TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 4-3-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 27-2-
2025, in data 2-4-2024 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11539/2024 RG Lavoro
T R A
nato a [...] il [...], ivi residente a[...], C.F. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avvocati Leopoldo Spedaliere e C.F._1
Luciano Spedaliere, con cui elettivamente domicilia in Portici al Corso Garibaldi n. 85 Ricorrente
E
P.I. ), in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa giusta mandato in atti dagli Avv.ti prof. Marco Marazza e Domenico
[...]
De Feo, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Massimo Stanzione n. 12 presso lo studio dell'Avv. Mario de Mathia
Convenuta
OGGETTO: Franchigia oraria - nullità parziale accordo sindacale 27/3/2013
CONCLUSIONI Per parte ricorrente “- preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo sindacale del 27/3/2013, nella clausola/parte in cui prevede una franchigia (non retribuita) a carico dei tecnici on field per la copertura dei tempi di spostamento dal luogo di ricovero dell'automezzo sociale, sia esso presso il proprio domicilio o presso la sede aziendale più vicina allo stesso, al luogo del primo intervento giornaliero, e dal luogo dell'ultimo intervento giornaliero a quello di ricovero dell'automezzo; - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inclusione nell'orario di lavoro del tempo per lo spostamento dalla sede di ricovero dell'automezzo sociale, sia essa presso il proprio domicilio, oppure presso la sede aziendale in atti più vicina allo stesso, al luogo del primo intervento della giornata, nonché del tempo occorrente per il rientro dal luogo dell'ultimo intervento alla sede di ricovero dell'autoveicolo, nella misura complessiva, da luglio 2013 al 18 luglio 2019, di 30 minuti giornalieri (15 per primo intervento + 15 per ultimo intervento), come su descritto ai capi 27) e 28),
o in quella diversa misura giornaliera ritenuta anche in via equitativa come di giustizia, e, per
l'effetto: - condannare al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro CP_1
8.567,02, come da analitico conteggio allegato al presente atto, quale sua parte integrante, o quel diverso anche maggiore importo ritenuto di giustizia, oltre accessori di legge dalla maturazione al soddisfo;
- in via subordinata, condannare al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 della medesima somma di Euro 8.567,02, o comunque di altro importo ritenuto di giustizia, oltre accessori di legge, da determinarsi con valutazione equitativa dell'Ill.Mo Giudicante ai sensi dell'art.
432 cpc. Con vittoria di spese e competenze di giudizio ed attribuzione ai sottoscritti procuratori, per averne fatto anticipo” Per parte convenuta “a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario, per le causali di cui in narrativa, e, per l'effetto, rigettarlo integralmente;
b) nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e, in ogni caso, indimostrato;
c) in via
1 1 subordinata, quanto al capo di domanda relativo alle asserite differenze retributive, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale volesse accogliere le domande del ricorrente, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti sorti anteriormente al 6/5/2019; d) in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15-5-2024 il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Napoli deducendo di lavorare dal 4/11/2002 alle dipendenze di , assunto presso la sede del Centro CP_1
Direzionale in Napoli Is.G4 alle dipendenze di , società facente parte del Controparte_3 gruppo , alle cui formali dipendenze è poi transitato, senza soluzione di continuità e CP_1 con conservazione di anzianità di servizio, dal 27/12/2005; che dall'aprile 2010 è stato assegnato alla sede di Napoli in Via Carlo di Tocco n.7, per poi essere collocato, dal maggio 2015 a tutt'oggi, presso la sede di Via Argine Napoli;
di essere inquadrato al 5° livello del CCNL Telecomunicazioni, con adibizione al servizio FOL/BC.FFCN, Settore OPEN ACCESS per la gestione della rete esterna (su cui transitano i vari servizi in favore di clienti ed utenze della società convenuta); di svolgere sin dall'aprile 2010 mansioni di Tecnico On Field, consistenti negli interventi tecnici esterni di attivazione, manutenzione e riparazione presso la clientela;
aziendale dislocata sul territorio, dedita quindi all'esercizio, all'installazione, alla preparazione, alla manutenzione/riparazione di impianti, apparati e sistemi di TLC, nonché di prodotti/servizi offerti ai clienti, dunque con interventi "sul campo" ("on field") per diagnosi, studio degli impianti, attivazione, assistenza tecnica specialistica e collaudo presso il cliente finale;
che dal settembre 2018 espleta l'attività in oggetto presso le infrastrutture della rete, in particolare presso le centrali e sedi di Ercolano, Lucrino, Napoli, Torre del
Greco, Trecase, S. Giorgio a Cremano, Mariglianella, Volla, Portici, S. Sebastiano, Pompei,
Poggiomarino ecc.; che per lo svolgimento delle sue attività ha in dotazione un autoveicolo aziendale
- necessario al trasporto degli strumenti ed attrezzi vari utilizzati per gli interventi con cui si reca presso i clienti -, il quale viene prelevato e poi lasciato in custodia (in riferimento al periodo oggetto dell'odierno ricorso, dall'1 luglio 2013 al 18 luglio 2019) nel garage della sede aziendale di Barra in Via Mercalli, come indicato nella comunicazione del 19 luglio 2013 (doc. 3), come richiesto da accordo sindacale del 27/3/2013 (doc. 4); che, sempre per l'espletamento delle attività assegnate, è dotato di applicativi installati sul cellulare di servizio - ove riceve quotidianamente l'indicazione del piano degli interventi tecnici e dei relativi clienti ove recarsi -, nonché di impianto di geolocalizzazione sull'autoveicolo aziendale in dotazione (come da accordo del 27/3/2013: doc. 4, pagg. 1 e 2); che il lavoro è articolato su 5 giorni settimanali a rotazione, con orario ordinario di 7,38 ore giornaliere, in media sulla fascia retribuita dalle 8.30 alle 16,38, compresa una pausa di 30 minuti;
che in data 27 marzo 2013 , con l'obiettivo di migliorare la produttività aziendale, CP_1 aveva sottoscritto con le OO.SS. accordi di prossimità che avevano introdotto per i lavoratori in ambito Open Access il progetto “tecnici on field” che avevano definito nuove modalità operative;
che dette nuove modalità si sostanziavano nella cd. “franchigia” per cui: la prestazione lavorativa del personale tecnico avrebbe avuto inizio presso il sito individuato per svolgere la prima work request, mentre la fine dell'orario giornaliero sarebbe avvenuta presso il sito dell'ultima attività, con previsione di una franchigia a carico del lavoratore, al massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore (se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale) al luogo di primo intervento, e pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo fosse stabilito presso la sede sociale. In diritto ha eccepito l'illegittimità della clausola dell'accordo sindacale del 27-3-2013 rispetto alla Direttiva 2003/88/CE, che definisce orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, poiché, nel caso di specie, il tempo calcolato dalla come franchigia, in realtà, era da ritenersi a tutti gli CP_1 effetti come orario di lavoro.
2 2 Pertanto, ha chiesto, previo accertamento della nullità parziale dell'accordo sindacale del 27-3-2013, nella parte in cui stabilisce che l'orario di lavoro inizia a decorrere e termina presso il luogo individuato per lo svolgimento della prestazione, senza includere i tempi di spostamento per i quali è prevista una indennità di franchigia, le differenze retributive quantificate in ricorso in relazione al periodo da luglio 2013 al 18 luglio 2019.
