Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 21/02/2025, n. 3914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3914 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03914/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07108/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7108 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LA CI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 20.07.2018 avente ad oggetto il giudizio di non idoneità all'avanzamento ad anzianità - aliquota al 31.12.2017 nonché del verbale della Commissione di Valutazione (Co.V.A.) n. -OMISSIS- del 17.07.2018 nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, consequenziale, prodromico e incompatibile con il ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. LA Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame il ricorrente in epigrafe ha tempestivamente riassunto dinnanzi a questo TAR, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a., la causa inizialmente proposta dinnanzi al TAR Campania che, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale indicando nel TAR Lazio il Giudice territorialmente competente (avendo la causa ad oggetto il giudizio di non idoneità all’avanzamento formulato nei confronti del sottufficiale ricorrente, i cui effetti sono suscettibili di ripercuotersi sulla graduatoria di merito formulata dalla Commissione di avanzamento e quindi su di un atto conclusivo di procedura di valutazione a carattere nazionale, con assetto unitario degli interessi coinvolti e, quindi, non autonomamente scindibili).
Sono stati impugnati, precisamente:
- il provvedimento emesso dalla Legione Carabinieri Campania prot. n. -OMISSIS- del 20.07.2018 notificato in data 26.07.2018 avente ad oggetto il giudizio di non idoneità del M.llo -OMISSIS-all’avanzamento ad anzianità - aliquota del 31.12.2017;
- il verbale n. -OMISSIS- del 17.07.2018 redatto dalla Commissione di Valutazione Avanzamento (di seguito “Co.V.A.”) del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
- ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguenziale, prodromico e collegato al ricorso.
Sostiene il ricorrente che, sebbene incluso nelle aliquote di avanzamento formate alla data del 31.12.2017, a causa della non idoneità espressa dalla Commissione d’Avanzamento, non ha potuto conseguire “una progressione di carriera più che meritata.”.
Come risulta dall’estratto del verbale redatto in data 17.07.2018, la Co.V.A. ha giudicato non idoneo il M.llo -OMISSIS-per la seguente testuale ragione: “in quanto, nel periodo oggetto di scrutinio, ha assunto una condotta censurata sotto il profilo disciplinare, che ha rilevato gravi carenze nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore”.
La difesa del ricorrente allega, in punto di fatto, che tra Gennaio e Febbraio 2018 il M.llo -OMISSIS-inoltrava apposita istanza volta a sollecitare l’Amministrazione affinché provvedesse a disporre la cessazione degli effetti della sanzione disciplinare a suo carico, nonché la cancellazione di essa dalla propria documentazione personale, ex art. 1369 del Codice dell’Ordinamento Militare (c.o.m.).
In data 16.07.2018, giorno antecedente alla riunione della Commissione - che ha poi decretato, con il verbale n. -OMISSIS- del 17.07.2018, la non idoneità all’avanzamento dell’odierno ricorrente - il Ministero della Difesa, con provvedimento prot. n. M_D GMIL REG2018 -OMISSIS-, ha accolto integralmente l’istanza di cancellazione del Sottufficiale.
Su tali premesse parte ricorrente ha impugnato il provvedimento della Co.V.A. denunciandone l’illegittimità per “eccesso di potere sotto molteplici aspetti – violazione dei principi di buona fede e correttezza dell’agire amministrativo – illogicità del provvedimento – incongruenza della valutazione espressa rispetto al dato documentale”.
Al riguardo il ricorrente valorizza in primo luogo la circostanza che, nel periodo di tempo valutato, ossia dal 01.08.2015 al 31.12.2017, la documentazione caratteristica (versata in atti) si compone di tre schede valutative sempre positive, le quali si concludono con il riconoscimento di “un rendimento di ottimo livello” e l’attribuzione della qualifica finale di “Eccellente”.
Con il provvedimento impugnato la Commissione avrebbe disatteso integralmente il contenuto delle valutazioni emergenti dalla documentazione caratteristica del Maresciallo -OMISSIS-e la sua determinazione assume, ad avviso del ricorrente, caratteri illogici ed irragionevoli in quanto avrebbe “eclissato” l’ottimo profilo professionale riconosciuto al militare dai superiori gerarchici.
