CASS
Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2024, n. 26643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26643 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da US AR, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza dell'11/12/2023 del Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio;
udito il difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Lo Presti, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Messina, respingendo l'appello proposto ex art. 310, cod. proc. pen., da AR US, ha confermato l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare del divieto di esercitare la professione di commercialista, ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza per due episodi di corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321, cod. pen.), così riqualificati i fatti a lui addebitati, invece inquadrati dall'ordinanza Penale Sent. Sez. 6 Num. 26643 Anno 2024 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 04/04/2024 applicativa della misura nella fattispecie dell'induzione indebita, ex art. 319- quater, cod. pen.. In sintesi, a lui si addebita di avere procurato a Roberto LO — funzionario dell'Agenzia delle entrate di Messina con il ruolo di responsabile dell'Ufficio rimborsi, nonché dirigente di una squadra di serie A di tennistavolo di quella città — dei finanziamenti, o comunque dei benefici economici, dissimulati da fittizi contratti di sponsorizzazione, inducendo alla stipula di questi ultimi alcuni clienti del suo studio professionale di commercialista, ed ottenendo in cambio dal LO la stabile disponibilità per la cura dei suoi interessi personali e professionali presso quell'ufficio pubblico. In particolare, tale IM PA, titolare di una tabaccheria, ha elargito delle somme, con l'accordo della sovrafatturazione da parte della società sportiva e di una retrocessione di parte delle stesse "in nero", peraltro senza effettivo svolgimento, da parte di tale società, delle condotte di pubblicizzazione dell'impresa convenute nel contratto (capo 6 dell'incolpazione provvisoria). Mentre AN NC, titolare di un ristorante, ha stipulato un accordo per la somministrazione di pasti a prezzo di favore per gli appartenenti alla squadra ed i loro ospiti, ottenendo in cambio forme di pubblicità diverse e di minor impatto rispetto a quelle convenute, nonché di valore del tutto sproporzionato per difetto rispetto alla sua prestazione (capo 10 dell'incolpazione). Quanto, poi, alla disponibilità del LO verso US, in un paio di occasioni essa si è pure tradotta in atto. Assecondandone le richieste, infatti, quel funzionario, in un caso, ha modificato la data di risoluzione di un contratto d'affitto, retrodatandola ed offrendosi anche di firmare al posto di esso ricorrente;
in un altro, ha garantito il proprio interessamento per agevolare la definizione di una pratica di competenza della Direzione regionale dell'Agenzia, sita a Palermo. 2. Il ricorso, proposto dall'indagato con atto dei propri difensori, è sorretto da tre motivi. 2.1. Il primo consiste nella violazione di legge e nel vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria. L'ordinanza impugnata — si sostiene — non individua alcun patto corruttivo: il rapporto con LO era di natura puramente amicale e l'attività d'ufficio da questi compiuta non era né illecita, né di esclusiva competenza del suo ufficio, potendo essere svolta anche dal privato interessato. Nulla dimostra che si sia trattato di un mercimonio della funzione, avendo i clienti del US, in realtà, ritratto un vantaggio economico immediato da quelle sponsorizzazioni. La PA, infatti, ha ottenuto un'indebita deduzione fiscale di costi d'impresa in realtà inesistenti. Quanto a NC, invece, indimostrati sono i 2 presupposti di fatto da cui il Tribunale deduce la fittizietà dell'operazione, vale a dire la sproporzione economica tra le reciproche prestazioni contrattuali (ottenendo egli comunque un ampliamento della clientela e la possibilità di deduzione fiscale dei costi sostenuti) e l'inadempimento degli obblighi pubblicitari da parte della società (in quanto il marchio del ristorante, pur non essendo stato apposto sulle maglie degli atleti, come convenuto, compariva sui pannelli pubblicitari collocati alle spalle di costoro durante le interviste televisive e sul web. Ed è proprio la soddisfazione dei propri obiettivi commerciali, in questo modo ottenuta, che spiega il disinteresse del NC per l'esecuzione del contratto di sponsorizzazione, non — come invece erroneamente ritenuto dal Tribunale — la consapevolezza, da parte sua, della fittizietà di quell'accordo. 