Fissata udienza per la discussione, si è costituita tempestivamente la , che ha resistito al CP_1 ricorso chiedendone il rigetto. Ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità della domanda, per la inscindibilità della clausola contrattuale con il resto dell'accordo del 27-3-2013, nonché per la carenza assertiva sui tempi quotidiani di effettiva percorrenza. Nel merito ha dedotto il carattere migliorativo dell'accordo sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, cui il ricorrente, considerato il tempo trascorso aveva di fatto prestato acquiescenza, essendo il tempo ulteriore rispetto a quello considerato “di franchigia” a carico dell'azienda; contestava che il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientrasse nell'attività lavorativa perché non funzionale rispetto alla prestazione e che, in ogni caso, il lavoratore, durante gli spostamenti con l'auto aziendale, fosse a disposizione del datore;
che, inoltre, con l'ulteriore accordo del 18-7-2019, era stato introdotto un diverso modello organizzativo che comportava il superamento del precedente accordo del 2013; infine eccepiva la prescrizione dei crediti. Istruita la causa sulla scorta della documentazione prodotta, acquisiti i conteggi riformulati dalla parte ricorrente in base alle contestazioni sul quantum mosse dalla , veniva fissata udienza per la CP_1 discussione al 4-3-2025.
A tale data, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
****
La domanda è fondata e merita accoglimento, condividendo questo giudice le argomentazioni esposte in numerosi precedenti di primo grado e di appello prodotti dalla difesa del ricorrente, che si condividono ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc. (sentenza dott. Ciaramella n. 898/2022, sentenza n. n. 389/2024 dott. Picciotti, sentenza Corte di Appello Napoli n. 708/2025).
L'Accordo aziendale del 27 marzo 2013 in punto di "Nuove modalità della prestazione lavorativa", prevede che: "Con decorrenza dal 1° Luglio 2013, nei confronti del personale tecnico operante stabilmente all'esterno, al fine di incrementare la produttività ottimizzando i tempi di spostamento ad inizio e fine turno di lavoro, le parti condividono la necessità di introdurre un nuovo modello organizzativo delle attività on field, di seguito riportato: la prestazione lavorativa del personale tecnico avrà inizio presso il sito individuato per svolgere la prima work request, la fine dell'orario di lavoro giornaliero -analogamente- avverrà presso il sito dell'ultima attività; l'Azienda provvede ad assegnare l'attrezzatura di servizio (dotazioni tecniche ed autoveicolo) a ciascun tecnico singolista che abitualmente utilizzi l'automezzo sociale. Fuori orario di servizio la custodia dell'automezzo sociale avverrà presso il domicilio del tecnico. L'Azienda s'impegna, qualora non ricorrano presso il domicilio del lavoratore idonee garanzie di sicurezza del veicolo e dei beni aziendali, a concedere la possibilità di ricoverare l'automezzo presso il luogo aziendale più vicino al domicilio del tecnico o altro luogo aziendale da lui indicato". L'accordo prevede “una franchigia a carico del lavoratore, pari a un massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento;
la franchigia a carico del lavoratore sarà pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo è stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore. Con riferimento alla chiusura a fine giornata dell'attività lavorativa, è prevista una franchigia, pari ad un massimo di 30 minuti, a carico del lavoratore per lo spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio del lavoratore e pari a un
3 3 massimo di 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale di ricovero dell'automezzo sociale". L'Accordo prevede, altresì, che "Qualora i tempi di spostamento per arrivare dalla sede di ricovero dell'automezzo fino al sito della prima work request siano inferiori a quanto previsto in franchigia, il lavoratore attesterà l'inizio dell'attività all'arrivo presso il sito del primo intervento, in coincidenza con l'inizio dell'orario di servizio", ed aggiunge che "Qualora i tempi di spostamento per il primo intervento siano superiori a quanto previsto in franchigia, l'inizio della prestazione coinciderà con
l'inizio dell'orario di servizio previsto, anche se non si è ancora raggiunto il luogo del primo intervento. Pertanto, la differenza tra il tempo di spostamento stimato e la durata della franchigia sarà a carico azienda". In tal modo, viene modificato il luogo d'inizio e di fine dell'attività lavorativa dei tecnici “on field” che non si identifica più, come era in precedenza, con la sede aziendale;
il predetto accordo stabilisce, infatti, che la prestazione lavorativa giornaliera abbia inizio presso il cliente/impianto predeterminato dalle procedure informatiche di assegnazione lavori (c.d. work request) ed abbia termine presso l'ultimo cliente/impianto. In base all'accordo richiamato, con riferimento all'inizio dell'orario di lavoro, la società datrice di lavoro applica una franchigia di 30 o 15 minuti (a seconda di dove si trovi custodita l'autovettura aziendale): si tratta di tempi non riconosciuti dalla come tempo di lavoro e, quindi, non CP_1 retribuiti;
solo nel caso in cui i tempi di spostamento da un luogo all'altro siano superiori al tempo previsto in franchigia, la differenza è a carico dell'azienda e, quindi, viene retribuita.
Si tratta, quindi, di accertare se i tempi oggetto di franchigia – previsti per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore o dalla sede aziendale (a seconda del luogo ove sia custodito l'automezzo) al luogo del primo intervento ed altrettanto a chiusura della giornata lavorativa per la copertura dei tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale o al domicilio del lavoratore, se autorizzato a custodirlo in proprio - rientrino o meno nella nozione di orario di lavoro come disciplinata dal D.Lgs. n. 66/2003 e come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria.
L'art.1, comma 2, d.lgs. n. 66/2003, recante attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, stabilisce che “agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”, mentre è “periodo di riposo” (lett. b) “qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro”.
La disciplina dettata dalle richiamate direttive è rimasta sostanzialmente inalterata anche a seguito dell'emanazione della direttiva 2003/88/CE. La Corte di Giustizia UE, nell'interpretare l'art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE – che riproduce il contenuto nell'art. 2, punto 1, della direttiva 93/104/CE, secondo cui si intende per “orario di lavoro”
“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali” – ha statuito, nella sentenza Federación de Se. Pr. del sindicato Comisiones obreras (10 settembre 2015, in causa C-266/14), che “in circostanze come quelle che caratterizzano il procedimento principale, nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce «orario di lavoro», ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro”. In relazione al primo elemento costitutivo della nozione di “orario di lavoro”, ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 (ossia che “il lavoratore deve essere nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni”), la Corte di Giustizia ha osservato che gli spostamenti dei dipendenti per recarsi dai clienti indicati dal loro datore di lavoro “costituiscono lo strumento necessario per l'esecuzione delle prestazioni tecniche di tali lavoratori presso tali clienti” e che, quindi, “non tenere conto di tali spostamenti comporterebbe che un datore di lavoro … possa rivendicare che solo il tempo impiegato nell'esercizio dell'attività di installazione e manutenzione dei sistemi di sicurezza rientri nella nozione di «orario di lavoro», ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della
4 4 direttiva 2003/88, il che avrebbe l'effetto di snaturare tale nozione e compromettere l'obiettivo di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori”.