In secondo luogo parte ricorrente valorizzata l’ulteriore circostanza, a cui si è già fatto sopra cenno, relativa al sopravvenuto provvedimento della D.G. per il Personale Militare del 16.07.2018 (prot. n. M_D GMILREG2018 -OMISSIS-) che ha accolto l’istanza avanzata dall’odierno ricorrente, disponendo la cessazione degli effetti delle sanzioni e la cancellazione delle stesse dalla documentazione personale, ai sensi dell’art. 1369 c.o.m..
Dell’avvenuta cancellazione la Co.V.A. avrebbe dovuto tener conto poiché il relativo provvedimento risale al giorno precedente la riunione conclusasi con la negativa determinazione qui impugnata.
Sottolinea inoltre il ricorrente che, sebbene l’istanza ex art. 1369 c.o.m. sia stata da lui presentata nei primi mesi del 2018, considerata la doverosità della cancellazione delle annotazioni relative alla sanzione inflitta - che devono essere eliminate dalla documentazione personale ai sensi dell’art. 1369, comma 3, c.o.m. ove non vi siano state ulteriori annotazioni (diverse dal richiamo) nel biennio successivo alla comunicazione della punizione - l’agire potestativo del militare deve ritenersi finalizzato soltanto a “formalizzare” una situazione giuridica che, in realtà, doveva ritenersi perfezionata già nel momento erano decorsi due anni dalla notificazione della sanzione disciplinare (a prescindere quindi dall’adozione del formale provvedimento in data successiva).
Al riguardo si deduce che già in data 17.12.2017 il predetto biennio era decorso e, pertanto, il M.llo -OMISSIS-avrebbe potuto avanzare la suddetta istanza già prima della formazione delle aliquote di avanzamento (ossia, prima del 31 dicembre 2017).
In conclusione si deduce che la Commissione di valutazione avrebbe tenuto conto di un precedente disciplinare che, nelle more della procedura di avanzamento e, comunque, al momento della determinazione assunta, era divenuto ormai irrilevante.
Si è costituito in resistenza con comparsa formale il Ministero della Difesa.
Non vi è stata successiva produzione di documenti o memorie difensive ad opera delle parti costituite.
All’udienza del 15 gennaio 2025, al termine delle discussione svoltasi con la presenza degli avvocati di entrambe le parti, il Collegio ha assunto la causa in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso oggi in disanima parte ricorrente impugna, come visto, il giudizio di non idoneità all’avanzamento ad anzianità, aliquota del 31.12.2017, ivi compreso il verbale n. -OMISSIS- del 17.07.2018 redatto dalla Commissione per la Valutazione di Avanzamento (Co.V.A.) del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Le basilari disposizioni relative alla tipologia di promozione in parola si rinvengono nell’art. 1056 c.o.m. (rubricato “Avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente”) il quale, nei suoi primi cinque commi, stabilisce quanto segue:
“1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente, iscritto nel quadro di avanzamento ad anzianità, è promosso a ruolo aperto, secondo le modalità previste dai commi successivi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dal presente codice.
2. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se il sottufficiale o il volontario in servizio permanente sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.
3. Coloro che sono giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.
4. A coloro che sono giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneità.
5. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente giudicato non idoneo è valutato nuovamente e a tale fine è incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, se giudicato per la seconda volta non idoneo, può essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in avanzamento.”.
Pertanto la non idoneità è stata determinata dalla competente Commissione ai sensi del comma 2 dell’articolo citato e si è espressamente fondata sul fatto che il Sottufficiale “nel periodo oggetto di scrutinio, ha assunto una condotta censurata sotto il profilo disciplinare, che ha rilevato gravi carenze nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore”.