2.2. Il secondo motivo consiste nell'inosservanza degli artt. 111, Cost., e 6, CEDU, per violazione del diritto di difesa dell'indagato e dei princìpi del contraddittorio e dell'iniziativa esclusiva del Pubblico ministero, valido anche in materia cautelare, in conseguenza della riqualificazione del fatto operata d'ufficio dal Tribunale. La fattispecie ritenuta da quei giudici, infatti, presenta una struttura diversa da quella ipotizzata dalla Pubblica accusa e la diversa qualificazione non era prevedibile in concreto, perciò non avendo l'indagato potuto articolare le necessarie difese, in particolare per dimostrare la liceità delle richieste da lui avanzate al LO. 2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione vengono dedotti, con il terzo motivo, riguardo alla necessaria riferibilità dell'attività ipoteticamente illecita dell'agente pubblico al proprio ufficio, quand'anche per effetto di una sua possibilità d'ingerenza di mero fatto. Nessuna della due pratiche "personali" che LO avrebbe curato nell'interesse di US rientrava, infatti, nelle sue specifiche mansioni o nei compiti dell'ufficio in cui egli prestava servizio. Inoltre, la sponsorizzazione del NC è stata addirittura successiva ad esse, non potendo dunque esservi alcun collegamento causale tra l'una e le altre, tanto che il Tribunale ha individuato la prestazione indebita del funzionario in una sua generica disponibilità futura, senza tuttavia motivare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuna delle doglianze rassegnate con il primo motivo di ricorso e volte a contestare l'esistenza di un quadro di gravità indiziaria è fondata. 1.1. Quella della causale esclusivamente amicale della disponibilità mostrata da LO verso il ricorrente è una censura di puro fatto, che non attinge la coerenza 3 logica della motivazione sul punto, ma riguarda piuttosto la valutazione del materiale istruttorio compiuta dai giudici dell'appello, in questa sede, però, non sindaca bile. Peraltro, e solamente per inciso, può osservarsi che l'allegazione difensiva s'infrange contro una serie di conversazioni intercettate tra i protagonisti della vicenda, riportate per stralci testuali dall'ordinanza, dalle quali emerge nitidamente la stretta correlazione tra procacciamento delle sponsorizzazioni da parte del US e disponibilità del LO nei suoi confronti. 1.2. Irrilevante, poi, ai fini dell'esclusione della configurabilità del reato, è la circostanza per cui gli sponsors avrebbero in ipotesi ritratto dei vantaggi economici. Secondo quanto ipotizzato dall'accusa e ricostruito dai giudici dell'appello, infatti, i beneficiari del mercimonio della funzione da parte del LO non erano costoro, ma piuttosto il ricorrente. Invero, il corrispettivo dell'indebita prestazione pecuniaria mascherata da sponsorizzazione è consistito nell'essersi quel funzionario messo a disposizione dell'odierno ricorrente per le sue necessità, anche future, presso quell'ufficio: e, su tale aspetto, sufficiente ad integrare la fattispecie incriminatrice ipotizzata, il ricorso tace completamente. 2. Il secondo motivo è privo di qualsiasi fondamento. In applicazione del principio di legalità, al Tribunale del riesame o dell'appello ai sensi degli artt. 309 e 310, cod. proc. pen., è consentito modificare la qualificazione giuridica data dal Pubblico ministero al fatto per cui si procede, senza che ciò incida sull'autonomo ed esclusivo potere di iniziativa di tale organo, che rileva soltanto sotto il diverso profilo dell'immutabilità della formulazione del fatto inteso come accadimento materiale (per tutte, Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di AN, Rv. 205617). Inconferente, poi, è il riferimento alla sentenza della Corte EDU dell'Il dicembre 2007, RA c. Italia, ed alla necessità, ivi enunciata, di assicurare all'imputato la garanzia del contraddittorio anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice ex officio. Tale garanzia, infatti, è stata assicurata al US proprio attraverso la possibilità di impugnare sul punto la relativa decisione dei giudici d'appello (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093). 