Il secondo elemento costitutivo della nozione di orario di lavoro di cui all'art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE, rappresentato dall'essere il lavoratore “a disposizione del datore di lavoro durante tale periodo”, implica che “i lavoratori sono sottoposti alle dette istruzioni del loro datore di lavoro, che può cambiare l'ordine dei clienti oppure annullare o aggiungere un appuntamento”; sul punto, la Corte ha osservato che “durante il tempo di spostamento necessario, che il più delle volte è incomprimibile, detti lavoratori non hanno la possibilità di disporre liberamente del loro tempo e di dedicarsi ai loro interessi, e pertanto essi sono a disposizione dei loro datori di lavoro”. Per quanto riguarda, infine, il terzo elemento costitutivo della nozione di “orario di lavoro”, ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE, secondo cui “nel periodo preso in considerazione il dipendente deve essere al lavoro”, la Corte ha rilevato che “se un lavoratore che non ha più un luogo di lavoro fisso esercita le sue funzioni durante lo spostamento che effettua verso un cliente od in provenienza da questo, tale lavoratore deve essere considerato come al lavoro anche durante tale tragitto. Infatti, … poiché gli spostamenti sono intrinseci alla qualità di lavoratore che non ha un luogo di lavoro fisso od abituale, il luogo di lavoro di siffatti lavoratori non può essere ridotto ai luoghi di intervento fisico di tali lavoratori presso i clienti del loro datore di lavoro;
sarebbe infatti contrario a tale direttiva il fatto che il tempo di riposo dei lavoratori che non hanno un luogo di lavoro abituale o fisso sia ridotto in ragione dell'esclusione del loro tempo di spostamento domicilio- clienti dalla nozione di «orario di lavoro», ai sensi dell'articolo 2, punto 1, di detta direttiva”. Conclude la Corte, alla luce di quanto precede, che “qualora alcuni lavoratori che si trovano in circostanze come quelle di cui al procedimento principale utilizzino un veicolo di servizio per recarsi, durante la giornata lavorativa, dal loro domicilio presso un cliente indicato dal loro datore di lavoro o per tornare al loro domicilio dal luogo in cui si trova tale cliente e per recarsi dal luogo in cui si trova un cliente ad un altro, tali lavoratori devono, durante tali spostamenti, essere considerati «al lavoro», ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della medesima direttiva. Com'è noto, le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia erga omnes e comportano la necessità di interpretare il diritto interno in senso conforme alle stesse. Nella fattispecie in esame ricorrono i tre elementi costitutivi della nozione di orario di lavoro, come individuati dalla Corte di Giustizia nella sentenza dianzi richiamata
Manca, in primo luogo, una sede fissa di lavoro poiché i tecnici on field, sono per definizione obbligati a spostarsi più volte nel corso della giornata nei diversi siti di ciascuna work request. Gli spostamenti per recarsi dai clienti indicati da costituiscono, dunque, lo strumento necessario Controparte_1 per l'esecuzione delle prestazioni presso tali clienti;
ne consegue che durante detti spostamenti il lavoratore deve considerarsi “nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni”. Inoltre, durante gli spostamenti il lavoratore è “a disposizione del datore di lavoro”: il lavoratore è dotato, infatti, di un applicativo aziendale (terminale FAS), attraverso il quale comunica con la società datrice di lavoro anche durante gli spostamenti e riceve gli ordini di intervento. L'autovettura aziendale in dotazione, inoltre, è geolocalizzata, cosicché durante gli spostamenti il lavoratore è soggetto al controllo e all'eterodirezione del datore di lavoro e non ha certamente la possibilità di disporre liberamente del proprio tempo.
Gli spostamenti sono dunque intrinseci alla qualità di lavoratore – quale il tecnico on field - che non ha un luogo di lavoro fisso od abituale, per cui il luogo di lavoro di tale lavoratore non può essere ridotto ai luoghi di intervento fisico presso i clienti della datrice di lavoro, ma comprende gli spostamenti verso e dai luoghi di intervento, in quanto funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa presso i clienti. Ne deriva che, durante tali spostamenti, il tecnico on field deve essere considerato “al lavoro”. Ritiene quindi il giudicante che la clausola di cui all'accordo del 27-3-2013, nel rimodulare il momento di inizio e di cessazione della prestazione lavorativa, sia contraria alla norma imperativa di cui all'art.1 D. Lgs. 66/2003, attuativo delle direttive 93/104/CE, 2000/34/CE e 2003/88/CE, ed alla nozione di orario di lavoro come enucleata dalla richiamata della Corte di Giustizia richiamata. In
5 5 conclusione, deve affermarsi che il tempo impiegato dal lavoratore per trasferirsi dal luogo in cui è custodita l'auto aziendale alla prima Work Request e per rientrare dall'ultima Work Request al luogo di ricovero del veicolo, fa parte dell'orario di lavoro secondo la nozione di questo fissata dalla normativa italiana e comunitaria, che è imperativa e non derogabile in peius dalle parti. Ritiene il Tribunale che la società con l'Accordo sindacale del marzo 2013 ha acquisito il vantaggio (rispetto alla precedente organizzazione, secondo cui i dipendenti si recavano dapprima in CP_1 per timbrare il cartellino orario e poi uscivano per recarsi sui luoghi degli interventi, così come rientravano in alla fine di questi ultimi per timbrare nuovamente il cartellino), di disporre di CP_1 lavoratori che si recano direttamente sul luogo dell'intervento; dunque, non si vede perché questo tempo non debba essere considerato di lavoro così come era (pacificamente) considerato quello impiegato per raggiungere il luogo dell'intervento dopo aver timbrato il cartellino in azienda.
In sostanza, a ben vedere, il mutamento in peius per i lavoratori è rappresentato dalla franchigia di 15
o 30 minuti previsti dagli accordi sindacali: mentre col precedente sistema i tecnici on field lavoravano 7 ore e 38 minuti, compreso il tempo impiegato per recarsi dalla sede al luogo CP_1 dell'intervento (e viceversa), col nuovo sistema lavorano invece 7 ore e 38 minuti effettivi, e cioè al netto degli spostamenti, non essendo essi retribuiti, almeno nei limiti della franchigia.
Le considerazioni espresse hanno trovato conforto in plurime pronunce della Suprema Corte che, con sentenze n. 27920/2021, n. 31340/2021, nonché n. 37286/2021, ha dichiarato l'illegittimità dell'applicazione della franchigia da parte della sulla scorta dell'accordo del 27- Controparte_1
3-2013.
