] Non posso escludere né
confermare un difetto del rullo del misuratore in oggetto [...] Non è possibile
accertare praticamente un difetto di funzionamento del rullo del misuratore in
quanto detto apparecchio e chiuso e sigillato ermeticamente [...] Esistono
quattro contatori generali del territorio di Acerra ed in merito a tale situazione
non mi è stato dato incarico di verificare la corrispondenza tra il quantitativo
di acqua transitato e rilevato dal contatore generale nel periodo di riferimento
e quello riportato della zona servita da detto contatore generale nel quale
rientra il contatore per cui è causa”.
Dunque, a fronte di tali dichiarazioni dovendosi ritenere che, avverso le contestazioni avanzate da parte appellata, la società convenuta, odierna appellante, non abbia sufficientemente dimostrato il corretto funzionamento del contatore, questo giudicante ritiene che il motivo di appello in esame sia infondato e non meriti accoglimento.
Merita, invece, accoglimento il motivo di appello con cui parte appellante censurava la parte della sentenza nella quale il giudice di prime cure riconosceva al il risarcimento del danno non patrimoniale. Sul punto la CP_1
Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha da tempo chiarito che non sono
7 meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, “i
pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di
insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che
ciascuno conduce nel contesto sociale. Al di fuori dei casi determinati dalla
legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona
concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non
patrimoniale”, aggiungendo altresì che “è compito del giudice accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome
attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si
siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione” (Cass. civ. Sez.
Un. n. 26972/2008).
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie parte appellata, attore in primo grado,
non provava di aver subito alcun pregiudizio tale da configurare un danno esistenziale meritevole di risarcimento, con conseguente accoglimento del motivo di appello in esame.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Quanto alle spese di lite, va premesso che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento delle stesse avuto riguardo all'esito complessivo della lite (v. Cass.
civ., 27 luglio 2017 n.18637). Ebbene, la soccombenza reciproca è valida ragione ex art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti (cfr. Cass. civ. 20526/2017 “In tema di compensazione delle
spese processuali, la reciproca soccombenza deve ravvisarsi sia nelle ipotesi di
pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le
stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda
8 proposta”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, così provvede:
1) Accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di risarcimento danni esercitata in primo grado da;
CP_1
2) Compensa integralmente tra le parti in causa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nola, 31/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4032/2020 promossa da:
, in persona del legale rapp.te p.t., con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Antonio Montano
APPELLANTE
contro
, con il patrocinio dell'avv. Antonia Romano CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi
1 in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
La proponeva appello avverso la sentenza nr. Parte_1
1051/2019 del Giudice di Pace di Acerra, con la quale quest'ultimo, in accoglimento della domanda proposta da , dichiarava CP_1
l'illegittimità delle bollette contestate e condannava l'odierna appellante al pagamento dell'importo di € 500,00, oltre interessi legali, per il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall'appellato. L'appellante, in particolare,
censurava la sentenza per erronea valutazione del reso istruttorio e ne chiedeva la riforma.
Provvedeva a costituirsi anche nel presente grado di giudizio , il CP_1
quale resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
2 Sempre in via preliminare, debbono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell'atto di appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., in quanto i motivi di appello risultano sufficientemente specificati e le contestazioni mosse dall'appellato del tutto generiche.
Venendo al merito dell'appello, ritiene il Tribunale che l'appello sia in parte fondato e vada accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c.,
chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre, va evidenziato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c. secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il
giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o
dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla
parte costituita”; ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito
ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al
convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della
propria domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
3 dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
In tema di contratti di somministrazione, deve evidenziarsi che “la rilevazione
dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice
di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche
se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito,
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il
fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni
al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia
dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali
intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del
misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. civ., 18/10/2023,
n. 28984). Si è al riguardo precisato che in forza del principio di vicinanza della prova “[...] spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore -
richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel
periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in
precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia);
incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione
è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che
l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo
non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di
controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (Cass. civ., 9/1/2020, n.
297).
D'altronde, la Corte di Cassazione ha altresì evidenziato che “"Il contatore,
4 quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato
consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di
fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che
l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. Considerato,
tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più
occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal
debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di
vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così
regolata: - l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento,
richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato
nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato
nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia
derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto:
impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel
periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il
contatore è regolarmente funzionante. - L'utente - se il contatore risulta
regolarmente funzionante deve dimostrare non soltanto che il consumo di
energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata
assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma
altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato
da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di
controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la
condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva
libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere
dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso
5 fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante
il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)" (in motivazione Cass.
civ. 297/2020).