3. Eccentrica, infine, è la censura difensiva per cui l'attività compiuta da LO nell'interesse di US non inerisse al suo ufficio. Per un verso, infatti, l'allegazione non è fondata. 4 In tema di corruzione, è sufficiente che l'atto oggetto del mercimonio rientri nella sfera di competenza o d'influenza dell'ufficio cui appartiene il soggetto corrotto, di modo che, in relazione ad esso, questi possa esercitare una qualche forma di ingerenza, sia pur di mero fatto (così, tra molte altre, Sez. 6, n. 1245 del 08/06/2023, dep. 2024, Alessandrì, Rv. 285886; Sez. 6, n. 17973 del 22/01/2019, Caccuri, Rv. 275935; Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016, D., Rv. 267060): situazione, quella appena descritta, correttamente ravvisata dal Tribunale nel caso specifico, ove solo si pensi che, dei due specifici atti d'interesse per US, uno è stato addirittura compiuto in prima persona da LO (la modifica della data di risoluzione del contratto d'affitto) e, per l'altro, questi si è impegnato ad interessarsene personalmente con i colleghi della diversa articolazione del suo stesso ufficio competente per territorio. Ma, ancor prima, l'esistenza di un collegamento tra quei "favori" e l'attività istituzionale del LO finisce per rappresentare un dato irrilevante, dal momento che — come s'è detto dianzi: § 1.2 — il corrispettivo delle sponsorizzazioni ottenute tramite l'intercessione di US non è consistito nel compimento, da parte di LO, di quei singoli atti, bensì nell'aver egli messo a disposizione dell'altro il proprio ruolo e le proprie funzioni istituzionali: ciò che è sufficiente per la configurabilità del delitto di cui all'art. 318, cod. pen., a prescindere dal compimento di specifici atti da parte dell'agente pubblico e dalla contrarietà o meno degli stessi ai suoi doveri d'ufficio (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555; Sez. 6, n. 33828 del 26/04/2019, Massobrio, Rv. 276783). 4. Il ricorso, in conclusione, dev'essere respinto, con conseguente condanna del proponente a sopportarne le spese (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio;
udito il difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Lo Presti, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Messina, respingendo l'appello proposto ex art. 310, cod. proc. pen., da AR US, ha confermato l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare del divieto di esercitare la professione di commercialista, ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza per due episodi di corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321, cod. pen.), così riqualificati i fatti a lui addebitati, invece inquadrati dall'ordinanza Penale Sent. Sez. 6 Num. 26643 Anno 2024 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 04/04/2024 applicativa della misura nella fattispecie dell'induzione indebita, ex art. 319- quater, cod. pen.. In sintesi, a lui si addebita di avere procurato a Roberto LO — funzionario dell'Agenzia delle entrate di Messina con il ruolo di responsabile dell'Ufficio rimborsi, nonché dirigente di una squadra di serie A di tennistavolo di quella città — dei finanziamenti, o comunque dei benefici economici, dissimulati da fittizi contratti di sponsorizzazione, inducendo alla stipula di questi ultimi alcuni clienti del suo studio professionale di commercialista, ed ottenendo in cambio dal LO la stabile disponibilità per la cura dei suoi interessi personali e professionali presso quell'ufficio pubblico. In particolare, tale IM PA, titolare di una tabaccheria, ha elargito delle somme, con l'accordo della sovrafatturazione da parte della società sportiva e di una retrocessione di parte delle stesse "in nero", peraltro senza effettivo svolgimento, da parte di tale società, delle condotte di pubblicizzazione dell'impresa convenute nel contratto (capo 6 dell'incolpazione provvisoria). Mentre AN NC, titolare di un ristorante, ha stipulato un accordo per la somministrazione di pasti a prezzo di favore per gli appartenenti alla squadra ed i loro ospiti, ottenendo in cambio forme di pubblicità diverse e di minor impatto rispetto a quelle convenute, nonché di valore del tutto sproporzionato per difetto rispetto alla sua prestazione (capo 10 dell'incolpazione). Quanto, poi, alla disponibilità del LO verso US, in un paio di occasioni essa si è pure tradotta in atto. Assecondandone le richieste, infatti, quel funzionario, in un caso, ha modificato la data di risoluzione di un contratto d'affitto, retrodatandola ed offrendosi anche di firmare al posto di esso ricorrente;