Da ultimo la Suprema Corte, con la sentenza n. 27008/2023, richiamando il proprio precedente n. 27920/2021 cit., ha osservato che “gli spostamenti dei dipendenti per recarsi dai clienti indicati dal loro datore di lavoro costituiscono lo strumento necessario per l'esecuzione delle prestazioni tecniche di tali lavoratori presso tali clienti, spostamenti durante i quali detti lavoratori, non avendo la possibilità di disporre liberamente del proprio tempo e di dedicarsi ai loro interessi, devono ritenersi a disposizione dei loro datori di lavoro e sono, pertanto, da considerarsi come al lavoro anche durante tale tragitto..l'auto aziendale è utilizzabile solo per recarsi presso il richiesto luogo dell'intervento (o tornare da esso alla loro abitazione) e che compete alla società stabilire (o modificare) il luogo del primo e dell'ultimo intervento, sicché non si comprenderebbe perché tale tempo non debba essere considerato tempo di lavoro”. E', poi, principio consolidato quello secondo cui “non può essere consentito alla contrattazione collettiva di neutralizzare, sia pure ai soli fini retributivi e contributivi, un periodo di lavoro in cui il dipendente sia stato effettivamente a disposizione del datore di lavoro” e, dunque, sottoposto alla sua eterodirezione;
periodo in cui, peraltro, il lavoratore non può sottrarsi all'obbligo di eseguire la prestazione che gli compete secondo buona fede e diligenza, in quanto rientrante, appunto anch'esso nell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Ne consegue che l'Accordo collettivo aziendale del 27-3-2013, in quanto contenente disposizioni di minore favore, e quindi una deroga in peius rispetto alla normativa nazionale ed europea, va annullato in parte qua nella parte in cui sottrae dal computo dell'orario di lavoro il periodo di franchigia di 30 ovvero 15 minuti laddove il tempo impiegato dal lavoratore nello spostamento dal luogo di ricovero dell'auto aziendale al primo intervento, così come il tempo impiegato per il compimento del percorso tra la sede dell'ultimo intervento della giornata lavorativa alla sede di ricovero dell'auto aziendale è da considerarsi orario di lavoro. Sul punto, invero, sostiene la tesi dell'inammissibilità dell'impugnazione Controparte_1 parziale dell'accordo, sostenendo la natura essenziale della clausola in disamina (di previsione della cd. franchigia del personale tecnico on field) rispetto alle corrispondenti obbligazioni assunte dall'azienda, ovvero di salvaguardia dei livelli occupazionali. L'assunto, tuttavia, è infondato. Come condivisibilmente rilevato dalla Corte di Appello di Napoli nella sentenza n. 708/2025 (allegata da parte ricorrente) “È principio consolidato della S.C. che, nel nostro sistema, le disposizioni dell'art. 1419 c.c. sono improntate al fondamentale principio, posto a presidio dell'autonomia privata, della conservazione del negozio giuridico;
ne consegue, stante
6 6 l'eccezionalità della disposizione che prevede l'estensione all'intero contratto della nullità di singole parti o clausole dello stesso, che l'invalidità dell'intero contratto può essere dichiarata dal giudice soltanto nei casi in cui la parte interessata, che l'abbia dedotta o eccepita, abbia assolto al relativo onere probatorio, offrendo la rigorosa dimostrazione che la parte o clausola affetta da nullità non abbia esistenza autonoma, ma sia in correlazione inscindibile con il resto del contratto, sicché i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da invalidità (tra le altre, Cass. n. 10237/2022 [ord.]; 13222/2014; 13561/2008; 11673/2007; 27732/05; 10690/05;
10536/02). Nel caso di specie detta inscindibilità non è ravvisabile. Manca, in particolare, da parte dell'azienda – su cui incombeva l'onere di eccezione e di prova – l'allegazione di una specifica correlazione tra la clausola che prevede la franchigia oraria a carico dei tecnici, esente da retribuzione, per il raggiungimento del luogo di svolgimento della prestazione e la finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali, che, secondo quanto si legge negli accordi esibiti in giudizio, passa “attraverso azioni volte all'aumento di produttività e al recupero dell'efficienza del personale”. Non viene qui censurata, infatti, la nuova modalità organizzativa che prevede che il tecnico non debba passare per la sede aziendale prima di partire per il primo intervento, al dichiarato fine di ottimizzare i tempi di lavoro, riducendo quelli di spostamento: ciò che si invoca da parte dei lavoratori, piuttosto, è il riconoscimento del diritto a che il tempo necessario per recarsi sul luogo di lavoro, sotto la direzione e il controllo aziendale, debba essere retribuito. Ed allora, non sembra esservi correlazione alcuna tra la previsione di una franchigia oraria, che si traduce in mancata remunerazione di tempi di lavoro – così qualificati in base agli argomenti sopra esposti –, e l'aumento di produttività e di efficienza del personale;
né si vede come tale clausola possa rivestire un'importanza determinante nel complesso dell'accordo sul miglioramento della produttività e competitività, che tende piuttosto – come si legge in ciascuno degli accordi paralleli esibiti (cfr. docc. in prodd.), riguardanti, oltre i tecnici on field, anche altre figure professionali - ad introdurre variazioni organizzative volte ad ottimizzare l'impiego della forza lavoro. Né può confondersi l'essenzialità con la mera compresenza o, meglio, con un mero collegamento tra clausole, che, da solo, non è affatto prova della natura determinante della clausola specifica”. Anche le contestazioni sul quantum sollevate dalla società convenuta risultano infondate. È pacifico che i lavoratori in auto sono muniti di terminale aziendale (FAS) con cui visualizzano i luoghi degli interventi stabiliti dall'azienda, "timbrano" l'orario di inizio del lavoro (geolocalizzazione a parte) e ricevono le disposizioni della : ciò rafforza il concetto che in tali tempi sono etero CP_1 diretti dall'azienda. Ed è questa la ragione, fra le altre, per cui alcuna mancata prova dei tempi della prestazione da parte del lavoratore potrebbe esservi. Peraltro, parte ricorrente ha allegato i tabulati di
“google maps” circa le zone di lavoro coperte, senza che parte convenuta li abbia adeguatamente contestati.
A fronte dei conteggi del lavoratore, essendo la vettura geolocalizzata e dunque ben noti alla datrice di lavoro i suoi spostamenti, essa avrebbe dovuto specificamente contestare la quantificazione dei tempi di spostamento cosa che, in effetti, non ha fatto.
Peraltro, va osservato che il tempo impiegato per percorrere il tragitto all'andata tra la sede e il luogo dell'intervento e al ritorno tra il luogo dell'intervento e la sede aziendale ove riporre il mezzo di trasporto, è stato calcolato dallo stesso accordo sindacale e non è in contestazione.
La prova che la franchigia oraria imposta al dipendente fosse di 60 minuti al giorno (30 ad inizio turno e 30 a fine turno) ovvero di 30 minuti (15 ad inizio turno e 15 a fine turno), a seconda che l'auto aziendale sia custodita presso il domicilio del lavoratore ovvero presso la sede aziendale più vicina al suo domicilio, emerge infatti dalla lettura dell'accordo sindacale del 27 marzo 2013, la cui applicazione è pacifica.
Per quanto attiene al calcolo delle differenze retributive dovute, è possibile far riferimento ai conteggi, così come riformulati e prodotti dalla parte ricorrente unitamente alle note autorizzate depositate in data 13-2-2025 - in cui si è tenuto conto delle contestazioni contabili della convenuta circa i 300 giorni di assenza dal lavoro da espungersi dal computo originario -, ai quali si rinvia essendo stati
7 7 svolti secondo criteri logici e tecnici corretti, in assenza di specifiche contestazioni da parte della convenuta. Da ultimo, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla . CP_1
Secondo il recente orientamento di legittimità, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 06-09-2022, n. 26246; 20-
10-2022 n. 30957). Nel caso di specie, il rapporto di lavoro non è cessato e non è, pertanto, neanche iniziato a decorrere il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 n.4 c.c. per i crediti maturati a far data dal 2013, sicché l'eccezione formulata dalla società va ritenuta destituita di fondamento.
Conclusivamente il ricorso va accolto e la società resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, del complessivo importo di euro 7.362,01, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, secondo il meccanismo di cui all'art. 429 c.p.c.. La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n.
8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105;
Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del carattere seriale della controversia e dell'attività difensiva svolta. Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco Armato, sul ricorso presentato da in data 15-5-2024, così decide: Parte_1
1) dichiara la nullità parziale dell'accordo sindacale del 27-3-2013 nella parte in cui sottrae dal computo dell'orario di lavoro il periodo di franchigia di 30 ovvero 15 minuti e, per l'effetto, dichiara che il tempo impiegato dal ricorrente nello spostamento dal luogo di ricovero dell'auto aziendale al primo intervento, così come il tempo impiegato per il compimento del percorso tra la sede dell'ultimo intervento della giornata lavorativa alla sede di ricovero dell'auto aziendale, è da considerarsi orario di lavoro;
2) per l'effetto condanna , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente della somma di euro 7.362,01, per il periodo dall'1-7-2013 al 18-7-2019, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate;
3) condanna la società convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.860,00, oltre I.VA., C.P.A., spese generali come per legge e rimborso del C.U. di euro 118,50, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
si comunichi
Napoli, 2-4-2025.
