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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 12250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12250 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam
Valenti, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 8510/2025 R.G.; causa pendente tra:
in persona del Legale rapp.te p.t., P.I. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Muzzillo, C.F. P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._1 sito in Salerno, Via Carmine n.° 135, come da procura in atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo C pec: .salerno Email_1 CP_1
PARTE APPELLANTE
E
C.F. Controparte_2 C.F._3
PARTE APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato il 03/05/2022
[...]
conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli CP_2
la società e spiegava opposizione avverso la Parte_1 comunicazione preventiva di fermo amministrativo recante n.
2022/000069671 concernente l'autovettura Fiat Grande Punto Tg.
DM795MG, notificata in data 11/04/2022, per la parte concernente il recupero del credito nascente dal mancato pagamento di contravvenzioni al codice della strada, elevate nel corso dell'anno
2011, dalla Polizia urbana del Comune di Ercolano, per l'importo complessivo di euro 7.617,43.
Al riguardo, l'attore deduceva: in primo luogo, la mancata e/o errata notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 348328, prodromica al preavviso di fermo impugnato;
in secondo luogo, il decorso del termine di prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
Nel giudizio innanzi al giudice di pace si costituiva la società di riscossione la quale preliminarmente eccepiva Parte_1
l'inammissibilità dell'azione proposta ex art. 615 c.p.c., in quanto, a suo dire, l'opponente avrebbe dovuto proporre la domanda giudiziale nelle forme e nei termini di cui all'art. 7 del d.lgs 150/11, trattandosi di opposizione recuperatoria;
eccepiva, inoltre, l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale del credito portato dall'impugnato preavviso di fermo, stante la regolare notifica degli atti ad esso prodromici, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, a tal uopo, di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'ente impositore.
Con sentenza n. 5554 del 25/03/2025 il Giudice di Pace di Napoli accoglieva l'opposizione, qualificandola come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e annullava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 2022/0000069671 dichiarando il decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito oggetto dell'impugnato preavviso, per non aver il concessionario della riscossione provato la rituale notifica degli atti prodromici.
Con atto di citazione notificato in data 14/04/2025 la Parte_1 spiegava quindi appello avverso la sentenza sopra indicata;
in
- 2 -
particolare censurava la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore;
reiterava, inoltre, tutte le doglianze formulate in primo grado e ne domandava l'accoglimento.
Non si costituiva l'appellato . Controparte_2
All'udienza del 16/12/2025, tenutasi in modalità cartolare, il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava la causa a sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la contumacia dell'appellato . Controparte_2
Non risulta infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di appello.
§ 3. Ciò posto, l'appello è infondato e deve essere rigettato nei termini di seguito precisati.
Anzitutto, va esaminato il primo motivo di impugnazione con il quale l'appellante lamenta il vizio di omessa pronuncia del giudice di pace sulla propria richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore
Comune di Ercolano.
Orbene, il Giudice di prime cure ha effettivamente omesso di pronunciarsi sul punto, sebbene l' avesse Controparte_3 formulato la richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore sin dal primo atto difensivo, per poi reiterarla ad ogni udienza, fino alle richieste rassegnate in comparsa conclusionale.
Pertanto, sul punto va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado.
Tuttavia, codesto Tribunale, in veste di giudice di appello, dovrà comunque decidere la domanda nel merito e ciò in quanto l'omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su una o più domande giudiziali, non rientra fra le ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice (artt. 353, 354 c.p.c.), onde “il giudice di secondo grado deve trattenere la causa e deciderla nel merito” (Cass.
- 3 -
civ., Sez. II, 08/08/1997, n. 7346; v., anche, Cass. civ., Sez. I,
07/05/2002, n. 6523).
Va preliminarmente chiarito che la fattispecie in esame non rientra in una delle ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione, in quanto l'originario opponente ha promosso eccezioni imputabili esclusivamente all'agente della riscossione (mancata e/o irrituale notifica dell'ingiunzione di pagamento prodromica al preavviso di fermo e conseguente successivo decorso del termine di prescrizione del credito) il che esclude la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario con obbligo di rimessione della causa al primo giudice ex art. 354, comma
1, c.p.c. per violazione del contraddittorio, in quanto non vi è una legittimazione concorrente necessaria dell'ente creditore con l'agente della riscossione.