in un altro, ha garantito il proprio interessamento per agevolare la definizione di una pratica di competenza della Direzione regionale dell'Agenzia, sita a Palermo. 2. Il ricorso, proposto dall'indagato con atto dei propri difensori, è sorretto da tre motivi. 2.1. Il primo consiste nella violazione di legge e nel vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria. L'ordinanza impugnata — si sostiene — non individua alcun patto corruttivo: il rapporto con LO era di natura puramente amicale e l'attività d'ufficio da questi compiuta non era né illecita, né di esclusiva competenza del suo ufficio, potendo essere svolta anche dal privato interessato. Nulla dimostra che si sia trattato di un mercimonio della funzione, avendo i clienti del US, in realtà, ritratto un vantaggio economico immediato da quelle sponsorizzazioni. La PA, infatti, ha ottenuto un'indebita deduzione fiscale di costi d'impresa in realtà inesistenti. Quanto a NC, invece, indimostrati sono i 2 presupposti di fatto da cui il Tribunale deduce la fittizietà dell'operazione, vale a dire la sproporzione economica tra le reciproche prestazioni contrattuali (ottenendo egli comunque un ampliamento della clientela e la possibilità di deduzione fiscale dei costi sostenuti) e l'inadempimento degli obblighi pubblicitari da parte della società (in quanto il marchio del ristorante, pur non essendo stato apposto sulle maglie degli atleti, come convenuto, compariva sui pannelli pubblicitari collocati alle spalle di costoro durante le interviste televisive e sul web. Ed è proprio la soddisfazione dei propri obiettivi commerciali, in questo modo ottenuta, che spiega il disinteresse del NC per l'esecuzione del contratto di sponsorizzazione, non — come invece erroneamente ritenuto dal Tribunale — la consapevolezza, da parte sua, della fittizietà di quell'accordo. 2.2. Il secondo motivo consiste nell'inosservanza degli artt. 111, Cost., e 6, CEDU, per violazione del diritto di difesa dell'indagato e dei princìpi del contraddittorio e dell'iniziativa esclusiva del Pubblico ministero, valido anche in materia cautelare, in conseguenza della riqualificazione del fatto operata d'ufficio dal Tribunale. La fattispecie ritenuta da quei giudici, infatti, presenta una struttura diversa da quella ipotizzata dalla Pubblica accusa e la diversa qualificazione non era prevedibile in concreto, perciò non avendo l'indagato potuto articolare le necessarie difese, in particolare per dimostrare la liceità delle richieste da lui avanzate al LO. 2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione vengono dedotti, con il terzo motivo, riguardo alla necessaria riferibilità dell'attività ipoteticamente illecita dell'agente pubblico al proprio ufficio, quand'anche per effetto di una sua possibilità d'ingerenza di mero fatto. Nessuna della due pratiche "personali" che LO avrebbe curato nell'interesse di US rientrava, infatti, nelle sue specifiche mansioni o nei compiti dell'ufficio in cui egli prestava servizio. Inoltre, la sponsorizzazione del NC è stata addirittura successiva ad esse, non potendo dunque esservi alcun collegamento causale tra l'una e le altre, tanto che il Tribunale ha individuato la prestazione indebita del funzionario in una sua generica disponibilità futura, senza tuttavia motivare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuna delle doglianze rassegnate con il primo motivo di ricorso e volte a contestare l'esistenza di un quadro di gravità indiziaria è fondata. 