Orbene, applicando i suddetti principi di diritto, si può certamente ritenere che parte appellata, attore in primo grado, assolveva all'onere probatorio su di essa incombente;
la stessa, infatti, provava, attraverso l'allegazione delle fatture, che il consumo medio effettivo - precedente e successivo al periodo di fatturazione contestato - fosse pari a circa 25 mc per ciascun bimestre e che l'impianto non era stato interessato da alcuna perdita così come confermato dal teste e dalla nota firmata e timbrata dall'amministratore del (cfr. all. l5 Parte_2
produzione di primo grado parte appellata). Ciò posto, ritiene il Tribunale che il quadro istruttorio acquisito in atti consenta di affermare che il dedotto anomalo consumo, così come statuito dal giudice di primo grado, possa essere dipeso da un malfunzionamento del contatore che, girando, abbia trasportato il numero posto alla sinistra del centinaio finendo con l'aggiungere l'indicazione di mille mc di acqua in più senza che ad essa corrispondesse un effettivo consumo idrico;
appare, infatti, poco probabile che, in assenza di una perdita nell'impianto, l'appellato abbia potuto consumare 1.085 mc di acqua nell'arco di un quadrimestre. A tal proposito, infatti, nulla provava parte appellante, in quanto l'installazione di un misuratore campione per 3/4 giorni, dal quale si rilevava che per il periodo dell'installazione il contatore principale funzionasse regolarmente, non può escludere il malfunzionamento nel periodo di cui alla fatturazione contestata, così, come del resto, dichiarato dal teste di parte convenuta, odierna appellante. A tal proposito, infatti, Testimone_1
tecnico della Ottogas Srl, società addetta alla manutenzione per la Soc
6 Acquedotti SCPA, escusso come teste all'udienza del 05/09/2018, dichiarava che “[...] la corrispondenza dei consumi di cui ho riferito era quella decorrente
dal momento dell'apposizione del misuratore di prova [...] Premetto che in 25
anni di professione non mi sono capitate situazioni anomale nella materia di
cui trattasi, cioè misurazione dei consumi. In base alla mia esperienza posso
ritenere che è possibile che un rullo sia difettoso e quindi possa trascinare un
altro numero, ma quando si verifica, normalmente, se capita, tutta la serie di
numeri viene alterata in quanto sono tutti collegati [...] Non posso escludere né
confermare un difetto del rullo del misuratore in oggetto [...] Non è possibile
accertare praticamente un difetto di funzionamento del rullo del misuratore in
quanto detto apparecchio e chiuso e sigillato ermeticamente [...] Esistono
quattro contatori generali del territorio di Acerra ed in merito a tale situazione
non mi è stato dato incarico di verificare la corrispondenza tra il quantitativo
di acqua transitato e rilevato dal contatore generale nel periodo di riferimento
e quello riportato della zona servita da detto contatore generale nel quale
rientra il contatore per cui è causa”.
Dunque, a fronte di tali dichiarazioni dovendosi ritenere che, avverso le contestazioni avanzate da parte appellata, la società convenuta, odierna appellante, non abbia sufficientemente dimostrato il corretto funzionamento del contatore, questo giudicante ritiene che il motivo di appello in esame sia infondato e non meriti accoglimento.
Merita, invece, accoglimento il motivo di appello con cui parte appellante censurava la parte della sentenza nella quale il giudice di prime cure riconosceva al il risarcimento del danno non patrimoniale. Sul punto la CP_1
Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha da tempo chiarito che non sono
7 meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, “i
pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di
insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che
ciascuno conduce nel contesto sociale. Al di fuori dei casi determinati dalla
legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona
concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non
patrimoniale”, aggiungendo altresì che “è compito del giudice accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome
attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si
siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione” (Cass. civ. Sez.
Un. n. 26972/2008).
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie parte appellata, attore in primo grado,
non provava di aver subito alcun pregiudizio tale da configurare un danno esistenziale meritevole di risarcimento, con conseguente accoglimento del motivo di appello in esame.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Quanto alle spese di lite, va premesso che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento delle stesse avuto riguardo all'esito complessivo della lite (v. Cass.
civ., 27 luglio 2017 n.18637). Ebbene, la soccombenza reciproca è valida ragione ex art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti (cfr. Cass. civ. 20526/2017 “In tema di compensazione delle
spese processuali, la reciproca soccombenza deve ravvisarsi sia nelle ipotesi di
pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le
stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda
8 proposta”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, così provvede:
1) Accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di risarcimento danni esercitata in primo grado da;
CP_1
2) Compensa integralmente tra le parti in causa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nola, 31/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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