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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/11/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
N. R.G. 3560 2024
Il Giudice dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con gli avvocati LEONE FRANCESCO, FELL C.F._1
MO e RO AS MO MARIA;
ricorrente contro
; Controparte_1 [...]
; Controparte_2
Controparte_3
;
[...] [...]
Controparte_4
tutti con l'AVVOCATURA
[...]
GENERALE DELLO STATO;
COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO, contumace;
resistenti avente ad oggetto: Altre ipotesi
Pagina 1 di 7 le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
La dott.ssa ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
, la
[...] Controparte_5
la
[...] Controparte_3 CP_4
e la esaminatrice del concorso, chiedendo la
[...] CP_3
disapplicazione di una serie di provvedimenti amministrativi che, a suo dire, hanno illegittimamente determinato la sua esclusione dalla graduatoria finale del concorso pubblico per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale nel profilo di “Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza”, indetto dalla e Controparte_3
pubblicato in G.U. 4° serie speciale concorsi ed esami n. 63 del 2019.
La ricorrente ha dedotto di aver partecipato regolarmente alla procedura concorsuale, superando tutte le prove previste dal bando (preselettiva, scritta e orale), e di essere stata collocata nella graduatoria finale di merito alla posizione n. 1540, con un punteggio complessivo di 52 punti.
A seguito dello scorrimento della graduatoria disposto con decreto direttoriale del 20 aprile 2023, è stata assegnata alla sede di servizio presso la – sede di Latina. Tuttavia, per gravi esigenze Parte_2
familiari, legate alla cura del figlio minore, ha rinunciato alla presa di servizio, manifestando contestualmente la propria disponibilità per sedi vacanti nella provincia di Viterbo in vista dei successivi scorrimenti.
Successivamente, l'Amministrazione ha disposto ulteriori scorrimenti della graduatoria, ma la ricorrente non è stata inclusa nei nuovi elenchi di convocazione. In data 15 maggio 2024, ha presentato istanza di riesame, chiedendo la riapertura della piattaforma per la scelta delle sedi, ma ha ricevuto risposta negativa, con la motivazione che la mancata
Pagina 2 di 7 sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e la mancata presa di servizio hanno determinato la decadenza dal diritto all'assunzione.
La ricorrente sostiene che tale decadenza non è prevista né dalla legge né dal bando, e che l'Amministrazione avrebbe dunque dovuto consentirle di partecipare ai successivi scorrimenti, anche in virtù del legittimo affidamento ingenerato dalla sua inclusione in graduatoria.
Ha quindi chiesto al Tribunale di accertare il proprio diritto alla riammissione in graduatoria e alla partecipazione alle successive procedure di scorrimento, con possibilità di scelta della sede di Viterbo, nonché la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno da ritardo subito, anche in via equitativa, per effetto dell'inerzia e delle lungaggini procedurali.
Le Amministrazioni resistenti (tranne la Commissione esaminatrice del concorso) si sono costituite in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, sostenendo che le doglianze della ricorrente riguardano atti concorsuali (relativi alla formazione della graduatoria) e non il diritto soggettivo all'assunzione. In subordine, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del di Controparte_5
e della , ritenuti estranei alla fase di CP_4 Controparte_3
assegnazione delle sedi.
Nel merito, le Amministrazioni hanno chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che la rinuncia alla sede assegnata ha comportato la legittima esclusione dai successivi scorrimenti, in conformità al bando di concorso nonché ai principi di buon andamento, efficienza e imparzialità dell'azione amministrativa. Hanno inoltre evidenziato che la ricorrente, avendo rinunciato alla sede assegnata, non può vantare alcun legittimo affidamento né diritto soggettivo alla riassegnazione in altra sede, e che
Pagina 3 di 7 l'eventuale riammissione comporterebbe una violazione dell'ordine di graduatoria e dei principi meritocratici.
***
L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata perché “in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative alle procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, spetta al giudice ordinario la cognizione della causa con la quale il candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di un concorso faccia valere il proprio diritto all'assunzione, contestando le modalità di scorrimento della graduatoria” (C. S.U. 22566/2022), che è proprio la fattispecie che ricorre nel caso in esame, in cui la ricorrente si duole di come l'Amministrazione ha proceduto allo scorrimento, ed in particolare del suo mancato coinvolgimento in quelli successivi al primo in cui era rientrata.