1.1. Quella della causale esclusivamente amicale della disponibilità mostrata da LO verso il ricorrente è una censura di puro fatto, che non attinge la coerenza 3 logica della motivazione sul punto, ma riguarda piuttosto la valutazione del materiale istruttorio compiuta dai giudici dell'appello, in questa sede, però, non sindaca bile. Peraltro, e solamente per inciso, può osservarsi che l'allegazione difensiva s'infrange contro una serie di conversazioni intercettate tra i protagonisti della vicenda, riportate per stralci testuali dall'ordinanza, dalle quali emerge nitidamente la stretta correlazione tra procacciamento delle sponsorizzazioni da parte del US e disponibilità del LO nei suoi confronti. 1.2. Irrilevante, poi, ai fini dell'esclusione della configurabilità del reato, è la circostanza per cui gli sponsors avrebbero in ipotesi ritratto dei vantaggi economici. Secondo quanto ipotizzato dall'accusa e ricostruito dai giudici dell'appello, infatti, i beneficiari del mercimonio della funzione da parte del LO non erano costoro, ma piuttosto il ricorrente. Invero, il corrispettivo dell'indebita prestazione pecuniaria mascherata da sponsorizzazione è consistito nell'essersi quel funzionario messo a disposizione dell'odierno ricorrente per le sue necessità, anche future, presso quell'ufficio: e, su tale aspetto, sufficiente ad integrare la fattispecie incriminatrice ipotizzata, il ricorso tace completamente. 2. Il secondo motivo è privo di qualsiasi fondamento. In applicazione del principio di legalità, al Tribunale del riesame o dell'appello ai sensi degli artt. 309 e 310, cod. proc. pen., è consentito modificare la qualificazione giuridica data dal Pubblico ministero al fatto per cui si procede, senza che ciò incida sull'autonomo ed esclusivo potere di iniziativa di tale organo, che rileva soltanto sotto il diverso profilo dell'immutabilità della formulazione del fatto inteso come accadimento materiale (per tutte, Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di AN, Rv. 205617). Inconferente, poi, è il riferimento alla sentenza della Corte EDU dell'Il dicembre 2007, RA c. Italia, ed alla necessità, ivi enunciata, di assicurare all'imputato la garanzia del contraddittorio anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice ex officio. Tale garanzia, infatti, è stata assicurata al US proprio attraverso la possibilità di impugnare sul punto la relativa decisione dei giudici d'appello (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093). 3. Eccentrica, infine, è la censura difensiva per cui l'attività compiuta da LO nell'interesse di US non inerisse al suo ufficio. Per un verso, infatti, l'allegazione non è fondata. 4 In tema di corruzione, è sufficiente che l'atto oggetto del mercimonio rientri nella sfera di competenza o d'influenza dell'ufficio cui appartiene il soggetto corrotto, di modo che, in relazione ad esso, questi possa esercitare una qualche forma di ingerenza, sia pur di mero fatto (così, tra molte altre, Sez. 6, n. 1245 del 08/06/2023, dep. 2024, Alessandrì, Rv. 285886; Sez. 6, n. 17973 del 22/01/2019, Caccuri, Rv. 275935; Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016, D., Rv. 267060): situazione, quella appena descritta, correttamente ravvisata dal Tribunale nel caso specifico, ove solo si pensi che, dei due specifici atti d'interesse per US, uno è stato addirittura compiuto in prima persona da LO (la modifica della data di risoluzione del contratto d'affitto) e, per l'altro, questi si è impegnato ad interessarsene personalmente con i colleghi della diversa articolazione del suo stesso ufficio competente per territorio. Ma, ancor prima, l'esistenza di un collegamento tra quei "favori" e l'attività istituzionale del LO finisce per rappresentare un dato irrilevante, dal momento che — come s'è detto dianzi: § 1.2 — il corrispettivo delle sponsorizzazioni ottenute tramite l'intercessione di US non è consistito nel compimento, da parte di LO, di quei singoli atti, bensì nell'aver egli messo a disposizione dell'altro il proprio ruolo e le proprie funzioni istituzionali: ciò che è sufficiente per la configurabilità del delitto di cui all'art. 318, cod. pen., a prescindere dal compimento di specifici atti da parte dell'agente pubblico e dalla contrarietà o meno degli stessi ai suoi doveri d'ufficio (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555; Sez. 6, n. 33828 del 26/04/2019, Massobrio, Rv. 276783). 4. Il ricorso, in conclusione, dev'essere respinto, con conseguente condanna del proponente a sopportarne le spese (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2024.