In tal senso, con una recente pronuncia, la Suprema Corte ha statuito che:”… in tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non "recuperatorie" compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale…” (Cass. ordinanza n. 3870/2024). In particolare, da detto principio, che questo giudice integralmente condivide, consegue che tanto le questioni di validità degli atti esattoriali quanto la prescrizione compiuta in epoca successiva all'iscrizione a ruolo, da far rientrare nell'ambito dell'art. 615 c.p.c, vanno veicolate unicamente nei confronti dell'agente della riscossione.
- 4 -
Risulta pertanto infondata la contestazione relativa alla pretesa carenza di legittimazione passiva dell' . Controparte_3
Invero, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui “anche in una azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione: da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione;
e residuando la sua facoltà di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità”
(Cass. 7 maggio 2018, n. 10854).
Dunque, alla luce di quanto sopra esposto, nessuna violazione dell'art. 102 c.p.c. è stata effettuata dal Giudice di prime cure, benché va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla richiesta di chiamata in causa dell'ente creditore avanzata dalla società di Controparte_4
§ 4. Ciò posto, ritiene codesto Giudicante che il giudice prime cure abbia correttamente qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 1 c.p.c., in quanto l'opponente contestava il diritto degli enti convenuti a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi e/o estintivi del titolo esecutivo, ossia il decorso del termine di prescrizione quinquennale del credito derivante dal mancato pagamento di verbali di contravvenzione per la mancata e/o irrituale notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione.
§ 5. Venendo quindi a deliberare nel merito le doglianze proposte con il presente gravame, appare assorbente, in ragione del principio
- 5 -
della c.d. ragione più liquida, l'esame della censura relativa al mancato decorso del termine di prescrizione del credito, stante la rituale notifica di atti interruttivi antecedenti al preavviso di fermo amministrativo impugnato.
Il motivo è infondato.
Infatti, occorre prendere atto della circostanza che, tra la data di notificazione di dei verbali di contravvenzione (tutti elevati nel 2011 come indicato nel preavviso di fermo opposto) e la data di notifica del primo atto interruttivo validamente notificato, ossia l'intimazione di pagamento nr. 0000241457 (notifica intervenuta in data
28/09/2017, come da avviso di ricevimento allegato al fascicolo di primo grado dell'odierna parte appellante) sia decorso un termine superiore a cinque anni.
Né, contrariamente a quanto asserito dall'odierno appellante, può considerarsi validamente notificata l'ingiunzione di pagamento nr.348328 del 18.9.2015, in quanto non risulta essere stata prodotta alcuna relata di notifica, ma solo l'attestazione dell'affissione alla
Casa Comunale di Ercolano dell'avviso della presunta notifica per assenza del destinatario.
La pretesa creditoria deve ritenersi, pertanto, prescritta, per decorrenza del termine quinquennale a cui è soggetto il pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.
Sul punto, non pare fuor luogo osservare come – per ormai consolidata giurisprudenza – i crediti consacrati in un atto dell'agente della riscossione a titolo di contravvenzioni al codice della strada si prescrivano nel termine breve di cinque anni previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981, laddove non si applica – all'esito della notificazione della cartella – la “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
Invero, con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio generale per cui la scadenza del termine sancito per opporsi o impugnare un
- 6 -
atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., con la conseguenza che, se per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nella prospettiva della Suprema Corte, peraltro, neppure può condividersi la tesi dell'estensione del termine decennale ai titoli c.d. para-giudiziali (cioè quelli derivanti dalla combinazione di atti in origine formalmente amministrativi o comunque stragiudiziali e dall'inerzia consapevole del loro destinatario nell'attivazione della tutela giurisdizionale): si è evidenziato, infatti, come un titolo divenuto esecutivo in virtù del mancato espletamento della tutela da parte di colui a cui favore questa era pur sempre apprestata non sia comunque equiparabile a un titolo giudiziale formato all'esito della piena e completa estrinsecazione di quella tutela (cfr., sul punto,
Cass. 7 dicembre 2018, n. 31817).
Nel caso di specie, quindi, avendo avuto luogo la notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo una volta decorso un termine superiore al quinquennio dalla rituale notificazione del primo atto interruttivo, deve darsi atto della sopravvenuta estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione e, conseguentemente, deve dichiararsi l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere alla misura del fermo amministrativo per il recupero del credito.
§ 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, l'appello deve essere rigettato.
- 7 -
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con congrua riduzione delle diverse voci per la semplicità delle questioni esaminate.
Il rigetto dell'impugnazione comporta che sussistano i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'appello proposto da Parte_1
• CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato , che liquida in euro Controparte_2
1.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
• DA' atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, laddove sia dovuto il pagamento del contributo;
• MANDA alla cancellaria per gli adempimenti conseguenziali.