Venendo all’esame delle censure impugnatorie proposte dal ricorrente, questo Collegio osserva in primo luogo che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la circostanza che, antecedentemente al giudizio di inidoneità espresso, fosse stata adottata la determina di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari, non esclude la rilevanza dei fatti storici contestati ai fini del giudizio di idoneità. Ha di recente rilevato questa Sezione (cfr. TAR Lazio, I-bis, 28 ottobre 2024, n. 18868) “come da costante giurisprudenza sul punto, infatti, deve ritenersi che il fatto che gli effetti della sanzione disciplinare siano venuti meno non esclude che l’Amministrazione possa tenere in considerazione nella formulazione del proprio giudizio i fatti storici che sono stati il presupposto della sanzione; in altri termini, la Commissione di valutazione e avanzamento ben può considerare i fatti storici a causa dei quali è stata comminata la sanzione, ponendoli a fondamento del giudizio di inidoneità” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 13 ottobre 2023, n. 8955 secondo cui “Infatti, non è la sanzione in sé a rilevare come elemento che osti al giudizio positivo ma lo è, invero, la valutazione del fatto posto alla base di quella sanzione come componente idonea a contribuire alla formazione di un giudizio complessivo della persona, rispetto agli elementi di cui all’art. 55 sexies del d. lgs. 199/2015. In tal senso, la giurisprudenza statuisce che «il giudizio di non idoneità all'avanzamento che ha dato origine all'odierna controversia non si basa sull'avvenuta irrogazione della sanzione disciplinare, ma, come già osservato dal T.A.R, "sulla condotta tenuta dal militare in occasione dei fatti sanzionati con la predetta sanzione disciplinare”. Infatti, secondo la Commissione di avanzamento è "la condotta particolarmente deplorevole, anche per il pregiudizio arrecato all'immagine del Corpo, tenuta dal valutando in occasione della grave sanzione disciplinare inflitta" a costituire la circostanza "dalla quale emergono, in capo al militare, determinanti connotazioni negative relative a gravi carenze morali e caratteriali che si riflettono nel tempo»; cfr. altresì e T.A.R. Lazio – Roma, Sez. IV, 1/06/2022, n. 7202 secondo cui “La Commissione di Avanzamento deve tenere conto di tutti i fatti commessi dal valutando, accertati in sede penale (anche nelle ipotesi di proscioglimento e di assoluzione) e disciplinare - anche in caso di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari - dovendo la Commissione vagliare, ai fini dell'avanzamento, l'intera personalità del militare, valutando l'incidenza dei fatti in relazione al possesso delle qualità morali e di carattere. Specificamente, l'irrilevanza, ai fini dell'avanzamento, della cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinati si ricava dall'esclusione di ogni efficacia retroattiva della cancellazione delle relative annotazioni (art. 1369, comma 3, C.O.M.), che rimuove gli effetti della sanzione disciplinare solo ex nunc, senza incidere sul periodo pregresso, così da non impedire l'apprezzamento di fatti storici essenziali nella ricostruzione del profilo di personalità morale e caratteriale dello scrutinando”.)
Sulla stessa linea ermeneutica si pone la sentenza del TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 24 luglio 2019, n. 1908, la quale ha avuto modo di affermare che “…la giurisprudenza amministrativa ha affermato che è priva di conseguenza, ai fini della legittimità del giudizio di avanzamento, la circostanza che siano state cancellate dallo stato di servizio le notazioni concernenti l'applicazione di benefici penali (quali l'amnistia) e la cessazione degli effetti della sanzione disciplinare; sotto tale angolazione si prescinde dall'intervenuto depennamento della sentenza o del provvedimento disciplinare dal foglio matricolare, dovendo la commissione vagliare, ai fini dell'avanzamento, l'intera personalità dell'ufficiale valutando l'incidenza dei fatti in relazione al possesso delle qualità morali e di carattere (in termini Consiglio di Stato, IV, 14 maggio 2007, n. 2372 e 18 dicembre 2006, n. 7627).”.
Quanto precede appare sufficiente ai fini della reiezione del motivo di impugnazione.