Il giudice
Dr. Francesco Armato
8 8 9 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 4-3-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 27-2-
2025, in data 2-4-2024 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11539/2024 RG Lavoro
T R A
nato a [...] il [...], ivi residente a[...], C.F. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avvocati Leopoldo Spedaliere e C.F._1
Luciano Spedaliere, con cui elettivamente domicilia in Portici al Corso Garibaldi n. 85 Ricorrente
E
P.I. ), in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa giusta mandato in atti dagli Avv.ti prof. Marco Marazza e Domenico
[...]
De Feo, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Massimo Stanzione n. 12 presso lo studio dell'Avv. Mario de Mathia
Convenuta
OGGETTO: Franchigia oraria - nullità parziale accordo sindacale 27/3/2013
CONCLUSIONI Per parte ricorrente “- preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo sindacale del 27/3/2013, nella clausola/parte in cui prevede una franchigia (non retribuita) a carico dei tecnici on field per la copertura dei tempi di spostamento dal luogo di ricovero dell'automezzo sociale, sia esso presso il proprio domicilio o presso la sede aziendale più vicina allo stesso, al luogo del primo intervento giornaliero, e dal luogo dell'ultimo intervento giornaliero a quello di ricovero dell'automezzo; - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inclusione nell'orario di lavoro del tempo per lo spostamento dalla sede di ricovero dell'automezzo sociale, sia essa presso il proprio domicilio, oppure presso la sede aziendale in atti più vicina allo stesso, al luogo del primo intervento della giornata, nonché del tempo occorrente per il rientro dal luogo dell'ultimo intervento alla sede di ricovero dell'autoveicolo, nella misura complessiva, da luglio 2013 al 18 luglio 2019, di 30 minuti giornalieri (15 per primo intervento + 15 per ultimo intervento), come su descritto ai capi 27) e 28),
o in quella diversa misura giornaliera ritenuta anche in via equitativa come di giustizia, e, per
l'effetto: - condannare al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro CP_1
8.567,02, come da analitico conteggio allegato al presente atto, quale sua parte integrante, o quel diverso anche maggiore importo ritenuto di giustizia, oltre accessori di legge dalla maturazione al soddisfo;
- in via subordinata, condannare al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 della medesima somma di Euro 8.567,02, o comunque di altro importo ritenuto di giustizia, oltre accessori di legge, da determinarsi con valutazione equitativa dell'Ill.Mo Giudicante ai sensi dell'art.
432 cpc. Con vittoria di spese e competenze di giudizio ed attribuzione ai sottoscritti procuratori, per averne fatto anticipo” Per parte convenuta “a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario, per le causali di cui in narrativa, e, per l'effetto, rigettarlo integralmente;
b) nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e, in ogni caso, indimostrato;
c) in via
1 1 subordinata, quanto al capo di domanda relativo alle asserite differenze retributive, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale volesse accogliere le domande del ricorrente, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti sorti anteriormente al 6/5/2019; d) in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15-5-2024 il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Napoli deducendo di lavorare dal 4/11/2002 alle dipendenze di , assunto presso la sede del Centro CP_1
Direzionale in Napoli Is.G4 alle dipendenze di , società facente parte del Controparte_3 gruppo , alle cui formali dipendenze è poi transitato, senza soluzione di continuità e CP_1 con conservazione di anzianità di servizio, dal 27/12/2005; che dall'aprile 2010 è stato assegnato alla sede di Napoli in Via Carlo di Tocco n.7, per poi essere collocato, dal maggio 2015 a tutt'oggi, presso la sede di Via Argine Napoli;
di essere inquadrato al 5° livello del CCNL Telecomunicazioni, con adibizione al servizio FOL/BC.FFCN, Settore OPEN ACCESS per la gestione della rete esterna (su cui transitano i vari servizi in favore di clienti ed utenze della società convenuta); di svolgere sin dall'aprile 2010 mansioni di Tecnico On Field, consistenti negli interventi tecnici esterni di attivazione, manutenzione e riparazione presso la clientela;
aziendale dislocata sul territorio, dedita quindi all'esercizio, all'installazione, alla preparazione, alla manutenzione/riparazione di impianti, apparati e sistemi di TLC, nonché di prodotti/servizi offerti ai clienti, dunque con interventi "sul campo" ("on field") per diagnosi, studio degli impianti, attivazione, assistenza tecnica specialistica e collaudo presso il cliente finale;
che dal settembre 2018 espleta l'attività in oggetto presso le infrastrutture della rete, in particolare presso le centrali e sedi di Ercolano, Lucrino, Napoli, Torre del
Greco, Trecase, S. Giorgio a Cremano, Mariglianella, Volla, Portici, S. Sebastiano, Pompei,
Poggiomarino ecc.; che per lo svolgimento delle sue attività ha in dotazione un autoveicolo aziendale
- necessario al trasporto degli strumenti ed attrezzi vari utilizzati per gli interventi con cui si reca presso i clienti -, il quale viene prelevato e poi lasciato in custodia (in riferimento al periodo oggetto dell'odierno ricorso, dall'1 luglio 2013 al 18 luglio 2019) nel garage della sede aziendale di Barra in Via Mercalli, come indicato nella comunicazione del 19 luglio 2013 (doc. 3), come richiesto da accordo sindacale del 27/3/2013 (doc. 4); che, sempre per l'espletamento delle attività assegnate, è dotato di applicativi installati sul cellulare di servizio - ove riceve quotidianamente l'indicazione del piano degli interventi tecnici e dei relativi clienti ove recarsi -, nonché di impianto di geolocalizzazione sull'autoveicolo aziendale in dotazione (come da accordo del 27/3/2013: doc. 4, pagg. 1 e 2); che il lavoro è articolato su 5 giorni settimanali a rotazione, con orario ordinario di 7,38 ore giornaliere, in media sulla fascia retribuita dalle 8.30 alle 16,38, compresa una pausa di 30 minuti;
che in data 27 marzo 2013 , con l'obiettivo di migliorare la produttività aziendale, CP_1 aveva sottoscritto con le OO.SS. accordi di prossimità che avevano introdotto per i lavoratori in ambito Open Access il progetto “tecnici on field” che avevano definito nuove modalità operative;
che dette nuove modalità si sostanziavano nella cd. “franchigia” per cui: la prestazione lavorativa del personale tecnico avrebbe avuto inizio presso il sito individuato per svolgere la prima work request, mentre la fine dell'orario giornaliero sarebbe avvenuta presso il sito dell'ultima attività, con previsione di una franchigia a carico del lavoratore, al massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore (se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale) al luogo di primo intervento, e pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo fosse stabilito presso la sede sociale. In diritto ha eccepito l'illegittimità della clausola dell'accordo sindacale del 27-3-2013 rispetto alla Direttiva 2003/88/CE, che definisce orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, poiché, nel caso di specie, il tempo calcolato dalla come franchigia, in realtà, era da ritenersi a tutti gli CP_1 effetti come orario di lavoro.
2 2 Pertanto, ha chiesto, previo accertamento della nullità parziale dell'accordo sindacale del 27-3-2013, nella parte in cui stabilisce che l'orario di lavoro inizia a decorrere e termina presso il luogo individuato per lo svolgimento della prestazione, senza includere i tempi di spostamento per i quali è prevista una indennità di franchigia, le differenze retributive quantificate in ricorso in relazione al periodo da luglio 2013 al 18 luglio 2019.
