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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/12/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 2956/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
17.12.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 06.12.2024 da , rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. MASTROIANNI LELIO, e da , rappresentato e Parte_2 difeso dall'avv. TESTA DARIO, tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in TA (CE) in data 28.07.2021; rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 12.05.2025; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
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1. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto. Il sig. ha già rilasciato il domicilio coniugale fissando altrove la propria Parte_2 residenza;
2. ASSEGNO DI MANTENIMENTO Non viene determinato alcun assegno di mantenimento, né in favore dell'uno né dell'altro coniuge, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
I rapporti economici tutt'ora pendenti tra i coniugi verranno regolati con le seguenti modalità:
I debiti societari della "Territori Segreti srls" saranno integralmente a carico del
Sig. il quale provvederà ai relativi pagamenti. Parte_2
In particolare, il Sig. si accollerà per intero: Parte_2
1. Il compenso professionale del commercialista Dott. ; Persona_1
2. Il compenso professionale del consulente del lavoro " "; Parte_3
3. I contributi previdenziali degli ex dipendenti della società;
4. Il corrispettivo del saldo dell'ex dipendente Sig. CP_1
5. Il compenso dell'agenzia immobiliare per la vendita dell'attività commerciale "Gran Caffè le Cinque Terre della Campania";
6. Il contributo CMOR (energia elettrica) relativa all'Unità Locale "Gran Caffè le Cinque
Terre della Campania".
Egli, inoltre, si obbliga ad effettuare:
a) Pagamento del saldo delle rate relative al finanziamento per l'acquisto del Pt_4 depuratore acqua relativo all'attività commerciale (11 rate da € 41,90 ciascuna);
b) Versamento di € 100,00 mensili quale contributo al pagamento del mutuo contratto per
l'acquisto dell'immobile, ma utilizzato in parte dai coniugi per il pagamento degli oneri derivanti dall'attività commerciale e fino all'estinzione dello stesso;
c) Pagamento della quota del 50% delle restanti rate CMOR (rateizzazione pagamento utenze domestiche) ultime due rate da € 252,00 ciascuna;
d) Pagamento del 50% della rateizzazione relativa alla cartella esattoriale per imposta
TARI e per le quali si obbliga a versare le ultime 11 rate (€ 52,90 ciascuna),
Resta ovviamente inteso che, relativamente mi propri personali contributi previdenziali, ognuno dei coniugi provvederà› autonomamente ai relativi versamenti.
3. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE non vi è necessità di provvedere in merio all'assegnazione della casa coniugale non essendovi prole.
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4. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 1 coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. I coniugi dichiarano, pertanto, di null'altro avere a pretendere da un punto di vista patrimoniale, ferme restando le pattuizioni sopra determinate. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in TA (CE) il 28.07.2021 da
, nata a [...] l'[...], e da , Parte_1 Parte_5 nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 64, parte I, serie A, anno
2021);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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