Napoli, 23/12/2025
Il giudice
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Dott.ssa Miriam Valenti
- 9 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam
Valenti, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 8510/2025 R.G.; causa pendente tra:
in persona del Legale rapp.te p.t., P.I. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Muzzillo, C.F. P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._1 sito in Salerno, Via Carmine n.° 135, come da procura in atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo C pec: .salerno Email_1 CP_1
PARTE APPELLANTE
E
C.F. Controparte_2 C.F._3
PARTE APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato il 03/05/2022
[...]
conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli CP_2
la società e spiegava opposizione avverso la Parte_1 comunicazione preventiva di fermo amministrativo recante n.
2022/000069671 concernente l'autovettura Fiat Grande Punto Tg.
DM795MG, notificata in data 11/04/2022, per la parte concernente il recupero del credito nascente dal mancato pagamento di contravvenzioni al codice della strada, elevate nel corso dell'anno
2011, dalla Polizia urbana del Comune di Ercolano, per l'importo complessivo di euro 7.617,43.
Al riguardo, l'attore deduceva: in primo luogo, la mancata e/o errata notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 348328, prodromica al preavviso di fermo impugnato;
in secondo luogo, il decorso del termine di prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
Nel giudizio innanzi al giudice di pace si costituiva la società di riscossione la quale preliminarmente eccepiva Parte_1
l'inammissibilità dell'azione proposta ex art. 615 c.p.c., in quanto, a suo dire, l'opponente avrebbe dovuto proporre la domanda giudiziale nelle forme e nei termini di cui all'art. 7 del d.lgs 150/11, trattandosi di opposizione recuperatoria;
eccepiva, inoltre, l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale del credito portato dall'impugnato preavviso di fermo, stante la regolare notifica degli atti ad esso prodromici, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, a tal uopo, di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'ente impositore.
Con sentenza n. 5554 del 25/03/2025 il Giudice di Pace di Napoli accoglieva l'opposizione, qualificandola come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e annullava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 2022/0000069671 dichiarando il decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito oggetto dell'impugnato preavviso, per non aver il concessionario della riscossione provato la rituale notifica degli atti prodromici.
Con atto di citazione notificato in data 14/04/2025 la Parte_1 spiegava quindi appello avverso la sentenza sopra indicata;
in
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particolare censurava la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore;
reiterava, inoltre, tutte le doglianze formulate in primo grado e ne domandava l'accoglimento.
Non si costituiva l'appellato . Controparte_2
All'udienza del 16/12/2025, tenutasi in modalità cartolare, il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava la causa a sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la contumacia dell'appellato . Controparte_2
Non risulta infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di appello.
§ 3. Ciò posto, l'appello è infondato e deve essere rigettato nei termini di seguito precisati.
Anzitutto, va esaminato il primo motivo di impugnazione con il quale l'appellante lamenta il vizio di omessa pronuncia del giudice di pace sulla propria richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore
Comune di Ercolano.
Orbene, il Giudice di prime cure ha effettivamente omesso di pronunciarsi sul punto, sebbene l' avesse Controparte_3 formulato la richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore sin dal primo atto difensivo, per poi reiterarla ad ogni udienza, fino alle richieste rassegnate in comparsa conclusionale.
Pertanto, sul punto va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado.
Tuttavia, codesto Tribunale, in veste di giudice di appello, dovrà comunque decidere la domanda nel merito e ciò in quanto l'omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su una o più domande giudiziali, non rientra fra le ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice (artt. 353, 354 c.p.c.), onde “il giudice di secondo grado deve trattenere la causa e deciderla nel merito” (Cass.
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civ., Sez. II, 08/08/1997, n. 7346; v., anche, Cass. civ., Sez. I,
07/05/2002, n. 6523).
Va preliminarmente chiarito che la fattispecie in esame non rientra in una delle ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione, in quanto l'originario opponente ha promosso eccezioni imputabili esclusivamente all'agente della riscossione (mancata e/o irrituale notifica dell'ingiunzione di pagamento prodromica al preavviso di fermo e conseguente successivo decorso del termine di prescrizione del credito) il che esclude la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario con obbligo di rimessione della causa al primo giudice ex art. 354, comma
1, c.p.c. per violazione del contraddittorio, in quanto non vi è una legittimazione concorrente necessaria dell'ente creditore con l'agente della riscossione.