Fissata udienza per la discussione, si è costituita tempestivamente la , che ha resistito al CP_1 ricorso chiedendone il rigetto. Ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità della domanda, per la inscindibilità della clausola contrattuale con il resto dell'accordo del 27-3-2013, nonché per la carenza assertiva sui tempi quotidiani di effettiva percorrenza. Nel merito ha dedotto il carattere migliorativo dell'accordo sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, cui il ricorrente, considerato il tempo trascorso aveva di fatto prestato acquiescenza, essendo il tempo ulteriore rispetto a quello considerato “di franchigia” a carico dell'azienda; contestava che il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientrasse nell'attività lavorativa perché non funzionale rispetto alla prestazione e che, in ogni caso, il lavoratore, durante gli spostamenti con l'auto aziendale, fosse a disposizione del datore;
che, inoltre, con l'ulteriore accordo del 18-7-2019, era stato introdotto un diverso modello organizzativo che comportava il superamento del precedente accordo del 2013; infine eccepiva la prescrizione dei crediti. Istruita la causa sulla scorta della documentazione prodotta, acquisiti i conteggi riformulati dalla parte ricorrente in base alle contestazioni sul quantum mosse dalla , veniva fissata udienza per la CP_1 discussione al 4-3-2025.
A tale data, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
****
La domanda è fondata e merita accoglimento, condividendo questo giudice le argomentazioni esposte in numerosi precedenti di primo grado e di appello prodotti dalla difesa del ricorrente, che si condividono ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc. (sentenza dott. Ciaramella n. 898/2022, sentenza n. n. 389/2024 dott. Picciotti, sentenza Corte di Appello Napoli n. 708/2025).
L'Accordo aziendale del 27 marzo 2013 in punto di "Nuove modalità della prestazione lavorativa", prevede che: "Con decorrenza dal 1° Luglio 2013, nei confronti del personale tecnico operante stabilmente all'esterno, al fine di incrementare la produttività ottimizzando i tempi di spostamento ad inizio e fine turno di lavoro, le parti condividono la necessità di introdurre un nuovo modello organizzativo delle attività on field, di seguito riportato: la prestazione lavorativa del personale tecnico avrà inizio presso il sito individuato per svolgere la prima work request, la fine dell'orario di lavoro giornaliero -analogamente- avverrà presso il sito dell'ultima attività; l'Azienda provvede ad assegnare l'attrezzatura di servizio (dotazioni tecniche ed autoveicolo) a ciascun tecnico singolista che abitualmente utilizzi l'automezzo sociale. Fuori orario di servizio la custodia dell'automezzo sociale avverrà presso il domicilio del tecnico. L'Azienda s'impegna, qualora non ricorrano presso il domicilio del lavoratore idonee garanzie di sicurezza del veicolo e dei beni aziendali, a concedere la possibilità di ricoverare l'automezzo presso il luogo aziendale più vicino al domicilio del tecnico o altro luogo aziendale da lui indicato". L'accordo prevede “una franchigia a carico del lavoratore, pari a un massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento;
la franchigia a carico del lavoratore sarà pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo è stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore. Con riferimento alla chiusura a fine giornata dell'attività lavorativa, è prevista una franchigia, pari ad un massimo di 30 minuti, a carico del lavoratore per lo spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio del lavoratore e pari a un
3 3 massimo di 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale di ricovero dell'automezzo sociale". L'Accordo prevede, altresì, che "Qualora i tempi di spostamento per arrivare dalla sede di ricovero dell'automezzo fino al sito della prima work request siano inferiori a quanto previsto in franchigia, il lavoratore attesterà l'inizio dell'attività all'arrivo presso il sito del primo intervento, in coincidenza con l'inizio dell'orario di servizio", ed aggiunge che "Qualora i tempi di spostamento per il primo intervento siano superiori a quanto previsto in franchigia, l'inizio della prestazione coinciderà con
l'inizio dell'orario di servizio previsto, anche se non si è ancora raggiunto il luogo del primo intervento. Pertanto, la differenza tra il tempo di spostamento stimato e la durata della franchigia sarà a carico azienda". In tal modo, viene modificato il luogo d'inizio e di fine dell'attività lavorativa dei tecnici “on field” che non si identifica più, come era in precedenza, con la sede aziendale;
il predetto accordo stabilisce, infatti, che la prestazione lavorativa giornaliera abbia inizio presso il cliente/impianto predeterminato dalle procedure informatiche di assegnazione lavori (c.d. work request) ed abbia termine presso l'ultimo cliente/impianto. In base all'accordo richiamato, con riferimento all'inizio dell'orario di lavoro, la società datrice di lavoro applica una franchigia di 30 o 15 minuti (a seconda di dove si trovi custodita l'autovettura aziendale): si tratta di tempi non riconosciuti dalla come tempo di lavoro e, quindi, non CP_1 retribuiti;
solo nel caso in cui i tempi di spostamento da un luogo all'altro siano superiori al tempo previsto in franchigia, la differenza è a carico dell'azienda e, quindi, viene retribuita.
Si tratta, quindi, di accertare se i tempi oggetto di franchigia – previsti per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore o dalla sede aziendale (a seconda del luogo ove sia custodito l'automezzo) al luogo del primo intervento ed altrettanto a chiusura della giornata lavorativa per la copertura dei tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale o al domicilio del lavoratore, se autorizzato a custodirlo in proprio - rientrino o meno nella nozione di orario di lavoro come disciplinata dal D.Lgs. n. 66/2003 e come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria.
L'art.1, comma 2, d.lgs. n. 66/2003, recante attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, stabilisce che “agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”, mentre è “periodo di riposo” (lett. b) “qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro”.
La disciplina dettata dalle richiamate direttive è rimasta sostanzialmente inalterata anche a seguito dell'emanazione della direttiva 2003/88/CE. La Corte di Giustizia UE, nell'interpretare l'art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE – che riproduce il contenuto nell'art. 2, punto 1, della direttiva 93/104/CE, secondo cui si intende per “orario di lavoro”
“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali” – ha statuito, nella sentenza Federación de Se. Pr. del sindicato Comisiones obreras (10 settembre 2015, in causa C-266/14), che “in circostanze come quelle che caratterizzano il procedimento principale, nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce «orario di lavoro», ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro”. In relazione al primo elemento costitutivo della nozione di “orario di lavoro”, ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 (ossia che “il lavoratore deve essere nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni”), la Corte di Giustizia ha osservato che gli spostamenti dei dipendenti per recarsi dai clienti indicati dal loro datore di lavoro “costituiscono lo strumento necessario per l'esecuzione delle prestazioni tecniche di tali lavoratori presso tali clienti” e che, quindi, “non tenere conto di tali spostamenti comporterebbe che un datore di lavoro … possa rivendicare che solo il tempo impiegato nell'esercizio dell'attività di installazione e manutenzione dei sistemi di sicurezza rientri nella nozione di «orario di lavoro», ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della
4 4 direttiva 2003/88, il che avrebbe l'effetto di snaturare tale nozione e compromettere l'obiettivo di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori”.
