Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 12250
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancata e/o errata notifica dell'ingiunzione di pagamento prodromica al preavviso di fermo

    Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'ingiunzione di pagamento non fosse stata provata nella sua corretta notifica. Tuttavia, il tribunale ha ritenuto che la questione della legittimazione passiva dell'agente della riscossione fosse infondata e che la prescrizione fosse intervenuta.

  • Accolto
    Decorso del termine di prescrizione quinquennale della pretesa creditoria

    Il tribunale ha accolto questo motivo, ritenendo che tra la notifica dei verbali di contravvenzione (2011) e la notifica del primo atto interruttivo validamente notificato (intimazione di pagamento del 28/09/2017) sia decorso un termine superiore a cinque anni. L'ingiunzione di pagamento del 18.9.2015 non è stata considerata validamente notificata.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia sulla richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore

    Il Tribunale ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia su questo punto, ma ha deciso la domanda nel merito, ritenendo che non sussistesse un litisconsorzio necessario e che la legittimazione passiva fosse esclusivamente in capo all'agente della riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 12250
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 12250
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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