Tuttavia, ad ulteriore supporto della propria conclusione, il Collegio rileva anche che, trattandosi di aliquota di avanzamento formatasi al 31.12.2017, la documentazione personale che la Commissione doveva considerare era esclusivamente quella chiusa entro tale data mentre non sarebbe conforme a fondamentali principi di parità di trattamento e trasparenza amministrativa la pretesa di assegnare rilevanza decisiva (nella valutazione di idoneità) ad un fatto sopravvenuto all’apertura della procedura di avanzamento, come il provvedimento che disponga la cessazione degli effetti delle sanzioni trascritte nella documentazione personale (art. 1369, comma 1, c.o.m.), evento rispetto al quale potrebbe in definitiva giocare un ruolo determinante la mera casualità che il provvedimento di cancellazione ex art. 1369 c.o.m. sia stato emesso prima o dopo la formulazione del giudizio da parte della Commissione.
Né sembra condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui la cessazione degli effetti delle sanzioni sarebbe un effetto legale del decorso del biennio “dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari diverse dal richiamo.”.
Al contrario, come previsto dai commi 2 e 3 dell’art. cit. “ 2. Il Ministro, ovvero l'autorità militare da lui delegata, decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente.
3. In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva.”.
Ciò significa che la cessazione degli effetti (che in ogni caso non può operare retroattivamente come previsto dal comma 3 sopracitato) e la cancellazione dell’annotazione relativa alla sanzione inflitta non si determinano certamente “ope legis”, per effetto del mero decorso di un biennio di servizio senza eventi disciplinari a carico del militare ma, al contrario, è richiesto l’avvio di uno specifico procedimento disciplinare ad istanza di parte il quale deve sfociare in un provvedimento espresso del Ministro (ovvero dell'autorità militare da lui delegata), il quale è chiamato ad effettuare una valutazione di meritevolezza dopo avere assunto i pareri dei superiori gerarchici.
Si configurano, pertanto, come necessari l’esercizio di un potere discrezionale (e non vincolato) e la necessaria intermediazione di un provvedimento costitutivo per consentire all’istante di poter godere del beneficio in questione.
Chiarito quanto sopra, in merito all’asserita mancata presa in considerazione, da parte della Commissione, dell’intero fascicolo e in particolare delle schede valutative del ricorrente relative al periodo oggetto di osservazione (risultate in effetti sempre positive), questo Collegio osserva che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la valutazione operata dalla Commissione deve ritenersi avvenuta prendendo in considerazione tutto il fascicolo del ricorrente. Secondo le disposizioni in materia, infatti, la valutazione dei candidati deve avvenire “previo esame della loro documentazione matricolare e caratteristica.”
Non può pertanto sostenersi che sia stato violato il disposto di cui all’art. 1032 cod. ord. mil. dal momento che il ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova idoneo a smentire quanto riportato nel verbale; deve, pertanto, ritenersi che la Commissione abbia avuto accesso a tutto il fascicolo del ricorrente e lo abbia preso in considerazione, anche se poi ha ritenuto di formulare il giudizio di inidoneità sulla base dei fatti storici che sono stati il presupposto della sanzione disciplinare.
Né ancora potrebbe sostenersi che vi sia stato un eccesso di potere nella formulazione del giudizio di inidoneità, dal momento che l’Amministrazione indica con precisione le ragioni sottese alla sua valutazione e, come sopra esposto, il giudizio della Commissione è altamente discrezionale e, dunque, censurabile solamente in ipotesi di assoluta arbitrarietà o illogicità, profili che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie.
Deve, infatti, essere ribadito che, dall’analisi della documentazione agli atti, emerge come la Commissione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha valutato tutti gli elementi utili, infine sintetizzando che le condotte tenute dal citato ricorrente fossero di gravità tale da non poter esprimere un giudizio di idoneità. Non può dunque ritenersi irragionevole che l'Amministrazione abbia tenuto conto della condotta oggetto dei provvedimenti disciplinari ai fini del giudizio negativo sull’avanzamento di carriera del ricorrente.
In sintesi, la valutazione operata dalla competente Commissione, ad avviso di questo Collegio, risulta immune da profili di irragionevolezza.
Per tutto quanto esposto, i motivi di gravame devono ritenersi infondati ed il ricorso, di conseguenza, va respinto.
Si può disporre, tuttavia, la compensazione integrale delle spese processuali, in considerazione della costituzione meramente formale del Ministero resistente e della peculiarità della vicenda di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
LA Vallorani, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA Vallorani | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.