Il secondo elemento costitutivo della nozione di orario di lavoro di cui all'art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE, rappresentato dall'essere il lavoratore “a disposizione del datore di lavoro durante tale periodo”, implica che “i lavoratori sono sottoposti alle dette istruzioni del loro datore di lavoro, che può cambiare l'ordine dei clienti oppure annullare o aggiungere un appuntamento”; sul punto, la Corte ha osservato che “durante il tempo di spostamento necessario, che il più delle volte è incomprimibile, detti lavoratori non hanno la possibilità di disporre liberamente del loro tempo e di dedicarsi ai loro interessi, e pertanto essi sono a disposizione dei loro datori di lavoro”. Per quanto riguarda, infine, il terzo elemento costitutivo della nozione di “orario di lavoro”, ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE, secondo cui “nel periodo preso in considerazione il dipendente deve essere al lavoro”, la Corte ha rilevato che “se un lavoratore che non ha più un luogo di lavoro fisso esercita le sue funzioni durante lo spostamento che effettua verso un cliente od in provenienza da questo, tale lavoratore deve essere considerato come al lavoro anche durante tale tragitto. Infatti, … poiché gli spostamenti sono intrinseci alla qualità di lavoratore che non ha un luogo di lavoro fisso od abituale, il luogo di lavoro di siffatti lavoratori non può essere ridotto ai luoghi di intervento fisico di tali lavoratori presso i clienti del loro datore di lavoro;
sarebbe infatti contrario a tale direttiva il fatto che il tempo di riposo dei lavoratori che non hanno un luogo di lavoro abituale o fisso sia ridotto in ragione dell'esclusione del loro tempo di spostamento domicilio- clienti dalla nozione di «orario di lavoro», ai sensi dell'articolo 2, punto 1, di detta direttiva”. Conclude la Corte, alla luce di quanto precede, che “qualora alcuni lavoratori che si trovano in circostanze come quelle di cui al procedimento principale utilizzino un veicolo di servizio per recarsi, durante la giornata lavorativa, dal loro domicilio presso un cliente indicato dal loro datore di lavoro o per tornare al loro domicilio dal luogo in cui si trova tale cliente e per recarsi dal luogo in cui si trova un cliente ad un altro, tali lavoratori devono, durante tali spostamenti, essere considerati «al lavoro», ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della medesima direttiva. Com'è noto, le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia erga omnes e comportano la necessità di interpretare il diritto interno in senso conforme alle stesse. Nella fattispecie in esame ricorrono i tre elementi costitutivi della nozione di orario di lavoro, come individuati dalla Corte di Giustizia nella sentenza dianzi richiamata
Manca, in primo luogo, una sede fissa di lavoro poiché i tecnici on field, sono per definizione obbligati a spostarsi più volte nel corso della giornata nei diversi siti di ciascuna work request. Gli spostamenti per recarsi dai clienti indicati da costituiscono, dunque, lo strumento necessario Controparte_1 per l'esecuzione delle prestazioni presso tali clienti;
ne consegue che durante detti spostamenti il lavoratore deve considerarsi “nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni”. Inoltre, durante gli spostamenti il lavoratore è “a disposizione del datore di lavoro”: il lavoratore è dotato, infatti, di un applicativo aziendale (terminale FAS), attraverso il quale comunica con la società datrice di lavoro anche durante gli spostamenti e riceve gli ordini di intervento. L'autovettura aziendale in dotazione, inoltre, è geolocalizzata, cosicché durante gli spostamenti il lavoratore è soggetto al controllo e all'eterodirezione del datore di lavoro e non ha certamente la possibilità di disporre liberamente del proprio tempo.
Gli spostamenti sono dunque intrinseci alla qualità di lavoratore – quale il tecnico on field - che non ha un luogo di lavoro fisso od abituale, per cui il luogo di lavoro di tale lavoratore non può essere ridotto ai luoghi di intervento fisico presso i clienti della datrice di lavoro, ma comprende gli spostamenti verso e dai luoghi di intervento, in quanto funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa presso i clienti. Ne deriva che, durante tali spostamenti, il tecnico on field deve essere considerato “al lavoro”. Ritiene quindi il giudicante che la clausola di cui all'accordo del 27-3-2013, nel rimodulare il momento di inizio e di cessazione della prestazione lavorativa, sia contraria alla norma imperativa di cui all'art.1 D. Lgs. 66/2003, attuativo delle direttive 93/104/CE, 2000/34/CE e 2003/88/CE, ed alla nozione di orario di lavoro come enucleata dalla richiamata della Corte di Giustizia richiamata. In
5 5 conclusione, deve affermarsi che il tempo impiegato dal lavoratore per trasferirsi dal luogo in cui è custodita l'auto aziendale alla prima Work Request e per rientrare dall'ultima Work Request al luogo di ricovero del veicolo, fa parte dell'orario di lavoro secondo la nozione di questo fissata dalla normativa italiana e comunitaria, che è imperativa e non derogabile in peius dalle parti. Ritiene il Tribunale che la società con l'Accordo sindacale del marzo 2013 ha acquisito il vantaggio (rispetto alla precedente organizzazione, secondo cui i dipendenti si recavano dapprima in CP_1 per timbrare il cartellino orario e poi uscivano per recarsi sui luoghi degli interventi, così come rientravano in alla fine di questi ultimi per timbrare nuovamente il cartellino), di disporre di CP_1 lavoratori che si recano direttamente sul luogo dell'intervento; dunque, non si vede perché questo tempo non debba essere considerato di lavoro così come era (pacificamente) considerato quello impiegato per raggiungere il luogo dell'intervento dopo aver timbrato il cartellino in azienda.
In sostanza, a ben vedere, il mutamento in peius per i lavoratori è rappresentato dalla franchigia di 15
o 30 minuti previsti dagli accordi sindacali: mentre col precedente sistema i tecnici on field lavoravano 7 ore e 38 minuti, compreso il tempo impiegato per recarsi dalla sede al luogo CP_1 dell'intervento (e viceversa), col nuovo sistema lavorano invece 7 ore e 38 minuti effettivi, e cioè al netto degli spostamenti, non essendo essi retribuiti, almeno nei limiti della franchigia.
Le considerazioni espresse hanno trovato conforto in plurime pronunce della Suprema Corte che, con sentenze n. 27920/2021, n. 31340/2021, nonché n. 37286/2021, ha dichiarato l'illegittimità dell'applicazione della franchigia da parte della sulla scorta dell'accordo del 27- Controparte_1
3-2013.