In tal senso, con una recente pronuncia, la Suprema Corte ha statuito che:”… in tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non "recuperatorie" compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale…” (Cass. ordinanza n. 3870/2024). In particolare, da detto principio, che questo giudice integralmente condivide, consegue che tanto le questioni di validità degli atti esattoriali quanto la prescrizione compiuta in epoca successiva all'iscrizione a ruolo, da far rientrare nell'ambito dell'art. 615 c.p.c, vanno veicolate unicamente nei confronti dell'agente della riscossione.
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Risulta pertanto infondata la contestazione relativa alla pretesa carenza di legittimazione passiva dell' . Controparte_3
Invero, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui “anche in una azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione: da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione;
e residuando la sua facoltà di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità”
(Cass. 7 maggio 2018, n. 10854).
Dunque, alla luce di quanto sopra esposto, nessuna violazione dell'art. 102 c.p.c. è stata effettuata dal Giudice di prime cure, benché va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla richiesta di chiamata in causa dell'ente creditore avanzata dalla società di Controparte_4
§ 4. Ciò posto, ritiene codesto Giudicante che il giudice prime cure abbia correttamente qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 1 c.p.c., in quanto l'opponente contestava il diritto degli enti convenuti a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi e/o estintivi del titolo esecutivo, ossia il decorso del termine di prescrizione quinquennale del credito derivante dal mancato pagamento di verbali di contravvenzione per la mancata e/o irrituale notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione.
§ 5. Venendo quindi a deliberare nel merito le doglianze proposte con il presente gravame, appare assorbente, in ragione del principio
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della c.d. ragione più liquida, l'esame della censura relativa al mancato decorso del termine di prescrizione del credito, stante la rituale notifica di atti interruttivi antecedenti al preavviso di fermo amministrativo impugnato.
Il motivo è infondato.
Infatti, occorre prendere atto della circostanza che, tra la data di notificazione di dei verbali di contravvenzione (tutti elevati nel 2011 come indicato nel preavviso di fermo opposto) e la data di notifica del primo atto interruttivo validamente notificato, ossia l'intimazione di pagamento nr. 0000241457 (notifica intervenuta in data
28/09/2017, come da avviso di ricevimento allegato al fascicolo di primo grado dell'odierna parte appellante) sia decorso un termine superiore a cinque anni.
Né, contrariamente a quanto asserito dall'odierno appellante, può considerarsi validamente notificata l'ingiunzione di pagamento nr.348328 del 18.9.2015, in quanto non risulta essere stata prodotta alcuna relata di notifica, ma solo l'attestazione dell'affissione alla
Casa Comunale di Ercolano dell'avviso della presunta notifica per assenza del destinatario.
La pretesa creditoria deve ritenersi, pertanto, prescritta, per decorrenza del termine quinquennale a cui è soggetto il pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.
Sul punto, non pare fuor luogo osservare come – per ormai consolidata giurisprudenza – i crediti consacrati in un atto dell'agente della riscossione a titolo di contravvenzioni al codice della strada si prescrivano nel termine breve di cinque anni previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981, laddove non si applica – all'esito della notificazione della cartella – la “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
Invero, con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio generale per cui la scadenza del termine sancito per opporsi o impugnare un
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atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., con la conseguenza che, se per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nella prospettiva della Suprema Corte, peraltro, neppure può condividersi la tesi dell'estensione del termine decennale ai titoli c.d. para-giudiziali (cioè quelli derivanti dalla combinazione di atti in origine formalmente amministrativi o comunque stragiudiziali e dall'inerzia consapevole del loro destinatario nell'attivazione della tutela giurisdizionale): si è evidenziato, infatti, come un titolo divenuto esecutivo in virtù del mancato espletamento della tutela da parte di colui a cui favore questa era pur sempre apprestata non sia comunque equiparabile a un titolo giudiziale formato all'esito della piena e completa estrinsecazione di quella tutela (cfr., sul punto,
Cass. 7 dicembre 2018, n. 31817).
Nel caso di specie, quindi, avendo avuto luogo la notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo una volta decorso un termine superiore al quinquennio dalla rituale notificazione del primo atto interruttivo, deve darsi atto della sopravvenuta estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione e, conseguentemente, deve dichiararsi l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere alla misura del fermo amministrativo per il recupero del credito.
§ 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, l'appello deve essere rigettato.
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Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con congrua riduzione delle diverse voci per la semplicità delle questioni esaminate.
Il rigetto dell'impugnazione comporta che sussistano i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'appello proposto da Parte_1
• CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato , che liquida in euro Controparte_2
1.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
• DA' atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, laddove sia dovuto il pagamento del contributo;
• MANDA alla cancellaria per gli adempimenti conseguenziali.
Napoli, 23/12/2025
Il giudice
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Dott.ssa Miriam Valenti
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