È invece fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sostanziale: gli atti di scorrimento della graduatoria sono stati tutti effettuati dal , che è quindi l'unico legittimato Controparte_1
passivo sostanziale.
Quanto alla Commissione esaminatrice, evocata in giudizio quale autonomo convenuto e non costituitasi, deve riscontrarsi che non si tratta di un ente dotato di autonoma soggettività ma di un organo dell'amministrazione, con conseguente infondatezza della domanda anche nei suoi confronti.
La domanda è invece fondata nei confronti del . Controparte_1
Infatti, premesso che l'utile posizionamento in graduatoria determina l'insorgenza del diritto all'assunzione, il , a sostegno CP_1
dell'esclusione della ricorrente dagli scorrimenti di graduatoria successivi a quello all'esito del quale ha rinunciato alla sede assegnata, richiama esclusivamente l'art. 11 co. 3 del bando, in cui si legge:
Pagina 4 di 7 “successivamente all'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori, le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili, a seguito di rinunce, ovvero interruzioni a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con il attività Controparte_6
culturali, che siano intervenute durante l'espletamento del periodo di prova come disciplinato dall'articolo 14 del CCNL comparto Funzioni
Centrali 2016-2018, non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati già assegnati ad altra sede in qualità di vincitori della procedura concorsuale di cui al presente bando”.
Tale disposizione riguarda esclusivamente la fattispecie in cui le sedi già assegnate ai candidati vincitori (in sede di prima chiamata o di scorrimento) tornino ad essere disponibili per rinuncia o cessazione ad altro titolo del rapporto di lavoro instaurato con i vincitori stessi durante il periodo di prova, escludendone la riassegnazione ad altri vincitori del medesimo concorso a cui sia già stata assegnata altra sede. Essa non prevede invece che chi rinunci alla sede assegnata debba essere escluso dalla graduatoria o decada dal già perfezionatosi diritto soggettivo all'assunzione.
Né tali conseguenze, in mancanza di espressa previsione, possono desumersi dal principio di buon andamento della PA, da cui non può trarsi ogni norma che l'interprete ritenga essere funzionale all'efficienza dell'Amministrazione, potendo invece al più fungere da criterio interpretativo di disposizioni puntuali che, nel caso di specie, non si rinvengono.
Conseguentemente, la mancata presa di servizio nella sede assegnata non determina alcuna decadenza dal diritto all'assunzione né alcuna esclusione dalla graduatoria, con la conseguenza che il candidato vincitore rimane utilmente collocato in graduatoria ai fini dei successivi scorrimenti.
Pagina 5 di 7 Deve quindi essere dichiarato il diritto della ricorrente al reinserimento in graduatoria, nella sua originaria posizione (o, se il ministero dovesse rinumerarle ad ogni scorrimento, in quella acquisita in virtù delle assunzioni dei candidati meglio posizionatisi), ed il suo diritto all'assunzione nell'ambito di nuove procedure di scorrimento, con le preferenze già manifestate. Non può invece dichiararsi alcun diritto all'assunzione a Viterbo, questo dipendendo dalla concreta disponibilità di tale sede.
La domanda risarcitoria è infondata perché assolutamente generica, non essendo stato compiutamente allegata la consistenza del pregiudizio lamentato;
ed a tale deficit non potendo soccorrere la valutazione equitativa del giudice, che può avere ad oggetto esclusivamente la liquidazione (ossia la quantificazione monetaria) di un pregiudizio che deve pur sempre essere allegato e provato nella sua consistenza oggettiva.
Le spese si compensano per un quarto, stante la marginale rilevanza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sostanziale e della domanda risarcitoria nell'ambito delle difese unitarie spese dalle amministrazioni resistenti costituitesi, tutte patrocinate ex lege dall'Avvocatura dello Stato. I restanti tre quarti vanno posti a carico del solo , unico soccombente. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara, nei soli confronti del , il diritto di Controparte_1
al reinserimento nella graduatoria degli idonei del concorso Parte_1
pubblico per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale nel profilo di “Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza”, indetto dalla e pubblicato in G.U. 4° serie speciale Controparte_3
concorsi ed esami n. 63 del 2019;
Pagina 6 di 7 - rigetta per il resto il ricorso;
- condanna il a rifondere alla ricorrente tre Controparte_1
quarti delle spese di lite, liquidate in € 4500 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%, € 259 per c.u., distratte a favore dei difensori.
04/11/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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