Da ultimo la Suprema Corte, con la sentenza n. 27008/2023, richiamando il proprio precedente n. 27920/2021 cit., ha osservato che “gli spostamenti dei dipendenti per recarsi dai clienti indicati dal loro datore di lavoro costituiscono lo strumento necessario per l'esecuzione delle prestazioni tecniche di tali lavoratori presso tali clienti, spostamenti durante i quali detti lavoratori, non avendo la possibilità di disporre liberamente del proprio tempo e di dedicarsi ai loro interessi, devono ritenersi a disposizione dei loro datori di lavoro e sono, pertanto, da considerarsi come al lavoro anche durante tale tragitto..l'auto aziendale è utilizzabile solo per recarsi presso il richiesto luogo dell'intervento (o tornare da esso alla loro abitazione) e che compete alla società stabilire (o modificare) il luogo del primo e dell'ultimo intervento, sicché non si comprenderebbe perché tale tempo non debba essere considerato tempo di lavoro”. E', poi, principio consolidato quello secondo cui “non può essere consentito alla contrattazione collettiva di neutralizzare, sia pure ai soli fini retributivi e contributivi, un periodo di lavoro in cui il dipendente sia stato effettivamente a disposizione del datore di lavoro” e, dunque, sottoposto alla sua eterodirezione;
periodo in cui, peraltro, il lavoratore non può sottrarsi all'obbligo di eseguire la prestazione che gli compete secondo buona fede e diligenza, in quanto rientrante, appunto anch'esso nell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Ne consegue che l'Accordo collettivo aziendale del 27-3-2013, in quanto contenente disposizioni di minore favore, e quindi una deroga in peius rispetto alla normativa nazionale ed europea, va annullato in parte qua nella parte in cui sottrae dal computo dell'orario di lavoro il periodo di franchigia di 30 ovvero 15 minuti laddove il tempo impiegato dal lavoratore nello spostamento dal luogo di ricovero dell'auto aziendale al primo intervento, così come il tempo impiegato per il compimento del percorso tra la sede dell'ultimo intervento della giornata lavorativa alla sede di ricovero dell'auto aziendale è da considerarsi orario di lavoro. Sul punto, invero, sostiene la tesi dell'inammissibilità dell'impugnazione Controparte_1 parziale dell'accordo, sostenendo la natura essenziale della clausola in disamina (di previsione della cd. franchigia del personale tecnico on field) rispetto alle corrispondenti obbligazioni assunte dall'azienda, ovvero di salvaguardia dei livelli occupazionali. L'assunto, tuttavia, è infondato. Come condivisibilmente rilevato dalla Corte di Appello di Napoli nella sentenza n. 708/2025 (allegata da parte ricorrente) “È principio consolidato della S.C. che, nel nostro sistema, le disposizioni dell'art. 1419 c.c. sono improntate al fondamentale principio, posto a presidio dell'autonomia privata, della conservazione del negozio giuridico;
ne consegue, stante
6 6 l'eccezionalità della disposizione che prevede l'estensione all'intero contratto della nullità di singole parti o clausole dello stesso, che l'invalidità dell'intero contratto può essere dichiarata dal giudice soltanto nei casi in cui la parte interessata, che l'abbia dedotta o eccepita, abbia assolto al relativo onere probatorio, offrendo la rigorosa dimostrazione che la parte o clausola affetta da nullità non abbia esistenza autonoma, ma sia in correlazione inscindibile con il resto del contratto, sicché i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da invalidità (tra le altre, Cass. n. 10237/2022 [ord.]; 13222/2014; 13561/2008; 11673/2007; 27732/05; 10690/05;
10536/02). Nel caso di specie detta inscindibilità non è ravvisabile. Manca, in particolare, da parte dell'azienda – su cui incombeva l'onere di eccezione e di prova – l'allegazione di una specifica correlazione tra la clausola che prevede la franchigia oraria a carico dei tecnici, esente da retribuzione, per il raggiungimento del luogo di svolgimento della prestazione e la finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali, che, secondo quanto si legge negli accordi esibiti in giudizio, passa “attraverso azioni volte all'aumento di produttività e al recupero dell'efficienza del personale”. Non viene qui censurata, infatti, la nuova modalità organizzativa che prevede che il tecnico non debba passare per la sede aziendale prima di partire per il primo intervento, al dichiarato fine di ottimizzare i tempi di lavoro, riducendo quelli di spostamento: ciò che si invoca da parte dei lavoratori, piuttosto, è il riconoscimento del diritto a che il tempo necessario per recarsi sul luogo di lavoro, sotto la direzione e il controllo aziendale, debba essere retribuito. Ed allora, non sembra esservi correlazione alcuna tra la previsione di una franchigia oraria, che si traduce in mancata remunerazione di tempi di lavoro – così qualificati in base agli argomenti sopra esposti –, e l'aumento di produttività e di efficienza del personale;
né si vede come tale clausola possa rivestire un'importanza determinante nel complesso dell'accordo sul miglioramento della produttività e competitività, che tende piuttosto – come si legge in ciascuno degli accordi paralleli esibiti (cfr. docc. in prodd.), riguardanti, oltre i tecnici on field, anche altre figure professionali - ad introdurre variazioni organizzative volte ad ottimizzare l'impiego della forza lavoro. Né può confondersi l'essenzialità con la mera compresenza o, meglio, con un mero collegamento tra clausole, che, da solo, non è affatto prova della natura determinante della clausola specifica”. Anche le contestazioni sul quantum sollevate dalla società convenuta risultano infondate. È pacifico che i lavoratori in auto sono muniti di terminale aziendale (FAS) con cui visualizzano i luoghi degli interventi stabiliti dall'azienda, "timbrano" l'orario di inizio del lavoro (geolocalizzazione a parte) e ricevono le disposizioni della : ciò rafforza il concetto che in tali tempi sono etero CP_1 diretti dall'azienda. Ed è questa la ragione, fra le altre, per cui alcuna mancata prova dei tempi della prestazione da parte del lavoratore potrebbe esservi. Peraltro, parte ricorrente ha allegato i tabulati di
“google maps” circa le zone di lavoro coperte, senza che parte convenuta li abbia adeguatamente contestati.
A fronte dei conteggi del lavoratore, essendo la vettura geolocalizzata e dunque ben noti alla datrice di lavoro i suoi spostamenti, essa avrebbe dovuto specificamente contestare la quantificazione dei tempi di spostamento cosa che, in effetti, non ha fatto.
Peraltro, va osservato che il tempo impiegato per percorrere il tragitto all'andata tra la sede e il luogo dell'intervento e al ritorno tra il luogo dell'intervento e la sede aziendale ove riporre il mezzo di trasporto, è stato calcolato dallo stesso accordo sindacale e non è in contestazione.
La prova che la franchigia oraria imposta al dipendente fosse di 60 minuti al giorno (30 ad inizio turno e 30 a fine turno) ovvero di 30 minuti (15 ad inizio turno e 15 a fine turno), a seconda che l'auto aziendale sia custodita presso il domicilio del lavoratore ovvero presso la sede aziendale più vicina al suo domicilio, emerge infatti dalla lettura dell'accordo sindacale del 27 marzo 2013, la cui applicazione è pacifica.
Per quanto attiene al calcolo delle differenze retributive dovute, è possibile far riferimento ai conteggi, così come riformulati e prodotti dalla parte ricorrente unitamente alle note autorizzate depositate in data 13-2-2025 - in cui si è tenuto conto delle contestazioni contabili della convenuta circa i 300 giorni di assenza dal lavoro da espungersi dal computo originario -, ai quali si rinvia essendo stati
7 7 svolti secondo criteri logici e tecnici corretti, in assenza di specifiche contestazioni da parte della convenuta. Da ultimo, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla . CP_1
Secondo il recente orientamento di legittimità, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 06-09-2022, n. 26246; 20-
10-2022 n. 30957). Nel caso di specie, il rapporto di lavoro non è cessato e non è, pertanto, neanche iniziato a decorrere il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 n.4 c.c. per i crediti maturati a far data dal 2013, sicché l'eccezione formulata dalla società va ritenuta destituita di fondamento.
Conclusivamente il ricorso va accolto e la società resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, del complessivo importo di euro 7.362,01, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, secondo il meccanismo di cui all'art. 429 c.p.c.. La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n.
8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105;
Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del carattere seriale della controversia e dell'attività difensiva svolta. Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco Armato, sul ricorso presentato da in data 15-5-2024, così decide: Parte_1
1) dichiara la nullità parziale dell'accordo sindacale del 27-3-2013 nella parte in cui sottrae dal computo dell'orario di lavoro il periodo di franchigia di 30 ovvero 15 minuti e, per l'effetto, dichiara che il tempo impiegato dal ricorrente nello spostamento dal luogo di ricovero dell'auto aziendale al primo intervento, così come il tempo impiegato per il compimento del percorso tra la sede dell'ultimo intervento della giornata lavorativa alla sede di ricovero dell'auto aziendale, è da considerarsi orario di lavoro;
2) per l'effetto condanna , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente della somma di euro 7.362,01, per il periodo dall'1-7-2013 al 18-7-2019, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate;
3) condanna la società convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.860,00, oltre I.VA., C.P.A., spese generali come per legge e rimborso del C.U. di euro 118,50, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
si comunichi
Napoli, 2-4-2025.
Il giudice
Dr. Francesco Armato
8 8 9 9